La cronaca riporta come, in una scuola media di Cremona, durante un’ora buca, il docente abbia consentito la proiezione di un film in aula.
Gli studenti, liberi di vedere quello che desideravano, hanno scelto una pellicola splatter del 2016. Il film, vietato ai minori, ha come protagonista un clown, omicida seriale.
Di fronte a scene molto esplicite di violenza alcuni alunni hanno accusato malori e la proiezione è stata interrotta.
Inevitabilmente, si sono scatenate le polemiche che hanno coinvolto la scuola e il Dirigente scolastico.
I genitori hanno domandato come fosse stato possibile consentire la visione di questo tipo di film ad alunni in una fascia d’età così particolare.
Una situazione analoga, pur in un altro contesto e con motivazioni educative completamente diverse scatenò delle polemiche in un’altra scuola lombarda, lo scorso febbraio. In quel caso furono addirittura chiamati i carabinieri.
La proiezione in classe di un film
Quanto accaduto pone due quesiti, circa la responsabilità della scuola.
In prima battuta: può un insegnante proiettare in classe un film o documentario?
L’Art. 15 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, sul Diritto d’Autore, prevede che la proiezione di un film all’interno della scuola è consentita con due avvertenze. Innanzi tutto, la riproduzione non dev’essere aperta al pubblico e, in seconda istanza, il supporto video dev’essere acquistato, legittimamente. Non sarà quindi possibile riprodurre in classe un programma registrato senza licenza. In modo del tutto analogo anche l’utilizzo di video disponibili sul web, ad esempio su Youtube, dev’essere autorizzato dal proprietario. in alcuni casi, diversa è la politica per i servizi a pagamento (Netflix, Amazon Prime, Disney+, ecc.). In questi casi, termini dettagliati per l’utilizzo sono disponibili sul sito delle piattaforme stesse.
La responsabilità civile della scuola
In seconda battuta, la responsabilità della scuola prevede in risarcimento dell’eventuale danno all’alunno?
È bene premettere che la responsabilità civile si riferisce a comportamenti illeciti, dolosi o colposi, che violano le norme del Codice Civile.
Come conseguenza il responsabile dovrà risarcire il terzo per il danno causato.
La responsabilità della scuola, nell’ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel tempo in cui sono presenti in Istituto, è duplice: contrattuale e extracontrattuale.
La prima si fonda sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare (ex artt. 2047 e 2048 del Codice Civile) o di tenere o non tenere una determinata condotta. Quella extracontrattuale è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
È bene premettere inoltre che la magistratura, in giudizio, farà riferimento esclusivamente alle prove portate dalle parti. Da un lato, risulterà quindi fondamentale come, nel caso specifico, le famiglie dei minori possano provare il danno subito. Dall’altro che la scuola abbia messo in atto tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Il profilo assicurativo
La polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono il ramo di Responsabilità Civile. L’assicuratore, in questi casi, si obbliga a tenere indenne l’Istituto di quanto siano tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni colposamente cagionati in conseguenza di un fatto verificatosi durante le attività scolastiche.
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