Alunno bocciato chiesto risarcimento
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In un liceo toscano, uno studente del secondo anno viene bocciato e non ammesso all’anno successivo. La famiglia ricorre al TAR chiedendo 30 mila euro a titolo di risarcimento. Lo riporta un articolo sul sito dell’ANSA.

Il fatto

Nel 2022, alla fine dell’anno scolastico, uno studente, frequentante la seconda classe di un liceo fiorentino, venne bocciato.
L’alunno, era affetto da un disturbo specifico dell’apprendimento, soffriva di dislessia di grado medio, lentezza nell’esecuzione grafica e di problemi di ansia significativi.
Contro la decisione della scuola, la famiglia decise di intraprendere un’azione legale, presentando un ricorso contro l’Istituto Scolastico e richiedendo un risarcimento.
Secondo i genitori, infatti, l’Istituto non avrebbe rispettato le norme scolastiche e il piano didattico personalizzato. Al contrario, invece di fornire supporto adeguato, la scuola avrebbe marginalizzato il ragazzo, penalizzando la sua scelta di restare nell’Istituto.
La famiglia, inoltre, denunciò il trattamento denigratorio e discriminatorio subito dallo studente, aggravatosi, durante il secondo quadrimestre, con note disciplinari ingiustificate.
Secondo il ricorso, l’Istituto impedì anche la possibilità di recuperare le insufficienze, negando all’alunno la possibilità di interrogazioni suppletive per migliorare il proprio rendimento.

La sentenza del TAR

Il Tribunale Amministrativo toscano, dopo aver analizzato il caso, ha ritenuto che i fatti presentati dai ricorrenti non fossero supportati da prove concrete.
Nel corso del primo quadrimestre, lo studente aveva riportato voti insufficienti in 5 materie. Per queste materie erano stati previsti percorsi di recupero tramite studio individuale o corsi con il docente, ma i risultati non furono soddisfacenti.
Nello scrutinio finale, la situazione si era ulteriormente aggravata con nuove insufficienze oltre a quelle già esistenti. Il Consiglio di classe, considerando l’andamento complessivo dell’anno scolastico, quindi deliberò all’unanimità la non ammissione alla classe successiva.
Per il Tribunale: «Le censure dei genitori sono finalizzate ad ottenere una indagine di tipo penalistico a tutto campo sull’operato dei docenti nei rapporti con l’alunno, il che è inammissibile».
I giudici hanno, inoltre, ritenuto che non vi fossero elementi tali da presupporre un comportamento discriminatorio o vessatorio nei confronti dello studente. Per il TAR, al contrario, l’operato dei docenti e le valutazioni assegnate erano coerenti con il percorso scolastico dello studente e il suo rendimento.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, privo di fondamento e la famiglia è stata condannata a pagare 2.000 euro di spese legali. La famiglia sta valutando se ricorrere al Consiglio di Stato.

Il profilo assicurativo

La polizza integrativa stipulata dalla scuola non prevede rimborsi per la perdita dell’anno scolastico, a meno che questa non sia direttamente collegata a un infortunio coperto dalle garanzie previste.
Qualora, invece, la bocciatura sia stata comminata ingiustamente, l’Istituto potrebbe aver leso un interesse economico e dover rispondere di danno patrimoniale.
Diventa, quindi, essenziale ribadire l’importanza della stipula di una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.
L’assicurazione copre le perdite patrimoniali subite da terzi a causa di errori o omissioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione durante le attività istituzionali. Una polizza adeguata dovrebbe includere anche l’estensione per danni derivanti da colpa grave.

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