L’alternanza scuola-lavoro, è un processo didattico introdotto in modo sperimentale nel 2003. Finalità dell’alternanza è favorire l’orientamento degli studenti, affiancando la formazione teorica, con un periodo di esperienza pratica presso un’Azienda pubblica o privata.
Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria, per tutti gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.
Le coperture assicurative INAIL
Nel 2016, l’INAIL ha fornito un chiarimento, in relazione all’assicurazione obbligatoria. In caso di infortunio, gli studenti impegnati nell’attività di alternanza scuola-lavoro, sono tutelati dalla copertura assicurativa obbligatoria.
La circolare INAIL 44/2016, ripresa anche dal MIUR, chiarisce che l’alternanza è: “sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Gli studenti infatti: “sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili.”
Per l’INAIL inoltre: “Sono inoltre da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro. Non è invece tutelabile l’infortunio che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa”.
È bene inoltre evidenziare che i percorsi ricompresi nell’assicurazione INAIL prevedono, oltre alla tradizionale modalità in presenza, anche e-learning. Questo aspetto in attuazione dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
La denuncia di infortunio all’INAIL
L’obbligo della denuncia di infortunio o di malattia professionale degli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro ricade sul Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro. Conseguentemente, lo studente vittima del sinistro è tenuto a comunicare tempestivamente alla scuola l’infortunio occorsogli o la malattia professionale da cui è stato colpito.
Nella convenzione stipulata tra l’Istituto scolastico e l’Azienda dovrà essere precisamente specificato questo passaggio. Qualora lo studente desse notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al responsabile dell’Azienda ospitante, quest’ultimo dovrà notificarlo immediatamente al Dirigente Scolastico. Tutto ciò al fine di assicurare, con la dovuta immediatezza, la comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al contempo alla scuola di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.
Le coperture assicurative integrative
Anche le polizze integrative stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, prevedono la tutela per le attività di Alternanza scuola-lavoro.
E’ importante tuttavia che l’Istituto scolastico verifichi, direttamente anche attraverso un broker assicurativo, la tipologia di copertura e le garanzie presenti nella polizza.
Inutile sottolineare che questo tipo di garanzie devono essere sottoscritte esclusivamente dagli Istituti coinvolti in questo tipo di rischio, in caso contrario sarebbero un aggravio di spesa di nessuna utilità.
Le polizze integrative dovrebbero contenere, per gli Istituti Superiori, specifiche e adeguate coperture che compensino le prestazioni non erogate dall’INAIL.
La polizza integrativa dovrà anche riconoscere l’infortunio in itinere ma estendere i rimborsi delle prestazioni attraverso un adeguato indennizzo economico. L’indennizzo dovrà prevedere sia il danno biologico, legato alle menomazioni, che l’integrità psicofisica. L’INAIL infatti riconosce solo i danni residuati pari o superiori al 6% e nelle rendite per menomazioni solo se il grado risulta superiore al 16%.
Mio figlio durante un alternanza scuola lavoro nella scuola ha subito un infortunio l’assicurazione non vuole risarcire i danni le spese mediche a chi posso fare rivalsa alla scuola?