Studente disabile muore condannato operatore
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Alunno disabile perde la vita in un infortunio. Un anno di reclusione è la pena a cui è stato condannato l’operatore sociosanitario responsabile. Lo riporta un articolo de “la Gazzetta del Mezzogiorno”.

Il fatto

L’evento è accaduto all’uscita da scuola, a Giurdignano, in provincia di Lecce nel 2023.
Lo studente, un tredicenne disabile, cadde dalla sedia a rotelle spinta da un operatore sociosanitario, dipendente di una cooperativa, riportando la frattura delle tibie.
L’operatore, un trentenne incaricato dalla scuola di assistere l’alunno, ignorò lo scivolo appositamente adibito all’uso da parte dei disabili, affrontando, invece, un gradino, provocando, in tal modo, la caduta del ragazzo dalla carrozzina.
L’alunno, affetto da distrofia muscolare, riportò escoriazioni e traumi alle gambe. Inizialmente l’infortunio non sembrava particolarmente grave, lo studente, infatti, rientrò a casa, accompagnato in auto da un’amica di famiglia, raccontando l’incidente ai genitori.
Dopo poche ore, tuttavia, le sue condizioni peggiorarono rapidamente, rendendo necessario il ricovero in ospedale. Gli esami diagnostici rivelarono complicanze cerebrali, aggravando il quadro clinico. L’equipe medica decise quindi il trasferimento in rianimazione. Nonostante gli sforzi dei medici, però, il tredicenne morì cinque giorni dopo.
La famiglia denunciò subito l’accaduto alla polizia, dando il via alle indagini che ricostruirono la dinamica dell’incidente.
Il tribunale ha stabilito che la morte dell’alunno fu causata dall’imprudenza e dalla negligenza dell’operatore e lo ha condannato per omicidio colposo. Richiesto il patteggiamento, l’operatore è stato condannato ad un anno di reclusione con sospensione della pena.

Il diritto al risarcimento del danno

Ferma restando la responsabilità penale accertata dal tribunale, il patteggiamento non garantisce in modo automatico il diritto a ricevere un risarcimento nel giudizio civile.
Il patteggiamento, infatti, impedisce al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere, almeno in quella sede, il risarcimento dei danni subiti.
Il fatto che il processo penale si sia concluso con un patteggiamento non esclude, tuttavia, la possibilità di un’azione in sede civile.
La giurisprudenza su quest’aspetto non è, però, unanime. La Corte di Cassazione con la sentenza 30/07/2018, n. 20170, ha chiarito che il patteggiamento, di per sé, non implica automaticamente il diritto al risarcimento del danno nel giudizio civile. Per avere diritto al risarcimento sarà, quindi, indispensabile che la parte offesa presenti al giudice ulteriori prove concrete.

Il profilo assicurativo

Qualora, come appare, il sinistro sia avvenuto all’interno della scuola o delle sue pertinenze, la polizza scolastica integrativa risarcirà il danno nei limiti del massimale previsto dalla copertura Infortuni.
Tra la scuola e la cooperativa che offriva il servizio, dovrà risultare comunque la stipula di un preciso protocollo d’intesa deliberato dagli Organi Scolastici competenti.
Per l’Assicuratore rimane comunque ferma la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative nella scuola anche nei casi di responsabilità penale, contattaci qui.

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