Uno studente di 3° elementare del nostro Istituto è stato aggredito da un compagno con disabilità psichica. L’Istituto, nel corso degli anni, aveva già messo in essere tutte le misure educative e cautelative nei confronti dell’alunno. Dall’inizio dell’anno scolastico l’alunno è seguito quotidianamente, da un’assistente “ad personam” di una cooperativa. La famiglia dello studente aggredito s’è comunque rivolta ad un avvocato che minaccia un’azione legale. La polizza scolastica copre questo tipo di eventualità?
Di fronte ad un alunno con disabilità psichica l’Istituto scolastico deve convocare il GLHO e redigere il PEI.
Gruppo Lavoro Handicap Operativo (GLHO)
Il GLHO è istituito ai sensi dell’Art. 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione al Diritto all’educazione e all’istruzione.
Il gruppo di lavoro è nominato dal Dirigente scolastico che viene istituito per ciascun alunno disabile presente all’interno di un Istituto.
Il GLHO, oltre che dal Dirigente scolastico, è composto da un insegnante curricolare, un’insegnante di sostegno, dagli operatori psico-socio-sanitari di riferimento e dai genitori dell’alunno.
Il compito specifico del team è programmare e attuare azioni concrete per l’integrazione dell’alunno con disabilità.
Il GLHO è affiancato dal GLHI (Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto). Questo secondo gruppo ha un ruolo prevalentemente organizzativo con il compito di orchestrare l’intera macchina dell’integrazione per tutti gli alunni con disabilità presenti nell’Istituto scolastico.
Piano educativo individualizzato (PEI)
Il PEI, istituito anch’esso dalla Legge n. 104/1992, è lo strumento con cui l’Istituto traccia il percorso didattico inclusivo per gli alunni con disabilità. Il documento, che dev’essere redatto entro il 30 luglio di ogni anno, fissa gli obiettivi e le attività svolte durante l’anno scolastico.
Il PEI sancisce la collaborazione tra scuola e famiglia e rappresenta lo strumento di valutazione dell’alunno disabile finalizzato ad assicurarne l’integrazione scolastica.
Con la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 il MIUR aveva pubblicato le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità“.
Scopo delle Linee Guida era fornire alle Istituzioni scolastiche una visione organica della materia al fine di orientarne i comportamenti.
Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono state infine definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, e i modelli di PEI, adottabili dalle istituzioni scolastiche.
Il profilo della responsabilità e quello assicurativo
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, non è responsabile e conseguentemente punibile il soggetto senza capacità d’intendere e volere.
L’alunno con disabilità psichica potrebbe quindi rientrare a tutti gli effetti in quest’area.
La mancanza di intendere e volere tuttavia non limita la responsabilità dei soggetti che, per legge, sono tenuti a vigilare sul disabile.
Nel caso in esame, la responsabilità della mancata o insufficiente vigilanza, che non ha saputo prevenire o limitare il danno, potrebbe ricadere sull’assistente della cooperativa che in quel momento assisteva l’alunno.
In tal caso la Società assicuratrice della scuola potrebbe non pagare il danno, oppure rimborsare il danneggiato per poi rivalersi sulla Cooperativa.
Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per gli alunni con disabilità fisica o psichica, contattaci qui.