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Alunna scompare all’uscita da scuola

La cronaca riporta come una studentessa di 11 anni, uscita nel pomeriggio da una scuola di Piacenza, si sia persa. Allertate anche le forze dell’ordine, l’alunna è stata ritrovata dal padre solo in tarda serata.
Il lieto fine della vicenda tuttavia non esonera a qualche riflessione sulla possibile responsabilità della scuola o della famiglia sull’accaduto.

La responsabilità dell’Istituto scolastico

Il secondo comma dell’Art. 2048 del Codice Civile identifica nella scuola (il precettore) il soggetto responsabile dell’incolumità dell’alunno per tutto il periodo dell’affidamento alla stessa.
Analogo concetto è ribadito dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione al diritto dei minori. Con l’iscrizione alla scuola di uno studente alla scuola si instaura un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno.
Di fatto è di un contratto di protezione, secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola, rientra quello all’integrità fisica dell’allievo.
Ne deriva che l’alunno minore d’essere consegnato e ritirato dalla famiglia alla scuola, senza interruzione della vigilanza.
L’evoluzione normativa introdotta dall’Art. 19-bis, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ha modificato in parte quest’aspetto. Il dispositivo infatti, consente l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni fermo restando l’autorizzazione esplicita della famiglia.

La responsabilità della famiglia

I genitori quindi potranno consentire ai figli di lasciare l’Istituto scolastico, finite le lezioni, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
La decisione delle famiglie dovrà comunque sempre tenere in considerazione l’età, la maturità e il grado di autonomia degli alunni, oltre allo specifico contesto di riferimento.
In questo senso s’è espresso anche il Tar Veneto, Sezione I, con la recente sentenza n. 72 del 10 gennaio 2022.
In questo caso, l’Istituto aveva modificato il regolamento scolastico imponendo la: «Presa in consegna, all’uscita, dai rispettivi genitori o da persona maggiorenne espressamente delegata». Alcuni genitori hanno impugnato davanti al giudice la delibera che ha modificato il regolamento scolastico.
Il TAR ha disposto l’annullamento della Delibera fermo restando il potere dell’Amministrazione scolastica di rideterminarsi, nell’osservanza dei principi enunciati dalla legge.
In altre parole, la richiesta della famiglia, potrebbe non venire accolta qualora si evidenziassero, nello studente, presupposti tali da non garantire la sicurezza dello stesso.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono l’infortunio in itinere anche per gli studenti. Ne deriva quindi che, nel caso di danno fisico, nel tratto tra l’abitazione e l’Istituto scolastico o viceversa, l’assicuratore risarcirà il sinistro.
L’assicuratore provvederà anche al rimborso del danno nel caso di responsabilità civile diretta dell’Istituto, nel caso di mancata o carente vigilanza imputabile direttamente a quest’ultimo.
Nessun risarcimento sarà invece previsto dalla polizza scolastica qualora la responsabilità diretta sia imputabile alla famiglia dell’alunno.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative scolastiche in itinere o per Responsabilità Civile, contattaci qui.

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Suicidio e tentato suicidio a scuola

Nell’ultimo periodo la cronaca riporta una serie preoccupante di casi di suicidio e tentato suicidio a scuola.
Lo scorso 30 novembre, una studentessa di 12 anni, di una scuola media di Latina s’è lanciata dalla finestra dopo aver lasciato una lettera di addio sul banco.
Tragedia sfiorata anche a Treviso, il 10 dicembre, quando una studentessa di 18 anni di quinta superiore, ha tentato di gettarsi dal cornicione dell’istituto scolastico.

Numeri in crescita

La Fondazione Veronesi riporta come, secondo l’ISTAT, sono circa 4000 i giovani che ogni anno, in Italia, si tolgono la vita. Dal 2021 più di 200.000 ragazzi, tra i 14 e i 19 anni, si trovano in una condizione di scarso benessere psicologico. A questo stato di cose, legato all’instabilità emotiva tipica dell’età adolescenziale, va sommato l’effetto di fall out, post Covid19, degli ultimi due anni.
I dati diffusi dall’Osservatorio della Fondazione Brf rilevano come i casi di suicidio, ideato o tentato, registrano un incremento del 75%. Nel biennio 2018 – 2019 gli accessi al pronto soccorso per tentato suicidio e autolesionismo erano stati 464, nel 2020 e 2021 sono diventati 752.
Oltre l’80% dei tentativi di suicido è messo in atto da bambine e ragazze con un’età media di circa 15 anni.
A lanciare l’allarme c’è anche la Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), in occasione del Congresso tenutosi lo scorso 15 ottobre a Riva del Garda. 

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche di norma escludono, nel ramo infortuni, i casi di suicidio. Tra le esclusioni c’è anche il rimborso delle eventuali spese mediche conseguenti ai casi di tentato suicidio o di autolesionismo.
Un approfondimento tuttavia merita la possibile responsabilità civile dell’Istituto scolastico in questi casi.

La responsabilità della scuola

Con l’iscrizione dell’alunno alla scuola si crea quel vincono contrattuale che obbliga l’Istituto alla vigilanza ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
Più volte la giurisprudenza ha rilevato come l’obbligo di vigilanza gravante sulla scuola contempla anche l’obbligo di protezione. Da questo vincolo scaturisce il vincolo a prevenire tutti i rischi potenzialmente presenti anche qualora rientrino nel solo spettro della prevedibilità.
Un minore che quindi provochi danni anche a se stesso per mancata o insufficiente vigilanza, potrebbe coinvolgere la responsabilità diretta dell’Istituto.
La giurisprudenza, tuttavia, evidenzia come la questione non dev’essere incentrata sulla prevedibilità astratta dei comportamenti dell’alunno ma, sullo svolgimento peculiare dei fatti accaduti.
La condotta dell’Istituto e del docente non dovrà essere carente ma neppure eccedente, dovrà essere idonea. Ovvero improntata sulla prudenza necessaria per attuare, in concreto, la vigilanza sull’alunno sottoposto alla custodia.

Se desideri maggiori informazioni circa la Responsabilità Civile nei casi di suicidio e tentato suicidio a scuola, contattaci qui.

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Film horror a scuola

La cronaca riporta come, in una scuola media di Cremona, durante un’ora buca, il docente abbia consentito la proiezione di un film in aula.
Gli studenti, liberi di vedere quello che desideravano, hanno scelto una pellicola splatter del 2016. Il film, vietato ai minori, ha come protagonista un clown, omicida seriale.
Di fronte a scene molto esplicite di violenza alcuni alunni hanno accusato malori e la proiezione è stata interrotta.
Inevitabilmente, si sono scatenate le polemiche che hanno coinvolto la scuola e il Dirigente scolastico.
I genitori hanno domandato come fosse stato possibile consentire la visione di questo tipo di film ad alunni in una fascia d’età così particolare.
Una situazione analoga, pur in un altro contesto e con motivazioni educative completamente diverse scatenò delle polemiche in un’altra scuola lombarda, lo scorso febbraio. In quel caso furono addirittura chiamati i carabinieri.

La proiezione in classe di un film

Quanto accaduto pone due quesiti, circa la responsabilità della scuola.
In prima battuta: può un insegnante proiettare in classe un film o documentario?
L’Art. 15 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, sul Diritto d’Autore, prevede che la proiezione di un film all’interno della scuola è consentita con due avvertenze. Innanzi tutto, la riproduzione non dev’essere aperta al pubblico e, in seconda istanza, il supporto video dev’essere acquistato, legittimamente. Non sarà quindi possibile riprodurre in classe un programma registrato senza licenza. In modo del tutto analogo anche l’utilizzo di video disponibili sul web, ad esempio su Youtube, dev’essere autorizzato dal proprietario. in alcuni casi, diversa è la politica per i servizi a pagamento (Netflix, Amazon Prime, Disney+, ecc.). In questi casi, termini dettagliati per l’utilizzo sono disponibili sul sito delle piattaforme stesse.

La responsabilità civile della scuola

In seconda battuta, la responsabilità della scuola prevede in risarcimento dell’eventuale danno all’alunno?
È bene premettere che la responsabilità civile si riferisce a comportamenti illeciti, dolosi o colposi, che violano le norme del Codice Civile.
Come conseguenza il responsabile dovrà risarcire il terzo per il danno causato.
La responsabilità della scuola, nell’ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel tempo in cui sono presenti in Istituto, è duplice: contrattuale e extracontrattuale.
La prima si fonda sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare (ex artt. 2047 e 2048 del Codice Civile) o di tenere o non tenere una determinata condotta. Quella extracontrattuale è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
È bene premettere inoltre che la magistratura, in giudizio, farà riferimento esclusivamente alle prove portate dalle parti. Da un lato, risulterà quindi fondamentale come, nel caso specifico, le famiglie dei minori possano provare il danno subito. Dall’altro che la scuola abbia messo in atto tutte le misure idonee a prevenire il danno.

Il profilo assicurativo

La polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono il ramo di Responsabilità Civile. L’assicuratore, in questi casi, si obbliga a tenere indenne l’Istituto di quanto siano tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni colposamente cagionati in conseguenza di un fatto verificatosi durante le attività scolastiche.

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Fotografie a scuola

Nei prossimi giorni le scuole dell’infanzia del nostro Istituto inizieranno a organizzare le rituali recite natalizie. Le docenti ci chiedono se i genitori potranno fare le foto ai loro bambini. Esistono restrizioni in questo senso? In caso ne scaturisse un danno, la polizza assicurativa prevede la tutela?

La domanda andrà innanzi tutto posta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO o RPD) dell’Istituto. Il Responsabile della Protezione dei Dati è, infatti, tenuto a valutare e organizzare la gestione del trattamento dei dati personali all’interno della scuola. Le fotografie delle persone sono considerate dati personali e, in quanto tali, dovranno essere trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

L’aspetto normativo

In relazione alla privacy all’interno degli Istituti scolastici, il garante, fin dal 2016, ha pubblicato uno specifico vademecum.  Le scuole sono soggette a dei limiti. Il primo risiede nella natura pubblica dell’istituzione formativa, che impone una particolare attenzione sul trattamento dei dati personali. Il secondo deriva dalla minore età dell’utenza. La pubblicazione di foto o di video dovrà, quindi, essere rigorosamente disciplinata.
«Le istituzioni scolastiche pubbliche – precisa il Garante – possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti».
Per la scuola è quindi possibile pubblicare i dati personali qualora coerenti con le finalità istituzionali.
Ne deriva che, alla luce del contesto, non sussiste la necessità di richiedere una liberatoria da parte dei genitori. Dovrà, tuttavia, essere esplicito il fine esclusivo di documentare le attività formative previste nel PTOF in relazione ai criteri della legittimità e proporzionalità. Allo stesso modo, dovrà essere esplicitato dove saranno pubblicati i contenuti multimediali: il sito, i social istituzionali, ecc. Da ultimo dovrà essere dichiarato il grado di privacy applicato.

I contenuti privati

In relazione alle famiglie, fotografare o filmare il proprio figlio non è vietato. Tuttavia, l’Istituto dovrà comunicare che il prodotto multimediale è inteso solo a uso personale o familiare. L’eventuale divulgazione su canali diversi da quelli istituzionali, richiede il consenso scritto da parte dei genitori degli altri alunni eventualmente ripresi. La divulgazione del materiale fotografico durante le feste o le manifestazioni scolastiche, senza l’esplicito consenso, costituisce un uso illecito del dato personale.

Il profilo assicurativo

Il ramo di Responsabilità Civile delle polizze assicurative scolastiche, di norma, ricomprende anche l’aspetto legato all’osservanza della normativa sulla privacy da parte dell’Istituto. La garanzia, infatti, dovrebbe ricomprendere tutti i danni procurati a terzi a causa di una condotta colpevole. Le migliori polizze assicurative prevedono anche un’estensione nel ramo di Tutela Legale.
Le polizze, invece, non prevedono nessuna tutela per le famiglie degli alunni che, contravvenendo alle disposizioni, facessero un uso improprio dei dati personali degli alunni. 

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tutela assicurativa della privacy, contattaci qui.

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Ladri di biciclette

Un nostro docente, venuto a scuola con una bicicletta elettrica, constatava, al termine delle lezioni, il furto del veicolo. La bicicletta era stata legata, con catena e lucchetto, alla rastrelliera situata all’interno del dell’Istituto. La catena, tagliata con una cesoia, è stata rinvenuta accanto alla rastrelliera. Il docente ha effettuato regolare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza.
La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre il danno?

Il furto di biciclette e monopattini nella scuola è sempre di estrema attualità, la cronaca se ne occupa quasi quotidianamente.  Il fenomeno ha avuto una recrudescenza nell’ultimo periodo alla luce della sempre maggior diffusione dei veicoli elettrici e del loro costo.

Le responsabilità della scuola

Premettiamo subito che molto difficilmente la polizza assicurativa scolastica potrà rimborsare il danno. Il solo fatto di aver parcheggiato il proprio veicolo all’interno di uno spazio privato non rende responsabile il proprietario del furto perpetrato da ignoti.
Qualche dubbio potrebbe, tuttavia, sorgere circa le circostanze che hanno condotto alla sottrazione di un veicolo in un’area che dovrebbe essere costantemente sorvegliata.
Può, infatti, accadere che un cancello venga lasciato aperto o che una distrazione involontaria possa favorire l’azione dei criminali.

Parcheggio custodito e incustodito

Alla base del mancato risarcimento del danno c’è la definizione di custodia del bene.
Nel caso in cui un veicolo sia lasciato in custodia a un terzo, la responsabilità di eventuali danni, compreso il furto, è in capo a chi riceve il mezzo. Non occorre che venga stipulato un contratto scritto. La norma prevede che, per fare scattare questa responsabilità, venga messo in atto quello che viene considerato un comportamento concludente.
È quello che normalmente accade nei parcheggi custoditi a pagamento. L’accesso all’area custodita e il pagamento della sosta, anche attraverso il ticket automatico, prevedono la responsabilità del parcheggiatore. Anche su quest’aspetto, tuttavia, la giurisprudenza non è del tutto concordante. Cartellonistica che indichi che il parcheggio non è custodito potrebbe esonerare dalla responsabilità il parcheggiatore in caso di danni o furti.
Nel caso della scuola, essere autorizzati a parcheggiare un veicolo all’interno del cortile, non prevede l’assunzione di responsabilità diretta dell’Istituto in caso di danno.
Inoltre, di norma, le polizze assicurative scolastiche, escludono sempre la custodia dei beni a qualsiasi titolo o destinazione.

L’aspetto preventivo

In questo, come in altri casi, l’aspetto preventivo assume un’importanza fondamentale.
L’Istituto, per essere sollevato dalla possibile responsabilità diretta in caso di furto, dovrà chiarire precisamente quali sono i limiti nell’utilizzo dei parcheggi interni.
L’utilizzo di cartellonistica specifica che indichi chiaramente che i parcheggi sono incustoditi solleva la scuola da eventuali responsabilità di caso di furto o danni ai veicoli.
L’uso di sistemi di videosorveglianza nelle aree esterne, utile in questi casi, dovrà, tuttavia, prevedere l’applicazione della specifica normativa in relazione alla privacy.  

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tutela dei beni in custodia dell’Istituto, contattaci qui.

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Danno erariale

La cronaca degli ultimi giorni riporta come una docente, andata in pensione nel 2006, abbia percepito contemporaneamente stipendio e pensione per 12 anni.
L’Istituto scolastico non avrebbe mai spedito agli organi competenti il documento relativo alla fine del servizio. I pagamenti degli stipendi indebitamente erogati, ammonterebbero a più di 280.000 euro. Sulla base della prescrizione quinquennale, i giudici hanno quindi richiesto al Dirigente scolastico e al Direttore S.G.A., 72.000 euro per danno erariale.
Secondo il tribunale è dovere del Dirigente Scolastico verificare la trasmissione del documento. La responsabilità non è alleggerita dal fatto che, nel periodo in cui è avvenuta la cessazione del servizio, il Dirigente fosse in congedo ed era stato sostituito. 
In tutti questi anni, i soggetti interessati non avrebbero riscontrato la macroscopica irregolarità. «Nonostante avesse 78 anni – scrivono i giudici – nessuno ha notato l’anomalia di un emolumento stipendiale corrisposto a un soggetto di età anagrafica assolutamente incompatibile con lo stesso».

La Responsabilità Civile del dipendente pubblico

La Responsabilità Civile del dipendente dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
Come nel caso in questione, il danno consiste nella violazione delle norme di comune diligenza o prudenza. È considerato danno diretto anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata gli atti o le operazioni di sua spettanza.
La responsabilità solidale tra il dipendente e l’Amministrazione è sancita dall’Art. 28 della Costituzione.
Il dipendente è chiamato a rispondere per la Responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte de Conti.
La legislazione limita, tuttavia, la responsabilità amministrativa dei funzionari alle omissioni commesse con dolo o colpa grave. Resta in ogni caso l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ai sensi dell’Art. 3, comma 1, della Legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa, resteranno sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico. In tutti gli altri casi, come quello in oggetto, l’Ente Pubblico rivolge azione di regresso nei confronti del soggetto che ha causato il danno.

Il profilo assicurativo

Risulta, quindi, prudente che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Attualmente sono disponibili sul mercato molteplici soluzioni assicurative con garanzie, massimali e premi diversi.
Alcune tutele assicurative sono previste all’interno delle iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In questi casi, tuttavia, è sempre opportuno verificare, direttamente o con la consulenza del broker assicurativo specializzato, livelli di copertura, esclusioni e franchigie.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile, contattaci qui.

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Annullamento del viaggio per Covid19

Il nostro Istituto, con la ripresa della programmazione delle attività scolastiche di quest’anno, sta organizzando anche viaggi di istruzione, in Italia e all’estero.
Nel caso di annullamento per infezione da Covid19, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola rimborsa la mancata partenza? Nel caso l’infezione venga contratta durante il viaggio e lo studente o il docente accompagnatore non possa rientrare, la polizza prevede la copertura delle spese per l’isolamento sanitario e l’eventuale rifacimento della biglietteria?

La ripresa della normale attività didattica in questo primo periodo post pandemia non si discosta in modo radicale rispetto a quella dei due anni precedenti. A più riprese abbiamo affrontato l’argomento delle problematiche legate al Covid19 nei viaggi di istruzione, è bene tuttavia ritornare sull’argomento.

La polizza integrativa e il rischio Covid19

Nella maggioranza dei casi, le polizze assicurative scolastiche escludono il rischio pandemico.
Occorrerà quindi controllare attentamente che, nelle esclusioni inserite all’interno della Condizioni Contrattuali, non sia citato il caso pandemico o non siano presenti riferimenti al coronavirus.
Quelle che lo includono si limitano a garanzie di carattere indennitario come diaria giornaliera in caso di ricovero e convalescenza.
Nessuna, tra quelle disponibili, prevede l’annullamento del viaggio nei casi di pandemia.
Resta quindi inteso che senza opportune integrazioni, l’alunno che non dovesse partire non si vedrebbe rimborsato il viaggio. In modo analogo, l’alunno o il docente, che dovessero contrarre l’infezione durante il viaggio e venissero posti in isolamento, dovranno provvedere autonomamente alle eventuali spese.
Per questi motivi, diventa più che opportuno che la scuola sottoscriva delle garanzie specifiche che tutelino gli assicurati in questi casi.

Coperture Covid19 per i viaggi di istruzione

Gli operatori del settore turistico, di norma, propongono polizze specifiche che prevedono anche coperture per il rischio Covid19. Le garanzie, tuttavia, non sono tutte uguali; vediamo, quindi, quali aspetti considerare.
In prima istanza è bene verificare attentamente che le garanzie offerte riguardino esclusivamente il rischio pandemico. La polizza sottoscritta dall’Istituto scolastico nel ramo assistenza, di norma, già preveda garanzie specifiche (annullamento, medico-bagaglio, ecc.) legate ai viaggi di istruzione. L’eventuale acquisto di doppie coperture assicurative potrebbe configurarsi come un possibile danno erariale.

Termini previsti

Un aspetto su cui porre particolare attenzione sono i termini previsti per attivare la garanzia di annullamento del viaggio. Le polizze assicurative del settore prevedono termini di sottoscrizione differenti, ma comunque precedenti alla data di partenza. In questo contesto è sempre bene verificare con accuratezza le disposizioni contrattuali onde evitare contestazioni al momento della denuncia di annullamento.

Isolamento sanitario

Nella maggioranza delle polizze, la positività al Covid19, se rilevata prima della partenza, fa scattare la garanzia che copre le penali di cancellazione del viaggio. Diverso il caso in cui, invece, l’assicurato, studente o accompagnatore, venga sottoposto a isolamento e non possa rientrare nella data stabilita. Questa situazione non viene normalmente compresa nelle garanzie contrattuali. Di conseguenza, la polizza non pagherebbe i costi aggiuntivi di soggiorno, né quelli di riacquisto della biglietteria per il rientro. E’ bene quindi verificare anche quest’aspetto.

Patologie preesistenti

Un’ulteriore esclusione classica delle polizze viaggio sono le malattie preesistenti. E’ sempre opportuno quindi verificare cos’è previsto contrattualmente: l’eventuale incubazione da Covid19 potrebbe essere considerata malattia preesistente. 
Da ultimo è bene ricordare che la garanzia di annullamento del viaggio non prevede ipotesi legate al timore di ammalarsi da Covid19.  Motivazioni di carattere non sanitario, qualora non ricomprese in polizza potrebbero far perdere il diritto all’indennizzo.

Quanto costano le polizze Covid19 per l’annullamento del viaggio?

Non esiste una tariffazione analoga per tutte le società assicuratrici. Ogni Compagnia stima in modo diverso la polizza anche in relazione ai servizi offerti o agli obiettivi commerciali che si propone di raggiungere. In termini di grandezza potremmo andare da poche decine di euro fino a qualche centinaio.
È, inoltre, necessario considerare che la tariffazione della garanzia è legata al valore del viaggio. Il costo per un viaggio del valore di 400 euro sarà diverso rispetto a quello di un viaggio da 1.500 euro.
E’ quindi opportuno tenere in considerazione anche quest’aspetto nella fase istruttoria del viaggio.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle coperture di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, contattaci qui.

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Droga a scuola

I recenti avvenimenti accaduti in due scuole fiorentine relativamente allo spaccio e al consumo di droghe all’interno di un Istituto, ci stanno creando qualche apprensione. Il Dirigente scolastico e il personale potrebbero essere accusati di mancata o carente vigilanza? In questi casi le polizze assicurative scolastiche tutelano il Dirigente e il personale da azioni di carattere legale?

Lo spaccio e/o il consumo di stupefacenti all’interno della scuola non sono, purtroppo, fatti isolati né insoliti, le cronache ne riportano continuamente. Non è nostra intenzione fare delle analisi sociologiche o esprimere giudizi di valore, tuttavia, è bene prenderne atto e porre in essere le opportune contromisure.

Il reato di spaccio e detenzione

Il testo unico sulle droghe (DPR, 9 ottobre 1990, n. 309), aggiornato allo scorso ottobre, tratta nel dettaglio la questione. L’Art. 73 definisce le diverse condotte che integrano il reato di spaccio di stupefacenti anche alla luce delle modifiche successive. Inoltre l’Art. 80, comma 1, lettera (g), specifica come aggravante quando: «[…] l’offerta o la cessione delle sostanze psicotrope è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado».

La responsabilità del dirigente scolastico e del docente

Il docente e il Dirigente, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali. Ai sensi dell’Art. 361 del Codice Penale, essi sono sempre obbligati alla denuncia a fronte della presunzione di un reato. Va quindi chiarito in premessa che, quando un operatore scolastico scopre un alunno intento a consumare o a spacciare, è obbligato alla denuncia.
Tuttavia, la responsabilità dell’Istituto non è limitata alla sola denuncia in fragranza di reato. Il Dirigente, infatti, dovrà mettere in atto anche un’efficace azione preventiva, educativa e informativa, coinvolgendo anche con le famiglie. A tal fine, anche il patto di corresponsabilità con la famiglia è uno strumento utile dal punto di vista preventivo e della condivisione degli obblighi educativi.
La mancata segnalazione delle situazioni di grave sospetto circa l’uso di droga, potrebbe far incorrere nel reato di favoreggiamento. Un certo clamore suscitò, nel 2004, la sentenza di condanna nei confronti di un Dirigente scolastico di una scuola del milanese. Secondo il tribunale, la condotta omissiva del Dirigente, improntata alla cautela nella formulazione della denuncia, era intesa come un aiuto indiretto nei confronti dei trasgressori.

Il profilo assicurativo

In casi analoghi, uno dei rischi maggiori per il Dirigente scolastico, è l’apertura di procedimenti giudiziari nei propri confronti per l’accertamento di possibili responsabilità. Spesso non si arriva ad una quantificazione materiale del danno, o ad un accertamento concreto di responsabilità. Il soggetto indagato, tuttavia, è costretto a sostenere spese legali e peritali, spesso rilevanti.
Queste possono essere trasferite all’Assicuratore in forza di una polizza di Tutela Legale; grazie a questa copertura l’assicuratore si accollerà l’onere ed il costo della difesa, processuale ed extra processuale, fornendo tutta l’assistenza necessaria.
Spesso la polizza di Tutela Legale è stata considerata inutile o addirittura una spesa superflua. La considerevole crescita del contenzioso, anche nella Pubblica Amministrazione scolastica, tuttavia, ha fatto ricredere su questa posizione.

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Infortunio del dipendente scolastico

È dei giorni scorsi la sentenza della Corte dei Conti dell’Umbria che condanna un ex Dirigente Scolastico in relazione all’infortunio di un operatore scolastico.

Il fatto

Come riporta la cronaca, la collaboratrice scolastica, nel marzo 2013, entrando a scuola, rimase imprigionata nel cancello della scuola. L’infortunio fu causato dal malfunzionamento della fotocellula del dispositivo carrabile. L’operatrice riportò un’invalidità temporanea di 85 giorni e un’invalidità permanente dell’8%. Sette anni dopo il Ministero viene condannato dal Tribunale del lavoro a risarcire la collaboratrice scolastica con oltre 17mila euro. Successivamente il Ministero opera rivalsa sul Dirigente scolastico, per danno erariale indiretto.

La tempestività della segnalazione

Alla base della rivalsa c’è la motivazione, secondo la quale, il Dirigente non aveva richiesto tempestivamente la riparazione dei cancelli che da tempo funzionavano male. Al Comune, proprietario dell’immobile, infatti, non risultavano richieste di manutenzione. Per il tribunale c’è stata un’omissione di tempestiva segnalazione, da cui la condanna a risarcire il danno.

Lo scudo legale

Quanto accaduto non costituisce una particolare novità. Fino ad oggi, infatti, i Dirigenti Scolastici sono spesso chiamati in causa, in caso di infortunio. Alla base c’è sempre la presunzione di non aver predisposto tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza degli immobili.
Al fine di arginare questo rischio nell’ottobre 2021, all’interno del Decreto Legge n. 146, è stato inserito lo scudo legale per i Dirigenti Scolastici.
La norma tende ad arginare la responsabilità dei Presidi a fronte di precise condizioni.
Il Decreto modifica il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
I Dirigenti Scolastici sono così esentati dalla Responsabilità CivileAmministrativa e Penale, solo a patto che abbiano chiesto tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Resta tuttavia inteso che i Dirigenti sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure cautelative di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili.
Ai sensi dello Scudo Legale, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato, i Dirigenti Scolastici potranno impedire l’utilizzo di parte o dell’intero edificio. In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.
Il Dirigente dovrà comunque, sollecitamente e formalmente, allertare l’Ente proprietario ed eventualmente l’autorità competente, in relazione al pericolo rilevato.

Il profilo assicurativo

Fermo restando le novità di carattere normativo, più volte abbiamo richiamato all’opportunità, per il Dirigente Scolastico di sottoscrivere una polizza di tutela patrimoniale.
La Responsabilità Civile verso terzi degli impiegati civili dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata atti o operazioni a cui è tenuto, come in questo caso, è considerabile danno diretto.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), devono restare ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

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Polso rotto in classe

La cronaca della fine di ottobre riporta la notizia di uno studente che, in classe, si è rotto il polso in una prova di braccio di ferro. Quello che colpisce di più è la richiesta di risarcimento effettuata dalla famiglia dell’alunno: 70.000,00 euro.

Il fatto

Sembra che l’alunno infortunato stesse giocando a braccio di ferro in classe. Il giornale riporta come la sfida fra compagni durante nel corso della lezione e quindi in presenza del docente, sia finita con la rottura di un polso.
La preside ha dichiarato: «La richiesta risarcitoria non ci preoccupa, è in mano all’agenzia assicurativa. È un infortunio, come a scuola ne possono capitare altri».

L’infortunio

Sotto il profilo strettamente assicurativo, per infortunio s’intende “…quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procuri una lesione obiettivamente constatabile…”. Fortuita significa indipendente dalla volontà della persona che subisce l’infortunio. Violenta delinea un’azione improvvisa e repentina attuata in un momento precisamente individuabile Esterna colloca la causa all’esterno dell’organismo. Tecnicamente quindi, quanto accaduto, è un infortunio. Il rischio di una lesione, nel corso di una prova di braccio di ferro, per quanto possa essere prevedibile, non è certo nella volontà di nessuna delle parti. Salvo esclusioni specifiche presenti in polizza, l’indennizzo potrà avvenire in base alle somme assicurate nella sezione infortuni. Difficilmente, però, si potrà pervenire ad una somma vicina alla richiesta della famiglia.

L’obbligo della vigilanza

Come più volte ricordato dalla giurisprudenza, con l’ammissione a scuola, nasce un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno. La scuola deve, quindi, garantire entrambi gli aspetti, per tutto il tempo in cui lo studente fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.
La responsabilità dell’Istituto è duplice: ovvero contrattuale, fondata cioè sull’adempimento dell’obbligo di vigilare ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, alla quale si aggiunge la responsabilità extracontrattuale, ovvero sull’obbligo di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Quanto accaduto, quindi, potrebbe essere responsabilità diretta della scuola, alla luce della mancata o insufficiente vigilanza. La domanda spontanea, infatti, è come sia stato possibile organizzare una sfida a braccio di ferro nel mezzo di una lezione.

Il risarcimento da Responsabilità Civile

Le polizze scolastiche provvedono a tenere indenne l’Istituto e gli assicurati civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni colposamente cagionati a terzi. Tra i danni sono compresi la morte, le lesioni personali, la distruzione, i danneggiamenti e il deterioramento di cose. È bene comunque precisare che l’assicurato dovrà necessariamente fornire la prova del danno patrimoniale occorso.
Presupposto necessario per il riconoscimento della risarcibilità, è la condotta colposa o dolosa di chi ha causato o non ha impedito il danno. In relazione al tipo di risarcimento questo prevede sia il danno emergente che il lucro cessante. Il primo consiste nel risarcimento diretto conseguente all’evento, in questo caso tutte le spese mediche, riabilitative materiali e morali. Il lucro cessante si riferisce al mancato guadagno, il profitto, che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell’evento dannoso. Effettivamente, in questo senso, l’importo richiesto dalla famiglia del ragazzo potrebbe sembrare sovradimensionato rispetto al danno subito. Tuttavia, la valutazione è direttamente collegata alle prove che saranno fornite in sede di valutazione.

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