Uno studente del nostro Istituto ha richiesto l’annullamento del viaggio di Istruzione a cui era iscritto, perché in concomitanza con una gara sportiva nazionale. Alla data di iscrizione al viaggio l’appuntamento sportivo non era ancora stato precisamente programmato. L’agenzia che ha organizzato il viaggio ha applicato una penale del 75% sulla cifra complessiva già versata. La polizza assicurativa copre la differenza?
Con la ripresa, post-pandemia, dei viaggi di istruzione, delle gite didattiche e delle uscite sul territorio, può riproporsi il problema dell’annullamento del viaggio. Le cause posso essere molteplici, da quelle di carattere medico a quelle familiari, o come in questo caso, di carattere sportivo o privato.
Il Codice del Turismo
L’Art. 41 del D. Lgs.23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo) evidenzia come sia data facoltà al viaggiatore di recedere dal viaggio prima dell’esecuzione. L’annullamento comporta il pagamento della penale per le spese già sostenute dall’Agenzia di viaggio in qualità di organizzatore. Qualora, infatti, la compagnia aerea, o l’albergatore, applichino una penale, ovvero non retrocedano integralmente l’importo versato, il viaggiatore è tenuto a pagare quanto richiesto. A queste somme potrebbero essere aggiunte le spese, adeguate, giustificabili e motivate, per l’istruzione e la gestione della pratica, applicate dall’Agenzia di viaggio.
L’Art. 34 dello stesso Codice, prevede, inoltre, che l’Agenzia di viaggio fornisca al viaggiatore, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, una serie di informazioni precontrattuali. Ai sensi del comma 1, lett. (h), il viaggiatore dev’essere informato circa la possibilità di stipula di polizza assicurativa che prevede il: «recesso unilaterale dal contratto […], le spese di assistenza […], il rientro, in caso d’infortunio, malattia o decesso». Questa polizza tutelerà il viaggiatore contro le penali di annullamento del viaggio.
Il profilo assicurativo
L’offerta di garanzie contenuta nelle polizze assicurative legate ai viaggi è ampia e diversificata in funzione della Società assicuratrice offerente. Esistono Compagnie assicuratrici che operano esclusivamente in questo ramo e all’interno di questo con garanzie specifiche legate alla tipologia o alla professione del viaggiatore. Il pacchetto base è quello comunemente conosciuto come: Annullamento-Medico-Bagaglio. Oltre all’assistenza prestata in caso di infortunio o malattia durante il viaggio, la polizza tutela anche la perdita, il furto o lo smarrimento del bagaglio. Più articolato è l’aspetto legato all’annullamento. Le polizze base prevedono unicamente, come causa di annullamento, l’infortunio o la malattia del viaggiatore. L’infezione da Covid19, che ha interessato il biennio 2020/2021, ha fatto riconsiderare anche l’evento pandemico, normalmente escluso, tra i motivi di annullamento. Tuttavia, sono disponibili condizioni più estese che arrivano fino all’annullamento senza motivazione. Com’è intuibile, ogni estensione di garanzia prevede un aumento del premio. Normalmente, si va da qualche decina di euro per le garanzie base, fino a centinaia di euro per le formule più estese.
L’assicurazione scolastica
La polizza assicurativa scolastica, quando prevista, ricomprende la formula base: Annullamento-Medico-Bagaglio, ed è normalmente ricompresa nel premio assicurativo. I motivi per l’annullamento rimangono, quindi, quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del viaggiatore. Le formule migliori presentano un’estensione legata anche alla salute dei conviventi del viaggiatore. Come accennato più sopra, nell’ultimo periodo, le Società assicuratrici, a fronte di un modesto innalzamento del premio, hanno inserito anche l’estensione per il rischio pandemico. Restano comunque escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate; nel caso dovessero essere ritenute necessarie occorrerà provvedere con una polizza integrativa a titolo oneroso.
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ricovero il giorno prima della gita ho diritto al rimborso dell’intera cifra versata?