La rottura di un tubo all’interno di un plesso del nostro Istituto comprensivo, ha causato l’allagamento dei locali e il danneggiamento di un PC. La polizza assicurativa scolastica stipulata dall’Istituto copre il danno?
Le polizze assicurative scolastiche, di Responsabilità Civile e Infortuni, normalmente non prevedono il risarcimento di questo tipo di danno.
Vero è che, negli anni, alcune società assicuratrici hanno esteso le coperture anche ad alcuni beni di proprietà. Tuttavia queste estensioni presentano parecchie limitazioni. Per questo motivo è sempre bene verificare con attenzione, anche con l’aiuto del broker specializzato, quali sono le effettive coperture.
In tutti i casi, soprattutto in presenza di un cospicuo valore, è opportuno stipulare una polizza specifica per i beni dell’Istituto.
Queste polizze, definite “Property” hanno premi, massimali e garanzie variabili in relazione al valore reale dei beni assicurati.
Risarcimento danni da allagamento
L’Art. 251 del Codice Civile stabilisce che il soggetto che ha la custodia della cosa che ha causato il danno, dovrà risarcire il terzo danneggiato.
Nel caso quindi in cui l’allagamento dei locali scolastici è causato dalla rottura degli impianti idrici, sarà il proprietario dei locali a rispondere dei danni. Analogamente anche se il danno è causato dalla rottura degli impianti di riscaldamento o condizionamento o da infiltrazioni provenienti dalle condutture interne dell’immobile.
Analogamente, nel caso in cui il danno è provocato dalla rottura di una tubazione di un immobile adiacente, sarà il proprietario di quest’ultimo, a rispondere del danno.
In tutti casi di allagamento dei locali le conseguenze economiche potrebbero essere importanti.
Buona norma preventiva quindi è la copertura assicurativa per questo tipo di danno. Di norma, le polizze assicurative degli Enti locali prevedono sempre questa eventualità.
Seppur raramente non è tuttavia da escludersi che i danni siano causati dalla cattiva manutenzione degli impianti da parte del personale scolastico oppure dalla tardiva o mancata segnalazione al proprietario. In questi casi la scuola potrebbe avere delle responsabilità dirette.
La denuncia di sinistro
Oltre alla prudenza in fase di copertura dei rischi, il secondo elemento fondamentale è il tempismo della comunicazione. Con il trascorrere del tempo infatti, i beni colpiti rischiano di rovinarsi maggiormente. Una prolungata esposizione all’umidità inoltre, potrebbe originare odori, muffe e spore malsane.
In tutti casi di allagamento dei locali, la scuola è tenuta a mettere in sicurezza la struttura e contestualmente a denunciare l’accaduto al proprietario dell’immobile al fine di far intervenire tempestivamente i tecnici specializzati.
La denuncia al proprietario dell’immobile dovrà essere corredata dall’elenco dei beni danneggiati di proprietà dell’Istituto. Nella denuncia dovranno sempre essere evidenziati tempi e modi relativi all’evento oltre che le fotografie e il valore dei beni danneggiati.
Qualora l’Istituto scolastico avesse sottoscritto una polizza assicurativa per i beni di proprietà, è opportuno effettuare denuncia anche al proprio assicuratore.
Il risarcimento del danno
In relazione al risarcimento del danno, come abbiamo visto, nella maggioranza dei casi, questo è dovuto al proprietario dell’immobile. Quest’ultimo non solo dovrà provvedere al ripristino dei locali ma anche al pagamento dei beni danneggiati. La società assicuratrice con cui la scuola ha stipulato la polizza, in caso di allagamento dei locali potrebbe infatti non pagare il danno. In alternativa potrebbe pagare il danno diretto ai beni danneggiati e successivamente rivalersi sul proprietario dell’immobile.
Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per l’allagamento dei locali scolastici, contattaci qui.