Un’Agenzia, interpellata per formulare un preventivo relativo a un viaggio di istruzione, ci ha inviato la proposta di un “pacchetto” comprensivo della polizza assicurativa. La copertura prevede l’annullamento del viaggio e l’assistenza medico sanitaria. A fronte della nostra richiesta di chiarimento ci è stato risposto che l’assicurazione e non è scorporabile. Anche qualora volessimo rinunciare all’assicurazione il prezzo del viaggio non cambierebbe. È davvero così?
Come ogni attività turistica, anche i viaggi di istruzione sono regolamentati dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, conosciuto come Codice del Turismo.
L’assicurazione: annullamento-medico-bagaglio
L’Art. 34 del Codice, prevede che l’Agenzia di viaggio fornisca al viaggiatore, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, una serie di informazioni precontrattuali. Ai sensi del comma 1, lett. (h), il viaggiatore dev’essere informato circa la possibilità di stipula di polizza assicurativa che prevede il: «recesso unilaterale dal contratto […], le spese di assistenza […], il rientro, in caso d’infortunio, malattia o decesso». Questa tutelerà il viaggiatore nel caso di annullamento del viaggio ma anche nei casi d’infortunio, malattia o di smarrimento del bagaglio durante il viaggio.
Obbligatorietà della stipula
Il Codice non impone al viaggiatore nessun obbligo di stipula. Il partecipante al viaggio, opportunamente informato dei rischi, potrà valutare l’opportunità di sottoscrivere o meno una polizza assicurativa. Nel caso il viaggiatore decidesse per la stipula, questa potrà avvenire attraverso l’Agenzia di viaggio che vende il servizio turistico oppure con un altro soggetto abilitato.
In fase di richiesta del servizio turistico, la scuola è tenuta a chiedere il costo separato dei singoli servizi e quindi anche il costo dell’assicurazione.
La polizza assicurativa è un servizio ancillare (accessorio) al viaggio, conseguentemente ha un costo separato. La mancata stipula della polizza assicurativa di norma comporta la riduzione del costo del pacchetto.
Il danno erariale
Le modalità di stipula della polizza assicurativa si applicano anche ai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola. Qualora l’Istituto abbia sottoscritto una polizza integrativa e questa preveda le garanzie necessarie, la stipula della polizza con l’Agenzia di Viaggio è inutile. Al contrario, l’acquisto di un ulteriore copertura assicurativa potrebbe configurarsi come danno erariale conseguente all’acquisto di doppie coperture per lo stesso rischio.
L’annullamento del viaggio e l’assistenza
Assicurare i partecipanti al viaggio di istruzione è un passaggio più che auspicabile. L’Art. 41 Codice del Turismo da facoltà al viaggiatore di recedere dal viaggio prima dell’esecuzione. L’annullamento tuttavia comporterà il pagamento della penale per le spese già sostenute dall’Agenzia di viaggio in qualità di organizzatore. Qualora, infatti, la compagnia aerea, o l’albergatore, applichino una penale, ovvero non retrocedano integralmente l’importo versato, il viaggiatore è tenuto a pagare quanto richiesto. A queste somme potrebbero essere aggiunte le spese, adeguate, giustificabili e motivate, per l’istruzione e la gestione della pratica, applicate dall’Agenzia di viaggio.
Analogamente qualora il viaggiatore s’infortunasse o si ammalasse nel corso del viaggio, in assenza di assicurazione, dovrà far fronte direttamente a tutte le spese necessarie.
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