Per quest’anno scolastico il nostro Istituto ha effettuato il pagamento dell’assicurazione alunni con elenco nominativo. La scelta è stata dettata dal mancato raggiungimento della percentuale minima di tolleranza prevista dalla polizza per la copertura globale degli studenti. Un alunno, la cui famiglia non ha pagato il premio, s’è infortunato in palestra. Se la famiglia provvedesse ora al pagamento del premio, la società assicuratrice liquiderebbe il danno?
I contratti assicurativi scolastici, di norma, prevedono tempi per il pagamento delle polizze differenti rispetto alla data di decorrenza della polizza scolastica.
Questa modalità agevola la scuola nella raccolta del premio degli alunni e degli operatori scolastici.
La decorrenza della polizza assicurativa
La data di decorrenza è conseguente all’emissione della polizza. Nelle assicurazioni in generale, questa avviene al momento del pagamento del premio assicurativo.
I contratti assicurativi scolastici possono prevedere un pagamento del premio posticipato rispetto alla decorrenza della polizza, ma questa non è una regola assoluta.
La maggior parte delle società assicuratrici prevede il pagamento del premio entro il 90° giorno dalla data di decorrenza. Questa regola, per alcune società riguarda tutta la popolazione scolastica, per altre solo gli studenti. Tempi e modalità di pagamento, sono definiti nel singolo contratto.
Per questo motivo è sempre bene verificare con attenzione, anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, tempi e modalità di pagamento.
Assicurazione per conto altrui
Nel caso dell’assicurazione scolastica è bene ricordare che questa è stipulata per conto altrui, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile.
La scuola quindi stipula una polizza per conto degli studenti e degli operatori. Questi, nel periodo di validità dell’assicurazione, risulteranno coperti per le attività e nei modi previsti dal contratto.
Nelle coperture assicurative della scuola è possibile prevedere la copertura globale di tutta la popolazione scolastica o in alternativa la copertura ad elenco nominativo.
Assicurazione con elenco nominativo
Di norma la copertura ad elenco nominativo è normalmente utilizzata per i dipendenti. Costoro infatti sono liberi di scegliere se assicurarsi o meno.
Il relazione agli studenti, anche in osservanza delle disposizioni ministeriali, la polizza dovrebbe essere pagata obbligatoriamente. Tuttavia la mancanza di potere impositivo della scuola prevede che la formula ad elenco nominativo talvolta venga applicata anche per gli studenti.
Il rischio come in questo caso è che, per lo studente non pagante, la copertura assicurativa non sia operante.
Il pagamento del premio assicurativo
L’Art. 1901 del Codice Civile, indica come, in mancanza del pagamento: “[…] l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto”.
Per la famiglia sarà quindi sempre possibile pagare il premio anche dopo la scadenza del termine, tuttavia la copertura entrerà in vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento e non avrà valenza retroattiva. Nel caso in questione, quindi, la società assicuratrice non pagherà il sinistro ma metterà in copertura l’alunno dal giorno successivo alla data di pagamento del premio.
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