Il nostro Istituto sta valutando la possibilità di attivare alcune attività extracurricolari, senza la presenza di un docente della scuola, ma affidando l’attività e gli alunni ad un esperto esterno. Dal punto di vista assicurativo, gli alunni sono in copertura? Occorre fare delle specifiche sul contratto stipulato con l’esperto? In che modo è opportuno effettuare la comunicazione ai genitori?
Le attività extracurricolari, nascono con l’introduzione dell’autonomia scolastica sancita dall’Art. 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, modificato ed integrato dall’Art. 1 comma 6, dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola) che impegna i Collegi dei Docenti a progettare anche la parte relativa alle attività extracurricolari.
Le attività extracurricolari sono integrative all’offerta formativa
I progetti extracurricolari sono un’integrazione alla normale progettazione curricolare, tesi a potenziare l’offerta formativa, valorizzando particolari aree formative.
Gli Istituti scolastici, per questo tipo di attività, hanno la possibilità di affidarsi ad esperti esterni. La selezione dovrà essere pubblica e i soggetti scelti dovranno stipulare regolare contratto.
Il contratto, oltre ai dettagli specifici dell’attività, ai tempi e alle modalità di attuazione, dovrà prevedere i passaggi relativi alla vigilanza degli alunni e alle responsabilità dei soggetti esterni.
Non obbligatorietà, obbligo di comunicazione e adesione formale
La frequenza alle attività extracurricolari, proprio in virtù della loro natura implicita, non è obbligatoria.
Le attività extracurricolari si svolgono dopo la scuola o durante il week-end. Lo studente, o per lui la sua famiglia, possono scegliere liberamente se e quali frequentare, in base ai propri interessi o all’opportunità e alle esigenze.
A differenza di quelle curricolari, queste attività non erogano crediti scolastici, ma solo crediti formativi. Negli Istituti Superiori, potranno essere valutate dal consiglio di classe in fase di scrutinio finale.
Le attività extracurricolari, soprattutto per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado, vanno sempre formalmente comunicate alle famiglie che, in tutta autonomia, potranno decidere se aderirvi o meno.
Nella comunicazione andrà inserito, oltre al dettaglio dell’attività, il calendario e gli eventuali costi, anche il passaggio relativo all’aspetto assicurativo, evidenziando sia l’eventuale copertura in caso di infortunio, che il soggetto civilmente responsabile della vigilanza.
L’assicurazione nelle attività extracurricolari
È opportuno evidenziare come le polizze assicurative scolastiche proposte delle maggiori Società assicurative specializzate, prevedono, di norma, la copertura degli alunni nel ramo infortuni.
Al contrario, la Responsabilità Civile, in caso di danno, ad esempio, per la mancata o inadeguata vigilanza, resterà a carico dell’esperto esterno che in quel momento stava gestendo l’attività.
Per questo motivo è sempre necessario specificare, all’interno del contratto stipulato con l’esperto esterno, questo passaggio.
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