L’infortunio, è un evento lesivo che colpisce il corpo di una persona. L’infortunio a scuola è, a tutti gli effetti, un infortunio sul lavoro.
Cos’è l’infortunio sul lavoro scolastico?
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione del rapporto di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o causi un’invalidità permanente o temporanea, che menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.
Per l’operatore scolastico, quindi, l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, per lo studente, l’incapacità totale o parziale a frequentare tutte le attività scolastiche.
Quali sono le caratteristiche dell’infortunio?
Sotto il profilo assicurativo, per poter parlare di infortunio, devono concorrere contemporaneamente 4 caratteristiche particolari e specifiche. L’infortunio dev’essere un evento:
- Fortuito – Accidentale e involontario: il tentato suicidio non può essere considerato un infortunio;
- Violento – Che agisce con un’azione rapida, concentrato in un brevissimo lasso di tempo, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo;
- Esterno – Estraneo all’organismo, non morboso o patologico: l’infarto non può essere considerato un infortunio;
- Che provoca lesioni constatabili – La constatabilità oggettiva delle lesioni (morte, l’inabilità permanente o temporanea) è desunta dalla certificazione medica.
L’assicurazione obbligatoria INAIL
Come per tutti gli infortuni sul lavoro, anche nel caso di infortunio scolastico, la legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria, prestata dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), per indennizzare i soggetti che subiscono uno di questi eventi.
L’obbligo di copertura assicurativa è contenuto nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’Art. 4, comma 5.
Le garanzie assicurative prevedono anche la copertura degli infortuni che si verificano nel tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il c.d. infortunio in itinere), seppur con modalità diverse tra il personale e gli alunni.
Circa le specifiche modalità relative alla copertura assicurativa INAIL per l’infortunio a scuola, vi rimandiamo ad un nostro precedente articolo che affronta in modo dettagliato la questione.
La polizza integrativa
Le polizze assicurative integrative, che gli Istituti scolastici stipulano a tutela degli alunni e del personale, non differiscono in relazione alle caratteristiche tipiche dell’infortunio (fortuito, violento, ecc.) ma, rispetto alla polizza obbligatoria, prevedono massimali, garanzie specifiche, modalità di pagamento e modi di trattazione, di norma, più vantaggiosi e specifici per il settore di riferimento.
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