Un alunno 14enne di un Istituto superiore salernitano, martedì 9 gennaio, è scappato da scuola. Lo riporta un articolo del giornale on-line: “L’Occhio di Salerno”.
Il fatto
Nel corso di una lezione un alunno chiede all’insegnante di andare in bagno. Dopo qualche minuto, il docente accortosi che lo studente non rientrava ha chiesto ad un compagno di andare a controllare se stesse bene. Nel frattempo l’alunno si era allontanato dalla scuola senza lasciare traccia lasciando il proprio zaino e gli altri effetti personali in classe.
Allertati i carabinieri sono intervenuti immediatamente e vagliando le telecamere di videosorveglianza hanno appurato come fosse uscito dal cancello principale passando tra i corridoi dell’edificio.
Le ricerche si sono quindi spostate fuori dalla scuola e, grazie alla segnalazione di un altro alunno è stato trovato in stazione ferroviaria.
Sembra che l’alunno soffrisse per la propria condizione famigliare. I servizi sociali, infatti, avevano allontanato il ragazzo dai propri genitori biologici, a causa della complessità della situazione famigliare.
Lo studente desideroso di rivedere la madre, ha improvvisato la fuga dalla scuola. I Carabinieri hanno preso in consegna l’alunno, riaccompagnandolo alla sede della casa famiglia in cui risiede temporaneamente.
La vigilanza degli studenti
Il tema della vigilanza sugli alunni è un tema delicato e complesso su cui ci siamo soffermati più volte. La vigilanza infatti coinvolge una pluralità di aspetti e di soggetti a fronte dell’obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità degli studenti.
Ai sensi dell’Art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Dirigente deve adottare tutte le misure organizzative per garantire anche l’adempimento della vigilanza. Il contratto di protezione, legato all’iscrizione a scuola, implica la predisposizione di protocolli e procedure per assicurare la sicurezza degli studenti durante tutte le attività scolastiche.
Le responsabilità dei docenti e degli operatori in merito all’obbligo di vigilanza, sono disciplinate dagli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
L’Art. 2047 dispone che il risarcimento dei danni causati da persone incapaci di intendere e di volere è dovuto da chi è tenuto alla loro sorveglianza. L’Art. 2048, invece, stabilisce la responsabilità dei precettori per il danno causato dai loro allievi e apprendisti durante il periodo di vigilanza.
Come per tutti i casi di responsabilità diretta il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Al contrario, alla scuola spetta dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.
Il profilo assicurativo
Nel merito delle coperture assicurative, le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma, prevedono la tutela nel ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento tuttavia è un caso a se stante che, come nel caso in questione, prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.
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