L’istruzione scolastica in Italia gode di ampia autonomia. A fianco della scuola pubblica gestita direttamente dal MIUR, è presente un cospicuo numero di Istituti scolastici privati.
Gli Istituti privati non sono gestiti direttamente dallo Stato, che assolvono l’obbligo d’istruzione ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e della Legge 3 febbraio 2006, n. 27.
Cosa sono le scuole private e paritarie?
La Legge 62/2000 stabilisce che le Istituzioni private si dividono a loro volta in due categorie.
Da un lato le Scuole paritarie, che svolgono un servizio pubblico e adempiono a precisi ordinamenti che le rendono assimilabili alle scuole statali. Il riconoscimento di questo status garantisce: l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le stesse modalità di svolgimento degli esami di Stato e l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali.
Alle Scuole Paritarie si affiancano le Scuole non paritarie. Queste devono essere iscritte negli elenchi reperibili sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale.
La Scuola non paritaria, assolve l’obbligo di istruzione degli alunni, tuttavia, l’Istituto non può rilasciare titoli o certificazioni di studio aventi valore legale. Pertanto, gli studenti dovranno sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico.
Le scuole estere
A questi primi due gruppi si affiancano le Scuole estere. Queste sono istituzioni scolastiche, prevalentemente secondarie di secondo grado, che operano in Italia, ma non fanno parte del sistema di istruzione italiano. Le Scuole estere sono regolamentate ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389 sulla base dei rapporti stipulati con lo Stato italiano.
Alcune scuole sono riconosciute in Italia in virtù di accordi bilaterali di cooperazione in materia di istruzione, altre lo sono in base ad accordi multilaterali tra stati a livello di Unione Europea, altre ancora rientrano nella categoria di scuole straniere non paritarie.
L’adeguatezza della copertura assicurativa
È importante evidenziare che, nella maggioranza dei casi, l’Istituto privato, rispetto alla scuola pubblica, si avvale di coperture assicurative non dedicate al mercato scolastico.
Questo stato di cose, se da un lato sembra rompere il monopolio di un ridotto numero di operatori economici, dall’altro potrebbe portare alla stipula di polizze non adeguate alle reali necessità.
Le polizze danni, stipulate dagli Istituti privati, sono spesso mutuate dalle polizze normalmente in uso nelle Aziende a cui sono stati apportati alcuni adattamenti.
Circa la Responsabilità Civile non esistono particolari differenze tra la scuola privata e quella pubblica. Gli Istituti privati e i loro docenti sono tenuti agli stessi obblighi in materia di prevenzione, organizzazione e vigilanza sugli alunni.
Garanzie specifiche
Più sfumata è la tutela di garanzie specifiche legate all’attività scolastica. L’assicurazione negli Istituti scolastici privati, nella quasi totalità dei casi, non prevede coperture specifiche per gli alunni. Sono escluse le garanzie legate agli occhiali, ai viaggi di istruzione o alle attività di alternanza scuola lavoro.
Anche gli eventi più gravi, spesso, presentano scoperti, franchigie o massimali insufficienti.
La mancata adeguatezza del contratto potrebbe rivelarsi un handicap importante, soprattutto per gli Istituti privati che, in caso di contenzioso, non godono della difesa gratuita dell’Avvocatura di Stato, tipica della scuola pubblica.
Nell’assicurazione negli Istituti scolastici privati l’intervento del broker assicurativo specializzato risulta particolarmente importante. Il professionista, infatti, da un lato tende a considerare tutti i rischi specifici dell’Istituto e dall’altro a ricomprenderli nell’articolato contrattuale accettato dalle società assicuratrici.
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