La cronaca recente riporta due fatti particolarmente gravi che vedono coinvolti i docenti.
In provincia di Brescia, nel febbraio del 2021, un docente, dopo uno scherzo, ha inseguito e picchiato due alunni con una mazza da baseball. Trauma cranico e prognosi di 20 giorni per il primo, 20 punti di sutura e 40 giorni di prognosi per il secondo. Il processo inizierà il prossimo novembre.
Ad Asolo, nel trevigiano, l’insegnante di una scuola media, dopo aver strattonato un undicenne, l’avrebbe violentemente scaraventato tra il banco e il muro. Il sindaco si è rivolto all’ufficio scolastico di Treviso chiedendo la sospensione dell’insegnante.
La responsabilità penale
Due eventi molto diversi tra loro che, tuttavia, hanno nella scuola il filo conduttore.
Nel primo caso infatti, l’evento non è avvenuto in Istituto ma vede comunque coinvolto un docente e alcuni dei suoi alunni.
L’episodio, come riportato, si configura come lesione personale, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale.
Il Codice identifica nelle lesioni personali quei reati che offendono l’integrità fisica o psichica della persona. La sua gravità è rapportata ai giorni di prognosi. Proprio i giorni di prognosi infatti, definiscono la gravità del reato prevista dal legislatore: lievissima, lieve, grave e gravissima.
Il reato prevede inoltre, una serie di possibili aggravanti come, ad esempio l’utilizzo di armi, anche improprie.
La responsabilità diretta della scuola
In entrambi i casi sopra indicati potremmo trovarci di fronte ad una responsabilità penale del docente. Tuttavia, nel secondo avvenimento, la gravità del reato e le possibili responsabilità sono molto diverse.
Se da un lato, infatti, sembrano non esserci lesioni fisiche, dall’altro non bisogna dimenticare che l’evento è accaduto all’interno dell’Istituto scolastico.
Come ricorda la giurisprudenza, con l’ammissione dell’allievo a scuola sorge un vincolo negoziale dal quale deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno.
La responsabilità della scuola è fondata sia sull’obbligo di vigilanza, sia sulla generale osservanza di non recare danno (ex artt. 2043 e 2051 c.c.).
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale del docente, la scuola potrebbe essere tenuta a provare come l’evento non sia derivante dalla propria responsabilità diretta.
Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, contempla, infatti, la tutela dell’integrità fisica dello studente. In altre parole la scuola potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza del docente a ricoprire il ruolo.
Il profilo assicurativo
Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Ciò detto, sul piano strettamente assicurativo, in relazione ai due episodi, esistono alcune differenze sostanziali. Nel primo caso, essendo l’evento occorso al di fuori delle attività scolastiche non è operante né la tutela obbligatoria prevista dall’INAIL, né la polizza integrativa. Sarà, quindi, il giudice a stabilire, sia il livello di gravità dell’evento, che l’eventuale ammontare della sanzione pecuniaria e del rimborso.
Nel secondo caso, invece, l’elemento determinante è il luogo in cui è accaduto. La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.
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