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Aggressione agli studenti

All’esterno del nostro Istituto, nelle vie limitrofe, ci sono stati segnalati, nell’ultimo periodo, episodi di violenza ai danni di alcuni nostri studenti. Questi episodi, solitamente attuati da gruppi di altri ragazzi, sono avvenuti per lo più negli orari di ingresso o uscita degli studenti.
Si tratta di aggressioni, spesso con la minaccia di un coltello, finalizzate al furto di cellulari, collane o piccole somme di denaro. In questi casi, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?

Purtroppo, questo tipo di eventi non è particolarmente raro o insolito. La cronaca se ne occupa con una certa frequenza. Come spesso capita, tuttavia, quelli riportati sono solo una parte e il fenomeno nel suo complesso appare difficilmente quantificabile.

Il profilo assicurativo

In caso di infortunio, la tutela assicurativa INAIL degli studenti non è operativa in itinere. Per questo motivo, l’unica tutela degli alunni è affidata alla polizza integrativa.
Di norma, le polizze assicurative integrative, se non lo escludono apertamente, tutelano il danno. Tuttavia il danno è solo quello fisico. Resta escluso il danno patrimoniale collegato agli oggetti sottratti.

Cosa fare in caso di rapina o di danni fisici

Nei casi di rapina è obbligatoria la denuncia, entro le 48 ore, all’autorità di Pubblica Sicurezza chiedendo il rilascio di attestazione di resa denuncia.
Qualora l’evento avesse procurato anche lesioni fisiche, è obbligatorio l’accesso al Pronto Soccorso per la formale constatazione del danno. In questo secondo caso, la denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza sarà resa direttamente da parte dal Pronto Soccorso.
Il Pronto Soccorso effettua la denuncia d’ufficio quando la prognosi supera i 20 giorni, se la lesione è associata a reati penali, oppure se le lesioni sono rivolte contro minori.
Da ultimo, il referto di pronto Soccorso dev’essere consegnato alla segreteria della scuola per la denuncia alla Società Assicuratrice.

La responsabilità dell’Istituto

Qualora il reato non sia stato commesso nelle pertinenze dell’Istituto, non è raffigurabile una responsabilità diretta o indiretta della scuola. Pur tuttavia, proprio in relazione ai soggetti colpiti e al rapporto tra l’evento e l’attività scolastica, l’aspetto preventivo assume una particolare rilevanza. Scopo del principio di prevenzione è anche garantire un alto livello di protezione dell’ambiente con prese di posizione preventive in caso di rischio. Nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto vasto e si estende anche alla politica di controllo del territorio dove la scuola non ha competenze.
Resta tuttavia inteso che, a fronte della reiterazione di questo tipo di eventi, il coordinamento con l’autorità di Pubblica Sicurezza potrebbe essere particolarmente adeguato.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione all’aggressione degli studenti all’esterno dell’Istituto, contattaci qui.

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PCTO all’estero

In nostro Istituto, all’interno del programma educativo, ha programmato una serie di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) all’estero. Desideriamo sapere se la polizza stipulata garantisce anche le attività svolte all’estero.

La Legge 13/07/2015 n. 107, contenuta nella riforma della Buona Scuola, introduce il concetto di obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro.
Il programma si rivolge, infatti, a tutti gli studenti che hanno almeno 16 anni di età. Prevede un monte ore differenziato a seconda degli istituti scolastici: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei.
L’Alternanza scuola-lavoro, è stata rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Gli indirizzi sono definiti dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’Art. 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il profilo assicurativo INAIL

La Direzione Generale dell’INAIL Veneto, con la circolare del 13 febbraio 2018 conferma la tutela assicurativa in questi casi.  La nota, tuttavia, pone dei distinguo di carattere operativo tra le attività svolte:

  1. Nell’ambito dell’Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)(1) e in Svizzera;
  2. In Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
  3. In Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Fermo restando, quindi, che la copertura INAIL è sempre operante, sarà compito dell’Istituto scolastico promotore verificare, caso per caso, eventuali obblighi assicurativi specifici aggiuntivi.
L’Istituto scolastico, infine, non avrà alcun obbligo di comunicare all’INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati.  Su richiesta dell’INAIL, tuttavia, la scuola dovrà essere in grado di documentare, in qualsiasi momento, le persone comprese nell’assicurazione in relazione alle attività assicurate al fine di rendere possibile la tutela degli infortuni.

La polizza integrativa

Di norma, la polizza integrativa stipulata dall’Istituto scolastico non pone limitazioni in questo senso. Gli studenti risulteranno in copertura in tutti i rami previsti dalla polizza: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale.
Come per tutti i viaggi all’estero, anche per i PCTO occorre prestare alcune attenzioni di carattere generale. Le polizze integrative, normalmente, escludono il rischio pandemico. Per questa ragione, qualora un alunno risultasse positivo al Covid19 e fosse messo in isolamento, la polizza potrebbe non coprire le spese per la quarantena, il mancato svolgimento, in toto o in parte, del percorso e la nuova emissione della biglietteria di viaggio.
Per questi motivi è necessario valutare la stipula di una copertura assicurativa legata a questo rischio specifico.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nelle attività di PCTO all’estero, contattaci qui.

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Trasferimenti all’interno dell’Istituto

La Provincia, proprietaria dell’immobile, sede del nostro istituto, negli ultimi mesi sta effettuando i lavori di manutenzione straordinaria della palestra. Per questo motivo le attività di educazione fisica sono effettuate presso un centro sportivo, sempre di proprietà della Provincia. Il centro sportivo dista poche centinaia di metri dalla sede della scuola. In caso di sinistro durante il trasferimento, la polizza assicurativa copre il danno?  

Situazioni analoghe a quella descritta non sono insolite. Proprio per questo motivo devono essere pianificate con particolare attenzione.

L’obbligo della vigilanza

Come ricorda la sentenza della Cassazione n. 3680 del 2011, con l’accoglimento della domanda di iscrizione presso un Istituto Scolastico sorge un vincolo negoziale. Da quest’ultimo deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dell’alunno, per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La vigilanza è demandata ai docenti, ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio nei limiti fissati dalle specifiche norme contrattuali, dal CCNL.

L’organizzazione del servizio scolastico

Al Dirigente Scolastico spetta l’obbligo organizzativo e di controllo sull’attività degli operatori scolastici ai sensi dell’Art. 25 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto, il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio. Spetta al Dirigente adottare tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza per limitare i danni al personale e agli alunni che frequentano i locali scolastici. Sul Dirigente infatti grava la responsabilità, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nel caso in cui il danno risulti causato da carenze organizzative a lui imputabili.

Trasferimenti all’interno dell’Istituto

Ne deriva che la palestra, anche se provvisoriamente ubicata al di fuori dell’edificio scolastico, a tutti gli effetti rientra nella prestazione scolastica.
I trasferimenti degli alunni e del personale interessati andranno quindi, non solo, formalmente autorizzati ma anche organizzati e pianificati da punto di vista pratico.
In questi casi, il docente dovrà vigilare sugli studenti non solo durante l’attività educativa ma anche durante i trasferimenti. Questo a maggior ragione se la palestra è ubicata in un edificio separato da quello scolastico.
L’aspetto organizzativo dovrà inoltre prevedere l’eventuale utilizzo di trasporto pubblico o privato fino alla sede in cui sarà svolta l’attività.
In casi particolari, ad esempio per gli alunni DVA, su richiesta dei docenti e autorizzazione del Direttore S.G.A., i collaboratori scolastici potranno ad accompagnare gli alunni durante il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa.

Il profilo assicurativo

In premessa occorre chiarire che il transito tra una sede e l’altra dell’Istituto, ancorché la sede sia provvisoria, non è considerato itinere ma trasferimento.
Per questo motivo l’INAIL prevede la copertura dell’eventuale danno fisico oltre che al personale scolastico anche agli alunni.
Anche lo polizze integrative, di norma, tengono in copertura quest’aspetto. Sarà comunque opportuno effettuare le opportune verifiche delle condizioni contrattuali.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione ai trasferimenti all’interno dell’Istituto, contattaci qui.

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La responsabilità patrimoniale per ingiusta bocciatura

All’inizio del mese di ottobre è diventata oggetto di interesse dei media la vicenda della studentessa che ha ottenuto dal TAR il diritto al risarcimento per l’ingiusta bocciatura subita al liceo. La notizia ha è stata pubblicata anche in prima pagina dal Corriere a firma di Massimo Gramellini.

Il fatto

L’alunna, che frequentava il Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona, nell’anno scolastico 2010/2011, veniva bocciata, al termine della classe 3°. La bocciatura avveniva dopo gli esami di riparazione sostenuti nell’agosto 2011.
La studentessa, ripetuta la classe, riesce comunque a diplomarsi e successivamente si laurea in architettura, supera l’esame di abilitazione e inizia la professione. Nel frattempo la famiglia inizia l’azione legale nei confronti dell’Istituto, in quanto, a suo dire, la bocciatura è conseguente ad atteggiamenti palesemente discriminatori.

La sentenza del TAR

Il 5 ottobre 2020 il TAR della Liguria ha emesso la sentenza e l’Istituto è stato ritenuto responsabile, in solido con il MIUR per la bocciatura ingiustificata.
Il tribunale ha stabilito infatti che la bocciatura è conseguente al “conflitto” insorto durante l’anno tra l’alunna e la docente di matematica e fisica.
Il Consiglio di Classe infatti non ha considerato l’andamento generale della studentessa. Al contrario la docente, cui la studentessa aveva contestato in presidenza il metodo didattico utilizzato, aveva utilizzato, nei suoi confronti un metro di valutazione più severo rispetto a quello adottato con gli altri alunni.
A riprova di questo atteggiamento sono i giudizi relativi ai compiti in classe, non tutti i voti negativi infatti, risultano sul registro della docente. Infine i punteggi attribuiti, all’esame di riparazione, non rispettano i criteri di valutazione prefissati dall’Istituto.
Il giudice evidenzia infine come la disparità di trattamento, ha un carattere “odioso” e “particolarmente stigmatizzabile” perché inficia la reputazione del sistema d’istruzione pubblico. Inoltre la discriminazione è rivolta “nei confronti di una ragazza minorenne”.
Per questi motivi, il danno morale soggettivo, è stato stimato nella misura di 1.300 euro. L’importo, per la bocciatura illegittima, risarcisce il danno ingiusto, legato alla perdita dell’anno scolastico.

Il danno patrimoniale

La sentenza del tribunale evidenzia tuttavia un ulteriore profilo di danno: quello patrimoniale.
Il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse economico, anche in termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso. L’Istituto è stato condannato quindi a risarcire anche il lucro cessante.
Il giudice infatti evidenzia come la bocciatura abbia causato all’alunna, il posticipato ingresso nel mondo del lavoro. Fermo restando che la percezione dei guadagni, non risulta definitivamente compromessa ma soltanto posticipata nel tempo, pur tuttavia l’alunna dovrà essere risarcita con una somma pari a 8.700 euro, a titolo di diminuito utile, per via del ritardo.
A queste somme andranno aggiunte le spese legali.

Il profilo assicurativo

È la prima volta che una simile sentenza è stata emessa in Italia. Diventa quindi particolarmente importante sottolineare nuovamente l’opportunità della stipula di una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.
Come per il caso in questione, l’assicurazione prevede la copertura delle perdite patrimoniali subite da terzi ed in conseguenza di errori od omissioni commesse dai dipendenti della Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle attività istituzionale. Una polizza adeguata dovrebbe prevedere anche l’estensione per i danni causati con colpa grave.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative per la responsabilità patrimoniale, contattaci qui.

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Animali selvatici

Alla fine dello scorso mese di settembre, la comparsa di un cinghiale nel cortile di una scuola di Catanzaro ha obbligato il Dirigente scolastico a chiudere l’Istituto per due giorni.
Anche se apparentemente l’episodio può far sorridere, nella scuola questo genere di episodi non è insolita e non mancano casi di infortunio.
Nel 2018, in un caso analogo, è rimasto ferito un operatore scolastico in una scuola di Palermo, nel 2015, una collaboratrice di una scuola di Trieste.

I danni provocati dalla fauna selvatica

Pur essendo gli episodi citati, quelli di maggior impatto mediatico, i cinghiali non sono gli unici animali selvatici che possono, potenzialmente, provocare danni nella scuola. Nello scorso mese di settembre uno sciame di vespe ha aggredito gli alunni di una scuola elementare di Milano. L’anno precedente, un caso simile fece intentare una causa contro una docente di una scuola di Grosseto.
Secondo stime approssimative, i danni provocati dagli animali selvatici in Italia, ammonterebbero a 60 milioni di euro all’anno.
Tra gli effetti del lockdown, legato alla pandemia, c’è anche l’aumento della presenza di cinghiali all’interno delle zone urbane e dei centri abitati. Negli ultimi 40 anni, i cinghiali selvatici sono passati da 50.000 a 2 milioni e ogni anno causano circa 10.000 incidenti, i più comuni sono quelli stradali.

A chi spetta il risarcimento dei danni?

La responsabilità del risarcimento del danno, nell’ultimo decennio, è stata oggetto di dibattito giuridico, con una serie di pronunciamenti spesso discordanti.
Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione (Sez. III Civile, sentenza n. 7969/2020), ha stabilito che sono le Regioni ad avere in carico questa responsabilità. Il loro ruolo è infatti assimilabile a quello del proprietario di un animale. In passato i danni provocati dagli animali selvatici erano considerati non indennizzabili e quindi restavano a carico di chi li subiva. Col passare degli anni, si sono spesso verificate sovrapposizioni di competenze locali (regionali, provinciali, enti locali, ecc.), con responsabilità non sempre precisamente identificabili. Per uscire da questa situazione farraginosa, la Corte di Cassazione ha deciso di rivedere tutto il precedente impianto normativo.  La responsabilità passa quindi da: Risarcimento per fatto illecito (Art. 2043 del Codice Civile), a Responsabilità per danni cagionati da animali (Art. 2052 del Codice Civile) e il soggetto pubblico responsabile è la Regione. La Regione, per evitare il risarcimento, dovrà dimostrare di aver messo in atto tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Le polizze assicurative scolastiche

Nel caso di sinistro provocato da aggressione da parte di animali selvatici, le polizze assicurative scolastiche prevedono sempre il rimborso delle spese mediche. La copertura infortuni tutela gli alunni e gli operatori in regola con il pagamento della polizza.
La Società assicuratrice, tuttavia, avrà il diritto di rivalersi nei confronti del soggetto che non ha adottato le misure di prevenzione del danno.

Se desideri maggiori informazioni sulle garanzie delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Assicurazione dei locali in concessione

Il nostro Istituto superiore, lo scorso mese di agosto ha stipulato con una Fondazione economica una convenzione per l’utilizzo di alcuni locali siti all’interno dell’Istituto. Nella convenzione è previsto che la Fondazione stipuli di una polizza assicurativa per i rischi civili. La Fondazione ci chiede se la polizza debba contemplare anche il rischio incendio. Cosa dobbiamo rispondere?

La convenzione stipulata dall’Istituto con la Fondazione deve rispettare le indicazioni contenute nella concessione fatta dalla Provincia (Ente proprietario dell’immobile) con il Ministero dell’Istruzione, nella figura dell’Istituto scolastico.
Di fatto quindi è la Provincia a elargire la concessione e non l’Istituto. A quest’ultimo spetterà l’approvazione del Consiglio di Istituto.
La norma, in questo casi, è inserita all’articolo 45, comma 2, lett. d) del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129.
La convenzione tra l’Istituto e la Fondazione dovrà esclusivamente prevedere le modalità operative in relazione a tutti gli aspetti concreti che andranno a regolamentare il rapporto tra i due soggetti (es.: quali spazi sono destinati, modalità e orari di accesso, pulizia, utilizzo delle attrezzature di proprietà dell’Istituto, personale, ecc.).

L’assicurazione dei locali in concessione

Appurato questo primo passaggio, i criteri assicurativi previsti dovranno quindi essere concordati tra la Fondazione concessionaria e la Provincia. L’Istituto, in questo senso, avrà solo una competenza indiretta.
Nel merito della copertura assicurativa di Responsabilità Civile, la polizza assicurativa dev’essere prodotta alla Provincia e non all’Istituto. Sarà l’Ente proprietario dell’immobile a valutare l’adeguatezza (condizioni e massimali) della polizza sottoscritta. L’Istituto sarà sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla conduzione dei locali dati in concessione.
Alla luce di quanto appena espresso, circa la necessità di copertura per il rischio incendio, la domanda andrà quindi posta alla Provincia.

Il rischio incendio e il rischio locativo

La polizza di Responsabilità Civile, di norma, non prevede i danni a terzi da rischio incendio. Tuttavia l’assicurato potrà sempre richiedere un’estensione in questo senso.
La Provincia potrebbe valutare anche l’opportunità, oltre alla polizza di Responsabilità Civile, di richiedere una specifica copertura per il Rischio Locativo.
Ai sensi dell’Art. 1588 del Codice Civile, il concessionario, scaduto il contratto, dovrà restituire i locali nelle stesse condizioni in cui si presentava alla consegna.
La polizza per il Rischio Locativo prevede esplicitamente anche il danno da incendio, ai sensi dell’Art. 1589 del Codice Civile. L’assicurato potrà stipulare la copertura per l’intero edificio oppure, come per il caso in oggetto, per la sola parte oggetto della concessione.
Da ultimo sarebbe anche opportuno che la Fondazione concessionaria, verificasse se la polizza stipulata dalla Provincia, per i danni da incendio, prevede la rinuncia alla rivalsa. In caso contrario l’Assicuratore della Provincia pagherebbe i danni, salvo successivamente rivalersi sul concessionario.

Il danneggiamento dei beni dell’Istituto

Resta inteso che nel caso di danneggiamento, la Fondazione è sempre tenuta al risarcimento.
Se l’evento ha coinvolto uno o più beni di proprietà dell’Istituto, il risarcimento spetterà a quest’ultimo.
Nel caso il danneggiamento coinvolgesse i beni di proprietà dell’Ente proprietario dell’immobile, sarà questo a dover essere risarcito.

Se desideri maggiori informazioni sulle garanzie relative alle polizze assicurative per la concessione dei locali, contattaci qui.

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Frattura delle dita delle mani

Come opera la polizza assicurativa nei casi di frattura delle dita delle mani? Questo tipo di danno è ricompreso in tutte le polizze assicurative per il rischio scolastico? Qualche anno fa abbiamo visto l’assicurazione del nostro Istituto, negare il rimborso perché l’apparecchio di immobilizzazione non è stato rimosso dal medico.

La frattura delle dita delle mani, tra gli infortuni in ambito scolastico è uno tra i più diffusi, ma anche quello tra i più sottovalutati. I danni più comuni alle dita della mano comprendono le fratture da avulsione e quelle da compressione. In ambito scolastico, prevalentemente, sono tra gli infortuni più frequenti accaduti durante le attività di educazione fisica.

Il profilo medico

Apparentemente la frattura delle dita delle mani può apparire come un danno di secondaria importanza. Statisticamente le dita che si fratturano più spesso sono il pollice, l’indice e il medio, mentre le fratture delle altre dita sono meno frequenti. A scuola è abbastanza comune la frattura di un dito durante una partita di pallone, basket o pallavolo, se la palla provoca una distorsione.
La lesione va sempre trattata da un medico competente perché il processo di guarigione dipende dalla gravità della frattura. Nei casi più complessi potrebbe comportare anche l’intervento chirurgico per ridurre il danno, in quelli più gravi potrebbe addirittura residuare un’invalidità permanente.
Di norma, la frattura di un dito viene trattata con una copertura protettiva immobilizzante o un tutore digitale. È molto rara l’applicazione di bende gessate anche se non insolita.
L’immobilizzazione prescritta dal ortopedico non dura più di 2/3 settimane. Dopo questo periodo, la frattura dovrebbe essere completamente guarita.
Il problema più frequentemente riscontrato dopo il trattamento delle fratture alle dita è la rigidità articolare. Molti soggetti quindi hanno bisogno di una serie di trattamenti fisioterapici per recuperare il normale movimento.

Le polizze assicurative scolastiche

Le singole polizze assicurative scolastiche non trattano la frattura delle dita delle mani con le medesime garanzie.
Negli anni, proprio alla luce della frequenza del sinistro, abbiamo visto un susseguirsi di condizioni eterogenee e diverse limitazioni. Nei casi di frattura alle dita, alcune polizze garantiscono esclusivamente un rimborso fisso, indipendente dalla gravità del danno. Altre coprono le spese mediche, ma non erogano diarie. Altre ancora, per erogare la diaria, impongono che la rimozione del tutore sia effettuata direttamente dal medico. Altre, inoltre, in relazione all’importo della diaria, fanno una distinzione tra mancini e destrorsi, limitando il risarcimento nel caso in cui l’arto coinvolto non sia quello preferenziale dell’infortunato.
Inutile dire che queste limitazioni hanno scatenato spesso numerose polemiche tra le famiglie e la scuola o la società assicuratrice. In alcuni casi s’è arrivati anche al contenzioso legale.
Oltre all’aspetto relativo alle diarie, come accennavamo più sopra, nei casi più gravi, la frattura delle dita delle mani, potrebbe comportare un’invalidità permanente.
Questo tipo di menomazione, nella quasi totalità dei casi, rientra tra le invalidità micropermanenti, inferiori ai 9 punti percentuali, solitamente tra il 3% e il 5%.
Anche questo tipo di danno (c.d. danno biologico) non viene risarcito in modo uniforme da tutte le polizze.
Le singole Società adottano tabelle di indennizzo differenziate e spesso tendono a ridurre, anche fortemente, i limiti di rimborso in questi casi.

L’intervento del broker assicurativo

In questi casi l’intervento del broker assicurativo, specializzato in ambito scolastico, risulta determinante in relazione all’adeguatezza della polizza.
Le migliori soluzioni assicurative non devono contenere limitazioni legate alle spese mediche e quindi alle eventuali terapie riabilitative. Allo stesso tempo non devono contenere limitazioni in relazione alla rimozione del dispositivo di contenzione o al fatto che il danneggiato sia destrimane o mancino. Ma l’aspetto più rilevante dev’essere quello relativo alla liquidazione dell’eventuale invalidità permanente che dovrà avvicinarsi il più possibile a quella indicata nelle tabelle in uso nei tribunali.

Se desideri maggiori informazioni sulle garanzie relative alla frattura delle dita delle mani nelle polizze scolastiche, contattaci qui.

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Casa Famiglia

Il nostro istituto comprensivo ha iscritto due fratelli provenienti da una casa famiglia. Anche per questi soggetti è obbligatorio il pagamento della polizza assicurativa?

In premessa occorre ricordare che la polizza assicurativa integrativa, è stipulata dalla scuola con una compagnia privata, con il consenso del Consiglio di Istituto.
La polizza integrativa copre eventuali infortuni o sinistri che si possono verificare nelle situazioni diverse non contemplate nelle tutele INAIL.
Il passaggio in Consiglio di Istituto rende obbligatorio, per le famiglie, il pagamento della polizza che integra quella obbligatoria e gratuita nella scuola, offerta dall’INAIL.

Cos’è la Casa Famiglia

La Casa Famiglia sono strutture pensate per accogliere i minori che, in specifiche circostanze, vengono allontanati dalle famiglie naturali. 
Sono state istituite dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149 e rientrane in un quadro normativo più esteso in tema di adozione e affido di minori.
La Casa Famiglia prevedono una molteplicità di servizi specifici.
Esse vanno dalle comunità familiari, che accolgono i minori mediante l’affido temporaneo, alle case madri-figli, che ospitano nuclei monoparentali (es.: madre-bambino).
Esistono poi le comunità alloggio e appartamenti destinate ad adolescenti e maggiorenni che sperimentano percorsi di autonomia e i servizi di pronta accoglienza.
Gli ultimi dati emanati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, parlano di circa 3.000 comunità (sia educative che familiari) presenti sul territorio nazionale.
Il numero dei minorenni allontanati dai nuclei familiari d’origine è di circa 26.000. Di questi 12.000 in comunità e i restanti in affido familiare.

Le motivazioni dell’allontanamento del minore

Un quarto degli allontanamenti è causato dall’incapacità educativa della famiglia, seguono la trascuratezza materiale e affettiva del minore e la violenza domestica. Tra le motivazioni compaiono anche i problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori, l’abuso sessuale del minore e i problemi giudiziari dei genitori.
La legge, tuttavia, impedisce l’allontanato a causa delle condizioni di povertà in cui versa la famiglia. Quest’ultima potrà essere una delle cause concorrenti alla decisione, ma non quella esclusiva.

I contributi economici

I singoli Comuni sono tenuti a erogare ai soggetti ospitanti un “contributo spesa” finalizzato al mantenimento del minore.
Mediamente una comunità educativa percepisce tra i 70 e i 120 euro al giorno, mentre le comunità familiari tra i 60 e 70 euro. Occorre tuttavia precisare che ogni Regione, si regolamenta autonomamente ed eroga contributi differenziati relativi ai servizi che offre.
Gli elementi che concorrono al contributo sono: il costo del lavoro del personale, i costi della gestione, i percorsi formativi individuali del minore, le vacanze, ecc.

Le polizze assicurative scolastiche

Come premesso le polizze assicurative scolastiche hanno una funzione integrativa e il pagamento è obbligatorio per le famiglie.
La famiglia che ospita uno studente in affido non è quindi esonerata dal pagamento del premio, anche perché questo è rimborsato dal contributo erogato dall’Ente Locale per il servizio educativo.
Fermo restando quest’aspetto, le Società assicuratrici, di norma prevedono una percentuale di tolleranza entro la quale tutti gli studenti risultano assicurati.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla gratuità nelle polizze assicurative scolastiche, puoi contattarci qui.

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Arbitrato

La famiglia di un alunno vittima di un infortunio scolastico ci comunica che non è soddisfatta del rimborso assicurativo proposto e ventila il ricorso all’arbitrato.
L’Istituto scolastico cosa deve fare in questo caso?

Dal punto di vista giuridico, l’arbitrato è un metodo diverso e volontario di risoluzione delle controversie, alternativo al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria. Le parti, di comune accordo, possono adire all’istituto dell’arbitrato per definire una controversia in essere o evitarne l’insorgenza.
Ad esempio, in caso di disaccordo sull’indennizzabilità di un sinistro, il contratto può prevedere di demandare la risoluzione ad un apposito collegio medico.

Il profilo normativo

L’istituto dell’arbitrato è previsto dal codice di procedura civile, all’Art. 806e successivi.
L’articolo, al comma 1, recita: «le parti possono fare decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili».
Lo stesso articolo, al comma 2, precisa che le controversie: «possono essere decise da arbitri esclusivamente se previsto dalla legge o nei contratti […]».
Ne deriva necessariamente che, per ricorrere all’arbitrato, questa possibilità dovrà essere precisamente inserita all’interno del contratto assicurativo.

Il collegio arbitrale

La composizione del collegio arbitrale è indicata all’Art. 810 del Codice di Procedura Civile.
Se contrattualmente previsto, nel caso di controversia sull’indennizzo di un sinistro, la risoluzione può essere demandata a un collegio di tre medici. Assicurato e Compagnia ne nomineranno uno per parte e il terzo sarà scelto di comune accordo.

Vantaggi e svantaggi dell’arbitrato

L’arbitrato è un sistema più snello di risoluzione delle controversie rispetto alla giurisprudenza ordinaria.
Sono proprio le modalità, alternative al normale iter giudiziario, che consentono una più rapida definizione della vertenza. In media, infatti, un arbitrato si conclude in sei mesi, contro i due anni e mezzo che occorrono per una sentenza civile di primo grado.
Il ricorso all’arbitrato, tuttavia, potrebbe presentare anche degli svantaggi.
In prima istanza, l’arbitrato potrebbe essere più costoso rispetto al ricorso ai giudici statali: Il collegio arbitrale è pagato dai soggetti che ne fanno richiesta. Per questo motivo è necessario capire precisamente qual è l’importo della contesa.
Inoltre, gli arbitri di solito non possono eseguire misure cautelari pronunciate nei confronti delle parti.
Infine, il lodo (la sentenza dell’arbitrato) non costituisce un titolo esecutivo immediato, essendo soggetto a un procedimento di controllo da parte del giudice statale. In tutti i casi, l’accesso all’arbitrato non preclude la possibilità futura di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Il ruolo della scuola

Nei casi di controversia, come quello in questione, non è previsto alcun onere amministrativo per la scuola. La famiglia direttamente, o attraverso il proprio legale, prenderà contatto con la Società assicuratrice e con quest’ultima stabilirà tempi e modi della procedura da avviare.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione all’arbitrato assicurativo, contattaci qui.

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Lampade UV-C per la disinfezione dei locali

Da quest’anno abbiamo installato e metteremo in funzione nelle aule dell’Istituto delle lampade UV-C, modello UV-FLOW-E75H-C-NX, per la disinfezione dei locali. Vorremmo sapere se la polizza copre da eventuali sinistri o danni, agli studenti e al personale, cagionati dall’uso delle stesse nei locali dell’Istituto.

In premessa va evidenziato che la polizza stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, non prevede la copertura per i sinistri o i danni causati da esposizione alle lampade UV-C.

La differenza tra infortunio e malattia

Dal punto di vista assicurativo con il termine infortunio s’intende un evento traumatico dovuto a cause fortuite, violente ed esterne che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano, come conseguenza, un’inabilità temporanea, un’invalidità permanente o il decesso. Com’è facilmente intuibile, nel caso di danno da esposizione alle lampade UV-C, manca l’evento traumatico, fortuito e violento.
Questo tipo di danno è infatti assimilabile a malattia. Le definizioni contrattuali infatti definiscono Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Le condizioni contrattuali inoltre, di norma, escludono la malattia, fatti salvi gli eventi morbosi accaduti durante i viaggi di istruzione.

I danni da esposizione ai raggi UV

La domanda tuttavia suggerisce un’ulteriore riflessione.
Il Ministero della Salute nella pagina dedicata alla disinfezione tramite lampade germicide UV-C evidenzia come l’esposizione potrebbe causare danni, anche gravi. Tra questi rientrano: irritazioni, eritema, ustioni, gravi forme di cheratite ultravioletta e infiammazione della cornea. La nota riporta che il rischio è legato all’esposizione anche per brevi periodi.
Inoltre l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato la radiazione ultravioletta in tutte le sue componenti UV-A/B/C nel Gruppo 1 degli agenti certamente cancerogeni per l’uomo.

La Responsabilità Civile della scuola

Potrebbe quindi accadere che, qualora un soggetto sviluppasse una patologia in qualche modo riconducibile all’esposizione alle lampade UV-C utilizzate per la disinfezione dell’Istituto, quest’ultimo potrebbe essere chiamato a risponderne relativamente alla Responsabilità Civile.
Per questo motivo consigliamo l’integrale ottemperanza a tutte le indicazioni, di installazione, utilizzo e manutenzione, inserite nel manuale d’uso dei dispositivi.
Solo in questo modo, in caso di danno, l’Istituto potrà essere sollevato dalla responsabilità diretta che ricadrà sul produttore e sul distributore dell’apparecchiatura.

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