Il fenomeno del bullismo e le modalità della sua prevenzione sono tema dibattuti da lungo tempo in ambito scolastico. Minore attenzione, forse, è dedicata alla responsabilità diretta dell’Istituto in questi casi. A questo proposito ci sembra quindi opportuno segnalare la Sentenza n .380 del 12 aprile 2021, con cui il Tribunale di Potenza ha condannato il MIUR a risarcire uno studente aggredito da un allievo di un’altra classe.
Il fatto
Nel 2010, un genitore portava in giudizio il MIUR per i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio. Il minore era stato aggredito, durante l’orario scolastico, da un’altro allievo.
Alla scuola era contestata la mancata vigilanza, la tardiva conoscenza dell’accaduto e l’intempestiva comunicazione alla famiglia. L’insegnante aveva autorizzato l’alunno a recarsi da solo nei bagni dell’Istituto, senza aver verificato che fosse entrato nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o insegnanti).
Inoltre, la docente era venuta a conoscenza dell’accaduto solo dopo 45 minuti dalla fine della ricreazione. Non vedendo rientrare in classe lo studente, lo aveva trovato con evidenti contusioni e graffi.
Gli insegnanti, infine, avevano avvisato i genitori solo all’uscita dalla scuola.
La sentenza del Tribunale
Alla luce dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
La responsabilità è stata attribuita esclusivamente all’amministrazione scolastica, la quale, non ha potuto dimostrare l’esercizio della sorveglianza, che avrebbe potuto impedire il fatto. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento omissivo della scuola abbia causato allo studente danni patrimoniali e non patrimoniali. Il MIUR, quindi, oltre al risarcimento, sarà tenuto ad indennizzare sia le spese legali, sia una sanzione per lite temeraria per complessivi 7.697,25 euro.
Le polizze assicurative
Sul piano strettamente assicurativo, le polizze stipulate tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. E’ sempre escluso il reato penale nei confronti dell’autore del gesto e l’azione disciplinare per il personale inadempiente. Molte coperture presenti sul mercato escludono i danni derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.
Il Cyberbullismo
Il bullismo è classificato come Atti persecutori dall’Art. 612 bis del Codice Penale. Con l’evoluzione tecnologica ha trovato nuova espansione con l’utilizzo degli strumenti digitali (foto, video, chat room, instant messaging, web, ecc.). In questo caso il bullismo diventa quindi cyberbullismo.
Il cyberbullismo, se possibile, è ancora più pervasivo, in quanto può contare sull’assenza di barriere geografiche e fisiche, nonché sull’anonimato. Le conseguenze psicologiche che si riscontrano nelle vittime spaziano dalla paura al rifiuto di andare a scuola fino all’ansia sociale.
Il Rapporto Istat del 2019 sull’argomento, evidenzia una preoccupante diffusione di questo tipo di casi.
Alla luce della possibile responsabilità diretta della scuola negli atti di bullismo, appare assolutamente evidente che una polizza assicurativa scolastica, se ben strutturata, non possa escludere questo tipo di eventi.
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