Alcune famiglie del nostro Istituto alla fine dell’anno scolastico 2020/2021, non hanno restituito i computer acquistati per essere distribuiti agli studenti per la DaD. L’Amministrazione ha effettuato più richieste ottenendo risposte evasive o senza ottenere riscontro. La nostra scuola ha stipulato la polizza contro il furto dei beni, qualora facessimo denuncia verremmo risarciti?
Nel caso di mancata restituzione del Pc o del tablet di proprietà dell’Istituto scolastico, più che di furto dovremmo parlare di appropriazione indebita. Entrambi sono reati di tipo patrimoniale ma con alcune sostanziali differenze, anche sotto il profilo assicurativo.
Differenza tra furto e appropriazione indebita
Il furto, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, si verifica quando un soggetto sottrae ad un altro un oggetto legittimamente posseduto. Il furto può essere semplice oppure aggravato quando, ad esempio, è compiuto con violenza verso cose o persone.
Parliamo invece di appropriazione indebita, prevista dall’Art. 646 del Codice Penale, quando qualcuno si appropria di un bene non di proprietà ma di cui è legalmente in possesso.
Nel furto inoltre, potremmo non conoscere l’identità della persona che ha commesso il reato, nell’appropriazione indebita, al contrario, il soggetto è precisamente identificato. Quest’ultimo infatti è colui a cui è stato affidato il bene e si comporta come se ne fosse il proprietario senza tuttavia esserlo effettivamente.
Il Comodato d’uso
Ad esempio, possiamo parlare di appropriazione indebita quando un bene, dato in Comodato d’uso, non è restituito nei termini previsti dal contratto. Il Comodato d’uso è disposto dall’Art. 1803 del Codice Civile.
Nel caso della scuola, per far fronte alla situazione pandemica, il Ministro Azzolina, il 2 novembre 2020 aveva per decreto disposto l’acquisto di oltre 200.000 tra PC, tablet o notebook e oltre 100.000 connessioni per potenziare la DaD. Questi dispositivi venivano concessi, in Comodato d’uso gratuito, alle famiglie degli studenti che ne avevano fatto richiesta.
La consegna doveva avvenire con modalità ben precise e il dispositivo doveva essere utilizzato esclusivamente per finalità didattiche e coerenti con gli obiettivi scolastici.
Nei casi di Comodato d’uso, è sempre consigliabile redigere un contratto. Il contratto definisce non solo i criteri d’utilizzo del bene ma anche le procedure di riconsegna e i provvedimenti in caso di violazione delle clausole. Sul contratto dev’essere riportato il numero di inventario del dispositivo che dev’essere riconducibile al comodatario. Il documento deve inoltre chiarire, nei casi di danneggiamento o smarrimento, come siano attribuite le responsabilità, le eventuali coperture assicurative o le spese dirette per il reintegro del bene.
Il contratto, da ultimo, è firmato dai genitori dell’alunno e dall’alunno stesso, se maggiorenne.
Il profilo assicurativo
Le polizze assicurative scolastiche property, di norma, garantiscono anche il danno dei beni comodati.
In caso di furto del dispositivo ricevuto in comodato, la famiglia è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla scuola in forma scritta. Alla comunicazione dovrà essere allegata la copia autenticata della denuncia fatta all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia), nella quale sono specificate la dinamica dell’evento e la proprietà del bene.
Al di fuori di questo caso specifico, la mancata restituzione del bene non è furto, bensì appropriazione indebita del comodatario e la polizza non risarcisce il danno.
Qualora le richieste di restituzione dei beni comodati non ottenessero risultato, Il Direttore S.G.A. dovrà fare denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
Ai sensi dell’Art. 30 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, infatti, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni dell’Istituto. Alla sua funzione spetta la conservazione e la gestione dei beni. Ai sensi dell’Art. 33 dello stesso Decreto, nel caso perdita, dovrà provare l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione.
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