Un nostro alunno, durante un viaggio di istruzione all’estero, ha inavvertitamente rotto uno specchio della camera d’albergo in cui era alloggiato. L’albergatore ci ha contattato telefonicamente chiedendoci il risarcimento del danno e minacciando di trattenere la cauzione. La polizza assicurativa stipulata dalla scuola paga il danno?
Le polizze assicurative scolastiche, di norma, garantiscono gli eventuali danni diretti da Responsabilità Civile imputabili all’Istituto o ai soggetti assicurati.
Le polizze assicurative viaggi
La scuola può tutelare i partecipanti al viaggio, attraverso la polizza scolastica o quella proposta dall’agenzia di viaggio, per imprevisti di carattere medico o sanitario. Occorre tuttavia prendere anche in considerazione che gli studenti e i loro accompagnatori sono responsabili degli eventuali danni provocati alla struttura ospitante. In questi casi la polizza assicurativa operante è quella di Responsabilità Civile.
Il contratto con l’albergo e il deposito cauzionale
Il contratto di albergo è un contratto atipico per cui si applica, in via analogica, la disciplina prevista per il contratto di locazione. Nel contratto di locazione, l’affittuario è tenuto a custodire le cose a lui consegnate utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. Analogamente i clienti di un albergo o di una struttura ricettiva possono essere chiamati a risarcire i danni causati alla camera nella quale alloggiano.
L’albergatore al momento della stipula del contratto di albergo, potrebbe chiedere al cliente un deposito cauzionale. Anche quest’aspetto andrà definito precisamente tra la scuola e l’agenzia di viaggio in fase di selezione della struttura ospitante. Il deposito cauzionale dovrà essere restituito al momento del check-out quando, effettuati i controlli, non si riscontri alcun danno alle cose presenti all’interno della camera.
La responsabilità
Il risarcimento del danno di un bene di proprietà altrui è prevista ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile. Al danneggiato spetta provare l’onere della colpa oltre alla quantificazione del danno.
Diventerà quindi opportuno che gli accompagnatori, prima di accedere alle camere e dopo averle lasciate, verifichino con un incaricato della struttura la condizione delle stesse.
Questi passaggi precauzionali eviteranno contestazioni o contenziosi successivi.
In caso di danneggiamento accidentale la scuola potrà denunciare l’accaduto alla propria assicurazione e il danneggiato ottenere il risarcimento.
La polizza di assicurazione scolastica
Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono una sezione di Responsabilità Civile a tutela dell’Istituto e degli assicurati. Questa solitamente risulta operante per tutte le attività scolastiche, quindi anche per i viaggi di istruzione.
Il ramo di Responsabilità Civile protegge l’assicurato nel caso in cui provoca involontariamente un danno a terzi. La garanza quindi tiene indenne l’assicurato di quanto deve pagare a un terzo per un fatto illecito.
Ne deriva che, quando il cliente ha sottoscritto questo tipo di tutela il proprietario della struttura ricettiva, è tutelato per i danni cagionati.
Le migliori polizze assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono anche un ramo per tutela giudiziaria e legale. Qualora ad esempio, l’albergatore cercasse di farsi pagare un danno non provocato dall’assicurato, quest’ultimo può utilizzare questa garanzia per difendersi dalla richiesta incongrua.
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