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Bullone nel panino

Un alunno di un istituto comprensivo milanese, in uscita didattica, ha trovato un bullone nel panino fornito dal concessionario della mensa del Comune. Lo riporta la cronaca milanese della metà di marzo.

Il fatto

Una classe di quinta elementare era in visita a Palazzo Marino sede del Comune di Milano. Nella pausa, era previsto il pranzo al sacco, preparato da Milano Ristorazione, l’impresa partecipata che si occupa della gestione delle mense scolastiche milanesi. All’interno del panino di uno studente c’era un bullone, con tutta probabilità staccatosi da uno dei macchinari preposti alla preparazione degli alimenti. I genitori, venuti a conoscenza del fatto, hanno segnalato l’episodio alla scuola e quest’ultima, a sua volta, al Comune e alla Società appaltatrice della mensa. Il clamore suscitato dalla vicenda, che sembra non essere la prima di una catena di disservizi, ha portato alle dimissioni del Presidente di Milano Ristorazione. Il Comune, dal canto proprio, ha avviato un’indagine.

Irregolarità nelle mense scolastiche

Quanto accaduto è solo l’ultimo, e forse non il peggiore, episodio di irregolarità accertate nelle mense scolastiche di tutt’Italia. Una recente campagna di controlli effettuata dai carabinieri del NAS ha dimostrato come il 31% delle aziende di ristorazione scolastica, sottoposte a verifica, non rispetti le norme. Le infrazioni maggiormente contestate riguardano alimenti conservati male o scaduti, condizioni igieniche precarie delle cucine e situazione contrattuale irregolare dei dipendenti. Ventidue gestori sono stati denunciati con l’accusa di frode e inadempienze in pubbliche forniture.

Le responsabilità

Sono due, in questi casi, i livelli di responsabilità. Da un lato quella penale, quando il fornitore, al fine di un ingiustificato arricchimento, dolosamente eroga un servizio non conforme a quanto contrattualmente previsto. Penale, ai sensi dell’Art. 590 del Codice Penale, è anche l’operato negligente che colposamente provoca una lesione personale.
L’altro livello è quello civile, come nel caso in questione, ovvero quando il fornitore, colposamente, viola l’obbligo contrattuale cagionando un danno ingiusto.
La differenza tra responsabilità civile e penale non riguarda la gravità del fatto, ma il tipo di norma violata. La responsabilità penale si verifica quando un soggetto infrange una norma prevista dalla legge penale, per cui è prevista l’applicazione di una pena. La responsabilità civile è la violazione di una norma civile, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno. Resta comunque inteso che le infrazioni potrebbero sommarsi tra loro in un medesimo evento.

Il profilo assicurativo

La responsabilità penale è del soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. L’intervento assicurativo potrebbe essere eventualmente previsto con la polizza di Tutela Legale, qualora fosse stata stipulata, a rimborso delle spese di difesa e/o di perizia.
L’assicuratore, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, potrebbe anche rifiutare il pagamento dell’indennizzo. Questa possibilità si verifica se il danno è stato causato con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario. Nei casi di colpa grave è possibile una deroga che tuttavia, dovrà essere contrattualmente prevista.
Le migliori polizze integrative scolastiche prevedono, di norma, l’estensione della copertura anche ai casi di colpa grave del contrente/assicurato.

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Studente in alternanza ruba psicofarmaci

A Monza, un alunno di un Istituto superiore, in alternanza scuola-lavoro in una farmacia, s’è impossessato di ansiolitici e antidepressivi, lo riporta la cronaca.

Il fatto

Lo studente sedicenne, iscritto in un Istituto tecnico brianzolo, era impegnato, a partire dal 28 febbraio scorso, in un tirocinio presso una farmacia. All’inizio di marzo, il responsabile del negozio s’è accorto della sparizione di numerose scatole di farmaci e ha immediatamente segnalato l’accaduto alla scuola. L’alunno, nel frattempo, aveva abusato di sostanze chimiche cominciando a delirare al punto da rendere necessario il ricovero all’Ospedale San Gerardo di Monza.
Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, durante il ricovero, avrebbe anche danneggiato gli arredi del reparto e minacciato il personale. Richiesto l’intervento della polizia, l’episodio è stato segnalato al Tribunale dei minori.

Il profilo penale

Nell’accaduto sono certamente ipotizzabili una serie di reati penali, il primo aspetto riguarda il furto dei medicinali. Il furto è definito dall’Art. 624 del Codice Penale. È reato, infatti, l’impossessamento dei beni mobili altrui, sottratti al fine di trarne profitto per sé o per altri. Il furto di farmaci psicotropi potrebbe, inoltre, costituire un’aggravante qualora fosse ipotizzata una cessione a terzi.
Il secondo reato è quello di danneggiamento, ai sensi dell’Art. 635 del Codice Penale. Il danneggiamento rientra tra i reati contro il patrimonio, commessi con violenza contro le cose o le persone. In questo secondo caso, tuttavia, va considerata la depenalizzazione introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, nonché dalla capacità di intendere e volere del soggetto.
Circa la capacità di intendere e volere al momento in cui è stato commesso il reato, si esprimerà unicamente il Tribunale dei Minori. 

La Responsabilità Civile

Indipendentemente dall’aspetto legato alla responsabilità penale, che è sempre personale, occorrerà considerare la Responsabilità Civile nell’accaduto e il relativo risarcimento dei danni.
Le attività di alternanza (PCTO), introdotte dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedono la stipula della convenzione tra la scuola e le imprese ospitanti. L’Istituto organizzatore, unitamente all’azienda, dovrà considerare non solo il percorso formativo, ma anche gli standard di sicurezza tipici dell’attività. Il processo dovrà, perciò, essere declinato in relazione all’età, al livello di maturità e all’indipendenza dell’alunno. Qualora venissero a mancare, o risultassero carenti, questi aspetti, potrebbe evidenziarsi una livello di colpa in programmando della scuola ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Come accennato più sopra, la responsabilità penale è del singolo soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. Nel caso di minore, l’onere della sanzione penale potrebbe ricadere sulla famiglia o sul tutore a seguito delle disposizioni espresse dal Tribunale. La polizza, di norma, non rimborsa neanche il danneggiamento compiuto con dolo. In questo caso, tuttavia ai sensi dell’Art. 1900, comma 2 del Codice Civile: «L’assicuratore non potrà rifiutarsi di eseguire la prestazione se il sinistro è stato cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere».

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Infortunio durante l’uscita didattica

La cronaca degli ultimi giorni riferisce di un infortunio, avvenuto durante un’uscita didattica, in cui è rimasta coinvolta un’alunna di una scuola dell’infanzia.

Il fatto

L’alunna, in gita in una fattoria situata nelle campagne bolognesi, è stata travolta e schiacciata da un cancello. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola a Bologna, le sono state riscontrate tumefazioni alla testa e alla schiena, ma non di gravità tale da destare preoccupazione.
Sembra che la cancellata, alta 1 metro e 60, non fosse fissata e l’intero contesto fosse inadeguato. La famiglia ritiene che possa esserci la negligenza della struttura e ha minacciato di adire le vie legali, sia penalmente, che civilmente. Il responsabile della fattoria s’è detto dispiaciuto per l’accaduto, evidenziando, tuttavia, che nell’area dell’incidente c’erano dei lavori in corso e che il cantiere era delimitato.

La progettazione

È bene premettere, fin da subito, che la progettazione è l’elemento centrale di tutta l’attività didattica. Gli aspetti relativi alla sicurezza, anche in questo caso, assumono un ruolo fondamentale. La prevenzione dei pericoli è da tenere in considerazione sempre, ancor più in occasione dei viaggi di istruzione o delle visite didattiche. L’Istituto organizzatore dovrà, quindi, considerare la sicurezza della meta in cui si svolgerà l’attività, soprattutto in relazione all’età, alla maturità e al livello d’indipendenza dell’alunno.
Nel caso di danno o infortunio, questi potrebbero essere i primi aspetti ad essere valutati per definire le eventuali responsabilità.

Il profilo di responsabilità

In relazione al caso in esame, ferme restando le dichiarazioni del responsabile della struttura, l’area in cui è avvenuto l’incidente era segnalata e recintata. Ne deriverebbe che la responsabilità potrebbe essere legata alla mancata o carente vigilanza del personale scolastico.

Il profilo assicurativo

Questo è uno dei casi tipici che evidenziano la necessità della polizza assicurativa integrativa.
Ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli alunni della scuola dell’infanzia non godono delle coperture assicurative offerte dell’INAIL. Questi soggetti, infatti, non rientrano nell’ambito di applicazione della norma in quanto la loro attività non è assimilabile alle esercitazioni pratiche. Ne deriva che, in caso di sinistro, l’unica copertura assicurativa è affidata alla polizza integrativa stipulata dalla scuola. Inoltre, nel caso venisse accertata la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto nell’evento, il risarcimento del danno spetterebbe unicamente alla scuola.

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Annullamento del viaggio di istruzione

Uno studente del nostro Istituto ha richiesto l’annullamento del viaggio di Istruzione a cui era iscritto, perché in concomitanza con una gara sportiva nazionale. Alla data di iscrizione al viaggio l’appuntamento sportivo non era ancora stato precisamente programmato. L’agenzia che ha organizzato il viaggio ha applicato una penale del 75% sulla cifra complessiva già versata. La polizza assicurativa copre la differenza?

Con la ripresa, post-pandemia,  dei viaggi di istruzione, delle gite didattiche e delle uscite sul territorio, può riproporsi il problema dell’annullamento del viaggio. Le cause posso essere molteplici, da quelle di carattere medico a quelle familiari, o come in questo caso, di carattere sportivo o privato.

Il Codice del Turismo

L’Art. 41 del D. Lgs.23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo) evidenzia come sia data facoltà al viaggiatore di recedere dal viaggio prima dell’esecuzione. L’annullamento comporta il pagamento della penale per le spese già sostenute dall’Agenzia di viaggio in qualità di organizzatore. Qualora, infatti, la compagnia aerea, o l’albergatore, applichino una penale, ovvero non retrocedano integralmente l’importo versato, il viaggiatore è tenuto a pagare quanto richiesto. A queste somme potrebbero essere aggiunte le spese, adeguate, giustificabili e motivate, per l’istruzione e la gestione della pratica, applicate dall’Agenzia di viaggio.
L’Art. 34 dello stesso Codice, prevede, inoltre, che l’Agenzia di viaggio fornisca al viaggiatore, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, una serie di informazioni precontrattuali. Ai sensi del comma 1, lett. (h), il viaggiatore dev’essere informato circa la possibilità di stipula di polizza assicurativa che prevede il: «recesso unilaterale dal contratto […], le spese di assistenza […], il rientro, in caso d’infortunio, malattia o decesso». Questa polizza tutelerà il viaggiatore contro le penali di annullamento del viaggio.

Il profilo assicurativo

L’offerta di garanzie contenuta nelle polizze assicurative legate ai viaggi è ampia e diversificata in funzione della Società assicuratrice offerente. Esistono Compagnie assicuratrici che operano esclusivamente in questo ramo e all’interno di questo con garanzie specifiche legate alla tipologia o alla professione del viaggiatore. Il pacchetto base è quello comunemente conosciuto come: Annullamento-Medico-Bagaglio. Oltre all’assistenza prestata in caso di infortunio o malattia durante il viaggio, la polizza tutela anche la perdita, il furto o lo smarrimento del bagaglio. Più articolato è l’aspetto legato all’annullamento. Le polizze base prevedono unicamente, come causa di annullamento, l’infortunio o la malattia del viaggiatore. L’infezione da Covid19, che ha interessato il biennio 2020/2021, ha fatto riconsiderare anche l’evento pandemico, normalmente escluso, tra i motivi di annullamento. Tuttavia, sono disponibili condizioni più estese che arrivano fino all’annullamento senza motivazione. Com’è intuibile, ogni estensione di garanzia prevede un aumento del premio. Normalmente, si va da qualche decina di euro per le garanzie base, fino a centinaia di euro per le formule più estese.

L’assicurazione scolastica

La polizza assicurativa scolastica, quando prevista, ricomprende la formula base: Annullamento-Medico-Bagaglio, ed è normalmente ricompresa nel premio assicurativo. I motivi per l’annullamento rimangono, quindi, quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del viaggiatore. Le formule migliori presentano un’estensione legata anche alla salute dei conviventi del viaggiatore. Come accennato più sopra, nell’ultimo periodo, le Società assicuratrici, a fronte di un modesto innalzamento del premio, hanno inserito anche l’estensione per il rischio pandemico. Restano comunque escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate; nel caso dovessero essere ritenute necessarie occorrerà provvedere con una polizza integrativa a titolo oneroso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione scolastici, contattaci qui.

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Intossicazione alimentare

Un alunno del nostro istituto ha portato da casa uno yogurt per merenda. Lo yogurt probabilmente era scaduto, infatti, un’ora dopo, l’alunno s’è sentito male e abbiamo chiamato l’ambulanza per il trasferimento in ospedale. Dobbiamo considerare quanto accaduto un infortunio? La polizza assicurativa copre il danno?

L’intossicazione alimentare è comunemente considerata una malattia, tuttavia, per quanto concerne l’ambito scolastico, è opportuno fare alcune precisazioni.

Differenza tra malattia e infortunio

La differenza tra malattia e infortunio non è sempre così chiara come si potrebbe pensare.
Dal punto di vista assicurativo, viene considerato infortunio un evento dannoso, fortuito, violento, ed esterno, che produce lesioni obiettivamente constatabili. Qualora venga a mancare anche uno solo di questi aspetti, si deve parlare di malattia. Nel caso in questione, la componente che sembra sicuramente mancare è quella legata alla violenza. Dove il termine violenza non deve essere considerato in senso stretto, ma va ad individuare l’azione lesiva, che dev’essere improvvisa e repentina.  La causa del danno, quindi, dev’essere rapida, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo, concentrata in un preciso momento, facilmente individuabile.
Per malattia si intende, conseguentemente, qualsiasi danno alla salute non derivante da un infortunio, che richieda cure mediche, o comporti l’incapacità a condurre una vita normale.

La tutela assicurativa scolastica

Appurato, quindi, che l’intossicazione alimentare non possa essere considerata, almeno tecnicamente, come un infortunio, occorre verificare se quest’evento è ricompreso tra i casi previsti dall’assicurazione.
Le migliori formule assicurative ricomprendono l’intossicazione alimentare ma solo se legata alla refezione scolastica. Sono quindi esclusi i casi, come quello in esame, in cui l’alimento sia stato portato da casa, tuttavia, il ramo di Assistenza può prevedere il primo soccorso.

La responsabilità civile

Di norma, le polizze assicurative prevedono il risarcimento anche nel caso di avvelenamento o intossicazione alimentare. Qualora l’Istituto Scolastico gestisca direttamente la refezione, sono quindi compresi i casi di avvelenamento da bevande avariate e cibi guasti.
In questi casi la garanzia è operativa solo se la somministrazione è avvenuta durante l’attività scolastica e se la responsabilità è ascrivibile direttamente alla scuola.
Sul tema della responsabilità diretta è necessario ricordare come l’assunzione di alcuni alimenti potrebbe causare seri problemi di salute a alunni con gravi intolleranze alimentari. Per questo motivo, il regolamento di Istituto non dovrebbe consentire l’ingresso incontrollato di cibi o bevande. Questo soprattutto nelle scuole primarie, dove il livello di percezione del rischio degli alunni potrebbe essere più basso. Vietare l’ingresso di cibi scaduti, o fatti in casa, tutela l’Istituto dalla responsabilità diretta per culpa in vigilando ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Allo stesso modo, la scuola deve vigilare anche in relazione alla qualità del cibo fornito da un gestore esterno. Fermo restando che, in questo caso, la responsabilità civile diretta è imputabile al gestore.

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Vandalismo durante il viaggio di istruzione

La cronaca del 6 marzo scorso riporta come un alunno 18enne, di un Istituto superiore varesino, abbia commesso un atto vandalico durante una gita scolastica.

Il fatto

Lo studente, in gita scolastica a Malta, ha inciso le proprie iniziali su uno dei portali di Gigantia, monumento neolitico dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Colto in flagrante da un agente di sicurezza è stato arrestato dalla polizia. Il giovane, processato per direttissima, ha ammesso tutte le accuse mosse a suo carico. Condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena, dovrà comunque pagare un’ammenda di 15.000 euro.

La responsabilità penale

Il vandalismo è normalmente identificato come un reato penale. La distruzione, il deturpamento o l’imbrattamento di un patrimonio protetto dall’UNESCO è sanzionato in maniera molto severa in tutto il mondo. È bene, comunque, evidenziare come ogni Paese applichi pene specifiche in relazione ai singoli reati. Circa la responsabilità penale, questa è legata all’età del soggetto ovvero, in linea di principio, alla capacità di agire. Analogamente all’Italia, anche a Malta la maggiore età è stabilita con il compimento del 18° anno.

La pena pecuniaria

Più articolata è la questione legata al pagamento della pena pecuniaria.
Il tema della responsabilità genitoriale è stato argomento di dibattito, di sentenze e di provvedimenti legislativi negli ultimi 10 anni. Ad oggi, il minore di 18 anni, non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti, in questi casi l’onere ricadrà sulla famiglia o sul tutore. Sono infatti questi ultimi, a subire le conseguenze civili dei danni commessi, in quanto esercenti la potestà sul minore.
Qualora invece, l’autore del reato, come in questo caso, sia un maggiorenne, sarà lui a dover risarcire gli eventuali danni procurati. Tutto ciò, anche nel caso in cui il soggetto sia nullatenente o non possedesse un reddito. Ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, dopo la maggiore età, i genitori non hanno più responsabilità sulla condotta del figlio, neanche se quest’ultimo dovesse convivere con loro. L’orientamento giurisprudenziale prevalente tende, tuttavia, ad estendere la responsabilità genitoriale anche ai fatti illeciti commessi dai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, analogamente a quanto previsto per figli minori di età.

La reciprocità nell’UE

Malta, in quanto parte dell’Unione Europea, gode del principio di reciprocità interno all’Unione. Ne deriva che, in relazione al pagamento delle sanzioni e delle pene pecuniarie, l’autorità giudiziaria o amministrativa di un Paese comunitario può trasmettere gli atti direttamente all’autorità di un altro paese membro e quindi far riconoscere e rendere esecutivo il pagamento senza ulteriori formalità.

La responsabilità della scuola

Come espresso all’Art. 27 della Costituzione: «La responsabilità penale è personale». Ne deriva che non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale. La polizza assicurativa quindi non risarcisce né il danno né la sanzione.
Tuttavia, la scuola, alla luce del rapporto negoziale instauratosi con l’iscrizione dello studente, assume precisi doveri di vigilanza ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Nel caso di mancata o insufficiente vigilanza, anche nel caso di studenti maggiorenni, l’Istituto potrebbe dover rispondere dell’eventuale danno provocato, in concorso con la famiglia. Le polizze scolastiche integrative, di norma, ricomprendono quest’aspetto anche in occasione dei viaggi di istruzione, anche all’estero.

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Termini per il pagamento della polizza assicurativa

Il nostro Istituto scolastico, per ragioni di carattere amministrativo e contabile, non ha ancora ottemperato al pagamento del premio della polizza integrativa, scaduto da alcune settimane. Essendo comunque stato stipulato il contratto assicurativo, in caso di sinistro, l’assicurato potrà avere il risarcimento o l’indennizzo del danno?

Prima di entrare nel dettaglio della domanda, occorre ricordare che tutte le polizze assicurative sono contratti a titolo oneroso.  In altre parole, il contratto assicurativo ha come premessa essenziale e indispensabile il pagamento di un premio. Soltanto dietro il versamento di un premio, infatti, la Società assicuratrice assume il rischio previsto dalla polizza.

L’aspetto normativo

L’Art. 1882 del Codice Civile recita: «L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato […]». Ne deriva che l’assicurazione è operante esclusivamente a fronte del pagamento del premio.
Le conseguenze relative al mancato o ritardato pagamento del premio sono indicate nell’Art. 1901 del Codice Civile.  In questi casi: «[…] l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto».
Il mancato pagamento del premio, quindi, comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente pagherà il dovuto.
Non solo, il mancato pagamento della polizza determina l’insorgere in capo all’assicuratore del diritto di credito nei confronti del contraente. Il terzo capoverso dello stesso articolo, recita: «[…] il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese». Anche quando l’assicuratore non si attivi per recuperare il premio nel tempo previsto e quindi il contratto venga risoluto, conserva comunque il diritto alla riscossione. L’Art. 2952 del Codice Civile, circa la prescrizione, prevede: «Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze».

Le specifiche condizioni contrattuali

Come abbiamo visto, la norma prevede che le polizze assicurative siano operanti dal momento del pagamento del premio. Questo aspetto, tuttavia, non pregiudica il fatto che le Società assicuratrici possano disporre all’interno del contratto delle deroghe a favore dell’assicurato. Nelle polizze integrative scolastiche, una delle deroghe più diffuse riguarda proprio i termini per il pagamento del premio. Per venire incontro alle esigenze specifiche del mercato scolastico, molte Società assicuratrici prevedono una dilazione nel pagamento del premio fino a 90 giorni. Questa, tuttavia, non è una regola generale, alcune prevedono tempi più brevi, altre la applicano esclusivamente per il pagamento del premio degli studenti. Occorrerà, quindi, valutare con estrema attenzione le condizioni sottoscritte. In tutti questi casi le garanzie sono comunque regolarmente operanti, anche se potrebbe restar sospesa la liquidazione del risarcimento e/o dell’indennizzo fino all’avvenuto pagamento del premio.

La fatturazione elettronica

Un ulteriore aspetto, legato al pagamento delle polizze scolastiche, riguarda l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione. La normativa di riferimento è, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, quella contenuta nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. La formale richiesta di fatturazione elettronica ed un eventuale ritardo nell’emissione della stessa, non potrà, in nessun caso, essere addotta come motivazione per il ritardato o mancato pagamento del premio. L’assicuratore potrebbe, a propria discrezione, consentire un’eventuale ulteriore dilazione del termine di pagamento del premio, ma anche quest’aspetto dev’essere precisamente ratificato.

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Alunna cade con gli sci

La Cassazione, con sentenza n. 5118 del 17 febbraio 2023, ha stabilito che è compito del danneggiato dimostrare la responsabilità della scuola e degli insegnanti.

Il fatto

Gli eventi risalgono al febbraio del 2008. Una studentessa di un Istituto superiore pisano, nel corso di una gita scolastica, mentre sciava in condizioni meteorologiche avverse, cadeva rovinosamente, infortunandosi. La ricostruzione dei fatti indica come la studentessa, in occasione della gita, fosse accompagnata dal padre. Fu quest’ultimo a portare la figlia sulla pista da sci dove accadde il sinistro, in assenza del docente. Inoltre, nella dinamica dell’evento non veniva determinata né la causa della caduta, né il luogo esatto della stessa.

L’iter processuale

La famiglia della studentessa, a fronte della resistenza del Ministero dell’Istruzione e della Compagnia Assicuratrice, decise di ricorrere al giudice.
Nel primo grado del processo, il tribunale stabilì che il danno era ascrivibile alla mancata vigilanza degli insegnanti e della scuola. Il giudice, in quell’occasione, deliberò la liquidazione di un risarcimento di circa 30.000 euro alla studentessa. La Corte d’Appello, successivamente, confermò la sentenza di primo grado, da qui il ricorso in Corte di Cassazione.
I giudici della Suprema corte eccepiscono le precedenti sentenze, in relazione all’aspetto probatorio, ai sensi degli Artt. 1218 e 2697 del Codice Civile. Secondo i giudici infatti: «[…] cadere dagli sci costituisce circostanza probabile quando si pratica suddetto sport. Non si può dalla semplice caduta, in assenza di una descrizione della dinamica, ricavare automaticamente la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando dell’insegnante». Inoltre, secondo i giudici, anche l’età dell’alunna e le abilità sciistiche dichiarate devono essere prese in considerazione nella valutazione del dovere di vigilanza della scuola. È compito del danneggiato infatti, fornire la prova della responsabilità della scuola e degli insegnanti. 
Un ultimo aspetto riguarda il livello dell’indennizzo. Secondo la suprema corte la liquidazione del danno è: «[…] in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità». L’importo della liquidazione infatti: «[…] dev’essere circoscritta agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto in relazione ad allegazioni e prove specificamente dedotte».
Per queste motivazioni il tribunale ha chiesto la ripetizione del processo.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative integrative, operanti nel mercato scolastico, tutelano gli assicurati durante tutte le attività scolastiche. Ne deriva che tutelano l’assicurato anche durante i viaggi di istruzione e le gite scolastiche. Le migliori formule assicurative prevedono anche la copertura durante le settimane bianche o le escursioni sulla neve. I questi casi, in caso di infortunio, garantiscono le spese mediche, all’interno del massimale stabilito.  Il ramo di Responsabilità civile tutela, invece, l’Istituto in caso di danno colposo a quest’ultimo direttamente ascrivibile. Come nel caso in questione, il Ministero e la Compagnia assicuratrice possono comunque rivolgersi alla giustizia ordinaria nell’ipotesi che il danno non sia stato provocato per responsabilità diretta.

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Stage all’interno della scuola

Una Società privata di formazione ha chiesto la disponibilità a ospitare alcuni loro studenti in uno stage formativo da effettuarsi all’interno del nostro Istituto. Appurata l’opportunità, alla luce del percorso formativo intrapreso dagli stagisti, prima della stipula della convenzione abbiamo richiesto alla Società una dichiarazione attestante l’effettuazione del corso di formazione sulla sicurezza da parte degli stagisti. È corretto? Inoltre, la polizza integrativa tutela gli stagisti in caso di infortunio?

Sempre più spesso viene chiesta la disponibilità alle scuole di ospitare tirocini formativi. Gli aspiranti docenti, iscritti ad Enti pubblici o privati hanno, in questo modo, la possibilità di coniugare l’approccio teorico con il contesto reale dell’ambiente scolastico.

La normativa

Ai sensi dell’Art. 2 comma 1, lettera (a) del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, lo studente impegnato in tirocini formativi è equiparato al lavoratore. Ai sensi dello stesso decreto, all’Art. 37, comma 1, lettera (a), gli studenti dovranno ricevere preventivamente, dall’istituzione scolastica mandante, la formazione in materia di sicurezza.
La formazione in materia di sicurezza è un passaggio indispensabile e obbligatorio per effettuare lo stage formativo. La società dovrà, quindi, dichiarare, in fase di convenzione, che gli stagisti hanno effettuato la formazione. Dal canto proprio, la scuola, oltre all’ottemperanza agli obblighi di legge, dovrà garantire l’eventuale valutazione dei rischi specificatamente riferita allo stage. Indispensabile sarà anche l’informazione sui rischi generali, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in caso di incendio o evento sismico.

Il profilo assicurativo

Ai sensi dall’Art. 3 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, gli Enti Pubblici o Privati promotori del tirocinio, devono garantire l’assicurazione al tirocinante.  La copertura assicurativa dovrà essere operante per tutta la durata dello stage sia contro gli infortuni sul lavoro che per la responsabilità civile verso terzi.
Il promotore del tirocinio dovrà garantire l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Dovrà, inoltre, essere prevista una polizza assicurativa, con una Compagnia privata, per la responsabilità civile verso terzi. L’Istituto scolastico potrà chiedere, all’interno della convenzione, copia della polizza assicurativa.

La polizza integrativa scolastica

La scuola che ospita il tirocinio dovrà a sua volta essere in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile. La polizza dovrà garantire gli stagisti nel caso di danni direttamente riconducibili alla responsabilità dell’Istituto. Le polizze assicurative presenti sul mercato già offrono questa soluzione. I prodotti migliori prevedono, inoltre, anche la tutela assicurativa dei tirocinanti in caso di infortunio. Spesso questa garanzia è a titolo gratuito. Potrebbero, tuttavia, esserci delle limitazioni legate, ad esempio, ai tirocinanti di soggetti pubblici o privati. Per questo motivo è sempre opportuno fare una verifica specifica delle condizioni contrattuali.

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Armi a scuola

La cronaca dello scorso mese di febbraio riporta due eventi preoccupanti. Riferisce l’Ansa come due studenti, di due diversi Istituti fiorentini, abbiano portato in classe rispettivamente una pistola costruita artigianalmente e un coltello lungo 30 centimetri. Entrambi gli episodi si sono verificati a pochi giorni di distanza da un’altra vicenda analoga. In un Istituto alberghiero del napoletano, un alunno ha introdotto in classe una pistola scacciacani priva del “tappo rosso” previsto per le armi giocattolo.
In tutti questi casi è intervenuta l’autorità di Pubblica Sicurezza e sono scattate le relative denunce.

Il profilo legale

Nel nostro paese, la normativa relativa, non solo all’uso, ma anche alla sola detenzione di armi proprie e improprie, è molto stringente. Per le armi da fuoco, è necessario l’ottenimento dell’autorizzazione specifica (porto d’armi), ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104. Un coltello da cucina rientra invece, nella categoria delle armi improprie, perché, anche se può ferire, non è stato realizzato per questo specifico fine. Per un coltello, qualsiasi sia la sua dimensione, non è quindi necessario il porto d’armi, tuttavia, esso non può essere portato fuori di casa senza una valida ragione. Nel caso di possesso di arma impropria, senza giustificato motivo, la legge prevede che sussista sempre l’ipotesi di reato. I riferimenti normativi sono contenuti all’Art. 699 del Codice Penale e all’Art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.
L’Art. 5 della stessa Legge regolamenta anche le armi giocattolo. Oltre alla canna occlusa da un inserto di metallo, l’arma dovrà prevedere un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna.

La responsabilità

L’introduzione di armi, proprie o improprie, nella scuola, in assenza di giustificato motivo, è un reato.
Ciò tuttavia, non autorizza la perquisizione degli alunni all’ingresso. Gli Artt. 13 e 42 della Costituzione affermano, infatti, che la libertà e la proprietà privata sono diritti inviolabili. Il personale scolastico non potrà, quindi, lecitamente perquisire gli alunni o i loro effetti personali. La perquisizione non autorizzata degli alunni o dei loro effetti personali potrebbe integrare il reato di violenza privata. Qualora, tuttavia, ci fossero fondati motivi, il personale dovrà far ricorso all’Autorità Giudiziaria, che potrà procedere legalmente alla perquisizione.
Nel caso in cui un minore sia trovato in possesso di un’arma l’Autorità Giudiziaria provvederà ad accertare le eventuali responsabilità della famiglia. La scuola, dal canto suo, dovrà applicare una sanzione disciplinare proporzionale all’evento verificatosi, anche alla luce del Patto educativo di corresponsabilità. Il documento è, infatti, lo strumento base dell’interazione che la scuola e la famiglia si impegnano a rispettare.

Il profilo assicurativo

In premessa è bene evidenziare che le assicurazioni, anche quella integrativa scolastica, non risarciscono le responsabilità penali, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso di sinistro provocato da armi e accaduto all’interno dell’Istituto, la polizza integrativa scolastica opera in due direzioni. Da un lato risarcisce le spese mediche dell’infortunato, fatta salva, in caso di dolo, la rivalsa sul responsabile del gesto o sulla sua famiglia. Dall’altro, tutela la responsabilità civile della scuola qualora venga dimostrata la colpa diretta nell’evento. Come per tutti i casi di responsabilità, la scuola dovrà, infatti, provare di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno. Dovrà, inoltre, dimostrare che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.

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