L’obbligo di vigilanza dei docenti nei viaggi di istruzione è un tema che ritorna alla ribalta con la ripresa delle normali attività scolastiche che, dopo la pausa imposta dalla pandemia, ha fatto riprendere anche le attività legate alle uscite didattiche.
Il viaggio d’istruzione costituisce un momento fondamentale nello sviluppo della personalità degli alunni, in quanto consente oltre allo specifico percorso di apprendimento anche un confronto con gli altri compagni e con il personale docente al di fuori dello stretto contesto istituzionale.
Il regolamento interno dei viaggi di istruzione
Diventa importante evidenziare fin da subito che, con l’introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 gli Istituti scolastici hanno acquisito autonomia didattico-organizzativa anche in relazione all’organizzazione e alla gestione dei viaggi di istruzione. Ne deriva che, come evidenzia la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012, tutta: “la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.
L’Istituto scolastico, quindi, è tenuto ad elaborare un proprio regolamento specifico in relazione ai viaggi di Istruzione. I regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.
L’obbligo di vigilanza durante il viaggio
La necessità di regolamentare i processi legati alle gite o ai viaggi di istruzione è particolarmente importante, poiché, al contrario delle normali attività scolastiche, durante il viaggio di istruzione lo studente è affidato alla vigilanza del docente accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Resta inteso che il livello di vigilanza va declinato con l’età e il grado di maturità raggiunto dagli studenti, tuttavia, la problematica non è connessa alla sola vigilanza degli studenti, ma anche alla scelta di adeguate strutture ospitanti e dei mezzi di trasporto. A questo proposito il MIUR, nel febbraio 2016, con la circolare n. 674, rende note le iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno, con cui ha elaborato un Vademecum.
L’importanza della prevenzione
Nel recente passato abbiamo assistito ad episodi di infortunio anche con conseguenze letali, che hanno coinvolto studenti in viaggio di istruzione. Dal 2010 si contano, tra studenti italiani in viaggio d’istruzione nel nostro Paese o all’estero, e stranieri in visita in Italia, dieci vittime.
In questa linea è anche la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, dell’8 febbraio 2012, n. 1769: “[…] proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni; anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza”.
Il profilo assicurativo
Sotto il profilo strettamente assicurativo, di norma, le polizze scolastiche dovrebbero prevedere la copertura nello specifico ramo Assistenza oltre a quello di Responsabilità Civile. Tuttavia, l’analisi effettuata sulle polizze attualmente presenti sul mercato, evidenzia come molte polizze assicurative non abbiano sezioni specifiche legate ai viaggi di istruzione.
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