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Docente aggredisce un alunno

La cronaca recente riporta due fatti particolarmente gravi che vedono coinvolti i docenti.  
In provincia di Brescia, nel febbraio del 2021, un docente, dopo uno scherzo, ha inseguito e picchiato due alunni con una mazza da baseball. Trauma cranico e prognosi di 20 giorni per il primo, 20 punti di sutura e 40 giorni di prognosi per il secondo. Il processo inizierà il prossimo novembre.
Ad Asolo, nel trevigiano, l’insegnante di una scuola media, dopo aver strattonato un undicenne, l’avrebbe violentemente scaraventato tra il banco e il muro. Il sindaco si è rivolto all’ufficio scolastico di Treviso chiedendo la sospensione dell’insegnante.

La responsabilità penale

Due eventi molto diversi tra loro che, tuttavia, hanno nella scuola il filo conduttore.
Nel primo caso infatti, l’evento non è avvenuto in Istituto ma vede comunque coinvolto un docente e alcuni dei suoi alunni.
L’episodio, come riportato, si configura come lesione personale, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale.
Il Codice identifica nelle lesioni personali quei reati che offendono l’integrità fisica o psichica della persona. La sua gravità è rapportata ai giorni di prognosi. Proprio i giorni di prognosi infatti, definiscono la gravità del reato prevista dal legislatore: lievissima, lieve, grave e gravissima.
Il reato prevede inoltre, una serie di possibili aggravanti come, ad esempio l’utilizzo di armi, anche improprie.

La responsabilità diretta della scuola

In entrambi i casi sopra indicati potremmo trovarci di fronte ad una responsabilità penale del docente. Tuttavia, nel secondo avvenimento, la gravità del reato e le possibili responsabilità sono molto diverse.
Se da un lato, infatti, sembrano non esserci lesioni fisiche, dall’altro non bisogna dimenticare che l’evento è accaduto all’interno dell’Istituto scolastico.
Come ricorda la giurisprudenza, con l’ammissione dell’allievo a scuola sorge un vincolo negoziale dal quale deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno.
La responsabilità della scuola è fondata sia sull’obbligo di vigilanza, sia sulla generale osservanza di non recare danno (ex artt. 2043 e 2051 c.c.).
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale del docente, la scuola potrebbe essere tenuta a provare come l’evento non sia derivante dalla propria responsabilità diretta.
Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, contempla, infatti, la tutela dell’integrità fisica dello studente. In altre parole la scuola potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza del docente a ricoprire il ruolo.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Ciò detto, sul piano strettamente assicurativo, in relazione ai due episodi, esistono alcune differenze sostanziali. Nel primo caso, essendo l’evento occorso al di fuori delle attività scolastiche non è operante né la tutela obbligatoria prevista dall’INAIL, né la polizza integrativa. Sarà, quindi, il giudice a stabilire, sia il livello di gravità dell’evento, che l’eventuale ammontare della sanzione pecuniaria e del rimborso.
Nel secondo caso, invece, l’elemento determinante è il luogo in cui è accaduto. La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Vigilanza e responsabilità

In una scuola media di Pavia 10 studenti intossicati in palestra durante la lezione di educazione fisica per l’utilizzo di uno spray al peperoncino.
Prognosi di 15 giorni per un alunno diciassettenne dell’Istituto Alberghiero di Pula, provincia di Cagliari, ripetutamente colpito alla testa con una pala da un compagno.
Un alunno tedesco di 12 anni, precipitato dal cornicione di un albergo mentre era in gita in Valle Aurina in Alto Adige. È gravissimo in ospedale, forse voleva fare uno scherzo ai compagni.
Queste sono le notizie di cronaca che, solo nell’ultimo mese, hanno coinvolto la scuola e che hanno avuto un’ampia risonanza nei media.
Di fronte a questi avvenimenti, le due domande che la maggior parte delle persone si pone sono: chi doveva vigilare? e di chi è la responsabilità?

La vigilanza

L’obbligo di vigilanza sugli alunni, imposto al personale scolastico, deriva dal comma 2 dell’Art. 2048, del Codice Civile. Già nel 2011, la Corte di Cassazione evidenziava che, con l’ingresso dell’allievo a scuola sorge un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilanza. L’obbligo di protrae per tutto il tempo in cui lo studente fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. Ai sensi dell’Art.44, comma 1, del CCNL scuola, anche i collaboratori scolastici dovranno provvedere ai compiti di accoglienza e di sorveglianza connessi alle attività.
È bene, tuttavia, sottolineare come, secondo la giurisprudenza, la scuola sia tenuta alla vigilanza nei confronti degli alunni con la diligenza adeguata al caso concreto.
L’Istituto dovrà, quindi, adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi del danno secondo criteri di normalità. Tra questi, non solo la capacità tecnico-organizzativa dell’Istituto, ma anche quella specifica del soggetto vigilato. La vigilanza, quindi, non è un postulato assoluto ma andrà applicata sulla base di un giudizio relazionale, rapportato al caso concreto. Le variabili di riferimento dovranno essere declinate in relazione all’età, alla maturità e al livello di indipendenza del soggetto vigilato. È intuitivo, infatti, che non potrà essere applicata la stessa vigilanza per un alunno della scuola dell’infanzia e per uno studente di un Istituto superiore.

La responsabilità

La giurisprudenza chiarisce come, in ambito scolastico, siamo di fronte ad un contratto di protezione. Tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola rientra, infatti, anche quello all’integrità fisica dell’allievo.
Relativamente alla responsabilità quindi il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Alla scuola spetta invece dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.
Le responsabilità civilistiche connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni vanno, tuttavia, integrate con il dettato dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.
Ai sensi della legge, la responsabilità patrimoniale del personale scolastico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni. Fatti salvi questi casi, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nella responsabilità civile derivante da azioni promosse da terzi.
L’aspetto legato alla responsabilità in caso di danno non si limita esclusivamente alla culpa in vigilando del personale scolastico o alla culpa in organizzando dell’Istituto. La famiglia, infatti, è la prima deputata a impartire ai figli una corretta educazione atta a prevenire fatti illeciti e/o dannosi.
C’è, quindi, da tenere in considerazione anche la possibile culpa in educando dei genitori ai sensi del comma 1 dell’Art. 2048 del Codice Civile. Quest’aspetto rientra nel patto di corresponsabilità stipulato tra la famiglia e la scuola.

Il profilo assicurativo

Nel merito delle coperture assicurative, le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma, prevedono il ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento è un caso a se stante che prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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Studenti uditori

Una famiglia straniera, nei giorni scorsi, ha richiesto al nostro Istituto comprensivo di iscrivere i propri due figli in qualità di uditori. Gli alunni, per essere coperti in caso di sinistro, dovranno pagare la polizza assicurativa integrativa?

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, la scuola ha assunto la più ampia autonomia didattica e organizzativa. Le strategie educative adottate saranno, quindi, funzionali alle esigenze specifiche del territorio, fermo restando le priorità individuate a livello nazionale.
Gli obiettivi primari mirano, in questo senso, alla prevenzione della dispersione scolastica, ma anche ad offrire sostegno e orientamento negli studi, permettendo un’esperienza di scolarizzazione.

L’iscrizione dell’uditore esterno

Previa valutazione del casi, la scuola potrà iscrivere uno studente in qualità di uditore esterno. Di norma, l’autorizzazione viene concessa attraverso una delibera del Consiglio di classe, anche in relazione alla capienza delle aule e al numero complessivo degli alunni. Un aspetto di particolare importanza, infatti, è la stretta applicazione della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro. Per tutti questi aspetti l’Istituto scolastico esercita il proprio potere discrezionale sull’ammissione dello studente uditore. L’accordo formale tra l’Istituto e la famiglia disciplinerà, non solo le modalità di accesso alla scuola, ma anche tempi e modi delle attività frequentate.
All’iscrizione verrà fornita copia del Regolamento di Istituto e tutte le informazioni circa le norme di comportamento da tenere nei casi di emergenza.
Se il regolamento lo prevede, alla famiglia sarà richiesto il contributo volontario, nella stessa misura richiesta agli studenti iscritti alla stessa classe. Il contributo, qualora fosse previsto, potrebbe includere la quota per la copertura assicurativa per gli Infortuni e la Responsabilità Civile.

La presenza in Istituto

Lo studente uditore frequenterà le lezioni secondo l’orario di lezione o, eventualmente, secondo gli accordi presi col Consiglio di Classe sulla base dell’accordo stipulato. Come accade per tutti gli studenti, anche l’uditore è obbligato a rispettare il Regolamento d’Istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di provvedimenti disciplinari, il Consiglio di Classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni. In relazione alla gravità dell’evento potrà essere deliberata la definitiva esclusione dello studente uditore dalle lezioni.

Le tutele assicurative

All’atto dell’iscrizione, come per tutti gli studenti, anche per lo studente uditore sono operanti tutte le garanzie assicurative obbligatorie erogate dall’INAIL nei casi di sinistro. È bene, comunque, ricordare che le tutele INAIL per gli studenti sono operanti solo per l’infortunio avvenuto in ambiti particolari e con le disposizioni previste. In tutti gli altri casi, la copertura assicurativa è demandata alla polizza scolastica integrativa.
Le migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato scolastico prevedono la gratuità dell’assicurazione per gli studenti uditori, tuttavia, quest’aspetto non è scontato. Altre  soluzioni, pur prevedendo la copertura, ne riducono la portata e gli indennizzi. È opportuno, quindi, fare sempre un’attenta valutazione delle condizioni contrattuali.

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Il danno parentale

Il danno non patrimoniale, ovvero quello legato alle lesioni fisiche delle persone, proprio per la sua natura, è difficile da definire economicamente. Con danno non patrimoniale s’intende sia quello derivante dalla lesione dell’integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), che quello derivante dalla perdita del rapporto parentale (c.d. danno parentale). La difficoltà risiede nella mancanza di parametri obiettivi per misurare il suo preciso ammontare. La norma di riferimento in questi casi è dettata dagli Artt. 1226 e 2056 del Codice Civile e prevede il ricorso a criteri esclusivamente equitativi. Quest’aspetto assume un valore rilevante anche in relazione ai recenti episodi che hanno avuto come epilogo la morte di alcuni alunni nel corso delle attività scolastiche.

L’evoluzione giurisprudenziale

Al fine di assicurare uniformità di trattamento in situazioni similari, nel corso degli anni, i vari tribunali nazionali hanno predisposto delle tabelle risarcitorie.
L’obiettivo era quello di applicare un criterio orientativo per la liquidazione del danno non patrimoniale. Le tabelle adottate dai diversi tribunali, tuttavia, applicavano importi risarcitori molto distanti tra loro, in contrasto con i principi di eguaglianza e certezza del diritto.
Al fine di equiparare il risarcimento, fin dal 2011, la Corte di Cassazione ha attribuito alle tabelle del tribunale di Milano un ruolo primario. La suprema Corte ne stabilì l’applicazione su tutto il territorio nazionale, tanto da farle assurgere a valore paranormativo.

Il danno parentale

La sentenza della Cassazione, stabilì, in quell’occasione, che le tabelle milanesi riguardassero sia il danno biologico che quello parentale. Nel 2019 e nel 2021, la Cassazione fece un passo indietro in relazione al danno parentale. La nuova indicazione giurisprudenziale prevedeva l’applicazione di un tetto minimo e un tetto massimo entro il quale determinare il risarcimento. La determinazione del risarcimento, all’interno della forbice, era lasciata alla discrezione del giudice.
Anche il nuovo sistema adottato, tuttavia offriva il fianco ad alcune controversie. I rimborsi, infatti, non garantivano, né l’uniformità di fronte a casi analoghi, né l’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto. Ancora nel 2021, con la sentenza 26300, la Cassazione stabilisce che il danno parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a “punti”. Il nuovo sistema deve necessariamente prendere in considerazione, tra gli altri, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza. Infine, il giudice potrà applicare dei correttivi sull’importo finale in ragione della particolarità della situazione. Preso atto di quest’ultimo orientamento, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha aggiornato le tabelle per il danno parentale, introducendo un sistema a punti. Il 29 giugno 2022 sono state così pubblicate le nuove tabelle, promosse dalla Cassazione con l’ordinanza 37009/2022 e depositate il 16 dicembre 2022. Il pronunciamento, tuttavia, pur approvando le tabelle Milanesi sul danno parentale, non ha attribuito loro la preminenza su altre tabelle. Conseguentemente, il giudice di merito potrà legittimamente scegliere di applicare, in alternativa, le tabelle che prevedono importi più elevati.

L’assicurazione integrativa scolastica

La polizza integrativa scolastica è uno strumento adeguato per la gestione del danno non patrimoniale. La struttura del contratto, infatti, non prevede distinzioni circa l’età dell’infortunato o della vittima o al grado di parentela o alla convivenza. È tuttavia necessario che i massimali previsti dalla polizza risultino quanto più in linea con quelli indicati dai tribunali. Le lesioni fisiche che comportano un’invalidità permanente sono infatti liquidate in relazione ad una specifica tabella allegata al contratto assicurativo. In caso di morte, il rimborso erogato è stabilito dal massimale specifico della polizza ed erogato dall’assicuratore agli eredi o alle persone designate.

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Implementazione delle tutele INAIL per l’alternanza

Il Tavolo Tecnico costituito a seguito degli episodi che hanno visto la morte di alcuni studenti sta elaborando le nuove tutele assicurative erogabili da INAIL.
Obiettivo del Ministero del Lavoro e di quello dell’Istruzione è l’incremento delle garanzie per gli studenti e per i docenti.

L’attuale quadro normativo

La presente regolamentazione è il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola.
Nell’attuale regolamento i dipendenti della scuola godono delle tutele previste per tutti i lavoratori mentre gli studenti sono tutelati esclusivamente durante alcune attività ritenute pericolose.
Gli alunni sono una particolare categoria e risultano tutelati dall’INAIL per le sole attività tecnico-scientifiche, le esercitazioni pratiche, l’attività motoria e alcuni viaggi d’istruzione.
Negli anni, anche sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali, sono stati apportati dei correttivi. Ad esempio, dal 2000, è stato introdotto l’infortunio in itinere, ma questo riguarda esclusivamente il personale dipendente e non gli alunni.
Un aspetto non secondario riguarda la portata delle garanzie. Dal rimborso sono escluse le spese mediche, in quanto riconosciute gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’INAIL indennizza esclusivamente l’invalidità permanente, con la franchigia dei primi 5 punti, e la morte, questa solo nel caso di presenza di familiari a carico.

Le nuove proposte

La titolare del Lavoro, Marina Calderone e il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, hanno annunciato l’ampliamento sia delle tutele, che dei soggetti garantiti.
Ad oggi non è ancora stata pubblicata una bozza definitiva, tuttavia, l’obiettivo è l’ampliamento delle coperture assicurative, sia nel contesto scolastico, che in quello dell’alternanza. L’INAIL, quindi, potrebbe prevedere risarcimenti per i familiari delle vittime anche in caso di evento mortale senza congiunti a carico. In ogni caso, dovrebbero rimare esclusi i risarcimenti in caso di infortunio in itinere degli studenti. L’INAIL, tuttavia, s’è reso disponibile, anche tramite l’uso di metodologie attive e tecnologie innovative, a predisporre strumenti formativi capaci di coinvolgere i giovani.
L’ANP, al fine di limitare l’azione penale nei confronti dei Dirigenti nei casi di infortunio grave, propone l’introduzione di protocolli di sicurezza validati da soggetti qualificati. La formazione sulla sicurezza, per studenti e tutor, dovrà essere realizzata esclusivamente da RSPP qualificati e medici del lavoro, anche col supporto delle università.

La polizza integrativa scolastica

Indipendentemente dagli aggiornamenti che saranno apportati al quadro normativo nazionale, la polizza assicurativa scolastica integrativa resta comunque il miglior sistema di salvaguardia.
Le migliori formule assicurative, oltre a non porre limitazioni relative alle spese mediche, anche se effettuate in strutture private, non prevedono franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’aspetto medico-infortunistico, inoltre, seppur estremamente importante, non è l’unico garantito dalle polizze integrative. Al ramo Infortuni si affiancano, infatti, quelli di Responsabilità Civile, di Assistenza e, nella maggioranza dei casi, quello di Tutela Legale. Nessuno di questi aspetti è previsto dall’INAIL.

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Affidamento Diretto dell’assicurazione tramite il broker

Nel nostro Istituto quest’anno, è in scadenza la polizza assicurativa scolastica. Ci stiamo domandando se è possibile fare un Affidamento Diretto, tramite il broker?

Per tutti i contratti, qualora ne ricorrano i presupposti, è possibile utilizzare la procedura ad Affidamento Diretto. Questo vale, quindi, anche per i contratti assicurativi, anzi, nella maggioranza dei casi, la norma consiglia esplicitamente questa prassi. Facciamo, tuttavia, alcune precisazioni.

Valore economico

Come per tutte le procedura d’appalto, anche per la polizza assicurativa, l’Istituto scolastico dovrà porre in essere la progettazione, ovvero l’attività istruttoria. In questo caso, il processo potrà essere gestito anche con la consulenza del broker. Per la polizza, occorrerà stabilire non solo le necessità assicurative, ma, prima di tutto, l’importo economico stimato per tutta la durata contrattuale. Questo dato diventa particolarmente importante soprattutto nei casi di poliennalità. Il regolamento europeo, dal 1° gennaio 2022, stabilisce come la soglia per l’Affidamento Diretto, è fissata in 140.000,00 euro.
Qualora l’importo stimato fosse inferiore, si dovrà inoltre verificare la soglia stabilita dal Regolamento d’Istituto per questo genere di procedura.
Se l’Istituto non ha approvato in Consiglio di Istituto un proprio regolamento, l’Art. 45, comma 2 lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, limita l’importo applicabile per l’Affidamento Diretto a 10.000,00 euro.
In questo caso, occorrerà, quindi, una delibera specifica che preveda, oltre all’eventuale durata poliennale del contratto, anche l’importo economico.

I Decreti semplificazione

A partire dal 2018 sono stati emanati una serie di provvedimenti tesi a semplificare i processi per l’affidamento degli appalti nell’Amministrazione Pubblica. Ricordiamo solo i più importanti: il Decreto “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019) e i due decreti, con le relative conversioni legislative, conosciuti con “Semplificazioni” (Legge 120/2020) e “Semplificazioni – bis” (Legge 77/2021).
Le indicazioni normative consigliano espressamente, in questi casi, l’utilizzo dell’istituto dell’Affidamento Diretto, proprio al fine di snellire i processi. In questo senso l’Affidamento Diretto è permesso anche alla luce dei principi di economicità ed efficacia. Resta inteso che utilizzare procedure più complesse resta sempre nella disponibilità dell’Amministrazione scolastica appaltante, ma la loro adozione dovrà essere adeguatamente motivata.

L’Affidamento Diretto

È bene ricordare sempre che l’Affidamento Diretto è, a tutti gli effetti, una procedura selettiva analoga alle altre. La particolarità consiste nella semplificazione delle procedure, giustificata dall’importo ridotto dell’appalto in questione.
Resta quindi inteso che il confronto tra le offerte di operatori diversi è il requisito cardine del processo. Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, infatti, l’onere motivazionale della scelta è un dovere in capo all’Amministrazione Pubblica. Le possibilità ricognitive, espresse nelle Linee Guida ANAC n. 4, sono le più ampie, tuttavia, il raffronto tra offerte diverse, per quanto informale, è un fondamento inalienabile.

La figura del broker

Il broker assicurativo, ai sensi della normativa vigente, per la Pubblica Amministrazione, è un professionista con un ruolo consulenziale. A lui potrà essere affidata l’assistenza alla scuola per tutti i passaggi relativi alla progettazione del servizio e, come abbiamo visto più sopra, anche per la stima economica. Il broker potrà, eventualmente, anche affiancare la scuola nella valutazione delle offerte, alla luce della propria competenza professionale e al testo contrattuale predisposto unitamente alla scuola. Al broker, tuttavia, non potrà essere demandata, né la scelta dell’operatore economico, né la sottoscrizione dei contratti. Questi passaggi, unitamente alla verifica di conformità del servizio, sono propri dell’Amministrazione scolastica e non demandabili a terzi.

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Sfalcio dell’erba nei giardini della scuola

Il Direttore S.G.A. ha incaricato alcuni collaboratori scolastici di provvedere allo sfalcio dell’erba all’interno dei giardini del nostro Istituto scolastico. Un delegato della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) contesta la decisione, in quanto l’attività non rientrerebbe tra quelle di competenza dell’Istituto. In casi di sinistro la polizza assicurativa risarcisce il danno?

Lo stato degli edifici scolastici, ma anche delle aree di pertinenza della scuola, rappresenta spesso una nota dolente. I casi più gravi di mancata manutenzione sono riportati dalla cronaca, ma, spesso, le maggiori criticità si concentrano sui lavori di manutenzione ordinaria. Tra questi, anche quelli di sfalcio e cura dei giardini.

Responsabilità e competenze

La manutenzione spetta all’Ente Locale proprietario ai sensi dell’Art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, e dal D.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Il sopralluogo, l’affidamento dell’appalto e l’autorizzazione a eseguire i lavori, sono competenza dell’Ente locale sul cui territorio si trova la scuola interessata.
I Dirigenti Scolastici, quali responsabili della sicurezza, dovranno, quindi, attivarsi prontamente per segnalare agli organi amministrativi deputati le problematiche e l’eventuale necessità intervento.
La norma, tuttavia, consente ai Dirigenti di agire autonomamente, qualora ricorrano alcune condizioni.

Il regolamento amministrativo contabile

L’Art. 39, comma 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 individua gli ambiti entro i quali il Dirigente scolastico può autonomamente disporre i lavori di manutenzione.
Il regolamento consente di procedere nei casi di: «interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze». Le istituzioni scolastiche possono anticipare i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, tuttavia, dovrà essere data immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso.

Il protocollo d’intesa con l’Ente Locale

Le procedure di sfalcio del verde o di sistemazione delle aiuole o dei giardini della scuola, rientrano tra i lavori di manutenzione ordinaria dell’Ente Locale. Tuttavia, nulla osta alla scuola di stipulare un accordo d’intesa con l’Ente proprietario ed assumersi in proprio l’onere di questi interventi. In questi casi, dovrà essere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), finalizzato all’attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione del lavoratore. Quest’ultimo, se necessario, dovrà seguire lo specifico corso di formazione. La scuola, inoltre, dovrà dotarlo di tutti i dispositivi di protezione, individuale e collettiva. L’operatore infatti, oltre alla strumentazione tecnica necessaria e adeguata, dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione specifica (scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherine di protezione, ecc.).

Il profilo assicurativo

La tutela assicurativa obbligatoria, garantita dall’INAIL, tutela l’operatore scolastico in caso di sinistro, fermo restando il protocollo d’intesa e l’attrezzatura adeguata.
Anche la polizza integrativa scolastica assicura l’operatore, qualora quest’ultimo rientri nel novero degli assicurati paganti. La polizza scolastica, inoltre, rimborsa anche i danni eventualmente provocati colposamente a terzi nel corso dell’attività.

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Palestra della Parrocchia

Nel nostro istituto comprensivo sono in corso i lavori di ristrutturazione della palestra. Al fine di evitare l’interruzione dell’attività formativa, il Comune ha fatto un accordo con la Parrocchia per l’utilizzo di un locale. Le docenti incaricate ci segnalano che in alcuni punti il pavimento si spacca e si solleva. Un’alunna sarebbe anche inciampata, senza, tuttavia, riportare danni. Inoltre, un pannello della controsoffittatura sembra pericolante. In caso di infortunio la polizza scolastica indennizza il danno?

I locali scolastici sono di proprietà degli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), ai sensi dell’Art. 826 del Codice Civile.
Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 l’Ente proprietario è obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Nel caso di manutenzione straordinaria che impedisca l’utilizzo dei locali, l’Ente proprietario provvede a fornire all’Istituto scolastico una sistemazione alternativa per il tempo necessario. Anche questi locali, esattamente come quelli scolastici, dovranno essere conformi alla normativa di riferimento in materia di sicurezza ai sensi del D.L. 2008 n. 81.
L’edificio, al pari di quello scolastico, dev’essere munito del documento di valutazione dei rischi a tutela della salute degli studenti e degli operatori.

La sicurezza degli immobili scolastici

L’Ente locale quindi, stipulando con un soggetto terzo un contratto per il comodato dei locali destinati all’edilizia scolastica, dovrà verificarne l’adeguatezza. A sua volta, l’Istituto scolastico dovrà provvedere a valutarne la sicurezza per tutto il periodo in cui i locali sono nella sua disponibilità. Eventuali pericoli andranno segnalati tempestivamente all’Ente locale che ha stipulato la concessione. In casi particolari, l’accesso ai locali potrebbe essere limitato o interdetto in maniera preventiva.

La Responsabilità Civile

L’Art. 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento chiunque arrechi, dolosamente o colposamente, ad un terzo un danno “ingiusto”.
Quanto in premessa, unitamente al testo normativo, tende a identificare e delimitare la responsabilità civile diretta dei singoli soggetti coinvolti. In caso di infortunio di un alunno, o di un operatore scolastico, si stabilirà, ai sensi della normativa, su chi grava la responsabilità dell’accaduto. Sarà quindi quest’ultimo a dover risarcire il danno.
L’Ente proprietario deve accertarsi che l’immobile avuto in concessione sia adeguato alle necessità. L’Istituto scolastico deve curare, da un lato il corretto uso dei locali, senza procurarne danno, dall’altro l’adeguatezza degli stessi, in relazione all’attività prescelta. Questa verifica è in capo al Dirigente Scolastico, vale a dire al RSPP dell’Istituto. Il proprietario dell’immobile è tenuto ad effettuare tutti i lavori di messa in sicurezza dei locali qualora risultino inadeguati ovvero qualora si rendessero necessari.

Il profilo assicurativo

La polizza scolastica integrativa, di norma, indennizza tutti i casi di responsabilità diretta dell’Istituto nei casi di morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamenti di cose.
Qualora, quindi, la responsabilità del danno fosse ascrivibile all’Istituto la polizza provvederà al risarcimento. In caso in cui il danno sia provocato dal proprietario dell’immobile o dal concessionario, saranno questi ultimi a dover provvedere al risarcimento.

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Scuola senza riscaldamento

Con l’arrivo dell’inverno si torna a parlare del problema del riscaldamento nelle scuole.
In questo mese di gennaio, le cronache hanno riportato le proteste dei genitori di Villaricca, in Campania, per i termosifoni spenti nell’Istituto comprensivo a causa di un guasto.
Il Comune di Castello di Cisterna, ancora nel napoletano, lo scorso settembre, ha chiuso un plesso scolastico a causa del caro bollette.
Ultimo, solo in ordine di tempo, il caso avvenuto a Palermo, dove un’alunna di quinta elementare è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per ipotermia. Anche in questo caso, l’impianto di riscaldamento era fermo perché rotto.

La manutenzione degli impianti e la crisi energetica

Nella maggior parte dei casi la motivazione è da ricercarsi nella carente manutenzione degli impianti da parte degli Enti proprietari degli immobili. Nell’ultimo periodo, inoltre, si è aggiunto l’aumento delle tariffe di energia elettrica e gas con il conseguente incremento dei costi di gestione. Situazione che rischia di diventare complessa se ilSole24ore, lo scorso ottobre, stimava aumenti, per gli Enti locali, nell’ordine del 44,3% per l’energia elettrica e del 47,4% per il gas.

Il profilo normativo

Riguardo agli edifici scolastici, per le scuole di grado inferiore, spetta ai Comuni la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Analogamente, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, quest’incombenza è a carico delle Province. La norma è stabilita dall’Art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, e dal D.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Se è vero che la competenza per la manutenzione degli edifici scolastici è l’Ente Locale proprietario dell’immobile, è anche vero che gli interventi vanno sollecitati dal Dirigente Scolastico. Quest’ultimo infatti è il responsabile dei luoghi di lavoro ai sensi del D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
Circa i lavori di manutenzione, l’Art. 39 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, disciplina la possibilità che questi possano essere effettuati anche dalla scuola. Prerequisito è la concertazione con l’Ente proprietario che dovrà, in ogni caso, accollarsene le spese.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica integrativa, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela di norma, l’Istituto scolastico per tutti i danni a lui direttamente ascrivibili.
L’Assicurazione, infatti, si obbliga a tenere indenne l’Istituto per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamenti a cose.
Nel caso in cui il danno sia stato causato direttamente dall’Istituto, per mancata o tardiva segnalazione, la polizza risarcisce il danneggiato. È bene, tuttavia, fare una precisa verifica delle condizioni contrattuali, soprattutto in relazione alle esclusioni. La polizza potrebbe, infatti, non prevedere i lavori di manutenzione o i danni per interruzione o sospensione totale o parziale delle attività. Potrebbe, infine, essere esclusa la Responsabilità Civile personale degli incaricati dall’Istituto Scolastico.

Se desideri maggiori informazioni sulla Responsabilità Civile delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Istruzione Parentale

La famiglia di un ragazzo in Istruzione parentale ha chiesto al nostro Istituto superiore se l’alunno può partecipare ad un corso di lingue pomeridiano che si svolge all’interno della nostra scuola. Nel caso concedessimo l’autorizzazione lo studente è tutelato in caso di sinistro?

Per istruzione parentale s’intende la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli senza l’intermediazione di una struttura scolastica pubblica o privata. L’ordinamento nazionale prevede, infatti, l’obbligo di istruzione fino al 16° anno di età, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o parificata. 

Il profilo normativo

L’istruzione parentale, nota anche come scuola familiare o paterna, è prevista dall’Art. 30 della Costituzione. Il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico in materia di istruzione, all’Art. 111, comma 2, definisce in maniera più precisa quest’aspetto. La famiglia del minore, al fine di provvedere al processo formativo, dovrà dimostrare la capacità tecnica od economica e, annualmente, darne comunicazione all’autorità competente.
La normativa è piuttosto generica. Le Regioni e le autorità locali conservano una discreta autonomia nell’applicazione dei principi legislativi. Alcune regioni e province autonome hanno disposizioni particolari in materia di istruzione parentale, per questo motivo, è sempre consigliabile rivolgersi alla scuola di competenza.
Alla fine di ogni anno scolastico, lo studente dovrà sostenere un esame di idoneità che provi l’attuazione del processo educativo. Nel caso in cui l’alunno non sostenga o non si iscriva all’esame di idoneità, il Dirigente Scolastico dovrà darne comunicazione all’autorità del Comune di Residenza. Il Comune, a sua volta, procederà con una diffida alla famiglia e, successivamente, con un’eventuale comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
Anche in questo caso, quindi, la scuola non esercita nessun potere in senso stretto, ma verifica esclusivamente l’idoneità formativa dello studente.

L’assicurazione scolastica

Lo studente che fruisce dell’istruzione parentale non è iscritto all’Istituto scolastico. In quanto tale, non gode della polizza scolastica integrativa e neanche della copertura assicurativa obbligatoria erogata dall’INAIL.
Nel merito della domanda, la maggior parte delle polizze scolastiche integrative, tutelano, a titolo gratuito, tutti gli alunni temporaneamente ospiti dell’Istituto Scolastico Contraente. La tutela, di norma, è garantita esclusivamente durante la partecipazione alle sole attività scolastiche, sarà quindi escluso l’itinere.
Ai fini della validità della garanzia, la famiglia dovrà presentare formale richiesta al Dirigente scolastico che dovrà concedere l’autorizzazione, dettagliando precisamente tempi e modalità di accesso all’Istituto.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione all’istruzione parentale, contattaci qui.