Degna di un certo interesse è la sentenza della Corte di Cassazione n. 24848, del 18 agosto 2023. Il padre di uno studente aveva aggredito verbalmente la docente del figlio, rea, a suo dire, di aver rimproverato l’alunno fino a farlo piangere.
Il fatto
L’evento accade in provincia di Catania nel novembre 2015. Una docente rimprovera un alunno fino a farlo piangere. Il padre, appreso l’accaduto, qualche giorno dopo si reca a scuola e affronta la docente insultandola.
La docente si rivolge al Giudice di Pace di Giarre al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Quest’ultimo, con la sentenza n. 95/2018 del 14 maggio 2018, respingeva la domanda della docente.
Ai sensi della sentenza, il comportamento del genitore si giustificava alla luce della prostrazione del figlio per i rimproveri subiti. A questo punto la docente si rivolgeva al tribunale.
Anche il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1117/2021, del 10 marzo 2021, rigettava l’appello. A suo dire, infatti, il comportamento del padre si configurava come legittima difesa. Escludeva, inoltre, la provocazione del genitore, non essendo punibile la condotta di chi reagisce al fatto illecito altrui ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile. Inoltre condannava la docente al pagamento dei danni riportati dallo studente a seguito dell’accaduto. Da qui l’impugnazione in Cassazione.
La sentenza della Corte di Cassazione
Secondo la Suprema corte, mancherebbe sia la legittima difesa che l’incapacità di intendere e di volere del genitore. In relazione alla legittima difesa, infatti, mancherebbe il requisito dell’attualità del pericolo. Il padre ha infatti agito a distanza di tre giorni rispetto al rimprovero della docente.
Circa lo stato di incapacità di intendere e di volere, è assente qualsiasi provocazione ricevuta sul momento dall’insegnante.
Per la Cassazione il comportamento del genitore non è qualificabile «in termini “di legittima difesa” […]. Bensì caratterizzato inequivocabilmente da una sorta di inammissibile ricorso ad un inammissibile modello di “giustizia fai da te”». Atteggiamento che, come stigmatizza la Corte: «sempre più frequentemente è tristemente dato riscontrare nei rapporti d’oggi tra genitori ed insegnanti».
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Catania.
Il profilo assicurativo
È necessario ricordare che le polizze assicurative scolastiche non riguardano la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Qualora la docente fosse risultata colpevole, la polizza avrebbe, però, risarcito l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno.
Se, invece, la docente avesse riportato un danno fisico, la polizza integrativa scolastica avrebbe risarcito le spese mediche.
Anche per il ramo di tutela legale, la polizza scolastica difficilmente risulterà operante. Le condizioni contrattuali infatti, di norma, escludono la possibilità di contenziosi tra soggetti tutelati dalla stessa polizza.
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