Un alunno diversamente abile, iscritto al nostro Istituto superiore, colto da una crisi di rabbia ha danneggiato la porta di un bagno. L’alunno era regolarmente vigilato da un educatore dalla Cooperativa sociale, con cui la scuola ha un contratto per il sostegno. L’educatore seppur presente purtroppo non è riuscito a impedire l’evento. La Provincia, proprietaria dell’immobile ci chiede il risarcimento per la riparazione della porta. La polizza assicurativa copre questo tipo di danno?
L’Art. 2043 del Codice Civile dispone che chi, con colpa o dolo, cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.
La Responsabilità Civile extracontrattuale
È su quest’articolo del Codice che si basa il principio di Responsabilità Civile extracontrattuale. La Responsabilità Civile prevede quindi all’obbligo di risarcire i danni subiti da un terzo a causa di un comportamento negligente, scorretto o illecito.
Nella Responsabilità extracontrattuale l’onere della prova è a carico del soggetto che subisce il danno. Il danneggiato avrà quindi il dovere di provare la colpa del soggetto che ha commesso l’azione e che doveva comportarsi nel rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico.
La vigilanza
A questo primo aspetto si associa quanto disposto dagli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile relativi alla vigilanza. In caso di danno, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo provare di non aver potuto impedire il fatto.
La Responsabilità Civile contrattuale
Per il caso in questione, inoltre occorre tener presente anche quanto previsto dall’Art. 2018 del Codice Civile circa la possibile responsabilità dell’educatore della Cooperativa. L’educatore dovrà provare che il danno è stato provocato da causa a lui non imputabile, ovvero da aver messo in atto quanto possibile per evitarlo.
La polizza assicurativa scolastica
Appurati questi tutti questi aspetti, la polizza integrativa stipulata dalla scuola, rimborsa il danneggiato per il danno subito. Al fine del risarcimento la scuola dovrà produrre all’assicuratore:
- Copia della richiesta del soggetto danneggiato unitamente alle fotografie del bene danneggiato e preventivo o alla fattura di spesa per la riparazione;
- Dichiarazione testimoniale del soggetto vigilante in cui si attesta la precisa dinamica dell’evento nonché tutte le azioni intraprese al fine di evitare il danno;
- Il contratto di prestazione d’opera sottoscritto tra l’Amministrazione scolastica e la cooperativa.
In relazione all’entità del danno, l’assicuratore potrà anche incaricare un perito al fine di verificare la congruità di quanto dichiarato con le condizioni contrattuali.
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