Il problema dei contributi volontari alle scuole, tra i quali quella dell’obbligatorietà del pagamento delle polizze assicurative integrative, si ripropone all’inizio di ogni anno scolastico.
Le indicazioni ministeriali
La questione è stata da tempo chiarita dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e 7 marzo 2013, Prot. n. 593. Premessa la gratuità connessa all’obbligo e la mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole (Artt. 23 e 34 della Costituzione), il contributo delle famiglie a favore delle istituzioni scolastiche è volontario. L’iscrizione non può quindi essere subordinata al contributo volontario e non sono legittime le discriminazioni «sia in termini di valutazione che disciplinari» derivanti dal rifiuto di versamento scolastico.
Le indicazioni, tuttavia, evidenziano altresì: «l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse». Ad esempio: «quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche». In quanto obbligatori, tali importi non dovrebbero quindi essere cumulati con il contributo volontario ma versati distintamente (con relativa causale).
L’interrogazione parlamentare
Analogo concetto è ribadito il 20 ottobre 2016 nell’Interrogazione n. 5-08789 posta all’ordine del giorno della VII° Commissione Cultura Camera. La risposta circa i contributi volontari ribadisce: «l’obbligo per le famiglie di rimborsare alla scuola le spese da questa sostenute per conto delle stesse, tra cui rientrano quelle per l’assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni».
Contributo volontario e obbligatorio
Il Ministero di fatto separa il contributo volontario da quello obbligatorio.
Il primo, riguardante «lo svolgimento di attività curricolari», dev’essere destinato «esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti».
I contributi obbligatori riguardano, progetti, attività o spese, deliberate dal Consiglio di istituto, prestate per conto delle famiglie. Tra questi rientrano i viaggi di istruzione e le coperture assicurative integrative.
In pratica si individuano così importi obbligatori diversi da imposte o tasse.
Al loro pagamento, come nel caso dei viaggi di istruzione, è subordinata la fruizione del servizio.
Obbligo di informazione e detrazione fiscale
Le note ministeriali affermano inoltre che le famiglie devono essere sempre precisamente informate in relazione all’obbligo o alla volontarietà del contributo. Inoltre le famiglie vanno informate circa la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40.
Dal 30 giugno 2020, le scuole sono dotate del servizio Pago In Rete. Il servizio consente di scaricare anche le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.
La polizza assicurativa
Le Società assicurative impegnate nel mercato scolastico, di norma, prevedono margini di gratuità per gli alunni, solitamente dal 5% fino al 15%.
Quest’azione liberale tende a venire incontro a quegli Istituti che, nonostante le indicazioni ministeriali, faticano a raccogliere il premio da tutte le famiglie degli studenti.
Prevedere un elenco nominativo solo per gli alunni paganti potrebbe infatti rivelarsi un problema nel caso di infortunio di uno studente non compreso nell’elenco.
Se desideri maggiori informazioni in relazione all’obbligo di pagamento della polizza assicurativa integrativa e sulle percentuali di tolleranza, contattaci qui.
Buongiorno,
ho bisogno di sapere la legge che regola l’obbligatorietà della polizza asssicurativaper gli alunni
Ciao.
Non esiste allo stato degli atti una legge, o una norma avente valore di legge, che preveda l’obbligo di copertura assicurativa degli alunni tramite polizze assicurative di compagnie private (la famosa assicurazione obbligatoria imposta dagli istituti ). L unica norma di legge che prevede la copertura assicurativa e’ quella inerente la copertura assicurativa obbligatoria INAIL per i lavoratori dipendenti, che equipara gli alunni ai lavoratori ed e’ a totale carico dell’istituto frequentato. Tale copertura fino a maggio 2023 era limitata solamente ad alcune attività scolastiche e comunque svolte all’interno di alcuni locali scolastici. Con l entrata in vigore del D.L. 48/2023 art.18 comma 2 lettera f), definitivamente approvato a luglio 2023, la copertura e’ stata estesa a tutte le attività svolte in tutti i locali scolastici o tutte le attività esterne ma previste dal PTOF ( in seguito agli incidenti mortali accaduti a giovani durante le frequenza di tirocinio previsti d all’ alternanza scuola-lavoro ). Per cui la copertura assicurativa integrativa contro gli infortuni stipulata dalla scuola dietro bene placido del consiglio di istituto è inutile, e non obbligatoria. Sia in considerazione del fatto che il predetto consiglio non ha potestà impositiva alla luce dell art.23 Cost. ( Che prevede che qualsiasi pretesa economica può essere esercitata solo in virtù di norma di legge, che attualmente non esiste ), sia perché sebbene venga stipulata nell’ interesse delle famiglie non può esserne imposto il rimborso stante la mancanza del consenso e dell’ espressa richiesta delle famiglie. Tali effetti combinati di norme di legge in vigore è stata confermata sia dal servizio legale di una nota associazione di protezione dei consumatori, sia da diversi avvocati contattati, sia da personale della scuola e sia da una attenta ricerca delle fonti normative da parte mia che ho una discreta preparazione giuridica in quanto appartenente a una FF.OO.