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Alunna cade con gli sci

La Cassazione, con sentenza n. 5118 del 17 febbraio 2023, ha stabilito che è compito del danneggiato dimostrare la responsabilità della scuola e degli insegnanti.

Il fatto

Gli eventi risalgono al febbraio del 2008. Una studentessa di un Istituto superiore pisano, nel corso di una gita scolastica, mentre sciava in condizioni meteorologiche avverse, cadeva rovinosamente, infortunandosi. La ricostruzione dei fatti indica come la studentessa, in occasione della gita, fosse accompagnata dal padre. Fu quest’ultimo a portare la figlia sulla pista da sci dove accadde il sinistro, in assenza del docente. Inoltre, nella dinamica dell’evento non veniva determinata né la causa della caduta, né il luogo esatto della stessa.

L’iter processuale

La famiglia della studentessa, a fronte della resistenza del Ministero dell’Istruzione e della Compagnia Assicuratrice, decise di ricorrere al giudice.
Nel primo grado del processo, il tribunale stabilì che il danno era ascrivibile alla mancata vigilanza degli insegnanti e della scuola. Il giudice, in quell’occasione, deliberò la liquidazione di un risarcimento di circa 30.000 euro alla studentessa. La Corte d’Appello, successivamente, confermò la sentenza di primo grado, da qui il ricorso in Corte di Cassazione.
I giudici della Suprema corte eccepiscono le precedenti sentenze, in relazione all’aspetto probatorio, ai sensi degli Artt. 1218 e 2697 del Codice Civile. Secondo i giudici infatti: «[…] cadere dagli sci costituisce circostanza probabile quando si pratica suddetto sport. Non si può dalla semplice caduta, in assenza di una descrizione della dinamica, ricavare automaticamente la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando dell’insegnante». Inoltre, secondo i giudici, anche l’età dell’alunna e le abilità sciistiche dichiarate devono essere prese in considerazione nella valutazione del dovere di vigilanza della scuola. È compito del danneggiato infatti, fornire la prova della responsabilità della scuola e degli insegnanti. 
Un ultimo aspetto riguarda il livello dell’indennizzo. Secondo la suprema corte la liquidazione del danno è: «[…] in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità». L’importo della liquidazione infatti: «[…] dev’essere circoscritta agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto in relazione ad allegazioni e prove specificamente dedotte».
Per queste motivazioni il tribunale ha chiesto la ripetizione del processo.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative integrative, operanti nel mercato scolastico, tutelano gli assicurati durante tutte le attività scolastiche. Ne deriva che tutelano l’assicurato anche durante i viaggi di istruzione e le gite scolastiche. Le migliori formule assicurative prevedono anche la copertura durante le settimane bianche o le escursioni sulla neve. I questi casi, in caso di infortunio, garantiscono le spese mediche, all’interno del massimale stabilito.  Il ramo di Responsabilità civile tutela, invece, l’Istituto in caso di danno colposo a quest’ultimo direttamente ascrivibile. Come nel caso in questione, il Ministero e la Compagnia assicuratrice possono comunque rivolgersi alla giustizia ordinaria nell’ipotesi che il danno non sia stato provocato per responsabilità diretta.

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Stage all’interno della scuola

Una Società privata di formazione ha chiesto la disponibilità a ospitare alcuni loro studenti in uno stage formativo da effettuarsi all’interno del nostro Istituto. Appurata l’opportunità, alla luce del percorso formativo intrapreso dagli stagisti, prima della stipula della convenzione abbiamo richiesto alla Società una dichiarazione attestante l’effettuazione del corso di formazione sulla sicurezza da parte degli stagisti. È corretto? Inoltre, la polizza integrativa tutela gli stagisti in caso di infortunio?

Sempre più spesso viene chiesta la disponibilità alle scuole di ospitare tirocini formativi. Gli aspiranti docenti, iscritti ad Enti pubblici o privati hanno, in questo modo, la possibilità di coniugare l’approccio teorico con il contesto reale dell’ambiente scolastico.

La normativa

Ai sensi dell’Art. 2 comma 1, lettera (a) del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, lo studente impegnato in tirocini formativi è equiparato al lavoratore. Ai sensi dello stesso decreto, all’Art. 37, comma 1, lettera (a), gli studenti dovranno ricevere preventivamente, dall’istituzione scolastica mandante, la formazione in materia di sicurezza.
La formazione in materia di sicurezza è un passaggio indispensabile e obbligatorio per effettuare lo stage formativo. La società dovrà, quindi, dichiarare, in fase di convenzione, che gli stagisti hanno effettuato la formazione. Dal canto proprio, la scuola, oltre all’ottemperanza agli obblighi di legge, dovrà garantire l’eventuale valutazione dei rischi specificatamente riferita allo stage. Indispensabile sarà anche l’informazione sui rischi generali, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in caso di incendio o evento sismico.

Il profilo assicurativo

Ai sensi dall’Art. 3 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, gli Enti Pubblici o Privati promotori del tirocinio, devono garantire l’assicurazione al tirocinante.  La copertura assicurativa dovrà essere operante per tutta la durata dello stage sia contro gli infortuni sul lavoro che per la responsabilità civile verso terzi.
Il promotore del tirocinio dovrà garantire l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Dovrà, inoltre, essere prevista una polizza assicurativa, con una Compagnia privata, per la responsabilità civile verso terzi. L’Istituto scolastico potrà chiedere, all’interno della convenzione, copia della polizza assicurativa.

La polizza integrativa scolastica

La scuola che ospita il tirocinio dovrà a sua volta essere in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile. La polizza dovrà garantire gli stagisti nel caso di danni direttamente riconducibili alla responsabilità dell’Istituto. Le polizze assicurative presenti sul mercato già offrono questa soluzione. I prodotti migliori prevedono, inoltre, anche la tutela assicurativa dei tirocinanti in caso di infortunio. Spesso questa garanzia è a titolo gratuito. Potrebbero, tuttavia, esserci delle limitazioni legate, ad esempio, ai tirocinanti di soggetti pubblici o privati. Per questo motivo è sempre opportuno fare una verifica specifica delle condizioni contrattuali.

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Armi a scuola

La cronaca dello scorso mese di febbraio riporta due eventi preoccupanti. Riferisce l’Ansa come due studenti, di due diversi Istituti fiorentini, abbiano portato in classe rispettivamente una pistola costruita artigianalmente e un coltello lungo 30 centimetri. Entrambi gli episodi si sono verificati a pochi giorni di distanza da un’altra vicenda analoga. In un Istituto alberghiero del napoletano, un alunno ha introdotto in classe una pistola scacciacani priva del “tappo rosso” previsto per le armi giocattolo.
In tutti questi casi è intervenuta l’autorità di Pubblica Sicurezza e sono scattate le relative denunce.

Il profilo legale

Nel nostro paese, la normativa relativa, non solo all’uso, ma anche alla sola detenzione di armi proprie e improprie, è molto stringente. Per le armi da fuoco, è necessario l’ottenimento dell’autorizzazione specifica (porto d’armi), ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104. Un coltello da cucina rientra invece, nella categoria delle armi improprie, perché, anche se può ferire, non è stato realizzato per questo specifico fine. Per un coltello, qualsiasi sia la sua dimensione, non è quindi necessario il porto d’armi, tuttavia, esso non può essere portato fuori di casa senza una valida ragione. Nel caso di possesso di arma impropria, senza giustificato motivo, la legge prevede che sussista sempre l’ipotesi di reato. I riferimenti normativi sono contenuti all’Art. 699 del Codice Penale e all’Art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.
L’Art. 5 della stessa Legge regolamenta anche le armi giocattolo. Oltre alla canna occlusa da un inserto di metallo, l’arma dovrà prevedere un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna.

La responsabilità

L’introduzione di armi, proprie o improprie, nella scuola, in assenza di giustificato motivo, è un reato.
Ciò tuttavia, non autorizza la perquisizione degli alunni all’ingresso. Gli Artt. 13 e 42 della Costituzione affermano, infatti, che la libertà e la proprietà privata sono diritti inviolabili. Il personale scolastico non potrà, quindi, lecitamente perquisire gli alunni o i loro effetti personali. La perquisizione non autorizzata degli alunni o dei loro effetti personali potrebbe integrare il reato di violenza privata. Qualora, tuttavia, ci fossero fondati motivi, il personale dovrà far ricorso all’Autorità Giudiziaria, che potrà procedere legalmente alla perquisizione.
Nel caso in cui un minore sia trovato in possesso di un’arma l’Autorità Giudiziaria provvederà ad accertare le eventuali responsabilità della famiglia. La scuola, dal canto suo, dovrà applicare una sanzione disciplinare proporzionale all’evento verificatosi, anche alla luce del Patto educativo di corresponsabilità. Il documento è, infatti, lo strumento base dell’interazione che la scuola e la famiglia si impegnano a rispettare.

Il profilo assicurativo

In premessa è bene evidenziare che le assicurazioni, anche quella integrativa scolastica, non risarciscono le responsabilità penali, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso di sinistro provocato da armi e accaduto all’interno dell’Istituto, la polizza integrativa scolastica opera in due direzioni. Da un lato risarcisce le spese mediche dell’infortunato, fatta salva, in caso di dolo, la rivalsa sul responsabile del gesto o sulla sua famiglia. Dall’altro, tutela la responsabilità civile della scuola qualora venga dimostrata la colpa diretta nell’evento. Come per tutti i casi di responsabilità, la scuola dovrà, infatti, provare di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno. Dovrà, inoltre, dimostrare che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.

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Docente aggredisce un alunno

La cronaca recente riporta due fatti particolarmente gravi che vedono coinvolti i docenti.  
In provincia di Brescia, nel febbraio del 2021, un docente, dopo uno scherzo, ha inseguito e picchiato due alunni con una mazza da baseball. Trauma cranico e prognosi di 20 giorni per il primo, 20 punti di sutura e 40 giorni di prognosi per il secondo. Il processo inizierà il prossimo novembre.
Ad Asolo, nel trevigiano, l’insegnante di una scuola media, dopo aver strattonato un undicenne, l’avrebbe violentemente scaraventato tra il banco e il muro. Il sindaco si è rivolto all’ufficio scolastico di Treviso chiedendo la sospensione dell’insegnante.

La responsabilità penale

Due eventi molto diversi tra loro che, tuttavia, hanno nella scuola il filo conduttore.
Nel primo caso infatti, l’evento non è avvenuto in Istituto ma vede comunque coinvolto un docente e alcuni dei suoi alunni.
L’episodio, come riportato, si configura come lesione personale, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale.
Il Codice identifica nelle lesioni personali quei reati che offendono l’integrità fisica o psichica della persona. La sua gravità è rapportata ai giorni di prognosi. Proprio i giorni di prognosi infatti, definiscono la gravità del reato prevista dal legislatore: lievissima, lieve, grave e gravissima.
Il reato prevede inoltre, una serie di possibili aggravanti come, ad esempio l’utilizzo di armi, anche improprie.

La responsabilità diretta della scuola

In entrambi i casi sopra indicati potremmo trovarci di fronte ad una responsabilità penale del docente. Tuttavia, nel secondo avvenimento, la gravità del reato e le possibili responsabilità sono molto diverse.
Se da un lato, infatti, sembrano non esserci lesioni fisiche, dall’altro non bisogna dimenticare che l’evento è accaduto all’interno dell’Istituto scolastico.
Come ricorda la giurisprudenza, con l’ammissione dell’allievo a scuola sorge un vincolo negoziale dal quale deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno.
La responsabilità della scuola è fondata sia sull’obbligo di vigilanza, sia sulla generale osservanza di non recare danno (ex artt. 2043 e 2051 c.c.).
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale del docente, la scuola potrebbe essere tenuta a provare come l’evento non sia derivante dalla propria responsabilità diretta.
Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, contempla, infatti, la tutela dell’integrità fisica dello studente. In altre parole la scuola potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza del docente a ricoprire il ruolo.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Ciò detto, sul piano strettamente assicurativo, in relazione ai due episodi, esistono alcune differenze sostanziali. Nel primo caso, essendo l’evento occorso al di fuori delle attività scolastiche non è operante né la tutela obbligatoria prevista dall’INAIL, né la polizza integrativa. Sarà, quindi, il giudice a stabilire, sia il livello di gravità dell’evento, che l’eventuale ammontare della sanzione pecuniaria e del rimborso.
Nel secondo caso, invece, l’elemento determinante è il luogo in cui è accaduto. La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Vigilanza e responsabilità

In una scuola media di Pavia 10 studenti intossicati in palestra durante la lezione di educazione fisica per l’utilizzo di uno spray al peperoncino.
Prognosi di 15 giorni per un alunno diciassettenne dell’Istituto Alberghiero di Pula, provincia di Cagliari, ripetutamente colpito alla testa con una pala da un compagno.
Un alunno tedesco di 12 anni, precipitato dal cornicione di un albergo mentre era in gita in Valle Aurina in Alto Adige. È gravissimo in ospedale, forse voleva fare uno scherzo ai compagni.
Queste sono le notizie di cronaca che, solo nell’ultimo mese, hanno coinvolto la scuola e che hanno avuto un’ampia risonanza nei media.
Di fronte a questi avvenimenti, le due domande che la maggior parte delle persone si pone sono: chi doveva vigilare? e di chi è la responsabilità?

La vigilanza

L’obbligo di vigilanza sugli alunni, imposto al personale scolastico, deriva dal comma 2 dell’Art. 2048, del Codice Civile. Già nel 2011, la Corte di Cassazione evidenziava che, con l’ingresso dell’allievo a scuola sorge un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilanza. L’obbligo di protrae per tutto il tempo in cui lo studente fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. Ai sensi dell’Art.44, comma 1, del CCNL scuola, anche i collaboratori scolastici dovranno provvedere ai compiti di accoglienza e di sorveglianza connessi alle attività.
È bene, tuttavia, sottolineare come, secondo la giurisprudenza, la scuola sia tenuta alla vigilanza nei confronti degli alunni con la diligenza adeguata al caso concreto.
L’Istituto dovrà, quindi, adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi del danno secondo criteri di normalità. Tra questi, non solo la capacità tecnico-organizzativa dell’Istituto, ma anche quella specifica del soggetto vigilato. La vigilanza, quindi, non è un postulato assoluto ma andrà applicata sulla base di un giudizio relazionale, rapportato al caso concreto. Le variabili di riferimento dovranno essere declinate in relazione all’età, alla maturità e al livello di indipendenza del soggetto vigilato. È intuitivo, infatti, che non potrà essere applicata la stessa vigilanza per un alunno della scuola dell’infanzia e per uno studente di un Istituto superiore.

La responsabilità

La giurisprudenza chiarisce come, in ambito scolastico, siamo di fronte ad un contratto di protezione. Tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola rientra, infatti, anche quello all’integrità fisica dell’allievo.
Relativamente alla responsabilità quindi il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Alla scuola spetta invece dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.
Le responsabilità civilistiche connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni vanno, tuttavia, integrate con il dettato dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.
Ai sensi della legge, la responsabilità patrimoniale del personale scolastico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni. Fatti salvi questi casi, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nella responsabilità civile derivante da azioni promosse da terzi.
L’aspetto legato alla responsabilità in caso di danno non si limita esclusivamente alla culpa in vigilando del personale scolastico o alla culpa in organizzando dell’Istituto. La famiglia, infatti, è la prima deputata a impartire ai figli una corretta educazione atta a prevenire fatti illeciti e/o dannosi.
C’è, quindi, da tenere in considerazione anche la possibile culpa in educando dei genitori ai sensi del comma 1 dell’Art. 2048 del Codice Civile. Quest’aspetto rientra nel patto di corresponsabilità stipulato tra la famiglia e la scuola.

Il profilo assicurativo

Nel merito delle coperture assicurative, le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma, prevedono il ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento è un caso a se stante che prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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Studenti uditori

Una famiglia straniera, nei giorni scorsi, ha richiesto al nostro Istituto comprensivo di iscrivere i propri due figli in qualità di uditori. Gli alunni, per essere coperti in caso di sinistro, dovranno pagare la polizza assicurativa integrativa?

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, la scuola ha assunto la più ampia autonomia didattica e organizzativa. Le strategie educative adottate saranno, quindi, funzionali alle esigenze specifiche del territorio, fermo restando le priorità individuate a livello nazionale.
Gli obiettivi primari mirano, in questo senso, alla prevenzione della dispersione scolastica, ma anche ad offrire sostegno e orientamento negli studi, permettendo un’esperienza di scolarizzazione.

L’iscrizione dell’uditore esterno

Previa valutazione del casi, la scuola potrà iscrivere uno studente in qualità di uditore esterno. Di norma, l’autorizzazione viene concessa attraverso una delibera del Consiglio di classe, anche in relazione alla capienza delle aule e al numero complessivo degli alunni. Un aspetto di particolare importanza, infatti, è la stretta applicazione della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro. Per tutti questi aspetti l’Istituto scolastico esercita il proprio potere discrezionale sull’ammissione dello studente uditore. L’accordo formale tra l’Istituto e la famiglia disciplinerà, non solo le modalità di accesso alla scuola, ma anche tempi e modi delle attività frequentate.
All’iscrizione verrà fornita copia del Regolamento di Istituto e tutte le informazioni circa le norme di comportamento da tenere nei casi di emergenza.
Se il regolamento lo prevede, alla famiglia sarà richiesto il contributo volontario, nella stessa misura richiesta agli studenti iscritti alla stessa classe. Il contributo, qualora fosse previsto, potrebbe includere la quota per la copertura assicurativa per gli Infortuni e la Responsabilità Civile.

La presenza in Istituto

Lo studente uditore frequenterà le lezioni secondo l’orario di lezione o, eventualmente, secondo gli accordi presi col Consiglio di Classe sulla base dell’accordo stipulato. Come accade per tutti gli studenti, anche l’uditore è obbligato a rispettare il Regolamento d’Istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di provvedimenti disciplinari, il Consiglio di Classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni. In relazione alla gravità dell’evento potrà essere deliberata la definitiva esclusione dello studente uditore dalle lezioni.

Le tutele assicurative

All’atto dell’iscrizione, come per tutti gli studenti, anche per lo studente uditore sono operanti tutte le garanzie assicurative obbligatorie erogate dall’INAIL nei casi di sinistro. È bene, comunque, ricordare che le tutele INAIL per gli studenti sono operanti solo per l’infortunio avvenuto in ambiti particolari e con le disposizioni previste. In tutti gli altri casi, la copertura assicurativa è demandata alla polizza scolastica integrativa.
Le migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato scolastico prevedono la gratuità dell’assicurazione per gli studenti uditori, tuttavia, quest’aspetto non è scontato. Altre  soluzioni, pur prevedendo la copertura, ne riducono la portata e gli indennizzi. È opportuno, quindi, fare sempre un’attenta valutazione delle condizioni contrattuali.

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Il danno parentale

Il danno non patrimoniale, ovvero quello legato alle lesioni fisiche delle persone, proprio per la sua natura, è difficile da definire economicamente. Con danno non patrimoniale s’intende sia quello derivante dalla lesione dell’integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), che quello derivante dalla perdita del rapporto parentale (c.d. danno parentale). La difficoltà risiede nella mancanza di parametri obiettivi per misurare il suo preciso ammontare. La norma di riferimento in questi casi è dettata dagli Artt. 1226 e 2056 del Codice Civile e prevede il ricorso a criteri esclusivamente equitativi. Quest’aspetto assume un valore rilevante anche in relazione ai recenti episodi che hanno avuto come epilogo la morte di alcuni alunni nel corso delle attività scolastiche.

L’evoluzione giurisprudenziale

Al fine di assicurare uniformità di trattamento in situazioni similari, nel corso degli anni, i vari tribunali nazionali hanno predisposto delle tabelle risarcitorie.
L’obiettivo era quello di applicare un criterio orientativo per la liquidazione del danno non patrimoniale. Le tabelle adottate dai diversi tribunali, tuttavia, applicavano importi risarcitori molto distanti tra loro, in contrasto con i principi di eguaglianza e certezza del diritto.
Al fine di equiparare il risarcimento, fin dal 2011, la Corte di Cassazione ha attribuito alle tabelle del tribunale di Milano un ruolo primario. La suprema Corte ne stabilì l’applicazione su tutto il territorio nazionale, tanto da farle assurgere a valore paranormativo.

Il danno parentale

La sentenza della Cassazione, stabilì, in quell’occasione, che le tabelle milanesi riguardassero sia il danno biologico che quello parentale. Nel 2019 e nel 2021, la Cassazione fece un passo indietro in relazione al danno parentale. La nuova indicazione giurisprudenziale prevedeva l’applicazione di un tetto minimo e un tetto massimo entro il quale determinare il risarcimento. La determinazione del risarcimento, all’interno della forbice, era lasciata alla discrezione del giudice.
Anche il nuovo sistema adottato, tuttavia offriva il fianco ad alcune controversie. I rimborsi, infatti, non garantivano, né l’uniformità di fronte a casi analoghi, né l’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto. Ancora nel 2021, con la sentenza 26300, la Cassazione stabilisce che il danno parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a “punti”. Il nuovo sistema deve necessariamente prendere in considerazione, tra gli altri, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza. Infine, il giudice potrà applicare dei correttivi sull’importo finale in ragione della particolarità della situazione. Preso atto di quest’ultimo orientamento, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha aggiornato le tabelle per il danno parentale, introducendo un sistema a punti. Il 29 giugno 2022 sono state così pubblicate le nuove tabelle, promosse dalla Cassazione con l’ordinanza 37009/2022 e depositate il 16 dicembre 2022. Il pronunciamento, tuttavia, pur approvando le tabelle Milanesi sul danno parentale, non ha attribuito loro la preminenza su altre tabelle. Conseguentemente, il giudice di merito potrà legittimamente scegliere di applicare, in alternativa, le tabelle che prevedono importi più elevati.

L’assicurazione integrativa scolastica

La polizza integrativa scolastica è uno strumento adeguato per la gestione del danno non patrimoniale. La struttura del contratto, infatti, non prevede distinzioni circa l’età dell’infortunato o della vittima o al grado di parentela o alla convivenza. È tuttavia necessario che i massimali previsti dalla polizza risultino quanto più in linea con quelli indicati dai tribunali. Le lesioni fisiche che comportano un’invalidità permanente sono infatti liquidate in relazione ad una specifica tabella allegata al contratto assicurativo. In caso di morte, il rimborso erogato è stabilito dal massimale specifico della polizza ed erogato dall’assicuratore agli eredi o alle persone designate.

Se desideri maggiori informazioni sulle coperture assicurative scolastiche integrative in relazione all’Invalidità Permanente o al caso morte, contattaci qui.

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Implementazione delle tutele INAIL per l’alternanza

Il Tavolo Tecnico costituito a seguito degli episodi che hanno visto la morte di alcuni studenti sta elaborando le nuove tutele assicurative erogabili da INAIL.
Obiettivo del Ministero del Lavoro e di quello dell’Istruzione è l’incremento delle garanzie per gli studenti e per i docenti.

L’attuale quadro normativo

La presente regolamentazione è il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola.
Nell’attuale regolamento i dipendenti della scuola godono delle tutele previste per tutti i lavoratori mentre gli studenti sono tutelati esclusivamente durante alcune attività ritenute pericolose.
Gli alunni sono una particolare categoria e risultano tutelati dall’INAIL per le sole attività tecnico-scientifiche, le esercitazioni pratiche, l’attività motoria e alcuni viaggi d’istruzione.
Negli anni, anche sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali, sono stati apportati dei correttivi. Ad esempio, dal 2000, è stato introdotto l’infortunio in itinere, ma questo riguarda esclusivamente il personale dipendente e non gli alunni.
Un aspetto non secondario riguarda la portata delle garanzie. Dal rimborso sono escluse le spese mediche, in quanto riconosciute gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’INAIL indennizza esclusivamente l’invalidità permanente, con la franchigia dei primi 5 punti, e la morte, questa solo nel caso di presenza di familiari a carico.

Le nuove proposte

La titolare del Lavoro, Marina Calderone e il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, hanno annunciato l’ampliamento sia delle tutele, che dei soggetti garantiti.
Ad oggi non è ancora stata pubblicata una bozza definitiva, tuttavia, l’obiettivo è l’ampliamento delle coperture assicurative, sia nel contesto scolastico, che in quello dell’alternanza. L’INAIL, quindi, potrebbe prevedere risarcimenti per i familiari delle vittime anche in caso di evento mortale senza congiunti a carico. In ogni caso, dovrebbero rimare esclusi i risarcimenti in caso di infortunio in itinere degli studenti. L’INAIL, tuttavia, s’è reso disponibile, anche tramite l’uso di metodologie attive e tecnologie innovative, a predisporre strumenti formativi capaci di coinvolgere i giovani.
L’ANP, al fine di limitare l’azione penale nei confronti dei Dirigenti nei casi di infortunio grave, propone l’introduzione di protocolli di sicurezza validati da soggetti qualificati. La formazione sulla sicurezza, per studenti e tutor, dovrà essere realizzata esclusivamente da RSPP qualificati e medici del lavoro, anche col supporto delle università.

La polizza integrativa scolastica

Indipendentemente dagli aggiornamenti che saranno apportati al quadro normativo nazionale, la polizza assicurativa scolastica integrativa resta comunque il miglior sistema di salvaguardia.
Le migliori formule assicurative, oltre a non porre limitazioni relative alle spese mediche, anche se effettuate in strutture private, non prevedono franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’aspetto medico-infortunistico, inoltre, seppur estremamente importante, non è l’unico garantito dalle polizze integrative. Al ramo Infortuni si affiancano, infatti, quelli di Responsabilità Civile, di Assistenza e, nella maggioranza dei casi, quello di Tutela Legale. Nessuno di questi aspetti è previsto dall’INAIL.

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Affidamento Diretto dell’assicurazione tramite il broker

Nel nostro Istituto quest’anno, è in scadenza la polizza assicurativa scolastica. Ci stiamo domandando se è possibile fare un Affidamento Diretto, tramite il broker?

Per tutti i contratti, qualora ne ricorrano i presupposti, è possibile utilizzare la procedura ad Affidamento Diretto. Questo vale, quindi, anche per i contratti assicurativi, anzi, nella maggioranza dei casi, la norma consiglia esplicitamente questa prassi. Facciamo, tuttavia, alcune precisazioni.

Valore economico

Come per tutte le procedura d’appalto, anche per la polizza assicurativa, l’Istituto scolastico dovrà porre in essere la progettazione, ovvero l’attività istruttoria. In questo caso, il processo potrà essere gestito anche con la consulenza del broker. Per la polizza, occorrerà stabilire non solo le necessità assicurative, ma, prima di tutto, l’importo economico stimato per tutta la durata contrattuale. Questo dato diventa particolarmente importante soprattutto nei casi di poliennalità. Il regolamento europeo, dal 1° gennaio 2022, stabilisce come la soglia per l’Affidamento Diretto, è fissata in 140.000,00 euro.
Qualora l’importo stimato fosse inferiore, si dovrà inoltre verificare la soglia stabilita dal Regolamento d’Istituto per questo genere di procedura.
Se l’Istituto non ha approvato in Consiglio di Istituto un proprio regolamento, l’Art. 45, comma 2 lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, limita l’importo applicabile per l’Affidamento Diretto a 10.000,00 euro.
In questo caso, occorrerà, quindi, una delibera specifica che preveda, oltre all’eventuale durata poliennale del contratto, anche l’importo economico.

I Decreti semplificazione

A partire dal 2018 sono stati emanati una serie di provvedimenti tesi a semplificare i processi per l’affidamento degli appalti nell’Amministrazione Pubblica. Ricordiamo solo i più importanti: il Decreto “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019) e i due decreti, con le relative conversioni legislative, conosciuti con “Semplificazioni” (Legge 120/2020) e “Semplificazioni – bis” (Legge 77/2021).
Le indicazioni normative consigliano espressamente, in questi casi, l’utilizzo dell’istituto dell’Affidamento Diretto, proprio al fine di snellire i processi. In questo senso l’Affidamento Diretto è permesso anche alla luce dei principi di economicità ed efficacia. Resta inteso che utilizzare procedure più complesse resta sempre nella disponibilità dell’Amministrazione scolastica appaltante, ma la loro adozione dovrà essere adeguatamente motivata.

L’Affidamento Diretto

È bene ricordare sempre che l’Affidamento Diretto è, a tutti gli effetti, una procedura selettiva analoga alle altre. La particolarità consiste nella semplificazione delle procedure, giustificata dall’importo ridotto dell’appalto in questione.
Resta quindi inteso che il confronto tra le offerte di operatori diversi è il requisito cardine del processo. Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, infatti, l’onere motivazionale della scelta è un dovere in capo all’Amministrazione Pubblica. Le possibilità ricognitive, espresse nelle Linee Guida ANAC n. 4, sono le più ampie, tuttavia, il raffronto tra offerte diverse, per quanto informale, è un fondamento inalienabile.

La figura del broker

Il broker assicurativo, ai sensi della normativa vigente, per la Pubblica Amministrazione, è un professionista con un ruolo consulenziale. A lui potrà essere affidata l’assistenza alla scuola per tutti i passaggi relativi alla progettazione del servizio e, come abbiamo visto più sopra, anche per la stima economica. Il broker potrà, eventualmente, anche affiancare la scuola nella valutazione delle offerte, alla luce della propria competenza professionale e al testo contrattuale predisposto unitamente alla scuola. Al broker, tuttavia, non potrà essere demandata, né la scelta dell’operatore economico, né la sottoscrizione dei contratti. Questi passaggi, unitamente alla verifica di conformità del servizio, sono propri dell’Amministrazione scolastica e non demandabili a terzi.

Se desideri maggiori informazioni sull’attività del broker assicurativo nella scuola, contattaci qui.

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Sfalcio dell’erba nei giardini della scuola

Il Direttore S.G.A. ha incaricato alcuni collaboratori scolastici di provvedere allo sfalcio dell’erba all’interno dei giardini del nostro Istituto scolastico. Un delegato della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) contesta la decisione, in quanto l’attività non rientrerebbe tra quelle di competenza dell’Istituto. In casi di sinistro la polizza assicurativa risarcisce il danno?

Lo stato degli edifici scolastici, ma anche delle aree di pertinenza della scuola, rappresenta spesso una nota dolente. I casi più gravi di mancata manutenzione sono riportati dalla cronaca, ma, spesso, le maggiori criticità si concentrano sui lavori di manutenzione ordinaria. Tra questi, anche quelli di sfalcio e cura dei giardini.

Responsabilità e competenze

La manutenzione spetta all’Ente Locale proprietario ai sensi dell’Art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, e dal D.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Il sopralluogo, l’affidamento dell’appalto e l’autorizzazione a eseguire i lavori, sono competenza dell’Ente locale sul cui territorio si trova la scuola interessata.
I Dirigenti Scolastici, quali responsabili della sicurezza, dovranno, quindi, attivarsi prontamente per segnalare agli organi amministrativi deputati le problematiche e l’eventuale necessità intervento.
La norma, tuttavia, consente ai Dirigenti di agire autonomamente, qualora ricorrano alcune condizioni.

Il regolamento amministrativo contabile

L’Art. 39, comma 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 individua gli ambiti entro i quali il Dirigente scolastico può autonomamente disporre i lavori di manutenzione.
Il regolamento consente di procedere nei casi di: «interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze». Le istituzioni scolastiche possono anticipare i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, tuttavia, dovrà essere data immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso.

Il protocollo d’intesa con l’Ente Locale

Le procedure di sfalcio del verde o di sistemazione delle aiuole o dei giardini della scuola, rientrano tra i lavori di manutenzione ordinaria dell’Ente Locale. Tuttavia, nulla osta alla scuola di stipulare un accordo d’intesa con l’Ente proprietario ed assumersi in proprio l’onere di questi interventi. In questi casi, dovrà essere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), finalizzato all’attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione del lavoratore. Quest’ultimo, se necessario, dovrà seguire lo specifico corso di formazione. La scuola, inoltre, dovrà dotarlo di tutti i dispositivi di protezione, individuale e collettiva. L’operatore infatti, oltre alla strumentazione tecnica necessaria e adeguata, dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione specifica (scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherine di protezione, ecc.).

Il profilo assicurativo

La tutela assicurativa obbligatoria, garantita dall’INAIL, tutela l’operatore scolastico in caso di sinistro, fermo restando il protocollo d’intesa e l’attrezzatura adeguata.
Anche la polizza integrativa scolastica assicura l’operatore, qualora quest’ultimo rientri nel novero degli assicurati paganti. La polizza scolastica, inoltre, rimborsa anche i danni eventualmente provocati colposamente a terzi nel corso dell’attività.

Se desideri maggiori informazioni sulle coperture assicurative delle polizze scolastiche integrative, contattaci qui.