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Insieme verso un nuovo inizio

Le prossime festività sono il momento ideale per riflettere su quanto l’anno che si sta chiudendo, sia stato ricco di impegni, confronti e complessità, ma anche importanti traguardi e realizzazioni.

Il 2024 è stato un anno in cui la maggioranza delle scuole ha saputo rinnovarsi, affrontando i cambiamenti necessari per dare ai giovani le risposte di cui hanno bisogno.
Nella maggioranza dei casi, le scuole si sono confermate punto di riferimento anche per le famiglie, diventando luoghi di supporto, protezione e opportunità di crescita.

La missione della scuola infatti, va oltre l’insegnamento di nozioni e concetti.
L’istruzione è un percorso che si intreccia con la formazione della persona e la crescita di cittadini consapevoli. La scuola, infatti, rappresenta un luogo di sviluppo non solo intellettuale, ma anche emotivo e sociale.

In questi mesi abbiamo affrontato sfide importanti, come la gestione dei rischi e delle emergenze.
Affrontare insieme difficoltà ci ha resi più forti e ci ha garantito sicurezza e maggior benessere.
Ringraziamo tutte le nostre scuole clienti per la passione e l’energia con cui costruiscono un ambiente scolastico sicuro e protetto.

In questo periodo di festa, ci teniamo a dirvi che siamo felici di poter essere al vostro fianco in questo percorso di tutela e protezione.

Il nostro augurio è di continuare a guardare al futuro con fiducia, verso un nuovo inizio, con energia e passione. Vi auguriamo un Natale sereno, pieno di pace e gioia.
Che possiate riposare e riflettere, ricaricando le energie per il nuovo anno. Nel 2025, desideriamo che ogni vostro progetto e sogno possa realizzarsi, con successo e soddisfazione.

Con affetto e gratitudine, auguriamo a tutti voi e a noi Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

I nostri uffici resteranno chiusi dal 23 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025.
Potrai sempre scriverci all’indirizzo e-mail: info@abint.it, contattarci via WhatsApp al numero: 3495883854 oppure scriverci qui.

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Rischio biologico e copertura assicurativa

Una collaboratrice scolastica del nostro Istituto nello svuotare il cestino dell’immondizia, nel locale infermeria s’è punta con una lancetta pungidito per l’esame glicemico. Il dispositivo non era stato inserito nell’apposito contenitore ma gettato nel cestino della spazzatura indifferenziata. Questo sinistro è coperto dall’assicurazione?

L’esposizione non protetta con sangue infetto, aghi o strumenti contaminati, nelle pratiche mediche e nelle trasfusioni di sangue, potrebbe essere causa di infezioni o malattie. Le principali patologie sono le epatiti (B e C) e il virus dell’Immunodeficienza Umana (HIV).
Il personale medico e sanitario è quello maggiormente esposto, ma non è l’unica categoria a rischio biologico, come dimostra il caso specifico.

Il profilo normativo

Il Titolo X del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tratta in maniera dettagliata il tema del rischio biologico.
L’aspetto preventivo è fondamentale e si attua innanzitutto con la corretta valutazione del rischio e l’adozione di misure adeguate.
Nel caso, all’interno dell’Istituto scolastico, sia presente un’infermeria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) dovrà prevederne la corretta gestione.
Al personale preposto dovrà quindi essere impartita l’adeguata formazione oltre a essere dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
In caso di infortunio il dipendente deve conoscere la procedura da adottare come l’informazione tempestiva al proprio responsabile, i provvedimenti profilattici e l’accesso alla strutture medica qualora ritenuta necessaria.

Il profilo assicurativo

La polizza obbligatoria prestata dall’INAIL rimborsa l’eventuale danno patito dal dipendente in occasione del rapporto di lavoro anche in relazione al rischio biologico.  Di norma anche la polizza scolastica integrativa tutela l’infortunio del collaboratore a patto che questo risulti in regola con il pagamento del premio.
Alcune polizze assicurative limitano o escludono il risarcimento nel caso il dipendente infortunato non sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
L’assicurazione nel ramo di Responsabilità Civile, potrebbe anche essere estesa al rischio delle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L’estensione, in questi casi, ha effetto in conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La garanzia prevedere l’estensione anche alla Responsabilità Civile del personale dipendenti all’Amministrazione assicurata per danni involontariamente cagionati terzi, o fra di loro, nello svolgimento delle mansioni professionali.
È bene evidenziare che, in relazione alla polizza integrativa, i massimali di risarcimento previsti saranno comunque esclusivamente quelli indicati nelle tabelle allegate alla polizza.
Per questo motivo è sempre consigliabile prendere visione delle Condizioni contrattuali per verificare la presenza e l’operatività delle garanzie specifiche.

Se desideri maggiori informazioni in relazione al rischio biologico nelle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Rincari economici e assicurazioni scolastiche

La fine dell’anno rappresenta un momento cruciale per fare dei bilanci, inclusi quelli economici, in un contesto di prezzi in continuo aumento.
L’incremento generalizzato dei costi che coinvolge quasi tutti i settori economici risulta, infatti, particolarmente evidente. Le cause principali sono la crisi pandemica e le recenti instabilità geopolitiche internazionali, con effetti diretti anche sulle assicurazioni.

L’Unione Nazionale dei Consumatori

Un articolo de “Il Sole 24 Ore”, dello scorso giugno, riporta un’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori sui dati ISTAT del triennio 2021-2024.
Il report mostra l’impatto dell’inflazione sui prezzi di beni e servizi, stilando una classifica dei maggiori aumenti.
Tra le voci rilevanti anche per le spese scolastiche, i voli internazionali sono al primo posto, con un aumento del +132,3%. Seguono i voli nazionali (+55,1%), gli alberghi, motel e pensioni (+41,5%) e i pacchetti vacanza nazionali (+36,9%).

Federconsumatori

Ad agosto, Federconsumatori, sul proprio sito, ha evidenziato l’effetto economico per le famiglie relativo all’inizio del nuovo anno scolastico.
Il costo del materiale scolastico è aumentato in media del +6,6% rispetto al 2023, accompagnato da un rincaro del +18% sui libri di testo. Un aspetto importante, anche dal punto di vista assicurativo, riguarda i dispositivi tecnologici per la didattica. Questi ultimi hanno registrato un aumento medio di prezzo dell’8,5% rispetto all’anno precedente.
A queste spese si aggiunge il trasporto pubblico casa-scuola, con una spesa media annuale di 150 euro.
Infine, sempre secondo Federconsumatori, la spesa sanitaria familiare è cresciuta del 2% rispetto all’anno precedente.

Ufficio Studi CGIA – Mestre

Una ricerca di novembre dell’Ufficio Studi CGIA di Mestre ha rilevato dati interessanti sulle spese familiari.
Le famiglie spendono mediamente il 56% del loro budget per cibo, carburante e bollette, con picchi vicini al 60% nel Sud Italia. A queste spese, in qualche modo obbligatorie, si sommano quelle per: abbigliamento, sanità, istruzione, attività ricreative e servizi assicurativi, aumentati dell’8% rispetto all’anno precedente.
Nonostante l’incidenza sia diminuita di un punto rispetto al 2022, gli oneri rimangono alti rispetto al periodo pre-pandemia.

IVASS

Difficile reperire un dato preciso relativo all’aumento delle polizze assicurative in tutti i rami danni. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), lo scorso 4 novembre ha pubblicato un comunicato relativo all’aumento per il ramo di Responsabilità Civile Auto. L’incremento, su base nazionale, in questo caso è pari al 6,8% con punte fino al 11% in alcune Provincie.

Le assicurazioni scolastiche integrative

Per quanto riguarda le assicurazioni scolastiche, non si rilevano significativi scostamenti economici.
Nessun incremento di premio è previsto, di norma, per le scuole con contratti poliennali. I contratti pluriennali, infatti, stabilizzano generalmente il premio per tutta la durata della convenzione.
È, tuttavia, ipotizzabile che, nel breve termine, l’incremento generalizzato dei costi si ripercuota sulle garanzie e possa necessariamente tradursi in un aumento del premio della polizza integrativa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai costi delle polizze scolastiche o come risparmiare per la polizza del tuo Istituto, contattaci qui.

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Invalidità permanente: approvata la Tabella Unica Nazionale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 novembre 2024, ha approvato in via definitiva il Regolamento relativo alla Tabella Unica Nazionale (TUN). Questa norma introduce una tabella unica che definisce il valore pecuniario per ogni punto di invalidità, da 10 a 100 punti, integrando i coefficienti di variazione legati all’età del soggetto danneggiato.

Cosa prevede la TUN?

La TUN è stata elaborata in conformità con l’articolo 138, comma 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). La Tabella sarà adottata dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica (DPR).
L’obiettivo principale del regolamento è quello di uniformare il sistema risarcitorio in Italia, con particolare attenzione alle lesioni gravi.
L’iniziativa, attesa da 18 anni, mira a superare le disomogeneità presenti nei sistemi tabellari utilizzati finora dai tribunali italiani, come quelli di Milano e Roma.
L’applicazione della TUN dovrebbe garantire una maggiore equità nei risarcimenti oltre a offrire una base uniforme per avvocati, giudici, medici legali e Compagnie assicurative.
Secondo quanto stabilito dall’Art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, la TUN determinerà il valore economico di ogni punto di invalidità in relazione all’età del danneggiato.
I risarcimenti copriranno sia il danno biologico permanente sia quello temporaneo, e potranno includere gli eventuali aspetti morali.

Le micro-invalidità

Il danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità tra 1 e 10 punti, regolamentato dall’Art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, non subisce variazioni.
La categoria delle lesioni micro-permanenti è molto ampia e va dalle fratture, alla perdita di un dente fino al danno estetico moderato.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo, gli importi risarcitori, vengono annualmente aggiornati applicando la variazione percentuale dell’indice ISTAT.
Esattamente come per la TUN, l’importo del risarcimento si riduce con il crescere dell’età del soggetto danneggiato per ogni anno di età.

Le assicurazioni scolastiche

La TUN non si applica automaticamente ai risarcimenti legati alle polizze integrative scolastiche.
Le società assicuratrici specializzate che operano nella scuola infatti, di norma, adottano tabelle proprie per i danni da invalidità permanente. I massimali previsti nelle tabelle, sono rapportati al premio assicurativo erogato.
A fronte di premi contenuti, le società assicurative tendono a ridurre anche significativamente gli importi degli indennizzi. Spesso, utilizzano tabelle di parametrazione che, pur garantendo indennizzi fin dal primo punto, applicano riduzioni che possono superare il 90% anche rispetto alla TUN. Di conseguenza, i risarcimenti per i primi punti di invalidità, i più frequentemente interessati dagli infortuni scolastici, spesso potrebbero risultare inadeguati. Questo avviene nonostante l’offerta dell’assicurazione possa inizialmente sembrare vantaggiosa, grazie alla promessa di un massimale elevato per i casi di invalidità totale al 100%.

Se desideri maggiori informazioni sugli indennizzi per l’Invalidità permanente nelle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Mancato pagamento del premio assicurativo

Sono un genitore rappresentante di classe. Ho raccolto le quote per il pagamento dell’assicurazione alunni della classe che rappresento, in un’unica soluzione, come previsto dalla scuola. La mamma di un alunno però si rifiuta di pagare la quota, cosa posso fare?

Il mancato pagamento del premio assicurativo da parte di alcune famiglie è un problema che, pur limitato a una stretta minoranza, potrebbe creare conseguenze complesse sia per le Istituzioni scolastiche sia per la tutela degli alunni.

Natura e obbligatorietà del premio assicurativo

Il premio assicurativo scolastico rappresenta una spesa anticipata dalla scuola per garantire la copertura assicurativa degli studenti. Tale spesa, esattamente come quella per i diari scolastici o per i viaggi di istruzione, dovrà essere successivamente rimborsata dalle famiglie. Le indicazioni ministeriali che sottolineano l’obbligatorietà del pagamento, sono anche supportate da un’interrogazione parlamentare che conferma la correttezza di questa misura. Tuttavia le scuole non dispongono del meccanismo giuridico coercitivo, come l’emissione di una cartella esattoriale, che possa imporre il pagamento alle famiglie.

Cause del mancato pagamento

Tre sono sostanzialmente le ragioni principali per cui alcune famiglie non versano il premio assicurativo.
Innanzitutto c’è una carenza culturale e informativa. Molte famiglie non comprendono appieno i benefici della polizza e i rischi economici derivanti dalla sua assenza.
In seconda istanza c’è un’errata percezione dei costi. Sebbene il premio assicurativo sia generalmente accessibile, può essere percepito come superfluo o non prioritario.
Da ultimo esiste il mito, avvalorato anche dalle fonti istituzionali delle coperture INAIL. Così come anche indicato nella circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023, la tutela è operativa per tutte le attività scolastiche, ma si limitata tuttavia ai casi gravi che potrebbe quindi indurre alcune famiglie a ritenere superflua una polizza integrativa.

Conseguenze economiche

In caso di infortunio, anche lieve, in assenza dalla polizza assicurativa scolastica, i costi a carico delle famiglie potrebbero essere anche ingenti, soprattutto per le prestazioni mediche non coperte dal SSN, come ad esempio le prestazioni odontoiatriche o ortopediche.
Ma il mancato pagamento della polizza può esporre anche la scuola a una serie di rischi. Tra questi la Responsabilità Civile in caso di danni oppure le difficoltà amministrative nel garantire una copertura uniforme per tutti gli studenti.

Quali soluzioni

Per far fronte al mancato pagamento del premio di polizza da parte delle famiglie la maggior parte delle assicurazioni prevede una percentuale di tolleranza.
La percentuale consente di includere in copertura tutti gli studenti, indipendentemente dal pagamento, purché il numero di inadempienti non superi, di norma, il 5-10%. Tuttavia, tale tolleranza dovrebbe essere riservata solo ai casi di comprovata difficoltà economica.
Alcune scuole limitano l’accesso alle attività extracurricolari per gli alunni non coperti da assicurazione, come ad esempio le gite o i viaggi di istruzione. Questa misura, sebbene controversa, mira a ridurre il rischio legale e finanziario per l’istituto.
La vera chiave per affrontare il problema tuttavia sembra risiedere più in un’adeguata informazione che in misure coercitive. Le scuole potrebbero organizzare incontri con le famiglie, i comitati e le associazioni dei genitori per spiegare i vantaggi della polizza, anche fornendo simulazioni dei costi per gli incidenti non coperti.
Il mancato pagamento del premio assicurativo è un problema gestibile, ma richiede un approccio bilanciato che metta al centro la sicurezza e la tutela degli studenti. Le scuole, collaborando con le famiglie e gli enti assicurativi, possono implementare soluzioni che combinino informazione, flessibilità e responsabilità economica.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’obbligo di pagamento della polizza assicurativa integrativa e sulle percentuali di tolleranza, contattaci qui.

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Bullismo e responsabilità educativa

Scuola e famiglia condannate per un atto di bullismo in un Istituto superiore toscano. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio che coinvolse due alunne all’epoca quattordicenni, avvenne in un Istituto superiore di Pistoia nell’aprile 2019.
Le ragazze, dopo un litigio in classe, chiesero di uscire per andare agli armadietti al piano inferiore della scuola. Nei pressi di una rampa di scale, una delle due spinse l’altra con entrambe le mani, facendola cadere di schiena.
La ragazza andò a sbattere con la testa contro una colonna in cemento, riportando un trauma cranico e un taglio di 12 centimetri sul volto. Trasportata in pronto soccorso, le fu assegnata una prognosi di 20 giorni.
La famiglia richiese un risarcimento per i danni subiti sia ai genitori della compagna che all’Istituto scolastico, accusato di mancata vigilanza.
Dal canto proprio, l’Amministrazione scolastica sostenne che l’incidente avvenne in un’area priva di particolari profili di pericolosità, in un’uscita autorizzata dall’insegnante. La scuola dichiarò, inoltre, che le studentesse erano sotto la sorveglianza di una collaboratrice scolastica, che le aveva richiamate per aver corso.

La decisione del Tribunale

Nella sentenza, il Tribunale ha riconosciuto la “culpa in educando” della famiglia, accusata di non aver impartito alla figlia un’adeguata educazione.
Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Secondo il giudice, la famiglia non ha fornito all’alunna: «un’istruzione adeguata al rispetto delle regole fondamentali della civile convivenza», definendo la spinta «grave e immotivata».
Il tribunale ha anche stabilito un concorso di responsabilità della scuola nell’episodio. L’istituto non avrebbe correttamente vigilato sulle studentesse, oltre a non aver limitato la pericolosità dell’ambiente in cui si è verificato l’incidente.
Rilevante l’importo del risarcimento: 85.000 euro, superiore a quanto chiesto dalla famiglia dell’alunna che aveva avanzato una richiesta di 53.000 euro, più le spese mediche.
Il consulente tecnico del tribunale ha riconosciuto, nella quantificazione degli importi, anche i danni estetici temporanei e permanenti per l’alunna danneggiata.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa scolastica, di norma, tutela l’Istituto in relazione alla Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico. In alcuni casi, la polizza tutela anche la responsabilità derivante all’Istituto Scolastico dalla mancata o parziale applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Circa l’infortunio, la polizza risarcisce anche le spese mediche sostenute dell’alunno danneggiato. Le migliori formule assicurative risarciscono, all’interno del massimale previsto, anche i costi per gli interventi di chirurgia plastica ed estetica.
Un discorso a parte merita, invece, il risarcimento richiesto alla famiglia. Se confermata la dinamica degli eventi, questo non potrà trovare applicazione nella polizza scolastica integrativa. Il danno infatti, per stessa ammissione dell’alunna che ha spinto la compagna, è stato provocato con dolo. Quest’aspetto escluderebbe di fatto il risarcimento delle spese da parte della polizza.   

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per gli atti di bullismo, contattaci qui.

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INAL: Dossier scuola 2024

Il 22 novembre, in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, l’INAIL ha pubblicato il Dossier Scuola 2024.
L’iniziativa, arrivata al nono anno, come per le edizioni precedenti è promossa dalla Direzione centrale prevenzione, con contributi delle altre direzioni territoriali.
Oltre alle iniziative di sensibilizzazione e investimenti per l’edilizia scolastica, il documento riporta i dati degli infortuni scolastici 2023.
Il Dossier raccoglie l’attività di prevenzione per gli studenti di tutte le scuole, realizzata dall’INAIL e inclusi i progetti di ricerca, i convegni e la formazione per docenti, dirigenti e tutor.

Infortuni in aumento tra gli studenti

Dai dati riportati si evidenzia un aumentato dell’11,9%, rispetto al 2022, degli infortuni denunciati dagli studenti delle scuole pubbliche statali.
Nel 2023 infatti si sono registrati 68.354 casi di infortuni, un numero che, seppur in crescita, non raggiunge i livelli pre-pandemici.
L’incremento ha riguardato entrambi i generi, con una prevalenza tra gli studenti maschi, che rappresentano il 58,4% del totale degli infortunati.
Le regioni del Nord hanno registrato il maggior numero di infortuni con più di 42.000 casi. L’aumento più significativo degli infortuni tuttavia è stato registrato nelle Isole, con un incremento del 20,7% rispetto al 2022.
Poco più del 50% delle lesioni riguardano lussazioni, distorsioni, distrazioni (34,9%), fratture (31,7%) e contusioni (28,8%). Gli arti superiori risultano essere la parte del corpo più frequentemente colpita, rappresentando il 50,1% del totale delle lesioni.

Meno infortuni tra il personale

In netta controtendenza gli infortuni del personale scolastico che, rispetto al 2022, ha visto una diminuzione degli infortuni del 10,7% con 13.666 casi denunciati.
A differenza degli studenti, tutte le macroregioni, escluso le Isole che segnano un aumento del 14,2%, hanno visto un calo degli infortuni nel 2023.
Il dato riporta il fenomeno ai livelli pre-pandemia, con una maggioranza di infortuni che ha riguardato le donne, pari all’86,5% dei casi totali.
Tra il personale, le contusioni sono risultate le lesioni più frequenti (38,5%), seguite da lussazioni, distorsioni e distrazioni (32,1%).
Gli arti inferiori sono stati la parte del corpo più colpita dagli infortuni, rappresentando il 38,8% del totale delle lesioni tra il personale.

L’assicurazione integrativa

Il dato statistico evidenzia come gli infortuni colpiscano 1% degli alunni e quasi il 2% del personale scolastico della scuola pubblica.
Come per gli anni precedenti, va tuttavia sottolineato, che non tutti gli incidenti scolastici sono inclusi nelle statistiche per il periodo considerato. Fino a settembre 2023, l’INAIL si occupava esclusivamente degli infortuni avvenuti durante attività considerate a rischio, come educazione fisica e laboratori. In relazione agli studenti ulteriormente sono sempre esclusi gli infortuni in itinere.
Inoltre, alla luce dei dati riportati, solo una percentuale minima è stata pagata sia agli studenti che al personale. L’INAIL infatti prevede il risarcimento, esclusivamente per i casi più gravi come la morte o l’invalidità permanente superiore al 6° punto percentuale.
Appare quindi superfluo evidenziare come tutti i danni in ambito scolastico, anche quelli non tutelati dall’INAIL, siano invece risarciti dalle polizze di assicurazioni private.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di assicurazione nella scuola, contattaci qui.

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Alunno escluso dalla mensa

Ha scatenato polemiche, l’episodio accaduto in una scuola abruzzese, in cui un bambino di 4 anni non avrebbe ricevuto il pranzo per il mancato pagamento della mensa. Lo riporta un articolo del quotidiano: “il Messaggero”.
Mentre il Comune e la Dirigente scolastica smentiscono che il piccolo sia rimasto a digiuno, la vicenda solleva interrogativi su responsabilità, educazione e gestione dei servizi scolastici.

Il fatto

Secondo il racconto del padre, anch’egli insegnante, l’assenza di un pasto per il figlio ha comportato un’umiliazione per il bambino, rendendo il momento del pranzo, che dovrebbe essere educativo, un’esperienza negativa. L’uomo ha lamentato anche disagi dovuti a precedenti interruzioni del servizio, che obbligavano i genitori a ritirare i bambini prima dell’orario previsto.
Da parte sua, il Comune difende la linea intransigente per far fronte ai mancati pagamenti che, lo scorso anno, hanno accumulato debiti per 11.000 euro, pur negando che il bambino sia stato privato del pasto.

Il valore educativo del momento mensa

La mensa scolastica non è solo un luogo dove i bambini si nutrono, ma un momento di educazione alla socialità, al rispetto delle regole e a uno stile di vita sano. Escludere un bambino da questo contesto per motivi economici contraddice l’obiettivo educativo del servizio.
Come sottolineato dal genitore, episodi del genere possono trasmettere ai bambini messaggi antieducativi, facendo percepire la diversità economica come una causa di esclusione.

Responsabilità legale e civile

La refezione scolastica è organizzata e gestita dall’Ente Locale, che stabilisce modalità di pagamento, regolamenti e menù. Questo rende il Comune responsabile dell’erogazione del servizio e, in caso di danni comprovati, del risarcimento. È l’Ente Locale, infatti, a stipulare i contratti con i fornitori dei pasti e a definire le procedure in caso di insolvenze.
La scuola, sebbene non direttamente responsabile della gestione economica della mensa, ha obblighi di vigilanza e organizzazione durante il tempo mensa. Il momento del pranzo è parte integrante delle attività educative e didattiche, come riconosciuto dalla Circolare ministeriale 2270 del 9 dicembre 2019. La scuola ha quindi il compito di segnalare eventuali disservizi o situazioni problematiche. La scuola, ove necessario, dovrà anche garantire che gli alunni possano consumare pasti domestici in un contesto adeguato.
A questo proposito, come riporta la Circolare stessa, la giurisprudenza italiana riconosce alle famiglie il diritto dei figli di consumare il pasto domestico nei locali mensa durante la refezione.

Il profilo assicurativo

Ai sensi della normativa, il responsabile del servizio di refezione scolastica è l’Ente Locale. In caso di danno provato, spetta a quest’ultimo l’onere del risarcimento.
La polizza assicurativa integrativa stipulata dall’Istituto, di norma, tutela tutte le attività scolastiche comprese quindi quelle relative al servizio mensa. Qualora il danno fosse causato dall’inadeguata o mancata vigilanza, la Responsabilità Civile derivante relativa ricade sul soggetto a cui in quel momento era affidata quest’incombenza.

Se desideri maggiori informazioni sulle coperture assicurative scolastiche durante il servizio mensa, contattaci qui.

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Assicurazione e Responsabilità nelle Gite

Sono la docente referente per i Viaggi di Istruzione del nostro Istituto scolastico. Insieme ai colleghi e al Dirigente ci ponevamo questa domanda: qualora, durante una gita o viaggio di istruzione, un alunno che non ha pagato l’assicurazione, dovesse farsi male gravemente, a quali rischi va incontro la scuola e i docenti stessi?

In risposta alla sua domanda è bene fare alcune premesse normative e di contesto.

Obbligatorietà dell’Assicurazione Integrativa

Sebbene l’assicurazione integrativa non sia obbligatoria per legge, per le famiglie diventa tale quando il Consiglio di Istituto o il Dirigente Scolastico ne deliberano la stipula. In questo caso, la polizza è richiesta a ciascuno studente, e le famiglie devono adempiere al pagamento.
Il Ministero dell’Istruzione ha ribadito questo principio in più occasioni, sottolineando che quando la scuola stabilisce la necessità di un’assicurazione integrativa, questa diventa obbligatoria per gli alunni. Maggiori dettagli su quest’aspetto sono reperibili nell’articolo fornito qui.

Possibilità di Polizze Viaggio con Agenzie e Tour Operator

Qualora la scuola non avesse stipulato un’assicurazione integrativa, potrà comunque adottare una polizza specifica per il viaggio, comunemente denominata “polizza medico-bagaglio”. La polizza potrà essere stipulata anche attraverso l’Agenzia di viaggio o il tour operator organizzatore dell’uscita. Questa forma di polizza, pur non essendo obbligatoria, è fortemente consigliata poiché protegge il partecipante al viaggio dal pagamento di eventuali spese mediche nel caso di infortunio o malattia.

Copertura INAIL durante i Viaggi di Istruzione

L’INAIL garantisce agli studenti e al personale scolastico una copertura assicurativa per gli infortuni accaduti durante le attività scolastiche, inclusi i viaggi di istruzione. Quest’aspetto è riportato sul portale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Tuttavia, questa tutela è limitata a casi molto gravi e copre esclusivamente infortuni che comportano una morte o un’invalidità permanente pari o superiore al 6%.
È importante comunque sottolineare che l’INAIL non copre le spese mediche, a eccezione dei trattamenti garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Di fatto quindi non offre una protezione sufficiente in assenza di altre polizze integrative.

Copertura della Responsabilità Civile e Limitazioni delle Polizze di Viaggio

Le polizze stipulate con le Agenzie di Viaggio o i Tour Operator, come quelle fornite dall’INAIL, solitamente coprono solo il ramo infortunio e non comprendono la Responsabilità Civile personale degli studenti. Queste polizze quindi non forniscono garanzie in caso di azioni legali intraprese da terzi o dalle famiglie degli studenti contro la scuola o i docenti.
Inoltre, nessuna di queste polizze include la Responsabilità Civile professionale dei docenti. In questo modo   la scuola e il personale scolastico restano vulnerabili in caso di contenziosi relativi a mancata vigilanza o presunta negligenza.

Rischi di contenzioso in Assenza di Assicurazione

Senza una polizza integrativa che copra adeguatamente l’infortunio, la famiglia dell’alunno potrebbe sentirsi legittimata a intraprendere azioni legali contro la scuola o i docenti, qualora ritenga che vi sia stata una mancata sorveglianza o altre forme di responsabilità. Ciò potrebbe comportare una richiesta di risarcimento, che potrebbe risultare onerosa per la scuola e/o per gli insegnanti coinvolti.
Per minimizzare questo rischio, molte scuole optano per l’obbligatorietà della polizza integrativa, soprattutto per le attività extracurricolari come le gite scolastiche.

Il Regolamento Viaggi di Istruzione

Un’opzione pratica, precisamente conforme alla normativa, è l’adozione di un Regolamento Viaggi da parte della scuola. Il regolamento stabilirà i requisiti minimi per la partecipazione a viaggi di istruzione. Tra gli altri, la necessità di un’adeguata copertura assicurativa, per gli studenti e per il personale partecipante, che limiti i rischi legali e finanziari.
Un regolamento chiaro evita ambiguità e garantisce che tutte le parti siano consapevoli delle condizioni necessarie per partecipare in sicurezza ai viaggi.

Consentire la partecipazione a un viaggio di istruzione senza copertura assicurativa, nonostante la tutela INAIL, espone la scuola e il personale scolastico a rischi significativi. In particolare, in assenza di assicurazione integrativa, eventuali spese mediche e richieste di risarcimento ricadrebbero sulla famiglia dell’alunno. Inoltre, qualora fosse ravvisata una negligenza nella vigilanza, il docente accompagnatore potrebbe incorrere in responsabilità personali.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Preside minacciato per video su TikTok

L’episodio è avvenuto in un istituto comprensivo di Pomezia. Il padre di una studentessa ha insultato e minacciato il dirigente scolastico durante un consiglio di classe.
La vicenda sottolinea l’importanza di regole chiare sulla privacy, il rispetto reciproco e la gestione delle responsabilità in ambito scolastico. La situazione ha preso origine dalla diffusione di un video registrato all’interno della scuola e condiviso su TikTok dalla studentessa. Questo tipo di pratica potrebbe sollevare diverse problematiche legali e disciplinari.

I Fatti

Il Dirigente Scolastico, come riporta un servizio del TGR del Lazio, aveva indetto un consiglio straordinario per decidere un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunna, responsabile di aver pubblicato online un video girato a scuola. Durante l’incontro, il padre della studentessa ha aggredito verbalmente il preside, minacciando sia i docenti sia il dirigente, il quale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, una volta intervenuti, hanno constatato l’assenza del genitore e, nonostante il preside non abbia riportato ferite, l’episodio ha avuto conseguenze formali con una denuncia in caserma e una relazione inviata alla procura.

Profili di Responsabilità e Privacy

La registrazione di immagini o audio all’interno degli spazi scolastici solleva importanti questioni di privacy. In Italia, la Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità di tali pratiche, con l’ordinanza n. 14270 del 5 maggio 2022, che ribadisce come le registrazioni di lezioni scolastiche violino i diritti di privacy, in quanto ogni dato personale, inclusa la voce, identifica gli individui coinvolti. Tale principio è stato riaffermato dal Garante della Privacy, il quale stabilisce che l’uso di smartphone a scuola deve essere regolamentato per tutelare la riservatezza di docenti e studenti.
Secondo la Corte, i dirigenti scolastici hanno pieno diritto di vietare le registrazioni in classe, sia per scopi personali che di pubblica condivisione. Le registrazioni, se approvate, devono rimanere strettamente riservate a finalità didattiche e richiedono il consenso preventivo degli interessati.

Regolamentazione sull’Uso dei Dispositivi nelle Scuole

La circolare ministeriale dell’11 luglio 2024, n. 5274, proibisce l’uso dei cellulari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa restrizione mira a salvaguardare l’integrità dell’ambiente scolastico e a prevenire episodi di diffusione non autorizzata di immagini o audio. Le scuole sono quindi invitate a regolamentare rigorosamente l’uso di dispositivi elettronici per evitare violazioni di privacy.

La Responsabilità Civile in Ambito Scolastico

L’Art. 2048 del Codice Civile stabilisce che le scuole hanno una responsabilità contrattuale di sorveglianza e protezione nei confronti degli studenti. In caso di danni derivanti da negligenze o inadempienze, come una mancata vigilanza, l’istituto può essere chiamato a rispondere civilmente. Tuttavia, il risarcimento si applica esclusivamente per danni causati a terzi, mentre le sanzioni disciplinari o amministrative non possono essere coperte da alcuna assicurazione.
In casi di controversie giudiziarie, la scuola può dimostrare di aver ottemperato ai propri obblighi se prova che l’inadempimento era dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’Istituto.

Aspetti Assicurativi e Limiti delle Polizze Scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche coprono generalmente i danni materiali o fisici subiti da studenti e personale durante l’orario scolastico, includendo il risarcimento verso terzi per danni causati. Tuttavia, è essenziale chiarire che queste polizze non coprono le sanzioni amministrative, le multe o le ammende disciplinari. Pertanto, eventuali sanzioni legali o disciplinari dovranno essere affrontate dal singolo responsabile.
Le polizze di Responsabilità Civile (RC), stipulate da molte scuole, proteggono contro i danni accidentali causati a terzi e coprono gli infortuni o i danni materiali, ma escludono i casi di responsabilità individuale che prevedono sanzioni legali. In situazioni di aggressioni verbali o violenza, come quella verificatasi a Pomezia, la polizza potrebbe non includere copertura assicurativa, lasciando il Preside libero di avvalersi di un’assistenza legale personale.

Quest’episodio evidenzia l’importanza per le scuole di:

  • Stabilire regolamenti interni chiari sull’uso dei dispositivi elettronici per proteggere la privacy di studenti e docenti.
  • Garantire la sicurezza del personale scolastico e degli studenti, con misure che includano, se necessario, l’intervento delle autorità.
  • Informare chiaramente studenti e famiglie sui regolamenti di privacy e sulle possibili sanzioni in caso di violazioni.

In un contesto sempre più digitale, è cruciale sensibilizzare studenti e genitori sull’importanza della privacy e del rispetto dei regolamenti scolastici per mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutti i soggetti coinvolti.

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