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Fotografie a scuola

Nei prossimi giorni le scuole dell’infanzia del nostro Istituto inizieranno a organizzare le rituali recite natalizie. Le docenti ci chiedono se i genitori potranno fare le foto ai loro bambini. Esistono restrizioni in questo senso? In caso ne scaturisse un danno, la polizza assicurativa prevede la tutela?

La domanda andrà innanzi tutto posta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO o RPD) dell’Istituto. Il Responsabile della Protezione dei Dati è, infatti, tenuto a valutare e organizzare la gestione del trattamento dei dati personali all’interno della scuola. Le fotografie delle persone sono considerate dati personali e, in quanto tali, dovranno essere trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

L’aspetto normativo

In relazione alla privacy all’interno degli Istituti scolastici, il garante, fin dal 2016, ha pubblicato uno specifico vademecum.  Le scuole sono soggette a dei limiti. Il primo risiede nella natura pubblica dell’istituzione formativa, che impone una particolare attenzione sul trattamento dei dati personali. Il secondo deriva dalla minore età dell’utenza. La pubblicazione di foto o di video dovrà, quindi, essere rigorosamente disciplinata.
«Le istituzioni scolastiche pubbliche – precisa il Garante – possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti».
Per la scuola è quindi possibile pubblicare i dati personali qualora coerenti con le finalità istituzionali.
Ne deriva che, alla luce del contesto, non sussiste la necessità di richiedere una liberatoria da parte dei genitori. Dovrà, tuttavia, essere esplicito il fine esclusivo di documentare le attività formative previste nel PTOF in relazione ai criteri della legittimità e proporzionalità. Allo stesso modo, dovrà essere esplicitato dove saranno pubblicati i contenuti multimediali: il sito, i social istituzionali, ecc. Da ultimo dovrà essere dichiarato il grado di privacy applicato.

I contenuti privati

In relazione alle famiglie, fotografare o filmare il proprio figlio non è vietato. Tuttavia, l’Istituto dovrà comunicare che il prodotto multimediale è inteso solo a uso personale o familiare. L’eventuale divulgazione su canali diversi da quelli istituzionali, richiede il consenso scritto da parte dei genitori degli altri alunni eventualmente ripresi. La divulgazione del materiale fotografico durante le feste o le manifestazioni scolastiche, senza l’esplicito consenso, costituisce un uso illecito del dato personale.

Il profilo assicurativo

Il ramo di Responsabilità Civile delle polizze assicurative scolastiche, di norma, ricomprende anche l’aspetto legato all’osservanza della normativa sulla privacy da parte dell’Istituto. La garanzia, infatti, dovrebbe ricomprendere tutti i danni procurati a terzi a causa di una condotta colpevole. Le migliori polizze assicurative prevedono anche un’estensione nel ramo di Tutela Legale.
Le polizze, invece, non prevedono nessuna tutela per le famiglie degli alunni che, contravvenendo alle disposizioni, facessero un uso improprio dei dati personali degli alunni. 

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tutela assicurativa della privacy, contattaci qui.

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Ladri di biciclette

Un nostro docente, venuto a scuola con una bicicletta elettrica, constatava, al termine delle lezioni, il furto del veicolo. La bicicletta era stata legata, con catena e lucchetto, alla rastrelliera situata all’interno del dell’Istituto. La catena, tagliata con una cesoia, è stata rinvenuta accanto alla rastrelliera. Il docente ha effettuato regolare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza.
La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre il danno?

Il furto di biciclette e monopattini nella scuola è sempre di estrema attualità, la cronaca se ne occupa quasi quotidianamente.  Il fenomeno ha avuto una recrudescenza nell’ultimo periodo alla luce della sempre maggior diffusione dei veicoli elettrici e del loro costo.

Le responsabilità della scuola

Premettiamo subito che molto difficilmente la polizza assicurativa scolastica potrà rimborsare il danno. Il solo fatto di aver parcheggiato il proprio veicolo all’interno di uno spazio privato non rende responsabile il proprietario del furto perpetrato da ignoti.
Qualche dubbio potrebbe, tuttavia, sorgere circa le circostanze che hanno condotto alla sottrazione di un veicolo in un’area che dovrebbe essere costantemente sorvegliata.
Può, infatti, accadere che un cancello venga lasciato aperto o che una distrazione involontaria possa favorire l’azione dei criminali.

Parcheggio custodito e incustodito

Alla base del mancato risarcimento del danno c’è la definizione di custodia del bene.
Nel caso in cui un veicolo sia lasciato in custodia a un terzo, la responsabilità di eventuali danni, compreso il furto, è in capo a chi riceve il mezzo. Non occorre che venga stipulato un contratto scritto. La norma prevede che, per fare scattare questa responsabilità, venga messo in atto quello che viene considerato un comportamento concludente.
È quello che normalmente accade nei parcheggi custoditi a pagamento. L’accesso all’area custodita e il pagamento della sosta, anche attraverso il ticket automatico, prevedono la responsabilità del parcheggiatore. Anche su quest’aspetto, tuttavia, la giurisprudenza non è del tutto concordante. Cartellonistica che indichi che il parcheggio non è custodito potrebbe esonerare dalla responsabilità il parcheggiatore in caso di danni o furti.
Nel caso della scuola, essere autorizzati a parcheggiare un veicolo all’interno del cortile, non prevede l’assunzione di responsabilità diretta dell’Istituto in caso di danno.
Inoltre, di norma, le polizze assicurative scolastiche, escludono sempre la custodia dei beni a qualsiasi titolo o destinazione.

L’aspetto preventivo

In questo, come in altri casi, l’aspetto preventivo assume un’importanza fondamentale.
L’Istituto, per essere sollevato dalla possibile responsabilità diretta in caso di furto, dovrà chiarire precisamente quali sono i limiti nell’utilizzo dei parcheggi interni.
L’utilizzo di cartellonistica specifica che indichi chiaramente che i parcheggi sono incustoditi solleva la scuola da eventuali responsabilità di caso di furto o danni ai veicoli.
L’uso di sistemi di videosorveglianza nelle aree esterne, utile in questi casi, dovrà, tuttavia, prevedere l’applicazione della specifica normativa in relazione alla privacy.  

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tutela dei beni in custodia dell’Istituto, contattaci qui.

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Danno erariale

La cronaca degli ultimi giorni riporta come una docente, andata in pensione nel 2006, abbia percepito contemporaneamente stipendio e pensione per 12 anni.
L’Istituto scolastico non avrebbe mai spedito agli organi competenti il documento relativo alla fine del servizio. I pagamenti degli stipendi indebitamente erogati, ammonterebbero a più di 280.000 euro. Sulla base della prescrizione quinquennale, i giudici hanno quindi richiesto al Dirigente scolastico e al Direttore S.G.A., 72.000 euro per danno erariale.
Secondo il tribunale è dovere del Dirigente Scolastico verificare la trasmissione del documento. La responsabilità non è alleggerita dal fatto che, nel periodo in cui è avvenuta la cessazione del servizio, il Dirigente fosse in congedo ed era stato sostituito. 
In tutti questi anni, i soggetti interessati non avrebbero riscontrato la macroscopica irregolarità. «Nonostante avesse 78 anni – scrivono i giudici – nessuno ha notato l’anomalia di un emolumento stipendiale corrisposto a un soggetto di età anagrafica assolutamente incompatibile con lo stesso».

La Responsabilità Civile del dipendente pubblico

La Responsabilità Civile del dipendente dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
Come nel caso in questione, il danno consiste nella violazione delle norme di comune diligenza o prudenza. È considerato danno diretto anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata gli atti o le operazioni di sua spettanza.
La responsabilità solidale tra il dipendente e l’Amministrazione è sancita dall’Art. 28 della Costituzione.
Il dipendente è chiamato a rispondere per la Responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte de Conti.
La legislazione limita, tuttavia, la responsabilità amministrativa dei funzionari alle omissioni commesse con dolo o colpa grave. Resta in ogni caso l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ai sensi dell’Art. 3, comma 1, della Legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa, resteranno sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico. In tutti gli altri casi, come quello in oggetto, l’Ente Pubblico rivolge azione di regresso nei confronti del soggetto che ha causato il danno.

Il profilo assicurativo

Risulta, quindi, prudente che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Attualmente sono disponibili sul mercato molteplici soluzioni assicurative con garanzie, massimali e premi diversi.
Alcune tutele assicurative sono previste all’interno delle iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In questi casi, tuttavia, è sempre opportuno verificare, direttamente o con la consulenza del broker assicurativo specializzato, livelli di copertura, esclusioni e franchigie.

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Annullamento del viaggio per Covid19

Il nostro Istituto, con la ripresa della programmazione delle attività scolastiche di quest’anno, sta organizzando anche viaggi di istruzione, in Italia e all’estero.
Nel caso di annullamento per infezione da Covid19, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola rimborsa la mancata partenza? Nel caso l’infezione venga contratta durante il viaggio e lo studente o il docente accompagnatore non possa rientrare, la polizza prevede la copertura delle spese per l’isolamento sanitario e l’eventuale rifacimento della biglietteria?

La ripresa della normale attività didattica in questo primo periodo post pandemia non si discosta in modo radicale rispetto a quella dei due anni precedenti. A più riprese abbiamo affrontato l’argomento delle problematiche legate al Covid19 nei viaggi di istruzione, è bene tuttavia ritornare sull’argomento.

La polizza integrativa e il rischio Covid19

Nella maggioranza dei casi, le polizze assicurative scolastiche escludono il rischio pandemico.
Occorrerà quindi controllare attentamente che, nelle esclusioni inserite all’interno della Condizioni Contrattuali, non sia citato il caso pandemico o non siano presenti riferimenti al coronavirus.
Quelle che lo includono si limitano a garanzie di carattere indennitario come diaria giornaliera in caso di ricovero e convalescenza.
Nessuna, tra quelle disponibili, prevede l’annullamento del viaggio nei casi di pandemia.
Resta quindi inteso che senza opportune integrazioni, l’alunno che non dovesse partire non si vedrebbe rimborsato il viaggio. In modo analogo, l’alunno o il docente, che dovessero contrarre l’infezione durante il viaggio e venissero posti in isolamento, dovranno provvedere autonomamente alle eventuali spese.
Per questi motivi, diventa più che opportuno che la scuola sottoscriva delle garanzie specifiche che tutelino gli assicurati in questi casi.

Coperture Covid19 per i viaggi di istruzione

Gli operatori del settore turistico, di norma, propongono polizze specifiche che prevedono anche coperture per il rischio Covid19. Le garanzie, tuttavia, non sono tutte uguali; vediamo, quindi, quali aspetti considerare.
In prima istanza è bene verificare attentamente che le garanzie offerte riguardino esclusivamente il rischio pandemico. La polizza sottoscritta dall’Istituto scolastico nel ramo assistenza, di norma, già preveda garanzie specifiche (annullamento, medico-bagaglio, ecc.) legate ai viaggi di istruzione. L’eventuale acquisto di doppie coperture assicurative potrebbe configurarsi come un possibile danno erariale.

Termini previsti

Un aspetto su cui porre particolare attenzione sono i termini previsti per attivare la garanzia di annullamento del viaggio. Le polizze assicurative del settore prevedono termini di sottoscrizione differenti, ma comunque precedenti alla data di partenza. In questo contesto è sempre bene verificare con accuratezza le disposizioni contrattuali onde evitare contestazioni al momento della denuncia di annullamento.

Isolamento sanitario

Nella maggioranza delle polizze, la positività al Covid19, se rilevata prima della partenza, fa scattare la garanzia che copre le penali di cancellazione del viaggio. Diverso il caso in cui, invece, l’assicurato, studente o accompagnatore, venga sottoposto a isolamento e non possa rientrare nella data stabilita. Questa situazione non viene normalmente compresa nelle garanzie contrattuali. Di conseguenza, la polizza non pagherebbe i costi aggiuntivi di soggiorno, né quelli di riacquisto della biglietteria per il rientro. E’ bene quindi verificare anche quest’aspetto.

Patologie preesistenti

Un’ulteriore esclusione classica delle polizze viaggio sono le malattie preesistenti. E’ sempre opportuno quindi verificare cos’è previsto contrattualmente: l’eventuale incubazione da Covid19 potrebbe essere considerata malattia preesistente. 
Da ultimo è bene ricordare che la garanzia di annullamento del viaggio non prevede ipotesi legate al timore di ammalarsi da Covid19.  Motivazioni di carattere non sanitario, qualora non ricomprese in polizza potrebbero far perdere il diritto all’indennizzo.

Quanto costano le polizze Covid19 per l’annullamento del viaggio?

Non esiste una tariffazione analoga per tutte le società assicuratrici. Ogni Compagnia stima in modo diverso la polizza anche in relazione ai servizi offerti o agli obiettivi commerciali che si propone di raggiungere. In termini di grandezza potremmo andare da poche decine di euro fino a qualche centinaio.
È, inoltre, necessario considerare che la tariffazione della garanzia è legata al valore del viaggio. Il costo per un viaggio del valore di 400 euro sarà diverso rispetto a quello di un viaggio da 1.500 euro.
E’ quindi opportuno tenere in considerazione anche quest’aspetto nella fase istruttoria del viaggio.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle coperture di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, contattaci qui.

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Droga a scuola

I recenti avvenimenti accaduti in due scuole fiorentine relativamente allo spaccio e al consumo di droghe all’interno di un Istituto, ci stanno creando qualche apprensione. Il Dirigente scolastico e il personale potrebbero essere accusati di mancata o carente vigilanza? In questi casi le polizze assicurative scolastiche tutelano il Dirigente e il personale da azioni di carattere legale?

Lo spaccio e/o il consumo di stupefacenti all’interno della scuola non sono, purtroppo, fatti isolati né insoliti, le cronache ne riportano continuamente. Non è nostra intenzione fare delle analisi sociologiche o esprimere giudizi di valore, tuttavia, è bene prenderne atto e porre in essere le opportune contromisure.

Il reato di spaccio e detenzione

Il testo unico sulle droghe (DPR, 9 ottobre 1990, n. 309), aggiornato allo scorso ottobre, tratta nel dettaglio la questione. L’Art. 73 definisce le diverse condotte che integrano il reato di spaccio di stupefacenti anche alla luce delle modifiche successive. Inoltre l’Art. 80, comma 1, lettera (g), specifica come aggravante quando: «[…] l’offerta o la cessione delle sostanze psicotrope è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado».

La responsabilità del dirigente scolastico e del docente

Il docente e il Dirigente, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali. Ai sensi dell’Art. 361 del Codice Penale, essi sono sempre obbligati alla denuncia a fronte della presunzione di un reato. Va quindi chiarito in premessa che, quando un operatore scolastico scopre un alunno intento a consumare o a spacciare, è obbligato alla denuncia.
Tuttavia, la responsabilità dell’Istituto non è limitata alla sola denuncia in fragranza di reato. Il Dirigente, infatti, dovrà mettere in atto anche un’efficace azione preventiva, educativa e informativa, coinvolgendo anche con le famiglie. A tal fine, anche il patto di corresponsabilità con la famiglia è uno strumento utile dal punto di vista preventivo e della condivisione degli obblighi educativi.
La mancata segnalazione delle situazioni di grave sospetto circa l’uso di droga, potrebbe far incorrere nel reato di favoreggiamento. Un certo clamore suscitò, nel 2004, la sentenza di condanna nei confronti di un Dirigente scolastico di una scuola del milanese. Secondo il tribunale, la condotta omissiva del Dirigente, improntata alla cautela nella formulazione della denuncia, era intesa come un aiuto indiretto nei confronti dei trasgressori.

Il profilo assicurativo

In casi analoghi, uno dei rischi maggiori per il Dirigente scolastico, è l’apertura di procedimenti giudiziari nei propri confronti per l’accertamento di possibili responsabilità. Spesso non si arriva ad una quantificazione materiale del danno, o ad un accertamento concreto di responsabilità. Il soggetto indagato, tuttavia, è costretto a sostenere spese legali e peritali, spesso rilevanti.
Queste possono essere trasferite all’Assicuratore in forza di una polizza di Tutela Legale; grazie a questa copertura l’assicuratore si accollerà l’onere ed il costo della difesa, processuale ed extra processuale, fornendo tutta l’assistenza necessaria.
Spesso la polizza di Tutela Legale è stata considerata inutile o addirittura una spesa superflua. La considerevole crescita del contenzioso, anche nella Pubblica Amministrazione scolastica, tuttavia, ha fatto ricredere su questa posizione.

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Infortunio del dipendente scolastico

È dei giorni scorsi la sentenza della Corte dei Conti dell’Umbria che condanna un ex Dirigente Scolastico in relazione all’infortunio di un operatore scolastico.

Il fatto

Come riporta la cronaca, la collaboratrice scolastica, nel marzo 2013, entrando a scuola, rimase imprigionata nel cancello della scuola. L’infortunio fu causato dal malfunzionamento della fotocellula del dispositivo carrabile. L’operatrice riportò un’invalidità temporanea di 85 giorni e un’invalidità permanente dell’8%. Sette anni dopo il Ministero viene condannato dal Tribunale del lavoro a risarcire la collaboratrice scolastica con oltre 17mila euro. Successivamente il Ministero opera rivalsa sul Dirigente scolastico, per danno erariale indiretto.

La tempestività della segnalazione

Alla base della rivalsa c’è la motivazione, secondo la quale, il Dirigente non aveva richiesto tempestivamente la riparazione dei cancelli che da tempo funzionavano male. Al Comune, proprietario dell’immobile, infatti, non risultavano richieste di manutenzione. Per il tribunale c’è stata un’omissione di tempestiva segnalazione, da cui la condanna a risarcire il danno.

Lo scudo legale

Quanto accaduto non costituisce una particolare novità. Fino ad oggi, infatti, i Dirigenti Scolastici sono spesso chiamati in causa, in caso di infortunio. Alla base c’è sempre la presunzione di non aver predisposto tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza degli immobili.
Al fine di arginare questo rischio nell’ottobre 2021, all’interno del Decreto Legge n. 146, è stato inserito lo scudo legale per i Dirigenti Scolastici.
La norma tende ad arginare la responsabilità dei Presidi a fronte di precise condizioni.
Il Decreto modifica il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
I Dirigenti Scolastici sono così esentati dalla Responsabilità CivileAmministrativa e Penale, solo a patto che abbiano chiesto tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Resta tuttavia inteso che i Dirigenti sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure cautelative di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili.
Ai sensi dello Scudo Legale, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato, i Dirigenti Scolastici potranno impedire l’utilizzo di parte o dell’intero edificio. In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.
Il Dirigente dovrà comunque, sollecitamente e formalmente, allertare l’Ente proprietario ed eventualmente l’autorità competente, in relazione al pericolo rilevato.

Il profilo assicurativo

Fermo restando le novità di carattere normativo, più volte abbiamo richiamato all’opportunità, per il Dirigente Scolastico di sottoscrivere una polizza di tutela patrimoniale.
La Responsabilità Civile verso terzi degli impiegati civili dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata atti o operazioni a cui è tenuto, come in questo caso, è considerabile danno diretto.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), devono restare ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale, contattaci qui.

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Polso rotto in classe

La cronaca della fine di ottobre riporta la notizia di uno studente che, in classe, si è rotto il polso in una prova di braccio di ferro. Quello che colpisce di più è la richiesta di risarcimento effettuata dalla famiglia dell’alunno: 70.000,00 euro.

Il fatto

Sembra che l’alunno infortunato stesse giocando a braccio di ferro in classe. Il giornale riporta come la sfida fra compagni durante nel corso della lezione e quindi in presenza del docente, sia finita con la rottura di un polso.
La preside ha dichiarato: «La richiesta risarcitoria non ci preoccupa, è in mano all’agenzia assicurativa. È un infortunio, come a scuola ne possono capitare altri».

L’infortunio

Sotto il profilo strettamente assicurativo, per infortunio s’intende “…quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procuri una lesione obiettivamente constatabile…”. Fortuita significa indipendente dalla volontà della persona che subisce l’infortunio. Violenta delinea un’azione improvvisa e repentina attuata in un momento precisamente individuabile Esterna colloca la causa all’esterno dell’organismo. Tecnicamente quindi, quanto accaduto, è un infortunio. Il rischio di una lesione, nel corso di una prova di braccio di ferro, per quanto possa essere prevedibile, non è certo nella volontà di nessuna delle parti. Salvo esclusioni specifiche presenti in polizza, l’indennizzo potrà avvenire in base alle somme assicurate nella sezione infortuni. Difficilmente, però, si potrà pervenire ad una somma vicina alla richiesta della famiglia.

L’obbligo della vigilanza

Come più volte ricordato dalla giurisprudenza, con l’ammissione a scuola, nasce un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno. La scuola deve, quindi, garantire entrambi gli aspetti, per tutto il tempo in cui lo studente fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.
La responsabilità dell’Istituto è duplice: ovvero contrattuale, fondata cioè sull’adempimento dell’obbligo di vigilare ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, alla quale si aggiunge la responsabilità extracontrattuale, ovvero sull’obbligo di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Quanto accaduto, quindi, potrebbe essere responsabilità diretta della scuola, alla luce della mancata o insufficiente vigilanza. La domanda spontanea, infatti, è come sia stato possibile organizzare una sfida a braccio di ferro nel mezzo di una lezione.

Il risarcimento da Responsabilità Civile

Le polizze scolastiche provvedono a tenere indenne l’Istituto e gli assicurati civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni colposamente cagionati a terzi. Tra i danni sono compresi la morte, le lesioni personali, la distruzione, i danneggiamenti e il deterioramento di cose. È bene comunque precisare che l’assicurato dovrà necessariamente fornire la prova del danno patrimoniale occorso.
Presupposto necessario per il riconoscimento della risarcibilità, è la condotta colposa o dolosa di chi ha causato o non ha impedito il danno. In relazione al tipo di risarcimento questo prevede sia il danno emergente che il lucro cessante. Il primo consiste nel risarcimento diretto conseguente all’evento, in questo caso tutte le spese mediche, riabilitative materiali e morali. Il lucro cessante si riferisce al mancato guadagno, il profitto, che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell’evento dannoso. Effettivamente, in questo senso, l’importo richiesto dalla famiglia del ragazzo potrebbe sembrare sovradimensionato rispetto al danno subito. Tuttavia, la valutazione è direttamente collegata alle prove che saranno fornite in sede di valutazione.

Se desideri maggiori informazioni sulla Responsabilità Civile delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.  

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Assicurazione per conto altrui

L’assicurazione scolastica integrativa è un classico esempio di Assicurazione per conto altrui.
Il Codice Civile, all’Art. 1891 definisce precisamente il significato di questo tipo di tutela.
Nell’Assicurazione per conto altrui non c’è coincidenza tra il soggetto che materialmente stipula il contratto assicurativo e le persone per cui il contratto è concluso.
Il contraente (la scuola) agisce senza rappresentanza del soggetto assicurato (lo studente o l’operatore). Il primo deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
Nell’assicurazione scolastica integrativa gli obblighi dell’Istituto contraente sono sostanzialmente: la stipula del contratto di assicurazione ed il pagamento del premio. Gli obblighi dell’assicurato riguardano, essenzialmente, l’esercizio del diritto all’indennizzo.

Gli interessi del contraente e quelli dell’assicurato

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 gennaio 2022 n. 1166, afferma che «l’assicurazione per conto altrui esige la sussistenza di un duplice interesse: l’interesse dell’assicurato, che è il tipico interesse contrario all’avverarsi del sinistro di cui all’art. 1904 c.c.». A questo si aggiunge: «L’interesse del contraente, che non necessariamente deve avere carattere di giuridicità, ma può anche essere solo morale o di fatto».
Nel primo caso, quindi, si tratta di un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell’Art. 1904 del Codice Civile. L’interesse del contraente, invece, non dev’essere necessariamente giuridico o patrimoniale, ma può consistere anche soltanto in un interesse etico o di immagine.

Infortunio non denunciato

A tal proposito è interessante evidenziare il caso di una scuola che aveva stipulato un’assicurazione contro gli infortuni in favore dei propri allievi. Verificatosi un sinistro, i genitori del minore infortunato non provvedevano a denunciare l’infortunio nei termini dal contratto, perdendo così il diritto all’indennizzo.
I genitori dell’alunno portavano in giudizio l’Istituto, sostenendo che la polizza assicurativa non poteva ritenersi un contratto a favore di terzo. La scuola infatti non aveva alcun interesse e di fatto l’assicurazione era un contratto di responsabilità civile dell’Istituto stesso.  Conseguentemente l’obbligo di denuncia del sinistro gravava sulla scuola, e non sull’infortunato. Ne sarebbe derivato che, se la famiglia aveva perduto il diritto all’indennizzo, la responsabilità era della scuola.
La Corte di Cassazione ha negato che, quello in questione, fosse un contratto di assicurazione della responsabilità civile della scuola. Aggiungendo, inoltre, come la scuola avesse un effettivo interesse nell’assicurazione degli alunni. La scuola infatti: «nel ruolo pubblico dell’istituzione didattica», effettua «una forma di tutela patrimoniale dei rischi attinenti la persona dei piccoli scolari». (Cass. 20 agosto 1997, n. 7769).

La validità del contratto

Ancora più esplicita è una più recente motivazione della Suprema Corte (Cass. 4 maggio 2005 n. 9284), ove si afferma che, ai fini della validità del contratto, nell’assicurazione per conto altrui, anche il contraente dev’essere titolare di un interesse alla stipula. Tale interesse, tuttavia, a differenza di quello dell’assicurato, non necessariamente deve avere natura giuridica, ma può essere puramente morale o solo d’immagine.

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Rapporto sulla sicurezza delle scuole

Lo scorso 15 settembre Cittadinanzattiva, ha presentato il Rapporto sulla sicurezza delle scuole. Cittadinanzattiva dal 1978, promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza.

I dati del Rapporto

Il rapporto evidenzia come, dal 2015: «I Governi hanno investito in maniera importante sull’edilizia scolastica del nostro Paese», senza tuttavia risolvere i problemi strutturali.
Ben oltre la metà delle scuole italiane non è in possesso del certificato di agibilità statica (58%), né quello di prevenzione incendi (55%). Oltre il 40% è privo del collaudo statico. Quanto al documento di valutazione rischi, ne è in possesso il 77% delle scuole.

Emergenza crolli

Il Rapporto sulla sicurezza delle scuole evidenzia come tra il settembre 2021 e l’agosto 2022 sono stati monitorati 45 crolli. Di questi, 19 nel Nord, 10 nelle regioni del Centro e 16 nelle regioni del Sud e nelle Isole. Dallo scorso settembre a oggi ci sono stati 11 crolli nelle scuole e nelle università, due a settimana. Nella maggioranza dei casi s’è trattato fortunatamente di crolli avvenuti di notte, nel fine settimana o in periodi di chiusura delle scuole. Pochi episodi hanno provocato il ferimento di persone, la criticità maggiore è tuttavia legata ai danni agli ambienti e agli arredi. In questi casi il disagio maggiore è legato all’interruzione dell’attività didattica, con le conseguenti difficoltà per gli studenti e le loro famiglie.

Terremoti e prove di evacuazione

Il 50% delle regioni italiane ha Comuni in zona 1, ossia ad elevato rischio sismico. Tutte le regioni, ad eccezione della Sardegna, hanno invece Comuni e scuole in zona 2 (con rischio sismico medio-elevato). Poco meno della metà delle popolazione scolastica risiede in queste due zone. Ciononostante, soltanto il 2% degli edifici sono stati adeguati sismicamente.  Quelli progettati secondo la normativa antisismica sono 2.740, il 7% del totale. Le regioni più virtuose sono quelle del Nord e del Centro, ad eccezione di Liguria e Lombardia, in cui gli edifici adeguati sono solo il 3%.
Le prove di evacuazione, obbligatorie almeno due volte l’anno, nel 2020-2021 sono state effettuate in poco più della metà delle scuole (56%). Non sono state effettuate nel 33%, o effettuate solo da alcune classi nell’11%. Quando vengono effettuate, riguardano quasi esclusivamente il rischio Incendio (99%), e quello sismico (77%).

Il profilo assicurativo

Ai dati, non proprio confortanti, riportati nel Rapporto sulla sicurezza delle scuole, occorre aggiungere alcune precisazioni in relazione all’aspetto assicurativo.
Gli edifici scolastici normalmente sono proprietà degli Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane), o da questi direttamente o indirettamente gestiti. Eventi come i crolli o il rischio sismico, che creano danno all’Istituto scolastico, costituiscono responsabilità diretta del soggetto proprietario. Una particolare attenzione andrà, tuttavia, posta relativamente ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico, ma soprattutto al danno fisico dei soggetti assicurati (studenti e personale).
Circa la tutela dei beni, sono disponibili polizze assicurative specifiche. Un aspetto diverso riguarda gli studenti e il personale.
L’INAIL prevede la tutela assicurativa in caso di danno al personale scolastico in occasione del rapporto di lavoro. Meno definita è invece la posizione relativa agli alunni in questi casi. Occorre, infatti, ricordare che, per l’INAIL, gli studenti sono una particolare categoria di “lavoratori”, assicurata esclusivamente nel corso di particolari attività. Proprio per questo motivo la polizza assicurativa integrativa diventa particolarmente importante.
Tuttavia, non tutte le polizze assicurative scolastiche integrative comprendono, nel ramo infortunio, i danni dovuti a crolli o terremoti. Altre potrebbero prevedere franchigie o massimali inadeguati. Verificare tutti questi aspetti è quindi fondamentale.

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Minore fugge da scuola

Nell’ultimo periodo i media riportano una preoccupante serie di episodi in cui, minori si allontanano da scuola indisturbati e senza controllo. A destare una certa inquietudine non è il singolo caso isolato ma la frequenza con cui si stanno verificando questo tipo di avvenimenti.

La cronaca

Alla fine di settembre, ad Ancona, un alunno di 4 anni, di una scuola dell’Infanzia, approfittando del cancello lasciato aperto, è uscito e si è diretto verso il cuore della città.
Ad un mese di distanza, a Milano, un alunno di 6 anni, chiede di andare in bagno. Esce da scuola e ritorna a casa indisturbato. Il giorno dopo, a Macerata, un alunno diciasettenne, autistico, sordo e muto, è scappato dal Liceo artistico durante l’ora di educazione fisica. Raggiunta la sede distaccata di un tribunale, è entrato in due aule per poi staccare i tubi dei water allagando i locali.
Tutte vicende con il lieto fine ma che comunque non consentono di abbassare il livello dell’attenzione in relazione al problema.

L’obbligo di vigilanza

Fin dal 2011 la Cassazione evidenziava che con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale. Dal vincolo deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
Già precedentemente la Suprema Corte, in ambito analogo, aveva evidenziato come l’obbligo di vigilanza dev’esse connaturato alla natura specifica del soggetto vigilato (età/maturità/indipendenza). Ancora la Cassazione, nel 1999, evidenziava come sia obbligo provvedere alla sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui gli stessi fruiscono: «della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni». Quindi dal momento in cui «con l’apertura dei cancelli» risulta «consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni all’interno della scuola […] e sino al subentro, almeno potenziale dei genitori, o di persona da costoro incaricata».

Le misure organizzative

L’obbligo alla vigilanza tuttavia non è sufficiente. L’Istituto è tenuto di mettere in atto tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi. Quest’incombenza ricade direttamente sul Dirigente Scolastico e sui preposti da lui individuati.
Il Dirigente Scolastico dovrà garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza.
Sul Dirigente, infatti, ricade la responsabilità, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili.
La questione diventa particolarmente delicata per gli alunni con età, maturità e indipendenza limitate. Tra questi gli alunni delle scuole dell’infanzia o delle primarie e gli alunni affetti da disabilità.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, nel caso in cui un minore fugge da scuola, con il ramo di responsabilità Civile, coprono tutti danni diretti in caso di infortunio. La stessa copertura assicurativa prevede anche il risarcimento per gli eventuali danni causati dal minore lasciato incustodito.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, infatti, il soggetto senza capacità d’intendere e volere, non è responsabile e conseguentemente non punibile.
La mancanza di intendere e volere, tuttavia, non limita la responsabilità di tutti coloro che, per legge, sono tenuti a vigilare sul minore.
Un aspetto ricorrente in questi casi, è il rischio di contenzioso tra l’Istituto e la famiglia. Nei casi di colpa lieve, l’Amministrazione scolastica si surroga al personale responsabile che non ha vigilato o organizzato correttamente. Nei casi di dolo o colpa grave, al contrario, l’Amministrazione scolastica potrà agire in rivalsa del responsabile ai sensi dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

Se desideri maggiori informazioni sulle vigilanza del personale all’interno e all’esterno dell’Istituto, contattaci qui.