Casi di minori, molto piccoli, abbandonati inavvertitamente all’interno delle auto, si ripropongono tutti gli anni, alcune volte con esiti drammatici.
Dal 1998 ad oggi, 11 sono state le vittime di questo tipo di evento, l’ultima, all’inizio di giugno, a Roma. Una bambina di poco più di un anno è morta nell’auto del padre, lasciata in parcheggio, sotto al sole, proprio davanti all’asilo nido.
Con la Legge 1° ottobre 2018, n. 117, se si trasportano in auto minori di 4 anni, è obbligatorio dotarsi di un dispositivo anti abbandono. Purtroppo la normativa non è sempre applicata e, a distanza di pochi giorni, nel teramano, s’è verificato un nuovo episodio. Questa volta fortunatamente, senza tragiche conseguenze. L’evento ha però coinvolto, almeno indirettamente una scuola.
Secondo la ricostruzione l’alunno di 3 anni, verso le 8 del mattino, era salito sullo scuolabus del Comune, per essere portato all’asilo. Nel tragitto si sarebbe addormentato e, all’arrivo, nessuno s’è accorto di lui, rimanendo così, per 8 otto ore rinchiuso nel mezzo parcheggiato.
Sul caso la procura di Teramo ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di abbandono di minori.
Il reato di abbandono
Ai sensi dell’Art. 591 del Codice Penale chiunque abbandoni un minore, o un incapace, posto sotto la propria responsabilità compie un reato.
I soggetti che possono incorrere nel reato sono coloro i quali, in virtù della loro posizione giuridica, devono occuparsi della custodia di un minore.
La natura giuridica può basarsi sulla norma di legge, come nel caso dell’implicita responsabilità genitoriale oppure su un contratto, come nel caso dello scuolabus.
Il reato può configurarsi anche in assenza di una lesione personale, che rappresenta una circostanza aggravante. L’abbandono scatta in tutti i casi in cui il comportamento dell’affidatario metta a repentaglio la vita o l’incolumità del minore.
Non c’è reato qualora la persona che ha l’obbligo di custodia del minore è in grado di dimostrare di aver ottemperato ai suoi doveri.
La Responsabilità Civile
In parallelo alla Responsabilità Penale, in caso di lesione, il danneggiato potrà chiedere in sede Civile il pagamento del danno sofferto.
Nel caso dello scuolabus si tratta della cosiddetta responsabilità contrattuale ovvero dell’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno indiretto e diretto ad esso conseguente.
Ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno».
Anche il Comune che ha commissionato il servizio potrebbe dover rispondere del danno. Ai sensi dell’Art. 1228 del Codice, infatti, qualora si fosse avvalso di terzi per l’esecuzione del contratto: «[…] risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro».
La famiglia quindi, in presenza dei requisiti potrà richiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti.
Il profilo assicurativo
Le polizze assicurative, anche quelle scolastiche, non operano in caso di reato penale. Inoltre il contratto relativo al servizio di scuolabus è stato stipulato dalla famiglia con il Comune. Quest’ultimo sarà quindi tenuto all’eventuale risarcimento. A sua volta il Comune potrà rivalersi nei confronti della società di trasporto.
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