Una recente notizia di particolare interesse, è quella relativa alla condanna di un albergatore trentino, reo di lesioni colpose. Secondo i giudici la responsabilità dell’albergatore è: «per aver distribuito sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica che hanno provocato disturbi gastro alimentari». Lo riporta un articolo di “la Repubblica”.
Il fatto
I fatti sono accaduti in due diversi momenti: il 28 gennaio e il 9 febbraio 2020. Complessivamente 130 persone, tra cui tre scolaresche emiliane in settimana bianca, sono rimaste vittime dell’intossicazione alimentare. Subito dopo aver mangiato studenti e docenti accompagnatori hanno accusato malessere, nausea, vomito e crampi addominali. Alcuni ragazzi sono stati portati al pronto soccorso, ma alla luce dell’enorme numero di soggetti coinvolti, s’è preferito organizzare un ospedale da campo davanti all’hotel. Il ristoratore, come si legge nel capo d’imputazione, avrebbe permesso «la proliferazione dell’infezione». La presenza di due agenti patogeni, lo “Staphylococcus aureus” e il “Bacillus cereus”, negli alimenti ha causato la: «l’insorgenza di un episodio epidemico».
La struttura alberghiera, a titolo di risarcimento, ha emesso un assegno di 230 euro per ciascun ospite colpito dai disturbi gastrointestinali durante il soggiorno. A questa cifra iniziale il giudice ha ordinato un ulteriore risarcimento di 200 euro. L’importo complessivo è stato considerato tuttavia insufficiente dai rappresentanti legali delle vittime. Solo il costo della settimana bianca infatti, ammonta a 300 euro per ogni studente. A questo danaro andrebbe aggiunto il costo che le famiglie hanno dovuto sostenere per raggiungere e assistere i figli in ospedale.
Il giudice ha anche accolto la richiesta del titolare della struttura, di svolgere un servizio di pubblica utilità per 80 giorni. In questo modo l’imprenditore potrà ottenere l’estinzione di tutti i reati per i quali è finito sotto indagine dal 2020, tra cui le lesioni colpose.
Il livello di responsabilità
L’episodio, per quanto disdicevole, è arrivato agli onori delle cronache, esclusivamente per il numero di soggetti coinvolti. In realtà, i casi di intossicazione alimentare che coinvolgono alunni e operatori, soprattutto in occasione dei viaggi di istruzione, non sono tutt’altro che infrequenti. Proprio in questi giorni è stato segnalato un caso analogo che ha coinvolto 70 studenti siciliani in gita in Puglia, lo riporta un articolo di “MessinaToday”.
La responsabilità oggettiva dell’albergatore, come ha anche stabilito il tribunale trentino, è innegabile, tuttavia qualche riflessione andrebbe fatta anche in relazione alla progettazione del viaggio.
Appare evidente che troppo spesso, costi esageratamente contenuti mal si associano ad elevati standard di qualità. Offerte economiche anormalmente basse, rispetto alle tariffe comunemente applicate, dovrebbero alzare il livello dell’attenzione e richiedere una valutazione più accurata.
In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa la scuola dovrebbe richiedere per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo e sui servizi proposti.
Il profilo assicurativo
Le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutela i sinistri anche in questi casi.
Resta inteso che, qualora uno studente o un accompagnatore subisca un danno a seguito di responsabilità diretta dell’albergatore, dovrà, in prima istanza, rivalersi su quest’ultimo.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile dall’albergatore fatto salvo il diritto alla rivalsa sul danneggiante.
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