Le statistiche evidenziano come gli atti di cyberbullismo a scuola siano in crescita. Nell’ultimo periodo, inoltre, il parziale isolamento generato dal Covid e dal lockdown, hanno aggravato la situazione.
È quanto emerge anche dall’ultima Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo elaborata dall’Istat.
Il cyberbullismo è una forma di violenza virtuale realizzata attraverso l’uso delle tecnologie digitali.
Come per il bullismo tradizionale, si manifesta con prepotenza e prevaricazione reiterata nel tempo, perpetrata da una o più persone, nei confronti di un’altra percepita come più debole.
Nella scuola, in genere, all’interno di un gruppo dei pari.
Il cyberbullismo è un reato
Esattamente come per il bullismo, le azioni di cyberbullismo sono un reato ai sensi del codice penale italiano. I reati penalmente rilevanti sono: ingiuria (art. 594), diffamazione (art. 595), violenza privata (art. 610), minaccia (art. 612) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice della privacy).
Nei casi più gravi (minaccia grave, molestie) la denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria è sufficiente per attivare un procedimento penale. Negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta (querela) che si proceda penalmente contro l’autore del reato.
La 29 maggio 2017, n. 71, in assenza di denuncia o querela, introduce un provvedimento di carattere amministrativo per i minori, sopra i 14 anni, autori di atti di cyberbullismo nei confronti di altri minori.
Il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
La responsabilità dell’Istituto scolastico e dei docenti
Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati a scuola?
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile (responsabilità dei precettori) e dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale), gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi “dal fatto illecito dei loro allievi […] nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Il docente ha il dovere di controllo dell’attività dei minori e, in caso di comportamento illecito, si presuppone la “culpa in vigilando“, ovvero l’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi.
Nella scuola pubblica, la responsabilità si estende alla Pubblica Amministrazione, che si surroga al personale, nella responsabilità civile.
Nella scuola privata, sarà la proprietà dell’Istituto a risponderne.
Da questa responsabilità di può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.
L’Istituto deve tuttavia dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del fatto dannoso.
Le polizze assicurative scolastiche
Al di là delle necessarie azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie, per arginare il fenomeno, un aspetto importante riguarda le polizze assicurative scolastiche.
Ad oggi, molte coperture presenti sul mercato, escludono i danni derivanti da azioni di cyberbullismo a scuola come intimidazioni, molestie verbali, violenze, aggressioni e persecuzioni attuate attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali.
Certamente le polizze assicurative non prevengono il fenomeno, tuttavia garantiscono un congruo risarcimento in caso di danno.
Se desideri verificare la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto nei casi di cyberbullismo a scuola, contattaci qui.