Polso rotto in classe
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La cronaca della fine di ottobre riporta la notizia di uno studente che, in classe, si è rotto il polso in una prova di braccio di ferro. Quello che colpisce di più è la richiesta di risarcimento effettuata dalla famiglia dell’alunno: 70.000,00 euro.

Il fatto

Sembra che l’alunno infortunato stesse giocando a braccio di ferro in classe. Il giornale riporta come la sfida fra compagni durante nel corso della lezione e quindi in presenza del docente, sia finita con la rottura di un polso.
La preside ha dichiarato: «La richiesta risarcitoria non ci preoccupa, è in mano all’agenzia assicurativa. È un infortunio, come a scuola ne possono capitare altri».

L’infortunio

Sotto il profilo strettamente assicurativo, per infortunio s’intende “…quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procuri una lesione obiettivamente constatabile…”. Fortuita significa indipendente dalla volontà della persona che subisce l’infortunio. Violenta delinea un’azione improvvisa e repentina attuata in un momento precisamente individuabile Esterna colloca la causa all’esterno dell’organismo. Tecnicamente quindi, quanto accaduto, è un infortunio. Il rischio di una lesione, nel corso di una prova di braccio di ferro, per quanto possa essere prevedibile, non è certo nella volontà di nessuna delle parti. Salvo esclusioni specifiche presenti in polizza, l’indennizzo potrà avvenire in base alle somme assicurate nella sezione infortuni. Difficilmente, però, si potrà pervenire ad una somma vicina alla richiesta della famiglia.

L’obbligo della vigilanza

Come più volte ricordato dalla giurisprudenza, con l’ammissione a scuola, nasce un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno. La scuola deve, quindi, garantire entrambi gli aspetti, per tutto il tempo in cui lo studente fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.
La responsabilità dell’Istituto è duplice: ovvero contrattuale, fondata cioè sull’adempimento dell’obbligo di vigilare ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, alla quale si aggiunge la responsabilità extracontrattuale, ovvero sull’obbligo di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Quanto accaduto, quindi, potrebbe essere responsabilità diretta della scuola, alla luce della mancata o insufficiente vigilanza. La domanda spontanea, infatti, è come sia stato possibile organizzare una sfida a braccio di ferro nel mezzo di una lezione.

Il risarcimento da Responsabilità Civile

Le polizze scolastiche provvedono a tenere indenne l’Istituto e gli assicurati civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni colposamente cagionati a terzi. Tra i danni sono compresi la morte, le lesioni personali, la distruzione, i danneggiamenti e il deterioramento di cose. È bene comunque precisare che l’assicurato dovrà necessariamente fornire la prova del danno patrimoniale occorso.
Presupposto necessario per il riconoscimento della risarcibilità, è la condotta colposa o dolosa di chi ha causato o non ha impedito il danno. In relazione al tipo di risarcimento questo prevede sia il danno emergente che il lucro cessante. Il primo consiste nel risarcimento diretto conseguente all’evento, in questo caso tutte le spese mediche, riabilitative materiali e morali. Il lucro cessante si riferisce al mancato guadagno, il profitto, che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell’evento dannoso. Effettivamente, in questo senso, l’importo richiesto dalla famiglia del ragazzo potrebbe sembrare sovradimensionato rispetto al danno subito. Tuttavia, la valutazione è direttamente collegata alle prove che saranno fornite in sede di valutazione.

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