Un alunno di 11 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da uno scooter all’uscita da scuola. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, lasciandolo a terra. Il ragazzo dopo il ricovero in ospedale sta bene. Lo riporta la cronaca del giornale on-line CasertaCE.
L’aspetto normativo
La responsabilità del pedone, in caso di investimento da parte di un’automobile, è un tema delicato. Non sempre, infatti, il pedone investito da un veicolo ha ragione. Il pedone, a volte, può essere considerato responsabile per il proprio investimento, come nel caso di quello che viene definito “attraversamento pedonale imprudente”.
Pur tuttavia, in nessun caso, il conducente di un veicolo che ha investito un pedone e non presta soccorso, può beneficiare della non punibilità. Tutto questo anche nell’ipotesi in cui le lesioni subite dal danneggiato fossero lievi.
In tal senso si è espressa la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 39989 dell’8 novembre 2021.
In questi casi, inoltre, il tribunale, ai sensi dell’Art. 133-bis del Codice Penale, potrà discrezionalmente aumentare la pena, all’autore del gesto, fino al triplo.
Fondo Garanzia Vittime della Strada
È comunque possibile ottenere il risarcimento del danno qualora l’autore del danno non sia identificabile, come nel caso in questione.
In attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959, anche in Italia è operante il Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Il fondo è regolato dall’Art. 283 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e gestito da CONSAP.
Per accedere al fondo, la vittima, dovrà possibilmente riportare tutti i possibili dettagli relativi al veicolo che ha causato il sinistro: targa, modello, colore, ecc. Nel caso non fosse possibile, sarebbe bene trovare i testimoni del fatto, facendosi rilasciare una testimonianza.
È necessario anche l’accesso al Pronto Soccorso per sottoporsi agli accertamenti del caso, facendosi rilasciare un certificato medico, dopodiché, sporgere denuncia alle autorità competenti.
Effettuati questi passaggi si potrà inviare una richiesta scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno), a Consap Spa, allegando tutta la documentazione raccolta e necessaria per la verifica del caso.
La polizza di assicurazione scolastica
La polizza scolastica, di norma, provvede, in caso di infortunio avvenuti in itinere, al rimborso del danno subito, nei limiti del massimale previsto.
Resta, tuttavia, inteso che, qualora, come nel caso in questione, la responsabilità dell’evento fosse di un terzo, l’Assicuratore può rivalersi sul responsabile, qualora identificato.
La polizza di assicurazione scolastica, se previsto, provvede anche al pagamento delle spese sostenute per intraprendere un procedimento legale.
In questo caso la polizza pagherà le spese dell’avvocato e del perito per gestione del sinistro, oppure per la causa nei confronti del responsabile.
Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.