Un plesso del nostro Istituto Comprensivo subirà, nei prossimi due anni, alcuni lavori di ristrutturazione. Il Comune, al fine di ovviare al disagio, ha stipulato una convenzione con un Ente privato per la concessione dei locali destinati al servizio mensa. All’interno della convenzione l’Ente privato chiede all’Istituto scolastico la sottoscrizione di una polizza per il rischio locativo. Questa richiesta è corretta? A quanto potrebbe ammontare il premio di questa polizza?
Le convenzioni tra Enti locali e soggetti privati, per l’utilizzo dei locali, sono abbastanza comuni, soprattutto nei casi di inagibilità o di ristrutturazione degli edifici scolastici. Gli accordi tendono, correttamente a scongiurare l’interruzione delle attività scolastiche o, come in questo caso, dei servizi collegati.
Il profilo normativo
La Legge 11 gennaio 1996, n. 23, regolamenta l’edilizia scolastica. L’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”.
Se, quindi, l’Ente Locale non è in grado di fornire, coi propri immobili, spazi adeguati alle necessità, sarà suo dovere reperire sul territorio alternative opportune.
In questi casi, di norma, gli Enti locali stipulano contratti di concessione, a titolo gratuito o oneroso, con soggetti privati. Parrocchie, Fondazioni, Associazioni di volontariato sono i soggetti comunemente coinvolti in questi processi. Nella stipula della convenzione, l’Istituto scolastico è, ai sensi della norma, estraneo a questo contratto. Successivamente, l’Ente locale concederà alla scuola i locali presi in concessione, anche integrando il contratto di concessione già in essere. In questo allegato dovranno essere precisamente indicati i termini di utilizzo (uso, orari, spazi ed eventuali pertinenze) dell’immobile di proprietà del privato.
Il rischio locativo
Il privato, all’interno del contratto sottoscritto con l’Ente Locale, potrà chiedere la stipula di una polizza per il rischio locativo. La polizza Rischio Locativo è una garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi collegata al ramo incendio. La polizza tutela il locatario, nei casi di responsabilità diretta, dai costi conseguenti ai danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla polizza ai locali tenuti in locazione.
Il rischio locativo deriva direttamente dagli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. La norma prevede l’imposizione al locatario di restituire ciò che ha ricevuto in locazione in condizioni analoghe a quelle in essere al momento della locazione. In altre parole, il locatario, alla scadenza del contratto, dovrà riconsegnare il bene nelle medesime condizioni di quando lo ha ricevuto, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
La polizza assicurativa per il rischio locativo
Sotto il profilo normativo, richiedere all’Istituto scolastico, di stipulare la polizza assicurativa per il rischio locativo, potrebbe apparire incongrua. Il conduttore del contratto immobiliare infatti è l’Ente locale, la scuola non è il locatario ma solo l’utilizzatore. Il privato, proprietario dell’immobile, più correttamente, dovrebbe quindi chiedere la tutela assicurativa all’Ente locale in qualità di locatore. Inoltre, all’interno del programma assicurativo dell’Ente locale, è normalmente prevista la garanzia di tutela per gli immobili di proprietà ma anche per le concessioni. È opportuno verificare direttamente con il Comune l’esistenza di questa polizza e se, questa, in caso di danno, escluda la rivalsa nei confronti dell’Istituto scolastico. Solo nel caso di assenza di polizza o nel caso fosse prevista la rivalsa, la scuola, è tenuta a sottoscrivere la polizza per il rischio locativo.
Circa l’importo del premio, questo è direttamente proporzionale al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile locato. Ad esempio, per un immobile del valore di 5.000.000, la tariffazione media applicata potrebbe aggirarsi intorno ai 750,00 euro annui.
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