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Assemblee studentesche

In occasione delle assemblee di Istituto richieste dagli studenti, i docenti non prestano in alcun modo, a qualunque titolo, per nessuna fascia oraria, ore di servizio.
Pensando all’incolumità fisica dei minori, è lecito quanto praticato dai docenti? Ci sono norme inequivocabili che mi permettano di regolamentare una modalità che garantisca la sorveglianza degli alunni in assemblea? Nel caso di sinistro la polizza assicurativa copre il danno?

Il diritto alle assemblee studentesche, così come le loro modalità di svolgimento, è stato introdotto dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Attualmente la norma di riferimento è il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Nella Sezione II, agli Artt. 13 e 14, sono normate le finalità e il funzionamento dell’attività.

L’obbligo di vigilanza

Nel corso degli anni, s’è molto discusso circa l’obbligo di vigilanza sugli alunni in occasione delle Assemblee studentesche. Alcuni Dirigenti Scolastici invitano i docenti ad un’attenta sorveglianza durante questo tipo di incontri, alla luce della responsabilità diretta derivante dal rapporto negoziale stipulato con la famiglia al momento dell’iscrizione.
In realtà, ai sensi dell’Art. 13, comma 8, del 297/1994, ai docenti è concesso assistere alle Assemblee, ma non c’è nessun obbligo esplicito in questo senso.
Al contrario, l’assemblea interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione. Conseguentemente, fatto l’appello della prima ora, il docente, se non trattenuto da altra attività collegiale, può liberamente allontanarsi dalla scuola, venendo meno l’obbligo di sorveglianza.

La responsabilità dell’Istituto

Su questo punto è bene evidenziare un passaggio. La vigilanza è un aspetto certamente fondamentale, rientrante tra i doveri dell’Istituto, ma deve far parte di un contesto più generale legato alla sicurezza.
Per questo motivo, l’onere della vigilanza non può essere delegato esclusivamente al docente.
Il Dirigente Scolastico, concedendo l’autorizzazione per l’Assemblea studentesca, dovrà anche garantire che esistano tutti i requisiti per cui questa possa svolgersi in condizioni di sicurezza.
Il primo di questi aspetti riguarda l’adeguatezza del locali. Come richiamato dal comma XI, della Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312, i locali devono essere: «sufficientemente capienti». In caso contrario l’Istituto, in assenza di alternative, dovrà reperire spazi adeguati, anche in accordo con altri Enti, senza oneri a carico della scuola.
La vigilanza, sempre prevista dall’Art. 2048 del Codice Civile, potrà essere affidata ai collaboratori scolastici, ovvero ai docenti volontari che si rendano disponibili.

Il profilo assicurativo

Una soluzione assicurativa operante nel mercato scolastico dovrebbe prevedere specifiche garanzie anche per questo tipo di attività, svolte sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico.
Le migliori formule assicurative prevedono tutele specifiche anche per le attività autogestite e le assemblee studentesche non autorizzate.
I rami interessati dovranno essere, oltre all’infortunio, anche quello di Responsabilità Civile.

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Incidente in bicicletta

Qualche giorno fa mi stavo recando a scuola in bicicletta per gli esami di stato in qualità di commissario interno. Sulla strada mi scontravo con un motociclo proveniente dalla corsia opposta, che non ho avuto modo di vedere per tempo. Né io, né il conducente del motociclo abbiamo riportato ferite o traumi, ma i veicoli hanno subito leggeri danneggiamenti. L’assicurazione sottoscritta dall’Istituto copre i danni?

È bene premettere fin da subito che le polizze integrative scolastiche non prevedono il risarcimento dei danni provocati ai veicoli in occasione di incidenti stradali.
Purtroppo le possibilità di incorrere in un incidente stradale con una bicicletta sono molteplici e il colpevole non sempre il conducente del veicolo a motore.
È bene ricordare infatti che, in caso di incidente stradale, occorre verificare il rispetto del Codice della strada dei soggetti coinvolti.

Il codice della strada

L’attuale Codice della strada, il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’Art. 182, impone ai ciclisti specifiche norme di comportamento in relazione alla circolazione.
Coloro che vanno in bicicletta, esattamente come tutti gli altri utenti della strada dovranno rispettare tutte le norma legate al codice. Il ciclista quindi deve rispettare i sensi unici, o i doppi sensi di circolazione, non può viaggiare contromano, non deve fare inversione a U. Esattamente come i conducenti di veicoli a motore dovrà dare la precedenza a chi proviene da destra e non può passare con il semaforo rosso.
Inoltre, il ciclista, non potrà viaggiare di notte senza il giubbino catarifrangente ed è tenuto a circolare, sulle piste ciclabili, quando esistono.
Tutto questo almeno fino al prossimo autunno quand’è prevista l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. Le novità previste sono al vaglio del governo e coinvolgono anche i ciclisti. Costoro, stando alle indiscrezioni, potrebbero essere tenuti a stipulare l’assicurazione almeno per i veicoli a pedalata assistita.
 

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi ha commesso un danno è tenuto al suo risarcimento. Nel caso specifico quindi occorrerà stabilire chi, tra il ciclista e il motociclista sia il responsabile dell’evento. Quest’ultimo dovrà risarcire il danno. Nel caso di incidente, in assenza di prove, è prevista una presunzione di colpa concorsuale al 50% ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Come accennato in premessa, la polizza integrativa stipulata dalla scuola non prevede la copertura del danno al veicolo. Come abbiamo visto, con l’attuale quadro normativo, le biciclette possono circolare senza obbligo di assicurazione, tuttavia il rischio di danno, anche ingente, non è trascurabile.
In questi casi, senza ricorrere ad una polizza specifica, è sufficiente quella di Responsabilità Civile del capofamiglia. Questa polizza ha un amplio raggio di azione e copre anche i danni causati dall’utilizzo della bicicletta.
Non riguarda l’evento in questione tuttavia, per completezza informativa è opportuno ricordare che, in caso di infortunio, il docente in itinere è assicurato dall’INAIL.
La garanzia prevede la morte e l’invalidità permanente al di sopra dei 6 punti percentuali. Anche la polizza integrativa scolastica prevede il risarcimento in caso di sinistro, qualora il docente fosse regolarmente assicurato. In questo caso l’assicurazione risarcirebbe anche le spese mediche, la morte e l’invalidità permanente nei limiti del massimale previsto e con le tabelle applicate. Nel caso la responsabilità del danno non fosse imputabile al docente la Società assicuratrice potrebbe tuttavia agire in rivalsa nei confronti del responsabile.

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Collaboratrice scolastica batte la testa

Un caso di cronaca degli ultimi giorni, riaccende i riflettori sugli infortuni del personale scolastico.
Una collaboratrice scolastica, per cause ancora non chiare, ha sbattuto violentemente la testa contro la finestra di un’aula dove la stessa presta servizio nel casertano.
La donna ha perso i sensi tanto da rendere necessario il trasferimento all’ Ospedale dove è stata presa in cura dal personale medico. Le sue condizioni, da subito critiche, sono migliorate col passare delle ore.
Il caso ricorsa un episodio analogo, accaduto nel 2016 in un Istituto superiore campano, a Santa Maria Capua Vetere con esito molto più drammatico. In quell’occasione la collaboratrice scolastica, intenta a pulire i vetri su una scala, cadeva dopo un volo di cinque metri e moriva dopo una settimana.

La sicurezza sul posto di lavoro

Il mansionario dei collaboratori scolastici, ai sensi del CCNL, sono tenuti alla: «[…] pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi».
Il Direttore SGA pertanto procederà all’organizzazione generale delle attività, sulla base delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro.
Il Direttore SGA, attraverso apposito ordine di servizio notificherà ai collaboratori, il dettaglio operativi di competenza di ciascuno e le attività da eseguire. Spetterà infine sempre al DSGA la verifica della corretta esecuzione di quanto disposto.
Il personale dovrà osservare la normativa sulla sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, stabilita dal D. Lgs. 81/2001. I collaboratori scolastici dovranno essere dotati e fare uso obbligatoriamente di dispositivi di protezione individuale (DPI) durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Il personale dell’Istituto dovrà inoltre partecipare ai corsi di formazione relative alla sicurezza sul luogo di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Responsabilità della scuola

Proprio in relazione al caso mortale, accaduto nell’Istituto di Santa Maria Capua Vetere, la Dirigente e il Direttore SGA, vennero inquisiti in relazione all’accaduto.
L’istruttoria infatti tendeva a fare chiarezza sulle direttive impartite ai collaboratori scolastici, al personale Ata e sulle misure di sicurezza applicate in Istituto.
Per dover di completezza è giusto evidenziare il processo non fece emergere responsabilità dirette del Dirigente e del DSGA, nella morte della collaboratrice. La procura, preso atto della la documentazione prodotta e dei corsi di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro, ha chiesto l’assoluzione per entrambi i soggetti.
È bene comunque sottolineare che l’applicazione della normativa legata alla sicurezza nei posti di lavoro è l’elemento cardine per sollevare dalla responsabilità diretta il Dirigente.

Il profilo assicurativo

Nel caso di infortunio, la copertura assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL, tutela il dipendente nei casi di morte e Invalidità Permanente.
Di norma, le polizze scolastiche integrative, qualora il personale risulti regolarmente assicurato, oltre alla morte e all’invalidità permanente, risarciscono tutte le spese mediche collegate all’evento.
Circa la sicurezza sul lavoro, le migliori formule assicurative, nel ramo di tutela legale, garantiscono il rimborso per la difesa civile e penale del responsabile. La garanzia può anche essere estesa alle spese legali per ricorsi contro le sanzioni, legate alle violazioni amministrative.

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Alunno dimenticato sullo scuolabus

Casi di minori, molto piccoli, abbandonati inavvertitamente all’interno delle auto, si ripropongono tutti gli anni, alcune volte con esiti drammatici.
Dal 1998 ad oggi, 11 sono state le vittime di questo tipo di evento, l’ultima, all’inizio di giugno, a Roma. Una bambina di poco più di un anno è morta nell’auto del padre, lasciata in parcheggio, sotto al sole, proprio davanti all’asilo nido.
Con la Legge 1° ottobre 2018, n. 117, se si trasportano in auto minori di 4 anni, è obbligatorio dotarsi di un dispositivo anti abbandono. Purtroppo la normativa non è sempre applicata e, a distanza di pochi giorni, nel teramano, s’è verificato un nuovo episodio. Questa volta fortunatamente, senza tragiche conseguenze. L’evento ha però coinvolto, almeno indirettamente una scuola.
Secondo la ricostruzione l’alunno di 3 anni, verso le 8 del mattino, era salito sullo scuolabus del Comune, per essere portato all’asilo. Nel tragitto si sarebbe addormentato e, all’arrivo, nessuno s’è accorto di lui, rimanendo così, per 8 otto ore rinchiuso nel mezzo parcheggiato.
Sul caso la procura di Teramo ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di abbandono di minori.

Il reato di abbandono

Ai sensi dell’Art. 591 del Codice Penale chiunque abbandoni un minore, o un incapace, posto sotto la propria responsabilità compie un reato.
I soggetti che possono incorrere nel reato sono coloro i quali, in virtù della loro posizione giuridica, devono occuparsi della custodia di un minore.
La natura giuridica può basarsi sulla norma di legge, come nel caso dell’implicita responsabilità genitoriale oppure su un contratto, come nel caso dello scuolabus.
Il reato può configurarsi anche in assenza di una lesione personale, che rappresenta una circostanza aggravante. L’abbandono scatta in tutti i casi in cui il comportamento dell’affidatario metta a repentaglio la vita o l’incolumità del minore.
Non c’è reato qualora la persona che ha l’obbligo di custodia del minore è in grado di dimostrare di aver ottemperato ai suoi doveri.

La Responsabilità Civile

In parallelo alla Responsabilità Penale, in caso di lesione, il danneggiato potrà chiedere in sede Civile il pagamento del danno sofferto.
Nel caso dello scuolabus si tratta della cosiddetta responsabilità contrattuale ovvero dell’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno indiretto e diretto ad esso conseguente.
Ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno».
Anche il Comune che ha commissionato il servizio potrebbe dover rispondere del danno. Ai sensi dell’Art. 1228 del Codice, infatti, qualora si fosse avvalso di terzi per l’esecuzione del contratto: «[…] risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro».
La famiglia quindi, in presenza dei requisiti potrà richiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative, anche quelle scolastiche, non operano in caso di reato penale. Inoltre il contratto relativo al servizio di scuolabus è stato stipulato dalla famiglia con il Comune. Quest’ultimo sarà quindi tenuto all’eventuale risarcimento. A sua volta il Comune potrà rivalersi nei confronti della società di trasporto.

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Scrutini ed Esami di stato nel rispetto della privacy

Terminati gli scrutini, nelle scuole è tempo di esami.
Un doveroso in bocca al lupo per l’oltre mezzo milione di studenti alle prese con gli esami di maturità in svolgimento proprio in questi giorni.
Un aspetto legato agli esami e agli scrutini è quello che riguarda pubblicazione dei voti che deve avvenire nel rispetto della privacy.

Le indicazioni del Garante

Proprio alla fine di maggio, il Garante ha diffuso l’aggiornamento 2023 al vademecum relativo all’utilizzo dei dati personali all’interno degli Istituti scolastici.
Obiettivo della pubblicazione è: «chiarire dubbi o fraintendimenti legati al trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche».
Il Garante prende in esame anche l’aspetto legato alla pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami di stato. Su quest’aspetto il Garante s’era già espresso, con una nota, nel giugno 2020.
A parere del Garante: «La pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva non coerente con la normativa sulla privacy».
Per il Garante, gli esiti degli scrutini devono essere disponibili esclusivamente nell’area riservata del registro elettronico, accessibile solo agli studenti della classe di riferimento.
Gli esiti dovranno indicare esclusivamente: “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva o agli esami di stato. Per le classi finali, devono essere inclusi anche i crediti scolastici attribuiti ai candidati.
I voti riportati nelle singole discipline devono essere visibili nell’area riservata del registro elettronico, accessibile esclusivamente al singolo studente o alla sua famiglia.
Una particolare attenzione è riservata dal garante alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA). Lo stato psico-fisico dello studente non dev’essere riportato nella pubblicazione, questo dovrà essere indicato solo nell’attestazione da rilasciare allo studente.

La responsabilità

La divulgazione non autorizzata dei dati personali può comportare la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, un danno alla reputazione e causare svantaggio economico o sociale.
Resta comunque inteso che il danneggiato dovrà sempre provare il danno concreto patito.
Ai sensi delle indicazioni applicative del Regolamento (UE) 2016/679 la divulgazione non autorizzata dei dati personali costituisce un illecito sanzionato dal Codice per la privacy. Le sanzioni in questi casi posso essere particolarmente rilevanti.
Ai sensi dell’Art. 4 GDPR, il titolare del trattamento è il soggetto, che: «determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali».
Nella scuola, il titolare del trattamento è l’istituzione scolastica stessa, nella figura del Dirigente Scolastico.
Il Dirigente potrà, a sua volta, nominare un responsabile del trattamento (Data Protection Officer). Il DPO, persona fisica o giuridica, distinta dal titolare, elabora dati per conto di quest’ultimo, sotto il suo controllo.
Sia il titolare che il responsabile dovranno assumersi responsabilità proprie, rispondendo, se del caso, alle autorità di controllo e alla magistratura.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, non prevedono nel ramo di Responsabilità Civile le garanzie relative al rimborso del danno.
Le migliori soluzioni presenti sul mercato prevedono, nella sezione di tutela legale, la difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie.
Risulta, quindi, opportuno che Dirigente Scolastico provveda a stipulare, a propria tutela, una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, saranno ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

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Amputazione delle dita

Un collaboratore scolastico del nostro Istituto, addetto alle macchine agricole, s’è infortunato durante l’utilizzo di un tosaerba. Per sua negligenza ha avvicinato le mani alle lame dello strumento mentre questo era in funzione, riportando l’amputazione di parte dell’ultima falange di tre dita. La polizza assicurativa scolastica copre il danno?

La dinamica, così com’è descritta, dal punto di vista assicurativo riguarda sicuramente il ramo Infortunio ma potrebbe coinvolgere anche la Responsabilità Civile dell’Istituto.

La tutela assicurativa in Infortunio

Il collaboratore scolastico, come tutti i dipendenti, gode della tutela assicurativa obbligatoria erogata dall’INAIL. Una volte definito il danno e, nel caso specifico, la percentuale d’invalidità permanente conseguente, l’infortunato riceverà dall’INAIL l’indennizzo in capitale ovvero sotto forma di rendita.
Per quanto riguarda la polizza integrativa scolastica, fermo restando il pagamento del premio, la Società assicuratrice risarcirà l’infortunato nei massimali delle spese mediche previste. Circa l’invalidità permanente, l’indennizzo sarà quello previsto dalla specifica tabella inserita nella polizza.

Responsabilità Civile

Più articolato è l’aspetto legato alla possibile Responsabilità Civile dell’Istituto.
Qualora il collaboratore scolastico fosse stato incaricato dalla scuola all’utilizzo del tosaerba, quest’ultima dovrà aver messo in atto una serie di processi preliminari.
In prima istanza, con il Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP) deve aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Nel documento sono contenute tutte le misure di prevenzione e protezione del lavoratore nel corso della specifica attività. Il lavoratore, qualora previsto, dovrà seguire uno specifico corso di formazione per l’utilizzo dell’attrezzatura. La scuola inoltre, dovrà accertarsi che l’attrezzatura utilizzata sia adeguata alla normativa di sicurezza, funzionante e provvista della regolare manutenzione. La scuola dovrà infine dotare l’operatore, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettiva: scarpe antinfortunistiche, guanti, maschere protettive e quant’altro occorra per operare in sicurezza e verificare che questi vengano utilizzati correttamente.
Nel caso specifico infatti, occorrerà stabilire se la negligenza, cui si fa cenno, è interamente a carico dell’operatore scolastico o possa derivare da una mancata programmazione dell’Istituto. Qualora mancasse l’adeguata pianificazione iniziale potrebbe essere ipotizzabile la responsabilità diretta dell’Istituto nel sinistro.

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Micro-nido a scuola

Il Dirigente del Liceo artistico “Nervini” di Ravenna, ha dato il permesso ad una studentessa, mamma da pochi mesi, di portare il proprio figlio a scuola. L’alunna ventenne aveva seguito il rimo quadrimestre in DAD. Al rientro in presenza, per le difficoltà a conciliare studi e vita privata, stava valutando di abbandonare la scuola, da qui la decisione del Dirigente. Una bellissima notizia riportata dalla cronaca.

La dispersione scolastica

Senza entrare nel merito delle motivazioni, il nostro paese, tra quelli europei, è quello che registra il tasso più alto di dispersione scolastica. Secondo Eurostat, nel 2021, il 12,7% degli studenti italiani, tra i 18 e i 24 anni, abbandona la scuola, fermandosi alla licenza media. Un dato significativo che, considerata la media europea del 9,7%, colloca l’Italia tra gli ultimi posti della classifica.
Proprio in quest’ottica la decisione assunta dal Dirigente scolastico assume un valore rilevante.

L’aspetto normativo

Ad oggi l’istituzione di micro-nidi all’interno delle Amministrazioni pubbliche o degli enti privati non ha una regolamentazione organica. I commi 5 e 6 inseriti nell’Art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevedono questa possibilità demandandone tuttavia l’applicazione ai singoli Enti Locali.
L’Art. 91 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, istituisce un fondo per il finanziamento di questo tipo di servizi in ambito privato. Fin dal 2013 è depositato in Senato un disegno di legge finalizzato a razionalizzare quest’aspetto.
Nella scuola il tema dei micro-nidi è spesso relegato a situazioni particolari o marginali come quelle relative all’istruzione degli adulti.

La sicurezza

L’aspetto propedeutico da non sottovalutare, in questo tipo di attività, è quello legato alla sicurezza.
Istituire un micro-nido, anche all’interno di una scuola, necessita di un’attenta progettazione in relazione agli spazi interni ed esterni nonché ai servizi generali.
Una particolare attenzione andrà posta alla prevenzione degli incendi, l’impiantistica e tutte le indicazioni tipiche legate al Testo Unico della Sicurezza.
Ulteriori aspetti riguardano il personale che accede alle strutture e l’igiene delle stesse.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo occorre ricordare che l’assicurazione obbligatoria prestata dall’INAIL nella scuola, oltre a tutti i distinguo specifici, tutela esclusivamente gli studenti e il personale.
Ne deriva che i soggetti non iscritti all’istituto o non in rapporto i dipendenza diretta non godono della tutela assicurativa obbligatoria.
Analogamente neanche le polizze assicurative private, di norma prevedono questo tipo di garanzie. Tuttavia è sempre possibile integrare le polizze scolastiche con specifiche estensioni integrative.
Non è un processo semplice né automatico poiché prevede da un lato l’attento esame della situazione specifica e dall’altra la conoscenza del mercato. In questi casi rivolgersi ad un broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile.

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Studente cade dalla parete da arrampicata

Uno studente diciottenne, di un Istituto superiore varesino, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso, dopo essere caduto da una parete di arrampicata.
L’alunno stava facendo un esercizio durante le ore di educazione fisica a scuola. Lo riporta la cronaca del La Provincia di Varese.
Impegnato in un esercizio sulla parete di arrampicata ha mancato la presa. Caduto all’indietro mancava il tappetino di protezione e sbatteva fortemente il capo a terra.

I dati relativi agli infortuni in palestra

Le statistiche rivelano come, la larga maggioranza dei sinistri scolastici (62%), avvenga durante le attività di educazione fisica. I soggetti più colpiti sono i maschi (71%). Gli eventi più frequenti sono rappresentati dalle distorsioni/lussazioni (37%), seguono le contusioni (33%) e le fratture (22%).
Non esistono dati precisi in relazione alle invalidità permanenti derivanti dagli infortuni in palestra. La stima delle Società assicurative, per tutti i sinistri scolastici, indica come circa l’80% sia sotto i 5 punti. Complessivamente il 98% di tutte le invalidità permanenti è al di sotto dei 12 punti.

La sicurezza nelle attività di educazione fisica

Nel corso delle attività di educazione fisica, i rischi principali per gli alunni, derivano sia dall’utilizzo di attrezzi che dalle attività a corpo libero. Un’azione imprecisa e non coordinata dinamicamente può provocare un infortunio sull’attrezzo o un urto al suolo.
Come evidenziano le statistiche, proprio la dinamicità tipica, insita nell’attività di educazione fisica, rende elevata la possibilità di sinistro.
Al fine di evitare eventi dannosi è opportuno che l’Istituto e il Docente, adottino tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità degli studenti.
Garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature inidonee o pericolose, rientra tra gli obblighi primari dell’Istituto. In questo senso è opportuno che i docenti impartiscano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti in relazione all’attività motoria.
Inoltre il Docente dovrà verificare la sicurezza degli attrezzi utilizzati ed evitare di far eseguire esercizi in conflitto con le reali capacità degli studenti.

La responsabilità della scuola

In virtù del vincolo negoziale creatosi con l’iscrizione dell’alunno a scuola, l’Istituto è responsabile dell’incolumità dello studente tutto il periodo di permanenza a scuola.
Ne deriva che l’Istituto deve garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature non idonee o pericolose. L’infrazione a queste elementari norme di cautela obbliga la scuola a risarcire tutti i danni subiti dall’alunno. In questo senso s’è espressa anche la Corte di Cassazione con la Sentenza 35281/2021.
La scuola sarà sollevata dalla responsabile solo proverà di aver adottato un’impeccabile vigilanza e che l’evento non dipende dall’utilizzo di attrezzature pericolose e non idonee.

Il profilo assicurativo

Per legge, ogni istituto scolastico gode dell’assicurazione obbligatoria INAIL. La tutela copre i danni riportati durante le attività di educazione motoria sopra i tre giorni di prognosi. È necessario evidenziare tuttavia come l’INAIL applichi una franchigia sui primi 5 punti di Invalidità Permanente. Inoltre non riconosce il rimborso delle spese mediche, in quanto ricomprese tra quelle erogate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
La polizza scolastica integrativa non solo supplisce alle carenze della tutela INAIL ma consente anche all’Istituto di tutelarsi nei casi di Responsabilità Civile diretta.
Nei casi di infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola, alunni e docenti possono fruire del rimborso di tutte le spese mediche nei limiti del massimale previsto. Inoltre, nel caso di Invalidità Permanente, otterranno un indennizzo da aggiungere a quello erogato dall’INAIL.
Se l’evento lesivo è causato dalla negligenza della scuola nel garantire l’incolumità dei propri alunni o dall’omissione dell’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico, il danneggiato potrà ottenere il risarcimento in Responsabilità Civile.

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Studentessa muore facendo rafting

Dieci sono gli indagati dalla Procura cosentina, dopo la morte della studentessa diciottenne sbalzata in acqua dal gommone su cui stava facendo rafting. Lo riporta la cronaca dello scorso 1° giugno.
L’alunna di un Liceo di Polistena (RC), insieme ad altri 35 compagni e 4 professori, era in gita scolastica sul fiume Lao. Per cause ancora in corso di accertamento, la ragazza è stata sbalzata in acqua dal gommone e il corpo è stato ritrovato solo in giorno dopo.

L’organizzazione dei viaggi di istruzione

Da sempre, le visite didattiche e i viaggi d’istruzione, offrono una grande opportunità di crescita culturale e relazionale. Tuttavia, durante il loro svolgimento, si possano creare situazioni fortuite, potenzialmente anche molto pericolose.
Al fine di limitare questo tipo di eventualità, l’aspetto progettuale diventa fondamentale.
Fin dal 1991, con la Circolare del 14 agosto, n. 253 il Ministero pone l’attenzione sugli aspetti progettuali delle attività legati ai viaggi di istruzione. Successivamente, la Circolare 2 ottobre 1996, n. 623, evidenza come i viaggi di istruzione debbano presentare, sotto il profilo della sicurezza, sufficienti elementi di garanzia.
Dopo il 2000, con l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica tutti gli Istituti assumono autonomia didattica, amministrativa e organizzativa.  Ne deriva ogni Istituto deve predisporre un regolamento interno che preveda precisamente l’organizzazione del viaggio di istruzione e delle uscite didattiche. I regolamenti deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole sia sotto il profilo progettuale che organizzativo.
Quest’aspetto tuttavia, non ha impedito al Ministero l’emanazione di un nutrito elenco di Circolari con il costante richiamo agli aspetti dell’organizzazione e della sicurezza.

La responsabilità della scuola

La mancata o carente progettazione, del viaggio di istruzione, potrebbe rivelarsi estremamente pericolosa sotto il profilo della responsabilità diretta. La necessità di organizzare tutti i processi per il corretto svolgimento di quest’attività è fondamentale.
L’incolumità dei partecipanti al viaggio presuppone infatti la scelta adeguata delle attività e delle strutture ospitanti oltre che dei mezzi di trasporto utilizzati.
Nel recente passato episodi di infortunio grave anche con conseguenze letali, hanno coinvolto un certo numero di studenti in viaggio di istruzione.
A questo proposito giova ricordare la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, dell’8 febbraio 2012, n. 1769: «[…] all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo». La scelta dei vettori o delle attività non devono: «[…] né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni». In caso di sinistro la valutazione della responsabilità andrà fatta: «[…] caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie». In ogni caso: «[…] incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza».

Il profilo assicurativo

Di norma, le polizze scolastiche prevedono la copertura durante il viaggio, oltre che negli specifici rami di Infortunio e Assistenza anche in quello di Responsabilità Civile. Tuttavia, l’analisi effettuata sulle polizze presenti sul mercato scolastico, evidenzia come la maggioranza della formule assicurative preveda delle limitazioni relativamente ad alcune attività potenzialmente pericolose.
In questo senso, risultano normalmente escluse le attività sportive professionistiche o semiprofessionistiche. Anche le attività di alpinismo, speleologia, salti dal trampolino, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere sono normalmente escluse.
Diventa quindi fondamentale la verifica delle condizioni contrattuali prima della progettazione delle attività.

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Accoltella la professoressa in classe

La cronaca della scorsa settimana riporta come uno studente sedicenne, ha accoltellato una delle proprie docenti in classe.
Successivamente avrebbe minacciato i compagni di classe con una pistola giocattolo senza tuttavia ferire nessuno di loro.
Arrestato dai Carabinieri intervenuti, l’accusa è di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e di detenzione di armi finalizzata alla commissione del reato di tentato omicidio.
Attualmente l’alunno si trova ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria adolescenziale dell’ospedale San Paolo di Milano. Almeno per il momento, lo studente non è riuscito a dare una motivazione al proprio gesto.
Le cause che hanno portato al fatto sono al vaglio degli inquirenti. Per il Pubblico Ministero che si occupa del caso si tratterebbe di un: «episodio isolato» non ascrivibile al «disagio e malessere diffuso in alcune fasce della popolazione giovanile e adolescenziale».
Sull’accaduto è intervenuto anche il ministro Giuseppe Valditara esprimendo alla docente piena solidarietà e vicinanza anche da parte del Governo. Il ministro ha avviato anche una riflessione sull’introduzione dello sportello psicologico negli istituti scolastici.

Il reato penale

I minori come nel caso in oggetto possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia i minori, fino al quattordicesimo anno di età, non possono essere imputati penalmente.
Ai sensi dell’Art. 98 del codice penale l’imputabilità, compresa tra i 14 e i 18 anni, è giudicata discrezionalmente caso per caso. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.
È bene evidenziare inoltre, come la giurisprudenza prevalente sia incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di un reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per l’illecito commesso dal figlio.
Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

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