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Infortuni a scuola: la circolare INAIL 45/2023

Venerdì 27 ottobre 2023 il Ministero dell’Istruzione ha diramato la comunicazione relativa all’estensione della tutela assicurativa prestata nella scuola. Il documento rimanda alla circolare INAIL n. 45, in applicazione dell’Art. 18 del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

La durata e gli ambiti di tutela

In premessa la circolare INAIL precisa che l’estensione della tutela assicurativa è fissata per il solo anno scolastico o accademico 2023/2024. Nell’ambito di tutela rientrano tutte le attività di insegnamento-apprendimento senza distinzione. Analogamente risultano assicurati tutti gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie.

Il personale scolastico

Per una migliore comprensione del nuovo perimetro assicurativo, la circolare mette a confronto il “vecchio” schema di tutela con quello previsto dall’Art. 18 della Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Relativamente al personale docente e non docente, non sono rilevabili sostanziali differenze. Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, collaboratori scolastici e personale amministrativo, in virtù della mansione specifica, godevano della copertura assicurativa obbligatoria. Qualche dubbio riguardava invece il corpo docente. Quest’ultimo risultava assicurato esclusivamente qualora utilizzasse, in modo continuativo, attrezzature elettriche, elettroniche o fosse impiegato in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro. L’introduzione massiva dell’informatica, in ogni ambito di apprendimento, soprattutto negli ultimi anni, di fatto garantiva la tutela assicurativa obbligatoria anche a tutti i docenti. La nuova tutela garantirà anche gli esperti esterni oltre che i docenti con contratto a tempo determinato.
L’ingresso nell’ambito di tutela INAIL garantirà al personale interessato l’assicurazione anche in itinere.

Gli studenti

Le maggiori differenze previste dall’estensione delle tutele riguardano alunni e studenti.
Questi ultimi, fino allo scorso anno scolastico, risultavano in copertura esclusivamente per quelle attività ritenute pericolose come: le scienze motorie, i laboratori, l’alternanza, viaggi di indirizzo.
Con la nuova norma, l’assicurazione obbligatoria viene estesa a tutte le attività scolastiche senza limitazione di tempo o di luogo. Un aspetto di particolare interesse riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia per cui, fino allo scorso anno scolastico, non era prevista nessuna tutela assicurativa. A partire da quest’anno, la tutela INAIL garantirà anche questi ultimi.
Continuano a rimanere esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere.
In occasione dei PCTO, è invece riconfermata la tutela nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni erogate

Nessuna novità circa le prestazioni erogate dall’INAIL, queste tutelano esclusivamente l’infortunio o la malattia accaduto o contratta nel corso dell’attività. Gli unici aspetti tutelati sono la morte o l’Invalidità Permanente (IP) del soggetto assicurato.
In caso di morte, ai familiari diretti del dipendente, e solo se sono a carico di quest’ultimo, spetterà una rendita proporzionale allo stipendio percepito. Nel caso di morte dello studente, la famiglia potrà accedere ad un fondo di 200.000 euro regolamentato dal Decreto 25 settembre 2023.
I casi di IP ricompresi nella tutele sono esclusivamente quelli di grado ≥ al 6%.
La tutela prevede un risarcimento in capitale fino al 16° punto e una rendita nei casi superiori.
Non è previsto nessun rimborso per le spese mediche in quanto garantite all’interno delle prestazioni gratuite erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per il personale dipendente non è prevista nessuna l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto ricompresa nell’erogazione del trattamento economico spettante.
Neanche per gli studenti è prevista l’indennità per inabilità temporanea, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione.

La Responsabilità Civile

Esclusivamente ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l’assicurazione erogata dall’INAIL, esonera le istituzioni scolastiche dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati.
La questione tuttavia è complessa e la giurisprudenza non s’è sempre espressa in maniera univoca. Nonostante l’assicurazione sono ritenuti civilmente responsabili coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.
Su un aspetto tuttavia la circolare è molto chiara: l’assicurazione non copre la Responsabilità Civile verso terzi.

Le polizze integrative

Come abbiamo già avuto modo di analizzare fin dalla pubblicazione del Decreto Lavoro, nonostante l’estensione, le tutele assicurative INAIL sono insufficienti rispetto alle reali necessità scolastiche.
L’assicurazione obbligatoria, com’è corretto che sia, tende a tutelare i sinistri più gravi, che hanno un forte impatto anche in termini economici. La tutela tuttavia esclude la maggioranza di sinistri, quelli di minore gravità che tuttavia hanno un effetto rilevante sulle economie delle famiglie.
È opportuno in conclusione rilevare che, come riportato anche nella circolare, resta esclusa la tutela relativa alla Responsabilità Civile verso i terzi. Questo fondamentale aspetto è attualmente garantito esclusivamente dalle polizze integrative.

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Alunno ferito in un incidente stradale

Un alunno di 11 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da uno scooter all’uscita da scuola. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, lasciandolo a terra. Il ragazzo dopo il ricovero in ospedale sta bene. Lo riporta la cronaca del giornale on-line CasertaCE.

L’aspetto normativo

La responsabilità del pedone, in caso di investimento da parte di un’automobile, è un tema delicato. Non sempre, infatti, il pedone investito da un veicolo ha ragione. Il pedone, a volte, può essere considerato responsabile per il proprio investimento, come nel caso di quello che viene definito “attraversamento pedonale imprudente”.
Pur tuttavia, in nessun caso, il conducente di un veicolo che ha investito un pedone e non presta soccorso, può beneficiare della non punibilità. Tutto questo anche nell’ipotesi in cui le lesioni subite dal danneggiato fossero lievi.
In tal senso si è espressa la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 39989 dell’8 novembre 2021.
In questi casi, inoltre, il tribunale, ai sensi dell’Art. 133-bis del Codice Penale, potrà discrezionalmente aumentare la pena, all’autore del gesto, fino al triplo.

Fondo Garanzia Vittime della Strada

È comunque possibile ottenere il risarcimento del danno qualora l’autore del danno non sia identificabile, come nel caso in questione.
In attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959, anche in Italia è operante il Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Il fondo è regolato dall’Art. 283 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e gestito da CONSAP.
Per accedere al fondo, la vittima, dovrà possibilmente riportare tutti i possibili dettagli relativi al veicolo che ha causato il sinistro: targa, modello, colore, ecc. Nel caso non fosse possibile, sarebbe bene trovare i testimoni del fatto, facendosi rilasciare una testimonianza.
È necessario anche l’accesso al Pronto Soccorso per sottoporsi agli accertamenti del caso, facendosi rilasciare un certificato medico, dopodiché, sporgere denuncia alle autorità competenti.
Effettuati questi passaggi si potrà inviare una richiesta scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno), a Consap Spa, allegando tutta la documentazione raccolta e necessaria per la verifica del caso.

La polizza di assicurazione scolastica

La polizza scolastica, di norma, provvede, in caso di infortunio avvenuti in itinere, al rimborso del danno subito, nei limiti del massimale previsto.
Resta, tuttavia, inteso che, qualora, come nel caso in questione, la responsabilità dell’evento fosse di un terzo, l’Assicuratore può rivalersi sul responsabile, qualora identificato.
La polizza di assicurazione scolastica, se previsto, provvede anche al pagamento delle spese sostenute per intraprendere un procedimento legale.
In questo caso la polizza pagherà le spese dell’avvocato e del perito per gestione del sinistro, oppure per la causa nei confronti del responsabile.

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Scabbia a scuola

Nei primi di ottobre l’AUSL ha recapitato ad alcune famiglie di alunni di una primaria romagnola, una comunicazione circa un caso di scabbia a scuola.
E’ la seconda volta che quest’anno viene inoltrata una lettera simile, la prima volta è stata inviata nel giugno scorso. Lo riporta un articolo de: “Il Resto del Carlino“, nella cronaca locale.
Nello stesso periodo, due casi analoghi coinvolgono una scuola friulana e una lombarda. Ne danno notizia “Il Gazzettino” e la “Gazzetta di Mantova“.

La scabbia

A causare la scabbia è un acaro parassita, lo Sarcoptes Scabiei, di dimensioni microscopiche. Il parassita scava cunicoli appena sotto alla pelle, all’interno dei quali le femmine depositano le uova.
La reazione allergica, scatenata dai parassiti, provoca spesso un intenso prurito. Al prurito possono essere associate sottili vescicole o brufoli. Nel caso dei bambini, le zone più colpite sono il cuoio capelluto, il volto, il collo, il palmo delle mani e la pianta dei piedi.
La scabbia è una patologia infettiva, particolarmente contagiosa e, conseguentemente, facilmente trasmissibile da persona a persona attraverso il contatto fisico diretto.
Nella maggioranza dei casi, per la trasmissione sono necessari circa dieci minuti di contatto diretto tra pelle e pelle. Proprio per la necessità di un contatto prolungato: «è molto difficile – afferma l’AUSL – che il contagio avvenga in ambito scolastico o ricreativo».
I tempi di incubazione possono essere molto diversi, la dermatite può manifestarsi dopo pochi giorni, ma anche dopo quattro o sei settimane dal contagio.
I parassiti possono essere eliminati utilizzando medicinali specifici sotto forma di creme o lozioni. Nel caso d’insufficienza del sistema immunitario, il medico potrebbe prescrivere farmaci per via orale.
Alla luce della contagiosità dell’infezione, tutti coloro che sono entrati in contatto con il paziente potrebbero essere sottoposti al trattamento, anche in assenza di sintomi.

Le procedure di contenimento dell’infezione

La scabbia è una patologia per cui il medico diagnosticante è tenuto alla denuncia obbligatoria all’Azienda Sanitaria. Quest’ultima, a sua volta, è tenuta ad effettuare un’indagine per risalire ai contatti, oltre che a comunicare all’autorità competente l’eventuale necessità di disinfestazione dei locali.
Nel caso sospettasse di un focolaio infettivo, il Dirigente scolastico è tenuto a contattare prontamente l’Azienda Sanitaria di riferimento, per i provvedimenti del caso.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 40 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, il dirigente provvederà: «all’allontanamento dell’alunno con le cautele necessarie, dandone comunicazione all’ufficiale sanitario».

La responsabilità della scuola

Come per la recente pandemia, fermo restando la doverosa prevenzione igienico-sanitaria a carico della scuola, non c’è responsabilità diretta nei casi di infezione da scabbia.
Circa le polizze assicurative integrative non sono previsti rimborsi o risarcimenti nei casi di malattia infettiva, fatta salva la responsabilità civile diretta dell’Istituto nel caso di infezione.

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Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

È stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto Interministeriale che definisce le modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni. Il provvedimento è stato pubblicato sul del Ministero del Lavoro, lo scorso 18 ottobre.
Il Decreto applica quanto previsto dall’Art. 17 della Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del Decreto 5 maggio 2023 n. 48.

Sostegno economico

200.000 euro è il sostegno economico che sarà erogato alle famiglie degli studenti deceduti per gli infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Tra le attività sono ricompresi i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), restano invece esclusi gli infortuni in itinere.
I familiari che potranno usufruire del fondo sono il coniuge, anche se separato e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi. Nel caso di mancanza di questi soggetti, il sostegno spetterà ai genitori, anche adottanti, e ai fratelli e sorelle o agli ascendenti di secondo grado. Qualora ci fossero più aventi diritto, l’importo sarà suddiviso in parti uguali.
La dotazione economica ammonta a 10 milioni di euro per i decessi dal 2018 al 2023 e di 2 milioni di euro annui dal 2024.
L’importo erogato dall’INAIL, non è soggetto a rivalsa e non limita il risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
Il sostegno economico non sarà sottoposto a tassazione ed è cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto sempre dall’INAIL agli assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

La richiesta del sostegno

Per accedere al fondo, le famiglie dovranno presentare domanda direttamente all’INAIL. In questa fase la domanda dovrà essere presentata tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando i moduli allegati al decreto. Appena disponibile potrà essere richiesta con modalità telematica.
La richiesta dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dal decesso e l’importo sarà erogato entro 30 giorni dall’accertamento dei fatti. Per i decessi avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto, la domanda andrà presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

L’assicurazione scolastica

Il fondo per i familiari dello studente vittima dell’infortunio, si somma al risarcimento previsto dalla polizza integrativa stipulata dall’Istituto. L’importo, in questo caso, potrebbe essere di gran lunga superiore a quello previsto dal Decreto. In tutti i casi i massimali saranno quelli previsti nel contratto.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle coperture morte in ambito scolastico, contattaci qui.

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Violenza sessuale

Il dirigente scolastico di un Istituto superiore siciliano è stato indagato per presunta violenza sessuale nei confronti di alcune studentesse. Lo riporta un articolo dell’ANSA del 16 ottobre.

Il fatto

Per un Dirigente scolastico, la magistratura ha disposto gli arresti domiciliari per violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di sette studentesse minorenni. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una 15enne per presunti atti sessuali subiti. L’inchiesta ha fatto emergere altre sei possibili vittime. Secondo l’accusa, le tentate violenze sarebbero avvenute negli uffici di presidenza dove il Dirigente convocava le studentesse per parlare del loro rendimento scolastico.
È bene premettere che le indagini per l’accertamento delle eventuali responsabilità sono ancora in corso, esprimere qualsiasi giudizio sul caso specifico appare quantomeno improprio. La nostra analisi si concentrerà, quindi, esclusivamente sugli aspetti legati alla responsabilità penale e su quelli assicurativi.

La responsabilità penale

L’Art. 609 bis, del Codice Penale, condanna chi: «…con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali…».
L’Art. 13, comma 1, della Legge 19 luglio 2019, n. 69 ha inasprito la pena per questo tipo di reato. La reclusione prevista da «cinque a dieci anni» è stata portata da «sei a dodici anni».
È importante osservare che il presupposto necessario del delitto debba essere associato al costringimento della vittima.  La coercizione può aversi tramite violenza fisica o minaccia, intesa come violenza morale e/o abuso di autorità.
È anche opportuno considerare come il legislatore abbia adottato una definizione onnicomprensiva del reato, superando la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenta.

La responsabilità della scuola

Ai sensi del Codice Penale, nei casi di violenza sessuale, si rischia la denuncia e, accertati i fatti, la condanna.
La responsabilità della scuola si fonda anche sulla generale osservanza di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale degli autori del gesto, la scuola deve provare l’estraneità all’evento. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, successivo all’iscrizione alla scuola, contempla anche la tutela dell’integrità psico-fisica dello studente. In altre parole l’Amministrazione scolastica potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza dei colpevoli a ricoprire il ruolo assegnato.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre sempre premettere, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Inoltre, la maggioranza della polizze operanti sul mercato scolastico esclude esplicitamente le molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale. Sono, inoltre, escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di abuso sessuale nella scuola, contattaci qui.

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Alunni perquisiti

Lo scorso 10 ottobre il deputato Francesco Rubano ha presentato un’interrogazione parlamentare in relazione ai fatti accaduti, a settembre, in un IC del beneventano. Lo riporta un articolo de il Corriere della Sera, nella cronaca locale.

Il fatto

Il Dirigente, in visita ad un plesso della scuola primaria, dopo aver usato il bagno si è accorto di non avere più lo smartphone in tasca. Tornato indietro e non avendolo trovato, ha pensato che qualche alunno potesse essersene impossessato fraudolentemente. Ha fatto quindi perquisire tutti gli alunni, facendo aprire a ognuno lo zaino senza tuttavia trovarlo. Lo smartphone lo aveva dimenticato in segreteria.
La vicenda, riportata dagli alunni, alle famiglie ha sollevato una certa indignazione tanto da essere stigmatizzata dallo stesso Sindaco.
Ora che la vicenda è arrivata in Parlamento. Sarà il Ministro a valutare se e quali provvedimenti disciplinari, eventualmente adottare.

L’attività investigativa

Più volte la giurisprudenza ha affermato che il Dirigente o i docenti, pur essendo pubblici ufficiali, ai sensi dell’Art. 357 del Codice Penale, non hanno alcun diritto di perquisire gli studenti.
L’Art. 13, della Costituzione afferma che “la proprietà privata è inviolabile” e solo l’Autorità Giudiziaria può procedere alla perquisizione dei beni di proprietà privata.
Nel nostro ordinamento penale, inoltre, è diritto della persona sottoposta alle indagini, ad essere assistita da un difensore che ha facoltà di assistere all’atto della perquisizione.
La Cassazione, con la sentenza 27 novembre 2013, n. 47183, aveva precisamente affermato che la perquisizione arbitraria degli studenti è un comportamento illecito.

La responsabilità della scuola

Procedere arbitrariamente a perquisizioni personali ma anche solo ispezionare gli zaini o i cellulari comportano una violazione della privacy. Per queste azioni, anche se fatte in buona fede, si rischia la denuncia.
La responsabilità della scuola è fondata sull’obbligo di vigilanza, ma anche sulla generale osservanza di non recare danno (ex artt. 2043 e 2051 C.C.).
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale degli autori del gesto, la scuola deve provare l’estraneità all’evento. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, contempla, infatti, la tutela dell’integrità fisica dello studente. In altre parole la scuola potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza dei colpevoli a ricoprire il ruolo assegnato.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre premettere, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Ciò detto, la polizza integrativa risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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La polizza di assicurazione scolastica la paga lo Stato?

In questi giorni più scuole stanno chiedendo chiarimenti circa la necessità del pagamento da parte delle famiglie, della polizza scolastica integrativa. I dubbi sorgono alla luce delle notizie, diffuse sui media, dal Ministero del Lavoro e da quello dell’Istruzione.
Secondo la comunicazione sarebbe direttamente lo Stato a pagare la polizza assicurativa agli studenti. Meglio quindi fare un po’ di chiarezza.

Estensione delle coperture assicurative

L’estensione delle tutele assicurative è stata introdotta dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Relativamente alla scuola, la nuova legge introduce due aspetti. Da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli infortuni occorsi durante le attività formative. Dall’altro, viene estesa la copertura assicurativa prestata dall’INAIL per tutte le attività scolastiche.

Fondo per gli studenti vittime di infortunio (Art. 17)

La questione trae origine da alcuni drammatici episodi che hanno visto alcuni studenti coinvolti in incidenti mortali durante le attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO). Della questione ne parlammo a gennaio di quest’anno, in un articolo pubblicato sul nostro sito.
Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli studenti vittime di infortuni mortali, sono in copertura in caso di morte. Tuttavia ben difficilmente è possibile, in questo caso, ottenere il risarcimento da parte dell’INAIL. Benché operante la copertura assicurativa, per aver diritto all’indennizzo, la vittima doveva ricoprire la posizione di capofamiglia con conviventi a carico.
Per ovviare al problema, che suscitata sempre un notevole clamore sui media, è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa situazione. L’accesso al fondo tuttavia non è ancora stato definito. Per quest’aspetto dovremo attendere il decreto applicativo della legge, previsto per i primi giorni di ottobre.

Estensione della copertura assicurativa prestata dall’INAIL (Art. 18)

Un secondo aspetto è quello legato all’estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quella attività che l’INAIL considerava pericolose. In sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza (PCTO) e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Con il nuovo dispositivo normativo, la tutela INAIL è estesa a tutti gli studenti e gli operatori durante tutte le attività scolastiche.
Anche in questo caso è importante evidenziare che le tutele INAIL si limitano esclusivamente ai casi di morte e invalidità permanete ≥ 6° punto percentuale.
Restano esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già ricompresi gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Allo stesso modo, per gli studenti restano escluse le diarie da immobilizzazione e/o ricovero, mentre per il personale, l’incidente viene retribuito ai sensi del CCNL.
Inoltre, dettaglio non da poco, gli operatori scolastici, in qualità di lavoratori, godranno della “copertura integrale” (sia durante le attività che in itinere). Gli studenti al contrario saranno assicurati esclusivamente per le attività poste in essere all’interno dell’Istituto.
Restano ulteriormente escluse le diarie da immobilizzazione (gesso) e/o ricovero, i danni all’apparato dentale non ricompresi nelle tutele prestate dal SSN e i danni agli effetti personali (occhiali).
Da ultimo, con l’attuale testo normativo, al fine di valutarne l’impatto economico, l’estensione delle tutele assicurative è prevista esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024.
Diventa superfluo ricordare come attualmente, ai sensi della norma, un numero meno che marginale di sinistri scolastici è tutelato dall’INAIL. Solo a titolo di esempio, uno dei sinistri più diffusi nella scuola, come quello dentale, resterebbe senza copertura, esclusa quella gratuita offerta dal SSN. In questo caso tuttavia, il servizio offerto eroga soltanto alcune prestazioni per le quali, ad ogni modo, è richiesto il pagamento del ticket.

Le polizze scolastiche integrative

Preso atto dell’effettivo perimetro del dispositivo legislativo, è opportuno entrare nel dettaglio delle tutele previste dalle polizze integrative sottoscritte dalle scuole.
Di norma, circa il ramo Infortunio, la polizza integrativa ricomprende tutte le spese mediche affrontate sia in ambito pubblico che privato e, all’interno delle tabelle, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente.
Lo stesso tipo di copertura è operativa inoltre sia per il personale che per gli studenti anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo infortunio. Di norma prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.
L’aspetto legato alla Responsabilità Civile è di gran lunga il più importante ma troppo spesso il più sottovalutato.
Nel caso di danno, colposo o doloso, il terzo danneggiato può rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell’Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L’assicurazione integrativa tutela proprio quest’aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile dell’evento (pubblico e/o privato).
Analogamente i rami di Assistenza, nel caso di annullamento del viaggio, consentiranno il rimborso della spesa sostenuta senza la sottoscrizione della polizza offerta dall’Agenzia di viaggio o dal Tour Operator. Quest’ultima oltre ad essere più costosa rispetto a quella scolastica, è limitata esclusivamente alla durata del viaggio con massimali di gran lunga più contenuti.
Il ramo di Tutela legale infine copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti ed interessi, per le controversie civili o penali. L’assicurazione opera sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.

L’aumento del contenzioso

L’aspetto più preoccupante che ci sentiamo di evidenziare è come il venir meno delle tutele assicurative integrative, potrà facilmente portare ad un incremento del contenzioso.
La famiglia, infatti, che non si vedesse rimborsato il danno potrebbe più facilmente dar corso a un’azione legale per vedersi riconosciuto il risarcimento, incolpando la scuola dell’accaduto.
Proprio per questo motivo, l’aspetto di maggior interesse resta quello legato alla Responsabilità Civile dell’Istituto. Questo stato di cose è ancora più evidente nei casi di danni comuni e diffusi come quelli per gli occhiali o per gli effetti personali degli studenti e degli operatori.

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Storditore elettrico

Nel litigio tra due alunni quindicenni di un Istituto Superiore di San Lazzaro di Savena, uno ha colpito il compagno con uno storditore elettrico. Lo riporta un articolo della cronaca locale di “La Repubblica”.

Il fatto

Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri sembra che i due avessero discusso per futili motivi all’uscita da scuola. A questo punto uno dei due avrebbe estratto dallo zaino un taser e lo avrebbe scaricato sul gluteo del compagno. Da qui l’intervento di un insegnate, del Dirigente e dei carabinieri.
L’alunno aggredito non ha riportato conseguenze, ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza e di sporgere denuncia nei confronti del compagno. L’aggressore, invece, è stato denunciato alla Procura per i minorenni prima di essere riconsegnato ai genitori.

Il taser è un’arma

Il taser, o storditore elettrico, è uno strumento che genera scariche in grado di stordire o immobilizzare la vittima. La scossa provoca una contrazione muscolare che paralizza i movimenti del soggetto colpito.
L’Art. 4 della Legge 18 aprile del 1975 n. 110, include il taser tra le armi e gli oggetti atti ad offendere e, in quanto tale, è fatto divieto portarlo in un luogo pubblico. Il singolo cittadino potrà dotarsene solo per difesa personale, previo permesso d’utilizzo e specifica autorizzazione (porto d’armi).
Esiste anche una versione di storditore elettrico denominato “stun gun”, si tratta di uno strumento che necessita di essere materialmente posto a contatto con il soggetto che s’intende colpire.
Gli storditori elettrici a contatto sono di libera vendita in quanto assimilabili agli strumenti di autodifesa non letali. Questo tipo di strumenti è acquistabile anche on-line nei più diffusi siti di shopping, in nessun caso tuttavia è consentito il porto fuori dalla propria abitazione.

Il profilo di responsabilità

L’introduzione di armi, proprie o improprie, nella scuola, in assenza di giustificato motivo, esattamente come il loro, utilizzo è un reato. Per il colpevole, la conseguenza potrebbe essere l’incriminazione per porto d’armi abusivo ai sensi dell’Art. 699 del Codice Penale.
Sotto un profilo penale, il minorenne è responsabile a partire dal compimento del quattordicesimo anno, età dopo la quale subisce le sanzioni per i reati commessi. Né gli insegnanti, né i genitori, possono essere puniti per un reato commesso da un minore, anche se sottoposto alla loro custodia.
Circa la Responsabilità Civile, invece, saranno la famiglia o il tutore a subire le conseguenze civili dei danni commessi, in quanto esercenti la potestà sul minore.
Anche la scuola potrebbe essere, in toto o in parte, ritenuta responsabile del danno eventuale, qualora non potesse dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Il profilo assicurativo

È necessario premettere che le assicurazioni, anche quella integrativa scolastica, non risarciscono le responsabilità penali, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso di sinistro provocato da armi e accaduto all’interno dell’Istituto, la polizza integrativa scolastica opera in due direzioni. Da un lato risarcisce le spese mediche dell’infortunato, fatta salva, in caso di dolo, la rivalsa sul responsabile del gesto o sulla sua famiglia. Dall’altro, tutela la responsabilità civile della scuola qualora venga dimostrata la colpa diretta nell’evento. Come per tutti i casi di responsabilità, la scuola dovrà, infatti, provare di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno. Dovrà, inoltre, dimostrare che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.

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Incidente con lo scuolabus

Nella mattina di lunedì, l’incidente tra uno scuolabus e un’autovettura, ha causato il ferimento di alcune persone tra cui tre studenti. Lo riporta un articolo del «La Nazione», di Firenze.

Il fatto

Alle 7:00 del mattino, il pulmino che accompagna gli studenti alla scuola media Fossombroni, dell’istituto Severi di Arezzo, si è scontrato frontalmente contro un’auto.
A bordo dello scuolabus c’erano sei studenti. Tre di questi, nell’impatto, sono stati sbalzati dai sedili del pulmino finendo nel corridoio centrale e, successivamente, accompagnati in codice verde al pronto soccorso.
Più gravi i due conducenti, ricoverati in ospedale in codice giallo, anche se entrambi non sono in pericolo di vita.
Ancora da chiarire sono le cause dell’incidente, tuttavia, alcuni elementi fanno pensare a un’invasione di corsia. In questo senso gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro, ma anche le eventuali responsabilità.

La polizza di Responsabilità Civile del veicolo

Gli alunni trasportati sono sempre tutelati per gli eventuali danni che dovessero riportare.
L’assicurazione del veicolo infatti, è sempre tenuta a risarcire il passeggero, anche nel caso di eventuali colpe del conducente. Lo stabilisce il comma 1, dell’Art. 141 – Risarcimento del terzo trasportato, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni.
Indipendentemente dalla responsabilità, infatti, il passeggero che subisce un danno a causa un sinistro stradale è sempre risarcito dall’Assicurazione del veicolo su cui è trasportato.
Successivamente, una volta stabilito il livello di responsabilità, l’Assicurazione del danneggiato potrà agire in rivalsa su quella del danneggiante.

La polizza di assicurazione scolastica

La scuola non ha nessuna responsabilità diretta nell’evento. Gli alunni, infatti, non solo erano trasportati su un veicolo di un terzo, ma usufruivano del servizio organizzato e gestito direttamente dal Comune.
Purtuttavia, la polizza integrativa scolastica tutela gli alunni e il personale assicurato anche in itinere indipendentemente dal mezzo utilizzato.
Per questo motivo è sempre consigliabile inoltrare una denuncia di sinistro precauzionale con la Società con cui è stata stipulata la polizza integrativa.

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Animali uccisi all’Istituto Agrario

Lo scorso 16 settembre un evento inaccettabile ha coinvolto un istituto agrario alle porte di Roma. Lo riporta il Corriere della Sera nella cronaca romana.

Il fatto

Alcuni sconosciuti, nottetempo, si sono introdotti nell’Istituto e hanno macellato un bovino ferendone a morte un altro.
«Purtroppo – afferma le Preside – non è la prima volta che siamo vittime di simili gesti. In primavera avevano sgozzato tutti i maiali della nostra azienda biologica».
A seguito dell’accaduto la scuola ha aperto una raccolta fondi per riacquistare gli animali. Nel frattempo la Dirigente ha invitato le istituzioni a installare un impianto di video sorveglianza e a illuminare il piazzale della scuola.

La tutela del patrimonio

Poche, a fronte di eventi del genere, sono le contromisure possibili. Anche se illuminazione e impianti di sorveglianza, da un lato consentono l’identificazione degli autori, ben difficilmente potranno tutelare il patrimonio economico.
La sottrazione o/e il danneggiamento dei beni di proprietà delle Istituzioni scolastiche crea sostanzialmente due tipi di problemi. Al danno diretto si aggiunge la sospensione dell’attività formativa erogata nei confronti degli studenti.
Diventa quindi necessario, nel limite del possibile, scongiurare sia il danno al patrimonio che quello indiretto legato all’attività formativa.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 31, comma 8 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni. In caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Per scongiurare la responsabilità diretta del Direttore S.G.A., dovrà essere provata, con adeguata motivazione, l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa (Art. 33, comma 1).

Il profilo assicurativo

In questi casi l’unica azione efficace rimane quindi la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.
Occorre sottolineare che le polizze di assicurazione dei beni, normalmente adottate dalle scuole, non tutelano gli animali da allevamento.
In questi casi è necessario stipulare una specifica polizza per i rischi zootecnici. La polizza, nel dettaglio, tutela la gestione della normale attività d’allevamento.
La copertura oltre alla morte degli animali, comprende anche le cause ordinarie e straordinarie come le malattie epizootiche.
Con una cifra contenuta, la perdita dell’animale, lo smaltimento della carcassa, il blocco della stalla e il divieto di vendita dei prodotti derivati dall’allevamento possono essere assicurati, limitando la perdita economica e l’interruzione dell’attività didattica.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni zootecnici della scuola, contattaci qui.