Il Comune, in cui è situato l’Istituto, ha organizzato i servizi di pre-scuola e doposcuola per gli alunni, affidando il servizio ad una cooperativa. Nella bozza di accordo di collaborazione proposta dal Comune si evidenzia che la copertura assicurativa degli studenti è a carico della scuola.
E’ corretto sottoscrivere questo accordo?
Pre-scuola e doposcuola rientrano tra quei servizi che, nel corso degli anni, sono stati introdotti, appaltati o gestiti da soggetti diversi dall’Istituto Scolastico. Spesso i Comuni, per venire incontro alle esigenze dell’utenza, individuano imprese o cooperative per la gestione di specifiche attività prima e dopo l’orario scolastico.
Le polizze assicurative scolastiche
Di norma, la maggior parte delle polizze assicurative sottoscritte in ambito scolastico, estendono la garanzia infortuni degli studenti anche durante questo tipo di attività.
Il progetto, tuttavia, dovrà essere deliberato all’interno del Consiglio di Istituto, a fronte di un formale accordo di collaborazione tra i soggetti interessati.
L’accordo di collaborazione dovrà specificare, oltre agli aspetti pratici ed eventualmente economici, quali siano gli ambiti operativi e le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti.
La responsabilità diretta
In relazione alla responsabilità diretta per gli eventuali danni è bene evidenziare che l’Istituto scolastico ha sottoscritto una polizza assicurativa di Responsabilità Civile.
Analogamente, l’Ente Locale, o il soggetto da questo individuato per il servizio, dovrà garantire il risarcimento degli eventuali danni causati durante l’esecuzione dell’attività.
L’onere dell’organizzazione e della vigilanza dei servizi pre-scuola e doposcuola è, infatti, di norma, a carico del Comune o del soggetto da questi individuato.
Prescuola e doposcuola gestito dall’Associazione dei Genitori
Negli anni abbiamo avuto occasione di verificare come, per questo tipo di attività, siano stati coinvolti anche altri soggetti. Tra questi le Associazioni di volontariato e Associazioni dei genitori.
Anche in questo caso le procedure sono analoghe. Delibera del Consiglio di Istituto e creazione di un protocollo d’intesa con la definizione degli aspetti organizzativi del servizio e responsabilità per danni diretti, relativi alla vigilanza, sono propedeutiche all’attività.
A questo proposito è bene evidenziare che le associazioni, regolarmente costituite, che offrono prestazioni volontarie all’interno della scuola, sono tenute all’osservanza della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (cd. legge-quadro sul volontariato).
La norma impone alle associazioni di volontariato, la stipula di un contratto di assicurazione che garantisca una tutela dei volontari contro ogni possibile rischio di Responsabilità Civile diretta.