Una delle questioni più controverse, legate alla Polizza Assicurativa stipulata della scuola, riguarda l’aspetto legato alla fatturazione elettronica.
Molti operatori del settore (Compagnie, Società e Broker assicurativi), affermano che le società assicuratrici sono esenti dall’emissione di fattura e come questo passaggio non solo sarebbe superfluo, ma rappresenterebbe un ulteriore aggravio burocratico.
Nel tentativo di dipanare la questione abbiamo chiesto un parere al Dott. Stanislao Copia in qualità di Revisore Legale incaricato dal MIUR che ci inoltra questa nota.
La normativa relativa alla fatturazione elettronica
La stratificazione legislativa inerente la fatturazione elettronica ha esposto gli operatori degli Istituti scolastici a confrontarsi con un groviglio normativo non sempre facile da dipanare. Infatti da un regime specialistico, previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, si è passati ad un regime generale di fatturazione elettronica, articolo 4 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale.
Normativa mitigata successivamente per quei regimi fiscali semplificati, di cui sono destinatari i soggetti di cui all’Art. 2229 del Codice Civile, categorie di professionisti ampiamente utilizzati dalle Istituzioni scolastiche per la realizzazione del proprio PTOF.
Altro aspetto che merita una valutazione particolareggiata sono i servizi assicurativi previsti dall’Art. 43 comma 7 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129. Il contendere in questo caso è costituito dalle prerogative dell’operatore assicurativo che invoca l’Art. 36-bis D.P.R. 633/72 rubricato “Dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (ex art.10 decreto Iva)” il quale prevede, fra l’altro, l’esonero degli obblighi di fatturazione e la possibilità, prevista dal medesimo articolo, di richiedere l’emissione della fattura da parte del cliente (in questo caso la scuola).
Questa breve analisi ci dà già il senso di come la normativa in merito alla fatturazione elettronica sia molto complessa e a tratti forviante. Ma facciamo chiarezza.
L’obbligo della fatturazione elettronica
La normativa di riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’Art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fra cui la scuola, è come abbiamo già detto la Legge Finanziaria 2008, che fissa l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione, e il Decreto 3 aprile 2013, n. 55, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. Tale normativa non prevede esoneri né per i regimi semplificati né per gli operatori assicurativi.
In particolare, quest’ultimi, in un’ottica di collaborazione saranno informati, fin dalla fase endoprocedimentale, della richiesta di emissione della fatturazione elettronica per la liquidazione dei compensi di loro spettanza, quindi anche quando la Compagnia Assicurativa ritenga di essere esonerata sarà obbligata alla fatturazione elettronica delle polizze assicurative scolastiche purché richiesta dal cliente/scuola che spesso esprime la richiesta già dall’ordine. Le scuole, o i broker assicurativi di conseguenza, in rappresentanza delle Istituzioni scolastiche, dovranno prevedere la fatturazione elettronica delle polizze assicurative scolastiche, già nella fase precedente all’assegnazione del servizio, inserendo quest’aspetto, quindi, già nella Lettera d’invito alla presentazione delle offerte.
Dott. Stanislao Copia
Revisore Legale – Presidente Regionale per la Lombardia ANQUAP
stanislao.copia@gmail.com