Un alunno del nostro Istituto, che ha subito un incidente sportivo, si è presentato a scuola, accompagnato dal genitore, con il gesso. Può frequentare le attività scolastiche, anche senza certificazione medica? In caso di sinistro, la Compagnia assicuratrice risponde dell’eventuale danno?
L’accesso all’Istituto scolastico per gli alunni in relazione ai servizi di medicina scolastica è regolamentato dal D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.
La prognosi negli alunni
Per il personale dipendente dell’Istituto (docente o non docente), la prognosi assume un valore interdittivo assoluto all’attività lavorativa. Nel caso degli studenti infortunati, la frequentazione delle lezioni nel periodo di prognosi, è demandata alla formale richiesta della famiglia e all’accettazione dell’Istituto.
La richiesta di ammissione
Qualora, infatti, la certificazione medica non disponga incompatibilità con l’attività scolastica, la famiglia potrà effettuare formale richiesta di ammissione alla Segreteria della scuola. La famiglia autocertifica l’idoneità alla frequenza scolastica nonostante l’infortunio subito e l’eventuale impedimento conseguente (es.: ingessatura, fasciatura, dispositivi di immobilizzazione, stampelle, sedie a rotelle, ecc.). La richiesta dovrà essere accompagnata dalle certificazioni mediche rilasciate dagli enti ospedalieri o, in alternativa, dal medico di famiglia. La certificazione medica dovrà attestare la non sussistenza di ostacoli alla frequentazione delle lezioni. La certificazione medica, inoltre, potrebbe chiedere l’esonero per talune eventuali attività specifiche (es.: attività motoria, educazione fisica, laboratori, ecc.).
L’accettazione formale del Dirigente Scolastico
La documentazione dovrà essere regolarmente assunta al protocollo della Segreteria e la frequenza dello studente dovrà essere sempre formalmente avvallata dal Dirigente Scolastico.
Nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici, la richiesta di accesso degli alunni infortunati, dovrà essere valutata caso per caso.
Le misure preventive
Nel caso nulla osti alla presenza dell’alunno infortunato, il Dirigente Scolastico, eventualmente in coordinamento con il preposto di Plesso, adotterà tutte le possibili misure preventive e organizzative atte a favorirne la permanenza a scuola. Tra queste l’eventuale spostamento di aule, l’utilizzo di ascensori e/o montacarichi, ecc.
Il Dirigente Scolastico potrà, inoltre, decidere di anticipare o posticipare l’ingresso a scuola dello studente interessato, riducendo la possibilità di rischi in ambienti ad alto affollamento, come quelli scolastici. Allo stesso modo potrà disporre che, all’interno della classe, gli sia riservato un banco posizionato in modo adeguato, fornendo le opportune istruzioni al personale scolastico al fine di agevolare gli spostamenti dell’alunno all’interno dell’aula e della scuola, riducendo eventuali situazioni di rischio e garantendo la necessaria vigilanza.
Il profilo assicurativo
Sul versante strettamente assicurativo, le polizze attualmente disponibili in ambito scolastico, di norma, non pongono limitazioni di garanzie per questi soggetti.
Tuttavia, è sempre bene verificare le condizioni contrattuali.
Da ultimo tutta la documentazione di riferimento, di cui sopra, dovrà essere regolarmente e tenuta agli atti perché, in caso di sinistro, la Società assicuratrice potrebbe chiederne copia.
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Salve, mio figlio si è fratturato il piede sx durante l’ora di attività motorio a scuola. Il pronto soccorso ha aperto l’infortunio inal con prognosi fino al 16 maggio. Ora volevo chiederle, fino a quella data mio figlo può tornare a scuola? Se dovesse farsi di nuovo male la responsabilità su chi ricade?
La ringrazio anticipatamente
Patrizia