Un collaboratore scolastico del nostro Istituto, addetto alle macchine agricole, s’è infortunato durante l’utilizzo di un tosaerba. Per sua negligenza ha avvicinato le mani alle lame dello strumento mentre questo era in funzione, riportando l’amputazione di parte dell’ultima falange di tre dita. La polizza assicurativa scolastica copre il danno?
La dinamica, così com’è descritta, dal punto di vista assicurativo riguarda sicuramente il ramo Infortunio ma potrebbe coinvolgere anche la Responsabilità Civile dell’Istituto.
La tutela assicurativa in Infortunio
Il collaboratore scolastico, come tutti i dipendenti, gode della tutela assicurativa obbligatoria erogata dall’INAIL. Una volte definito il danno e, nel caso specifico, la percentuale d’invalidità permanente conseguente, l’infortunato riceverà dall’INAIL l’indennizzo in capitale ovvero sotto forma di rendita.
Per quanto riguarda la polizza integrativa scolastica, fermo restando il pagamento del premio, la Società assicuratrice risarcirà l’infortunato nei massimali delle spese mediche previste. Circa l’invalidità permanente, l’indennizzo sarà quello previsto dalla specifica tabella inserita nella polizza.
Responsabilità Civile
Più articolato è l’aspetto legato alla possibile Responsabilità Civile dell’Istituto.
Qualora il collaboratore scolastico fosse stato incaricato dalla scuola all’utilizzo del tosaerba, quest’ultima dovrà aver messo in atto una serie di processi preliminari.
In prima istanza, con il Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP) deve aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Nel documento sono contenute tutte le misure di prevenzione e protezione del lavoratore nel corso della specifica attività. Il lavoratore, qualora previsto, dovrà seguire uno specifico corso di formazione per l’utilizzo dell’attrezzatura. La scuola inoltre, dovrà accertarsi che l’attrezzatura utilizzata sia adeguata alla normativa di sicurezza, funzionante e provvista della regolare manutenzione. La scuola dovrà infine dotare l’operatore, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettiva: scarpe antinfortunistiche, guanti, maschere protettive e quant’altro occorra per operare in sicurezza e verificare che questi vengano utilizzati correttamente.
Nel caso specifico infatti, occorrerà stabilire se la negligenza, cui si fa cenno, è interamente a carico dell’operatore scolastico o possa derivare da una mancata programmazione dell’Istituto. Qualora mancasse l’adeguata pianificazione iniziale potrebbe essere ipotizzabile la responsabilità diretta dell’Istituto nel sinistro.
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