Gli obblighi normativi nell’affidamento del contratto al broker, sono spesso sottovalutati in fase di selezione.
La correttezza formale delle procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici, anche sotto la soglia di rilevanza comunitaria, è un obbligo inderogabile.
Lo ribadisce la sentenza del Tar Toscana. A questo proposito abbiamo chiesto all’Avv. Stefano Feltrin un commento.
Le Istituzioni Scolastiche hanno sempre la facoltà discrezionale di optare per l’utilizzo di una procedura ordinaria – con bando di gara per procedura aperta o ristretta – per l’affidamento dei propri contratti di appalto, in alternativa alle procedure semplificate – affidamento diretto o procedura negoziata – ma sempre con il rigoroso rispetto, però, di tutte le regole procedimentali imposte dal Codice dei Contratti Pubblici per tali procedure selettive.
Il Tar Toscana
Il rispetto degli obblighi procedurali in caso di ricorso ad una procedura ordinaria, pur per valori sotto soglia di rilevanza comunitaria, è oggetto della recentissima sentenza del Tar Toscana, sezione prima, n. 3 del 10 gennaio 2022, relativa ad una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa in ambito scolastico per la quale non sono state rispettate le forme di pubblicazione e pubblicità del bando di gara stesso.
Il Tar Toscana afferma che “per i contratti sotto soglia l’art. 36 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di intraprendere procedure alternative di gara facendo salvo il ricorso a quelle ordinarie obbligatorie per i contratti sopra soglia su opzione della Pubblica Amministrazione. In tale caso (scelta per le procedure ordinarie) si applicano, tuttavia, tutte le regole che le disciplinano ivi comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione”.
In particolare, i giudici chiariscono che “tali oneri per le procedure aperte sono contemplati dall’Art. 73 del medesimo codice e dal decreto del Ministero dei Trasporti a cui esso rinvia i quali dispongono appunto la pubblicazione in gazzetta ufficiale senza prevedere alcuna eccezione o deroga per i contratti inferiori alla soglia comunitaria.
Del resto il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l’operatività del principio di rotazione proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che può realizzarsi solo qualora l’avviso di gara sia adeguatamente pubblicizzato.
Diversamente la partecipazione gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo con l’essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio”.
Il rischio di impugnazione e annullamento
In conclusione, si osserva che le Istituzioni Scolastiche, in tutti i casi in cui optino per una procedura di gara ordinaria e non per le procedure semplificate ex articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici o ai sensi delle norme dei Decreti Semplificazione, hanno l’obbligo di pubblicare i bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entro 2 giorni, sul proprio profilo internet e sulla piattaforma informatica del MIT anche attraverso sistemi informatizzati regionali (art. 73 del Codice e art. 2 del D.M.).
In mancanza di tali adempimenti – con la sola pubblicazione del bando di gara sul sito internet della scuola, come nel caso in esame – le procedure selettive adottate sono illegittime e possono essere impugnate – ed annullate – dai competenti Tribunali Amministrativi Regionali con addebito di spese di giustizia in capo all’Istituto Scolastico condannato a rimborsare il ricorrente, come nel caso della citata sentenza del Tar Toscana.
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