abint Nessun commento

Assicurazione per conto altrui

L’assicurazione scolastica integrativa è un classico esempio di Assicurazione per conto altrui.
Il Codice Civile, all’Art. 1891 definisce precisamente il significato di questo tipo di tutela.
Nell’Assicurazione per conto altrui non c’è coincidenza tra il soggetto che materialmente stipula il contratto assicurativo e le persone per cui il contratto è concluso.
Il contraente (la scuola) agisce senza rappresentanza del soggetto assicurato (lo studente o l’operatore). Il primo deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
Nell’assicurazione scolastica integrativa gli obblighi dell’Istituto contraente sono sostanzialmente: la stipula del contratto di assicurazione ed il pagamento del premio. Gli obblighi dell’assicurato riguardano, essenzialmente, l’esercizio del diritto all’indennizzo.

Gli interessi del contraente e quelli dell’assicurato

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 gennaio 2022 n. 1166, afferma che «l’assicurazione per conto altrui esige la sussistenza di un duplice interesse: l’interesse dell’assicurato, che è il tipico interesse contrario all’avverarsi del sinistro di cui all’art. 1904 c.c.». A questo si aggiunge: «L’interesse del contraente, che non necessariamente deve avere carattere di giuridicità, ma può anche essere solo morale o di fatto».
Nel primo caso, quindi, si tratta di un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell’Art. 1904 del Codice Civile. L’interesse del contraente, invece, non dev’essere necessariamente giuridico o patrimoniale, ma può consistere anche soltanto in un interesse etico o di immagine.

Infortunio non denunciato

A tal proposito è interessante evidenziare il caso di una scuola che aveva stipulato un’assicurazione contro gli infortuni in favore dei propri allievi. Verificatosi un sinistro, i genitori del minore infortunato non provvedevano a denunciare l’infortunio nei termini dal contratto, perdendo così il diritto all’indennizzo.
I genitori dell’alunno portavano in giudizio l’Istituto, sostenendo che la polizza assicurativa non poteva ritenersi un contratto a favore di terzo. La scuola infatti non aveva alcun interesse e di fatto l’assicurazione era un contratto di responsabilità civile dell’Istituto stesso.  Conseguentemente l’obbligo di denuncia del sinistro gravava sulla scuola, e non sull’infortunato. Ne sarebbe derivato che, se la famiglia aveva perduto il diritto all’indennizzo, la responsabilità era della scuola.
La Corte di Cassazione ha negato che, quello in questione, fosse un contratto di assicurazione della responsabilità civile della scuola. Aggiungendo, inoltre, come la scuola avesse un effettivo interesse nell’assicurazione degli alunni. La scuola infatti: «nel ruolo pubblico dell’istituzione didattica», effettua «una forma di tutela patrimoniale dei rischi attinenti la persona dei piccoli scolari». (Cass. 20 agosto 1997, n. 7769).

La validità del contratto

Ancora più esplicita è una più recente motivazione della Suprema Corte (Cass. 4 maggio 2005 n. 9284), ove si afferma che, ai fini della validità del contratto, nell’assicurazione per conto altrui, anche il contraente dev’essere titolare di un interesse alla stipula. Tale interesse, tuttavia, a differenza di quello dell’assicurato, non necessariamente deve avere natura giuridica, ma può essere puramente morale o solo d’immagine.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Rapporto sulla sicurezza delle scuole

Lo scorso 15 settembre Cittadinanzattiva, ha presentato il Rapporto sulla sicurezza delle scuole. Cittadinanzattiva dal 1978, promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza.

I dati del Rapporto

Il rapporto evidenzia come, dal 2015: «I Governi hanno investito in maniera importante sull’edilizia scolastica del nostro Paese», senza tuttavia risolvere i problemi strutturali.
Ben oltre la metà delle scuole italiane non è in possesso del certificato di agibilità statica (58%), né quello di prevenzione incendi (55%). Oltre il 40% è privo del collaudo statico. Quanto al documento di valutazione rischi, ne è in possesso il 77% delle scuole.

Emergenza crolli

Il Rapporto sulla sicurezza delle scuole evidenzia come tra il settembre 2021 e l’agosto 2022 sono stati monitorati 45 crolli. Di questi, 19 nel Nord, 10 nelle regioni del Centro e 16 nelle regioni del Sud e nelle Isole. Dallo scorso settembre a oggi ci sono stati 11 crolli nelle scuole e nelle università, due a settimana. Nella maggioranza dei casi s’è trattato fortunatamente di crolli avvenuti di notte, nel fine settimana o in periodi di chiusura delle scuole. Pochi episodi hanno provocato il ferimento di persone, la criticità maggiore è tuttavia legata ai danni agli ambienti e agli arredi. In questi casi il disagio maggiore è legato all’interruzione dell’attività didattica, con le conseguenti difficoltà per gli studenti e le loro famiglie.

Terremoti e prove di evacuazione

Il 50% delle regioni italiane ha Comuni in zona 1, ossia ad elevato rischio sismico. Tutte le regioni, ad eccezione della Sardegna, hanno invece Comuni e scuole in zona 2 (con rischio sismico medio-elevato). Poco meno della metà delle popolazione scolastica risiede in queste due zone. Ciononostante, soltanto il 2% degli edifici sono stati adeguati sismicamente.  Quelli progettati secondo la normativa antisismica sono 2.740, il 7% del totale. Le regioni più virtuose sono quelle del Nord e del Centro, ad eccezione di Liguria e Lombardia, in cui gli edifici adeguati sono solo il 3%.
Le prove di evacuazione, obbligatorie almeno due volte l’anno, nel 2020-2021 sono state effettuate in poco più della metà delle scuole (56%). Non sono state effettuate nel 33%, o effettuate solo da alcune classi nell’11%. Quando vengono effettuate, riguardano quasi esclusivamente il rischio Incendio (99%), e quello sismico (77%).

Il profilo assicurativo

Ai dati, non proprio confortanti, riportati nel Rapporto sulla sicurezza delle scuole, occorre aggiungere alcune precisazioni in relazione all’aspetto assicurativo.
Gli edifici scolastici normalmente sono proprietà degli Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane), o da questi direttamente o indirettamente gestiti. Eventi come i crolli o il rischio sismico, che creano danno all’Istituto scolastico, costituiscono responsabilità diretta del soggetto proprietario. Una particolare attenzione andrà, tuttavia, posta relativamente ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico, ma soprattutto al danno fisico dei soggetti assicurati (studenti e personale).
Circa la tutela dei beni, sono disponibili polizze assicurative specifiche. Un aspetto diverso riguarda gli studenti e il personale.
L’INAIL prevede la tutela assicurativa in caso di danno al personale scolastico in occasione del rapporto di lavoro. Meno definita è invece la posizione relativa agli alunni in questi casi. Occorre, infatti, ricordare che, per l’INAIL, gli studenti sono una particolare categoria di “lavoratori”, assicurata esclusivamente nel corso di particolari attività. Proprio per questo motivo la polizza assicurativa integrativa diventa particolarmente importante.
Tuttavia, non tutte le polizze assicurative scolastiche integrative comprendono, nel ramo infortunio, i danni dovuti a crolli o terremoti. Altre potrebbero prevedere franchigie o massimali inadeguati. Verificare tutti questi aspetti è quindi fondamentale.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per i rischi catastrofali o effettuare un controllo della tua polizza scolastica, contattaci qui.  

abint Nessun commento

Minore fugge da scuola

Nell’ultimo periodo i media riportano una preoccupante serie di episodi in cui, minori si allontanano da scuola indisturbati e senza controllo. A destare una certa inquietudine non è il singolo caso isolato ma la frequenza con cui si stanno verificando questo tipo di avvenimenti.

La cronaca

Alla fine di settembre, ad Ancona, un alunno di 4 anni, di una scuola dell’Infanzia, approfittando del cancello lasciato aperto, è uscito e si è diretto verso il cuore della città.
Ad un mese di distanza, a Milano, un alunno di 6 anni, chiede di andare in bagno. Esce da scuola e ritorna a casa indisturbato. Il giorno dopo, a Macerata, un alunno diciasettenne, autistico, sordo e muto, è scappato dal Liceo artistico durante l’ora di educazione fisica. Raggiunta la sede distaccata di un tribunale, è entrato in due aule per poi staccare i tubi dei water allagando i locali.
Tutte vicende con il lieto fine ma che comunque non consentono di abbassare il livello dell’attenzione in relazione al problema.

L’obbligo di vigilanza

Fin dal 2011 la Cassazione evidenziava che con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale. Dal vincolo deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
Già precedentemente la Suprema Corte, in ambito analogo, aveva evidenziato come l’obbligo di vigilanza dev’esse connaturato alla natura specifica del soggetto vigilato (età/maturità/indipendenza). Ancora la Cassazione, nel 1999, evidenziava come sia obbligo provvedere alla sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui gli stessi fruiscono: «della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni». Quindi dal momento in cui «con l’apertura dei cancelli» risulta «consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni all’interno della scuola […] e sino al subentro, almeno potenziale dei genitori, o di persona da costoro incaricata».

Le misure organizzative

L’obbligo alla vigilanza tuttavia non è sufficiente. L’Istituto è tenuto di mettere in atto tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi. Quest’incombenza ricade direttamente sul Dirigente Scolastico e sui preposti da lui individuati.
Il Dirigente Scolastico dovrà garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza.
Sul Dirigente, infatti, ricade la responsabilità, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili.
La questione diventa particolarmente delicata per gli alunni con età, maturità e indipendenza limitate. Tra questi gli alunni delle scuole dell’infanzia o delle primarie e gli alunni affetti da disabilità.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, nel caso in cui un minore fugge da scuola, con il ramo di responsabilità Civile, coprono tutti danni diretti in caso di infortunio. La stessa copertura assicurativa prevede anche il risarcimento per gli eventuali danni causati dal minore lasciato incustodito.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, infatti, il soggetto senza capacità d’intendere e volere, non è responsabile e conseguentemente non punibile.
La mancanza di intendere e volere, tuttavia, non limita la responsabilità di tutti coloro che, per legge, sono tenuti a vigilare sul minore.
Un aspetto ricorrente in questi casi, è il rischio di contenzioso tra l’Istituto e la famiglia. Nei casi di colpa lieve, l’Amministrazione scolastica si surroga al personale responsabile che non ha vigilato o organizzato correttamente. Nei casi di dolo o colpa grave, al contrario, l’Amministrazione scolastica potrà agire in rivalsa del responsabile ai sensi dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

Se desideri maggiori informazioni sulle vigilanza del personale all’interno e all’esterno dell’Istituto, contattaci qui.

abint Nessun commento

Aggressione agli studenti

All’esterno del nostro Istituto, nelle vie limitrofe, ci sono stati segnalati, nell’ultimo periodo, episodi di violenza ai danni di alcuni nostri studenti. Questi episodi, solitamente attuati da gruppi di altri ragazzi, sono avvenuti per lo più negli orari di ingresso o uscita degli studenti.
Si tratta di aggressioni, spesso con la minaccia di un coltello, finalizzate al furto di cellulari, collane o piccole somme di denaro. In questi casi, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?

Purtroppo, questo tipo di eventi non è particolarmente raro o insolito. La cronaca se ne occupa con una certa frequenza. Come spesso capita, tuttavia, quelli riportati sono solo una parte e il fenomeno nel suo complesso appare difficilmente quantificabile.

Il profilo assicurativo

In caso di infortunio, la tutela assicurativa INAIL degli studenti non è operativa in itinere. Per questo motivo, l’unica tutela degli alunni è affidata alla polizza integrativa.
Di norma, le polizze assicurative integrative, se non lo escludono apertamente, tutelano il danno. Tuttavia il danno è solo quello fisico. Resta escluso il danno patrimoniale collegato agli oggetti sottratti.

Cosa fare in caso di rapina o di danni fisici

Nei casi di rapina è obbligatoria la denuncia, entro le 48 ore, all’autorità di Pubblica Sicurezza chiedendo il rilascio di attestazione di resa denuncia.
Qualora l’evento avesse procurato anche lesioni fisiche, è obbligatorio l’accesso al Pronto Soccorso per la formale constatazione del danno. In questo secondo caso, la denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza sarà resa direttamente da parte dal Pronto Soccorso.
Il Pronto Soccorso effettua la denuncia d’ufficio quando la prognosi supera i 20 giorni, se la lesione è associata a reati penali, oppure se le lesioni sono rivolte contro minori.
Da ultimo, il referto di pronto Soccorso dev’essere consegnato alla segreteria della scuola per la denuncia alla Società Assicuratrice.

La responsabilità dell’Istituto

Qualora il reato non sia stato commesso nelle pertinenze dell’Istituto, non è raffigurabile una responsabilità diretta o indiretta della scuola. Pur tuttavia, proprio in relazione ai soggetti colpiti e al rapporto tra l’evento e l’attività scolastica, l’aspetto preventivo assume una particolare rilevanza. Scopo del principio di prevenzione è anche garantire un alto livello di protezione dell’ambiente con prese di posizione preventive in caso di rischio. Nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto vasto e si estende anche alla politica di controllo del territorio dove la scuola non ha competenze.
Resta tuttavia inteso che, a fronte della reiterazione di questo tipo di eventi, il coordinamento con l’autorità di Pubblica Sicurezza potrebbe essere particolarmente adeguato.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione all’aggressione degli studenti all’esterno dell’Istituto, contattaci qui.

abint Nessun commento

PCTO all’estero

In nostro Istituto, all’interno del programma educativo, ha programmato una serie di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) all’estero. Desideriamo sapere se la polizza stipulata garantisce anche le attività svolte all’estero.

La Legge 13/07/2015 n. 107, contenuta nella riforma della Buona Scuola, introduce il concetto di obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro.
Il programma si rivolge, infatti, a tutti gli studenti che hanno almeno 16 anni di età. Prevede un monte ore differenziato a seconda degli istituti scolastici: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei.
L’Alternanza scuola-lavoro, è stata rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Gli indirizzi sono definiti dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’Art. 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il profilo assicurativo INAIL

La Direzione Generale dell’INAIL Veneto, con la circolare del 13 febbraio 2018 conferma la tutela assicurativa in questi casi.  La nota, tuttavia, pone dei distinguo di carattere operativo tra le attività svolte:

  1. Nell’ambito dell’Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)(1) e in Svizzera;
  2. In Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
  3. In Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Fermo restando, quindi, che la copertura INAIL è sempre operante, sarà compito dell’Istituto scolastico promotore verificare, caso per caso, eventuali obblighi assicurativi specifici aggiuntivi.
L’Istituto scolastico, infine, non avrà alcun obbligo di comunicare all’INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati.  Su richiesta dell’INAIL, tuttavia, la scuola dovrà essere in grado di documentare, in qualsiasi momento, le persone comprese nell’assicurazione in relazione alle attività assicurate al fine di rendere possibile la tutela degli infortuni.

La polizza integrativa

Di norma, la polizza integrativa stipulata dall’Istituto scolastico non pone limitazioni in questo senso. Gli studenti risulteranno in copertura in tutti i rami previsti dalla polizza: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale.
Come per tutti i viaggi all’estero, anche per i PCTO occorre prestare alcune attenzioni di carattere generale. Le polizze integrative, normalmente, escludono il rischio pandemico. Per questa ragione, qualora un alunno risultasse positivo al Covid19 e fosse messo in isolamento, la polizza potrebbe non coprire le spese per la quarantena, il mancato svolgimento, in toto o in parte, del percorso e la nuova emissione della biglietteria di viaggio.
Per questi motivi è necessario valutare la stipula di una copertura assicurativa legata a questo rischio specifico.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nelle attività di PCTO all’estero, contattaci qui.

abint Nessun commento

Trasferimenti all’interno dell’Istituto

La Provincia, proprietaria dell’immobile, sede del nostro istituto, negli ultimi mesi sta effettuando i lavori di manutenzione straordinaria della palestra. Per questo motivo le attività di educazione fisica sono effettuate presso un centro sportivo, sempre di proprietà della Provincia. Il centro sportivo dista poche centinaia di metri dalla sede della scuola. In caso di sinistro durante il trasferimento, la polizza assicurativa copre il danno?  

Situazioni analoghe a quella descritta non sono insolite. Proprio per questo motivo devono essere pianificate con particolare attenzione.

L’obbligo della vigilanza

Come ricorda la sentenza della Cassazione n. 3680 del 2011, con l’accoglimento della domanda di iscrizione presso un Istituto Scolastico sorge un vincolo negoziale. Da quest’ultimo deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dell’alunno, per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La vigilanza è demandata ai docenti, ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio nei limiti fissati dalle specifiche norme contrattuali, dal CCNL.

L’organizzazione del servizio scolastico

Al Dirigente Scolastico spetta l’obbligo organizzativo e di controllo sull’attività degli operatori scolastici ai sensi dell’Art. 25 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto, il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio. Spetta al Dirigente adottare tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza per limitare i danni al personale e agli alunni che frequentano i locali scolastici. Sul Dirigente infatti grava la responsabilità, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nel caso in cui il danno risulti causato da carenze organizzative a lui imputabili.

Trasferimenti all’interno dell’Istituto

Ne deriva che la palestra, anche se provvisoriamente ubicata al di fuori dell’edificio scolastico, a tutti gli effetti rientra nella prestazione scolastica.
I trasferimenti degli alunni e del personale interessati andranno quindi, non solo, formalmente autorizzati ma anche organizzati e pianificati da punto di vista pratico.
In questi casi, il docente dovrà vigilare sugli studenti non solo durante l’attività educativa ma anche durante i trasferimenti. Questo a maggior ragione se la palestra è ubicata in un edificio separato da quello scolastico.
L’aspetto organizzativo dovrà inoltre prevedere l’eventuale utilizzo di trasporto pubblico o privato fino alla sede in cui sarà svolta l’attività.
In casi particolari, ad esempio per gli alunni DVA, su richiesta dei docenti e autorizzazione del Direttore S.G.A., i collaboratori scolastici potranno ad accompagnare gli alunni durante il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa.

Il profilo assicurativo

In premessa occorre chiarire che il transito tra una sede e l’altra dell’Istituto, ancorché la sede sia provvisoria, non è considerato itinere ma trasferimento.
Per questo motivo l’INAIL prevede la copertura dell’eventuale danno fisico oltre che al personale scolastico anche agli alunni.
Anche lo polizze integrative, di norma, tengono in copertura quest’aspetto. Sarà comunque opportuno effettuare le opportune verifiche delle condizioni contrattuali.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione ai trasferimenti all’interno dell’Istituto, contattaci qui.

abint Nessun commento

La responsabilità patrimoniale per ingiusta bocciatura

All’inizio del mese di ottobre è diventata oggetto di interesse dei media la vicenda della studentessa che ha ottenuto dal TAR il diritto al risarcimento per l’ingiusta bocciatura subita al liceo. La notizia ha è stata pubblicata anche in prima pagina dal Corriere a firma di Massimo Gramellini.

Il fatto

L’alunna, che frequentava il Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona, nell’anno scolastico 2010/2011, veniva bocciata, al termine della classe 3°. La bocciatura avveniva dopo gli esami di riparazione sostenuti nell’agosto 2011.
La studentessa, ripetuta la classe, riesce comunque a diplomarsi e successivamente si laurea in architettura, supera l’esame di abilitazione e inizia la professione. Nel frattempo la famiglia inizia l’azione legale nei confronti dell’Istituto, in quanto, a suo dire, la bocciatura è conseguente ad atteggiamenti palesemente discriminatori.

La sentenza del TAR

Il 5 ottobre 2020 il TAR della Liguria ha emesso la sentenza e l’Istituto è stato ritenuto responsabile, in solido con il MIUR per la bocciatura ingiustificata.
Il tribunale ha stabilito infatti che la bocciatura è conseguente al “conflitto” insorto durante l’anno tra l’alunna e la docente di matematica e fisica.
Il Consiglio di Classe infatti non ha considerato l’andamento generale della studentessa. Al contrario la docente, cui la studentessa aveva contestato in presidenza il metodo didattico utilizzato, aveva utilizzato, nei suoi confronti un metro di valutazione più severo rispetto a quello adottato con gli altri alunni.
A riprova di questo atteggiamento sono i giudizi relativi ai compiti in classe, non tutti i voti negativi infatti, risultano sul registro della docente. Infine i punteggi attribuiti, all’esame di riparazione, non rispettano i criteri di valutazione prefissati dall’Istituto.
Il giudice evidenzia infine come la disparità di trattamento, ha un carattere “odioso” e “particolarmente stigmatizzabile” perché inficia la reputazione del sistema d’istruzione pubblico. Inoltre la discriminazione è rivolta “nei confronti di una ragazza minorenne”.
Per questi motivi, il danno morale soggettivo, è stato stimato nella misura di 1.300 euro. L’importo, per la bocciatura illegittima, risarcisce il danno ingiusto, legato alla perdita dell’anno scolastico.

Il danno patrimoniale

La sentenza del tribunale evidenzia tuttavia un ulteriore profilo di danno: quello patrimoniale.
Il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse economico, anche in termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso. L’Istituto è stato condannato quindi a risarcire anche il lucro cessante.
Il giudice infatti evidenzia come la bocciatura abbia causato all’alunna, il posticipato ingresso nel mondo del lavoro. Fermo restando che la percezione dei guadagni, non risulta definitivamente compromessa ma soltanto posticipata nel tempo, pur tuttavia l’alunna dovrà essere risarcita con una somma pari a 8.700 euro, a titolo di diminuito utile, per via del ritardo.
A queste somme andranno aggiunte le spese legali.

Il profilo assicurativo

È la prima volta che una simile sentenza è stata emessa in Italia. Diventa quindi particolarmente importante sottolineare nuovamente l’opportunità della stipula di una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.
Come per il caso in questione, l’assicurazione prevede la copertura delle perdite patrimoniali subite da terzi ed in conseguenza di errori od omissioni commesse dai dipendenti della Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle attività istituzionale. Una polizza adeguata dovrebbe prevedere anche l’estensione per i danni causati con colpa grave.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative per la responsabilità patrimoniale, contattaci qui.

abint Nessun commento

Animali selvatici

Alla fine dello scorso mese di settembre, la comparsa di un cinghiale nel cortile di una scuola di Catanzaro ha obbligato il Dirigente scolastico a chiudere l’Istituto per due giorni.
Anche se apparentemente l’episodio può far sorridere, nella scuola questo genere di episodi non è insolita e non mancano casi di infortunio.
Nel 2018, in un caso analogo, è rimasto ferito un operatore scolastico in una scuola di Palermo, nel 2015, una collaboratrice di una scuola di Trieste.

I danni provocati dalla fauna selvatica

Pur essendo gli episodi citati, quelli di maggior impatto mediatico, i cinghiali non sono gli unici animali selvatici che possono, potenzialmente, provocare danni nella scuola. Nello scorso mese di settembre uno sciame di vespe ha aggredito gli alunni di una scuola elementare di Milano. L’anno precedente, un caso simile fece intentare una causa contro una docente di una scuola di Grosseto.
Secondo stime approssimative, i danni provocati dagli animali selvatici in Italia, ammonterebbero a 60 milioni di euro all’anno.
Tra gli effetti del lockdown, legato alla pandemia, c’è anche l’aumento della presenza di cinghiali all’interno delle zone urbane e dei centri abitati. Negli ultimi 40 anni, i cinghiali selvatici sono passati da 50.000 a 2 milioni e ogni anno causano circa 10.000 incidenti, i più comuni sono quelli stradali.

A chi spetta il risarcimento dei danni?

La responsabilità del risarcimento del danno, nell’ultimo decennio, è stata oggetto di dibattito giuridico, con una serie di pronunciamenti spesso discordanti.
Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione (Sez. III Civile, sentenza n. 7969/2020), ha stabilito che sono le Regioni ad avere in carico questa responsabilità. Il loro ruolo è infatti assimilabile a quello del proprietario di un animale. In passato i danni provocati dagli animali selvatici erano considerati non indennizzabili e quindi restavano a carico di chi li subiva. Col passare degli anni, si sono spesso verificate sovrapposizioni di competenze locali (regionali, provinciali, enti locali, ecc.), con responsabilità non sempre precisamente identificabili. Per uscire da questa situazione farraginosa, la Corte di Cassazione ha deciso di rivedere tutto il precedente impianto normativo.  La responsabilità passa quindi da: Risarcimento per fatto illecito (Art. 2043 del Codice Civile), a Responsabilità per danni cagionati da animali (Art. 2052 del Codice Civile) e il soggetto pubblico responsabile è la Regione. La Regione, per evitare il risarcimento, dovrà dimostrare di aver messo in atto tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Le polizze assicurative scolastiche

Nel caso di sinistro provocato da aggressione da parte di animali selvatici, le polizze assicurative scolastiche prevedono sempre il rimborso delle spese mediche. La copertura infortuni tutela gli alunni e gli operatori in regola con il pagamento della polizza.
La Società assicuratrice, tuttavia, avrà il diritto di rivalersi nei confronti del soggetto che non ha adottato le misure di prevenzione del danno.

Se desideri maggiori informazioni sulle garanzie delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Assicurazione dei locali in concessione

Il nostro Istituto superiore, lo scorso mese di agosto ha stipulato con una Fondazione economica una convenzione per l’utilizzo di alcuni locali siti all’interno dell’Istituto. Nella convenzione è previsto che la Fondazione stipuli di una polizza assicurativa per i rischi civili. La Fondazione ci chiede se la polizza debba contemplare anche il rischio incendio. Cosa dobbiamo rispondere?

La convenzione stipulata dall’Istituto con la Fondazione deve rispettare le indicazioni contenute nella concessione fatta dalla Provincia (Ente proprietario dell’immobile) con il Ministero dell’Istruzione, nella figura dell’Istituto scolastico.
Di fatto quindi è la Provincia a elargire la concessione e non l’Istituto. A quest’ultimo spetterà l’approvazione del Consiglio di Istituto.
La norma, in questo casi, è inserita all’articolo 45, comma 2, lett. d) del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129.
La convenzione tra l’Istituto e la Fondazione dovrà esclusivamente prevedere le modalità operative in relazione a tutti gli aspetti concreti che andranno a regolamentare il rapporto tra i due soggetti (es.: quali spazi sono destinati, modalità e orari di accesso, pulizia, utilizzo delle attrezzature di proprietà dell’Istituto, personale, ecc.).

L’assicurazione dei locali in concessione

Appurato questo primo passaggio, i criteri assicurativi previsti dovranno quindi essere concordati tra la Fondazione concessionaria e la Provincia. L’Istituto, in questo senso, avrà solo una competenza indiretta.
Nel merito della copertura assicurativa di Responsabilità Civile, la polizza assicurativa dev’essere prodotta alla Provincia e non all’Istituto. Sarà l’Ente proprietario dell’immobile a valutare l’adeguatezza (condizioni e massimali) della polizza sottoscritta. L’Istituto sarà sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla conduzione dei locali dati in concessione.
Alla luce di quanto appena espresso, circa la necessità di copertura per il rischio incendio, la domanda andrà quindi posta alla Provincia.

Il rischio incendio e il rischio locativo

La polizza di Responsabilità Civile, di norma, non prevede i danni a terzi da rischio incendio. Tuttavia l’assicurato potrà sempre richiedere un’estensione in questo senso.
La Provincia potrebbe valutare anche l’opportunità, oltre alla polizza di Responsabilità Civile, di richiedere una specifica copertura per il Rischio Locativo.
Ai sensi dell’Art. 1588 del Codice Civile, il concessionario, scaduto il contratto, dovrà restituire i locali nelle stesse condizioni in cui si presentava alla consegna.
La polizza per il Rischio Locativo prevede esplicitamente anche il danno da incendio, ai sensi dell’Art. 1589 del Codice Civile. L’assicurato potrà stipulare la copertura per l’intero edificio oppure, come per il caso in oggetto, per la sola parte oggetto della concessione.
Da ultimo sarebbe anche opportuno che la Fondazione concessionaria, verificasse se la polizza stipulata dalla Provincia, per i danni da incendio, prevede la rinuncia alla rivalsa. In caso contrario l’Assicuratore della Provincia pagherebbe i danni, salvo successivamente rivalersi sul concessionario.

Il danneggiamento dei beni dell’Istituto

Resta inteso che nel caso di danneggiamento, la Fondazione è sempre tenuta al risarcimento.
Se l’evento ha coinvolto uno o più beni di proprietà dell’Istituto, il risarcimento spetterà a quest’ultimo.
Nel caso il danneggiamento coinvolgesse i beni di proprietà dell’Ente proprietario dell’immobile, sarà questo a dover essere risarcito.

Se desideri maggiori informazioni sulle garanzie relative alle polizze assicurative per la concessione dei locali, contattaci qui.

abint Nessun commento

Frattura delle dita delle mani

Come opera la polizza assicurativa nei casi di frattura delle dita delle mani? Questo tipo di danno è ricompreso in tutte le polizze assicurative per il rischio scolastico? Qualche anno fa abbiamo visto l’assicurazione del nostro Istituto, negare il rimborso perché l’apparecchio di immobilizzazione non è stato rimosso dal medico.

La frattura delle dita delle mani, tra gli infortuni in ambito scolastico è uno tra i più diffusi, ma anche quello tra i più sottovalutati. I danni più comuni alle dita della mano comprendono le fratture da avulsione e quelle da compressione. In ambito scolastico, prevalentemente, sono tra gli infortuni più frequenti accaduti durante le attività di educazione fisica.

Il profilo medico

Apparentemente la frattura delle dita delle mani può apparire come un danno di secondaria importanza. Statisticamente le dita che si fratturano più spesso sono il pollice, l’indice e il medio, mentre le fratture delle altre dita sono meno frequenti. A scuola è abbastanza comune la frattura di un dito durante una partita di pallone, basket o pallavolo, se la palla provoca una distorsione.
La lesione va sempre trattata da un medico competente perché il processo di guarigione dipende dalla gravità della frattura. Nei casi più complessi potrebbe comportare anche l’intervento chirurgico per ridurre il danno, in quelli più gravi potrebbe addirittura residuare un’invalidità permanente.
Di norma, la frattura di un dito viene trattata con una copertura protettiva immobilizzante o un tutore digitale. È molto rara l’applicazione di bende gessate anche se non insolita.
L’immobilizzazione prescritta dal ortopedico non dura più di 2/3 settimane. Dopo questo periodo, la frattura dovrebbe essere completamente guarita.
Il problema più frequentemente riscontrato dopo il trattamento delle fratture alle dita è la rigidità articolare. Molti soggetti quindi hanno bisogno di una serie di trattamenti fisioterapici per recuperare il normale movimento.

Le polizze assicurative scolastiche

Le singole polizze assicurative scolastiche non trattano la frattura delle dita delle mani con le medesime garanzie.
Negli anni, proprio alla luce della frequenza del sinistro, abbiamo visto un susseguirsi di condizioni eterogenee e diverse limitazioni. Nei casi di frattura alle dita, alcune polizze garantiscono esclusivamente un rimborso fisso, indipendente dalla gravità del danno. Altre coprono le spese mediche, ma non erogano diarie. Altre ancora, per erogare la diaria, impongono che la rimozione del tutore sia effettuata direttamente dal medico. Altre, inoltre, in relazione all’importo della diaria, fanno una distinzione tra mancini e destrorsi, limitando il risarcimento nel caso in cui l’arto coinvolto non sia quello preferenziale dell’infortunato.
Inutile dire che queste limitazioni hanno scatenato spesso numerose polemiche tra le famiglie e la scuola o la società assicuratrice. In alcuni casi s’è arrivati anche al contenzioso legale.
Oltre all’aspetto relativo alle diarie, come accennavamo più sopra, nei casi più gravi, la frattura delle dita delle mani, potrebbe comportare un’invalidità permanente.
Questo tipo di menomazione, nella quasi totalità dei casi, rientra tra le invalidità micropermanenti, inferiori ai 9 punti percentuali, solitamente tra il 3% e il 5%.
Anche questo tipo di danno (c.d. danno biologico) non viene risarcito in modo uniforme da tutte le polizze.
Le singole Società adottano tabelle di indennizzo differenziate e spesso tendono a ridurre, anche fortemente, i limiti di rimborso in questi casi.

L’intervento del broker assicurativo

In questi casi l’intervento del broker assicurativo, specializzato in ambito scolastico, risulta determinante in relazione all’adeguatezza della polizza.
Le migliori soluzioni assicurative non devono contenere limitazioni legate alle spese mediche e quindi alle eventuali terapie riabilitative. Allo stesso tempo non devono contenere limitazioni in relazione alla rimozione del dispositivo di contenzione o al fatto che il danneggiato sia destrimane o mancino. Ma l’aspetto più rilevante dev’essere quello relativo alla liquidazione dell’eventuale invalidità permanente che dovrà avvicinarsi il più possibile a quella indicata nelle tabelle in uso nei tribunali.

Se desideri maggiori informazioni sulle garanzie relative alla frattura delle dita delle mani nelle polizze scolastiche, contattaci qui.