Una docente potrebbe essere accusata per omissione di soccorso avendo negato pronto intervento e farmaci a uno studente colto da una reazione allergica in classe. Lo riporta un articolo della cronaca leccese de “la Repubblica”.
Il fatto
L’episodio si sarebbe verificato in un Istituto Superiore della Provincia di Lecce durante una normale mattinata di lezione. Secondo la versione del ragazzo coinvolto, i fatti sarebbero avvenuti all’inizio della seconda ora.
Lo studente avrebbe notato una reazione cutanea improvvisa, con comparsa di pomfi biancastri sulle braccia e sensazione di forte prurito. Non era la prima volta che lo studente manifestava questo tipo di sintomi: nello zaino, infatti, custodiva un corticosteroide e un antistaminico da usare in caso di emergenza.
I collaboratori scolastici si sarebbero anche offerti di intervenire con la cassetta di pronto soccorso presente nell’istituto. Tuttavia, secondo quanto riferito dallo studente, la docente presente avrebbe impedito qualsiasi forma di assistenza.
La donna non solo avrebbe bloccato l’intervento, ma anche vietato al ragazzo di assumere i farmaci portati da casa.
A quel punto, il giovane avrebbe telefonato alla madre per informarla della situazione. La docente avrebbe, tuttavia, interrotto la chiamata, minacciando una nota disciplinare per uso non autorizzato del cellulare. Solo dopo alcuni minuti sarebbe stato allertato il servizio di emergenza medica tramite il 118.
Il personale sanitario, una volta giunto a scuola, ha preso in carico il ragazzo e somministrato le cure adeguate. La reazione allergica, nel frattempo peggiorata, sarebbe poi rientrata grazie al trattamento medico.
Lo studente ha segnalato l’accaduto al Ministero dell’Istruzione, all’USR Puglia e all’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce.
La responsabilità
L’Art. 593 del Codice Penale stabilisce che è reato non prestare soccorso o non avvisare immediatamente l’Autorità di una situazione pericolosa.
Quando ci si trova davanti a una persona in pericolo, nasce l’obbligo di agire immediatamente per prevenire danni reali o potenziali legati alla situazione concreta. Potrebbe, inoltre, essere considerata un’aggravante impedire che altri possano intervenire per prestare soccorso.
Alla responsabilità penale potrebbe essere ancora aggiunta quella civile, legata alla vigilanza delle persone in custodia, che discende direttamente dall’iscrizione dell’alunno a scuola.
Il profilo assicurativo
Ai sensi dell’Art. 27 della Costituzione, la responsabilità penale è personale, motivo per cui una persona non può essere punita per reati commessi da altri. Ne deriva che la responsabilità penale e le sanzioni derivanti, non possono essere trasferite all’Assicuratore.
In caso di sinistro, tuttavia, la polizza scolastica integrativa potrebbe risarcire il danno fisico e/o psicologico patito dall’alunno. Nel caso di condanna per dolo o colpa grave, all’Assicuratore è comunque fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.
Lo studente, per ottenere un eventuale risarcimento, dovrà, ad ogni modo, dimostrare il legame (nesso causale) tra il danno subito e il comportamento della docente. Il danno, inoltre, va sempre provato attraverso adeguata certificazione medica.
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