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Danno estetico

Un alunno del nostro istituto, in occasione di un sinistro, ha riportato un grave trauma al viso e un importante danno estetico. La famiglia dello studente ci chiede se la polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto, oltre alle spese mediche, prevede il rimborso anche del danno biologico e in che modo?

La giurisprudenza fin dall’inizio degli anni ’80 dello scorso secolo fa rientrare il danno estetico tra le forme di danno biologico.
Il danno estetico potrebbe infatti compromettere l’integrità esteriore della persona, del suo corpo, pregiudicandone l’aspetto o l’armonia. Il danno estetico quindi riguarda un’alterazione peggiorativa nella percezione della propria immagine o del proprio corpo.

La valutazione del danno

Valutare il danno estetico è un processo complesso, soprattutto perché non esiste una tabella di classificazione dei diversi pregiudizi estetici che possono verificarsi.
Il medico che dovrà effettuare la perizia e la stima economica, dovrà tenere conto dei molteplici elementi:

  • La dimensione oggettiva del danno in relazione all’effettiva consistenza dell’alterazione fisiognomica;
  • Le eventuali implicazioni psicologiche;
  • La possibilità di correggere o riparare anche chirurgicamente al danno.

In quanto lesione alla salute, il danno estetico consente inoltre al danneggiato, il diritto di ottenere il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, dei pregiudizi sofferti.
Il danno estetico potrà quindi essere liquidato secondo i parametri stabiliti dalle Tabelle dei tribunali. Resta inteso che la determinazione della somma risarcibile è soggetta alla personalizzazione in considerazione del sesso, dell’età, della condizione socio-culturale, della localizzazione della lesione sul corpo, delle condizioni soggettive del danneggiato e dunque delle circostanze specifiche legate alla vicenda. Com’è facilmente immaginabile, infatti, una lesione al volto sarà valutata maggiormente rispetto a quella che ha coinvolto un braccio.
In sede risarcitoria saranno quindi tenute in considerazione tutte le variabile del caso specifico, oltre a quelle di carattere fisico, anche quelle di tipo psicologico e relazionale.

Le polizze assicurative scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche prevedono sempre il risarcimento nel ramo di Responsabilità Civile qualora il danno fosse causato per diretta responsabilità dell’Istituto o di un assicurato.
Di norma le polizze prevedono anche un indennizzo nel ramo infortunio, quindi anche non in presenza di responsabilità di terzi.
In questi casi tuttavia potrebbero esserci delle limitazioni. Solitamente viene escluso l’apparato ortodentale, normalmente ricoperto con una garanzia specifica.
Il danno estetico prevede un indennizzo, fino al massimale della somma assicurata, a fronte delle spese documentate sostenute dall’Assicurato per le cure o gli interventi, anche di chirurgia plastica ed estetica, sostenuti allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico.
È bene evidenziare che queste spese potrebbero essere rimborsate solo se sostenute entro un preciso arco temporale. Nel caso in cui fosse impossibile intervenire entro il periodo previsto, ad esempio a causa dell’età del soggetto assicurato, la società assicuratrice potrebbe prevedere un rimborso forfettario.

Se desideri avere avere maggiori informazioni circa la copertura assicurativa per il danno estetico nelle polizze scolastiche, contattaci qui.

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Omessa custodia

È di qualche giorno fa la notizia di un alunno, di 11 anni che si è allontanato dalla scuola, senza che nessuno se ne accorgesse. Il ragazzo, colpito dalla sindrome di Down, è stato trovato dopo un’ora e mezza da un vigile del fuoco che aveva notato il ragazzino vagare confuso e intimorito.

Abbandono di minori o incapaci

Sull’importanza della vigilanza abbiamo pubblicato un articolo specifico. Il caso in questione tuttavia appare più grave poiché, a differenza della mancata vigilanza, potremmo trovarci di fronte ad un reato di cui all’Art. 591 del Codice Penale – Abbandono di persone minori o incapaci.
Il codice riporta: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, […] di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. […] La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore […], dal tutore […].

L’omessa custodia

Appare chiaro come l’omessa custodia sia un evento di particolare gravità che presuppone la responsabilità diretta dell’Istituto (Dirigente scolastico e/o Direttore S.G.A.), del personale docente e/o educativo o dei collaboratori e che potrebbe avere conseguenze importanti e imprevedibili.
La responsabilità diretta della scuola deriva, tra gli altri, dall’Art. 2043 e dall’Art. 1218 del Codice Civile, in relazione alla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, che viene ad instaurarsi con l’iscrizione del minore a scuola.

Il profilo assicurativo della Responsabilità Civile

Sul piano strettamente assicurativo, l’eventuale danno diretto è risarcito dalla Società assicuratrice nel ramo infortunio.
Una maggiore attenzione va invece posta in relazione alla Responsabilità Civile.
L’Art. 1900, comma 2, del Codice Civile, dispone che sussiste l’obbligo dell’assicuratore anche se il sinistro è avvenuto per dolo o colpa grave di un soggetto di cui l’assicurato deve rispondere anche nel caso che si tratti di un terzo, come il dipendente, legato contrattualmente all’assicurato.
Per quanto riguarda il reato penale, in linea generale, questo non è mai previsto nelle coperture assicurative. Inoltre il dolo non è assicurabile perché contrario ai principi generali di ordine pubblico e, in quanto tale, sanzionato dalla legge penale.

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Intervallo e ricreazione

In qualità di Dirigente Scolastico ho emanato una serie di circolari che ordinano i momenti di intervallo e ricreazione nel nostro Istituto. Volevo chiedervi conferma del fatto che questi due momenti siano regolarmente coperti dalla polizza assicurativa, anche in assenza di indicazioni specifiche nel regolamento dell’Istituto.

Statisticamente uno dei momenti più rischiosi per il verificarsi di sinistri in ambito scolastico è quello legato all’intervallo e alla ricreazione.
La ragione è legata a quell’elemento della dinamicità intrinseca, sostanzialmente assente nella maggior parte delle attività scolastiche.

Intervallo e Ricreazione

Per semplicità è definito Intervallo il breve spazio di tempo al cambio dell’ora. Ricreazione il tempo di sospensione delle lezioni, di norma, più esteso e posto a metà mattina.
Sarà il Regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto, a prevedere, più o meno dettagliatamente, norme in relazione agli intervalli e alle ricreazioni degli studenti durante l’orario scolastico.

Regolamento interno

Purtroppo, la normativa, spesso molto attenta alle dinamiche scolastiche, non regolamenta questi momenti.
Unico richiamo a quest’aspetto è contenuto all’Art. 17 lettera (f) della Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105 ove, per altro, si fa cenno solo all’obbligo di vigilanza durante gli intervalli.
Il grado e la tipicità dei singoli istituti scolastici certamente non permettono di dare una regolamentazione generalizzata.
Occorre sempre tenere presente che l’età e il livello di maturità degli studenti presuppone organizzazione e livelli di vigilanza diversi. Questi sono demandati al Regolamento Interno dei singoli Istituti scolastici.

Il Regolamento d’Istituto

Il regolamento dovrà prevedere la condivisione strategica tra tutte le componenti della scuola (dirigenza scolastica, docenti, alunni, genitori, personale ausiliario e tecnico amministrativo) e il dettaglio di tutte le norme che andranno a regolamentare questi momenti.
Per entrambi, intervallo e ricreazione, occorrerà individuare con precisione i soggetti incaricati della vigilanza degli studenti, anche in relazione agli obblighi professionali degli operatori scolastici derivanti o discendenti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
In relazione alla ricreazione occorrerà stabilirne precisamente l’orario, la durata, e le modalità di fruizione della stessa come, ad esempio: l’accesso ai bagni o, per gli Istituti superiori, ai servizi bar e/o di piccola ristorazione se presenti.

Il rischio pandemico

La recente pandemia di Covid-19, con le regole di prevenzione alla diffusione del contagio, ha complicato ulteriormente quest’aspetto. Al fine di ridurre il più possibile i contatti diretti, molti Istituti hanno imposto il non allontanamento dalle classi per il consumo della merenda. Regolamentazioni più strette riguardano anche per l’utilizzo dei servizi igienici o l’accesso ai bar. La regola non trova tutti d’accordo, tuttavia, l’applicazione delle misure di prevenzione rimane una responsabilità diretta del Dirigente.

La polizza assicurativa

Sul versante strettamente assicurativo, le polizze attualmente stipulate dagli Istituti scolastici, di norma, prevedono la copertura nei rami di Responsabilità Civile e Infortunio anche durante gli intervalli e i momenti di ricreazione. Resta inteso che la deliberazione e l’applicazione del regolamento d’Istituto per quest’aspetto, limita, oltre al danno, la possibilità di contenzioso legata alla mancata vigilanza.

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Infortunio in itinere, che fare?

Un nostro alunno, nel rientrare a casa in bicicletta, è caduto e ha riportato una lesione al ginocchio per la quale dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.
Qual è la documentazione da presentare alla società assicuratrice?
In relazione all’INAIL occorre fare denuncia?

L’infortunio in itinere, almeno dal punto di vista statistico, è un evento poco frequente. Purtroppo è tra quelli con le conseguenze fisiche ed economiche più gravi.
Più dell’80% dei sinistri mortali nella scuola avvengono in itinere, ma anche i casi meno gravi, di norma, potrebbero determinare postumi potenzialmente rilevanti.
Di fronte ad eventi virtualmente molto seri, predisporre una denuncia di assicurazione completa ed esaustiva snellisce il processo amministrativo e velocizza le pratiche di rimborso.

La comunicazione dell’infortunio

Il primo fondamentale passaggio è la comunicazione di infortunio da effettuare alla scuola. L’assicurato infortunato, o la sua famiglia, in caso di studente minorenne, dovranno fornire alla segreteria dell’Istituto la dettagliata dinamica dell’evento: data, ora, luogo e il preciso svolgimento dell’evento.
La dinamica è un aspetto fondamentale perché consente alle Società assicuratrici coinvolte di stabilire con precisione i livelli di responsabilità e di ripartire eventuali indennizzi o risarcimenti.
In questi casi sarebbe opportuno che fosse trasmessa alla segreteria della scuola anche la dichiarazione testimoniale di uno o più soggetti che hanno assistito al fatto. Le testimonianze non sono obbligatorie, tuttavia, tenderanno a evitare eventuali richieste ulteriori di chiarimento che la Società assicuratrice potrebbe richiedere successivamente.

Il verbale dell’autorità di Pubblica Sicurezza

Nei casi di incidente stradale per cui è intervenuta l’Autorità di Pubblica sicurezza (Polizia Locale, Carabinieri, ecc.) occorrerà produrre anche il Verbale relativo. Per gli incidenti con lesioni lievi o solo danni alle cose, il rilascio del verbale avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di incidente con feriti gravi, il verbale sarà rilasciato entro 120 giorni dalla data del sinistro.
In entrambi i casi, l’Autorità di Pubblica Sicurezza rilascia, su richiesta, entro 3 giorni, un “estratto” (cd.: scambio di generalità) in cui sono riportati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte. Questo documento consentirà di poter ottemperare immediatamente all’apertura delle pratiche assicurative.
Oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere consegnata alla scuola anche tutta la documentazione medica di Pronto Soccorso.

La denuncia all’INAIL

Nel merito della denuncia INAIL occorre fare due precisazioni.
La denuncia è sempre obbligatoria quando l’itinere vede coinvolto il personale scolastico (corpo docente e non docente). Non è necessaria se coinvolti risultano essere gli alunni.
Unica eccezione sono le attività di alternanza scuola-lavoro, ma solo per gli spostamenti tra casa, o l’Istituto, e l’Azienda in cui si svolge l’attività e viceversa. I dettagli relativi alle tutele per quest’aspetto sono riportati nella Circolare 21 novembre 2016, n. 44 dell’INAIL.

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Pulmino dell’Istituto scolastico

Il nostro Istituto scolastico ad indirizzo alberghiero possiede un pulmino utilizzato per il trasporto di cose e persone, prevalentemente alunni in stage o percorsi formativi. Nell’ultimo periodo è sorto il dubbio che il conducente debba possedere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Inoltre l’Istituto deve provvedere alla Sorveglianza Sanitaria obbligatoria, è vero?
Gli studenti e il personale che utilizzano il mezzo sono coperti dalla polizza assicurativa scolastica?  

Il primo aspetto da prendere in considerazione per il pulmino o per qualsiasi altro veicolo di proprietà dell’Istituto Scolastico è l’immatricolazione del veicolo. Nel libretto di circolazione sono riportati precisamente tutti i termini. Qualora il veicolo è omologato per un massimo di 9 posti e il suo peso sia inferiore alle 3,5 tonnellate, può essere condotto con patente B. Il conducente dovrà avere un’età superiore a 21 anni e possedere la patente da almeno 12 mesi.
In questo caso non siamo in presenza di particolari necessità o impedimenti. La scuola potrà trasferire gli alunni, con il proprio personale (docente o non docente), dalla sede dell’Istituto ai luoghi in cui si svolgono gli stage e viceversa. Il trasporto assume carattere privato, non professionale per cui è previsto il pagamento del servizio.

La Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

Le case automobilistiche, al fine di raggiungere la maggior clientela potenziale, tendono a produrre e commercializzare veicoli con le caratteristiche di peso e numero di posti sopra descritti. Se, al contrario, il veicolo è omologato oltre le 3,5 tonnellate e fino alle 7,5 tonnellate o sia registrato come “Autocarro” e/o ecceda il numero massimo di 9 soggetti trasportabili, il conducente dovrà possedere almeno della patente C o superiore.
Circa la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), questa, fino al luglio 2021, era richiesta esclusivamente per i soggetti che svolgevano professionalmente le mansioni di autista abilitato al trasporto di merci o persone. Dal 31 luglio 2021, con l’introduzione del DECRETO 30 luglio 2021Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645, l’obbligo è esteso a tutti i possessori di patente superiore alla B.

La sorveglianza sanitaria obbligatoria

Circa la sorveglianza sanitaria obbligatoria che attesti gli obblighi in capo al Datore di Lavoro, traslati al Medico Competente, al fine di prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti, come stabilito dall’Art. 41, comma 4 del D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, questa riguarda esclusivamente i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E. Va da sé che, in tutti i casi in cui al conducente fossero riscontrate, alterazioni dello stato di coscienza per l’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, scattano le sanzioni amministrative e penali. Le sanzioni sono ad esclusivo carico del conducente del veicolo, ai sensi del codice della strada. Il Datore di lavoro potrà essere sanzionato solo qualora risulti non aver ottemperato alla normativa vigente.

La polizza RCA

Nel merito dell’aspetto assicurativo, la normativa vigente in materia di Responsabilità Civile Auto (RCA) obbliga la Società Assicuratrice a tutelare tutti i soggetti trasportati. Nel caso del pulmino dell’Istituto scolastico, sarebbe tuttavia opportuno che l’Amministrazione, in fase di stipula della polizza, prevedesse la specifica estensione per gli infortuni conducente. La polizza scolastica per RC/Infortuni, già prevede questa copertura. Non bisogna però dimenticare che la sottoscrizione della polizza, per i dipendenti è facoltativa. Potrebbe quindi accadere che un operatore scolastico, alla guida del veicolo, sia tutelato solo dalla copertura INAIL che prevede limitazioni anche sensibili.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei mezzi di trasporto di proprietà dell’Istituto scolastico, contattaci qui.

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La tutela INAIL negli Istituti scolastici

Un ricorrente chiarimento che ci viene sottoposto è relativo alla tutela INAIL negli Istituti scolastici.
La tutela assicurativa, trae origine dall’applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’Art. 4, comma 5: «Sono compresi nell’assicurazione: gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro […]».

La differenti tutele tra Studenti e Operatori scolastici

Gli operatori scolastici – corpo docente e non docente – rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria come ogni altro lavoratore dipendente. Per gli operatori la tutela assicurativa è integrale e prevede, oltre al rischio specifico sul luogo di lavoro anche l’itinere. Gli studenti al contrario, sono una particolare categoria di soggetti che, non avendo un formale rapporto di lavoro, sono assicurati in via eccezionale, solo nel corso di particolari attività che l’INAIL considera pericolose. La tutela assicurativa si limita esclusivamente a questi casi:

  • Esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (Attività di laboratorio);
  • Attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  • Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  • Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (Viaggi di istruzione, uscite di didattiche, stage formativi, PCTO).

I progetti di PTCO (ex alternanza scuola-lavoro)

In virtù dell’introduzione del D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, l’attività svolta dagli studenti, durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito dei progetti di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), è assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Gli studenti infatti sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Conseguentemente tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Esclusivamente in questo caso è garantita anche la tutela nel percorso tra l’Istituto e il luogo di lavoro in cui si tiene l’attività e viceversa (itinere).

Gli indennizzi

Le tutele INAIL previste per gli operatori scolastici e gli studenti, vittime di infortunio negli ambiti sopra elencati, sono limitate alle seguenti prestazioni:

  • Economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16% attraverso assegno per l’assistenza personale continuativa, integrazione della rendita, rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
  • Sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
  • Protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
  • Riabilitative.

Le prestazioni di carattere sanitario, protesico e riabilitativo sono quelle rese disponibili dal Servizio Sanitario Nazionale e/o convenzionato. Inoltre gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori.
Tutte le precisazioni ulteriori relative alla tutela INAIL negli Istituti scolastici sono disponibili nella sezione FAQ del sito istituzionale.

Se desideri maggiori informazioni sulla tutela INAIL negli Istituti scolastici, contattaci qui.

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Mediazione e Negoziazione assistita

Il nostro Istituto scolastico, nei giorni scorsi, ha ricevuto dallo studio legale che cura, per conto della famiglia, la liquidazione del sinistro, di cui è stato vittima un nostro alunno, l’invito alla procedura di mediazione assistita.
Di quest’aspetto se ne occupa direttamente la Società Assicuratrice con cui la scuola ha stipulato la polizza RC/Infortuni?

L’istituto della Mediazione Assistita è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28: “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
Nei primi anni dopo la promulgazione della norma, il provvedimento ha subito più di un fermo tecnico. Le ragioni riguardavano l’obbligatorietà del provvedimento e la costituzionalità dello stesso. Dal 2013, anche in funzione delle raccomandazioni espresse dalla Commissione europea, il testo del decreto è stato in parte rivisto nel D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e successivamente convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Le finalità della Mediazione e della Negoziazione

Il procedimento rientra tra le misure volte a garantire i principi costituzionali in tema di celerità ed effettività della tutela giurisdizionale. Metodi alternativi finalizzati alla prevenzione del contenzioso e alla risoluzione delle controversie (c.d.: ADR – Alternative Dispute Resolution). Nel 2014, all’istituto della Mediazione Assistita è stato affiancato quello della Negoziazione Assistita, introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 e successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

Le differenze tra Mediazione e Negoziazione

Nel caso della Mediazione, è prevista la presenza di un soggetto esterno, terzo, estraneo alla vicenda ed imparziale, qual è il mediatore. Il Mediatore che è chiamato ad agevolare il dialogo tra le parti, ripristinandone la comunicazione e facilitando il raggiungimento di un accordo.
Nella Negoziazione, invece, saranno le parti a confrontarsi direttamente attraverso l’assistenza dei propri legali. Semplificando: entrambi gli istituti sono finalizzati al raggiungimento di un accordo bonario, mediante il quale risolvere in via amichevole una controversia. La negoziazione assistita è un primo approccio alla soluzione negoziale della controversia. Laddove le parti non dovessero raggiungere un accordo, è auspicabile l’intervento di un mediatore prima di passare alla magistratura ordinaria.

Mediazione e Negoziazione sono un obbligo?

In entrambi gli istituti sono previste delle aree di obbligatorietà. Ad esempio nella Negoziazione, il danno da circolazione di veicoli, nella Mediazione, le controversie in materia di condominio. Tuttavia, questi strumenti possono essere utilizzabili anche in via facoltativa dalle parti, sulla base di una loro libera scelta e/o dietro consiglio del legale. L’avvocato è sempre tenuto ad informare il cliente di tale possibilità.

L’Avvocatura dello Stato

Negli ultimi anni, le richieste di Mediazione e Negoziazione Assistita che pervengono agli istituti scolastici sono in costante aumento. Una delle cause è il crescente ricorso agli studi legali da parte famiglie che hanno visto il proprio figlio infortunato in ambito scolastico.
Le procedure devono svolgersi con l’assistenza degli avvocati delle parti. Nel caso della scuola, l’Istituto, in quanto parte dell’Amministrazione dello stato, dev’essere rappresentato dall’Avvocatura dello stato.
Per questo motivo tutte le richieste di Negoziazione Assistita devono essere inoltrate per conoscenza all’Avvocatura di stato competente per circoscrizione.
Nel caso in cui l’Istituzione scolastica, che ha diretta cognizione dei fatti, ritenga conveniente l’adesione all’accordo transattivo, dovrà riferire all’Avvocatura dello Stato le motivazioni in ordine all’opportunità di tale soluzione.

La polizza assicurativa scolastica

Nella quasi totalità dei casi, avendo l’Istituto Scolastico stipulato polizza assicurativa per i danni da Responsabilità Civile e Infortunio è necessario l’invio della richiesta di mediazione e/o negoziazione alla Società di Assicurazione con la quale sia stata stipulata una polizza.

Le indicazioni dell’USR Lombardia

A questo proposito è disponibile la circolare del 2016, emanata dall’USR Lombardia, con le linee guida da seguire.

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Pagamento della polizza assicurativa scolastica

Un problema che si ripropone tutti gli anni in alcune scuole è quello legato al pagamento della polizza assicurativa scolastica da parte delle famiglie. Negli ultimi due anni, complice la pandemia, sembra che il problema si sia ampliato. Alcune istituzioni scolastiche denunciano non pochi disagi in relazione ai pagamenti delle quote assicurative da parte gli alunni.
Prima di trovare eventuali soluzioni alternative è bene inquadrare il problema nella sua complessità.

Il mancato pagamento del premio assicurativo

Il mancato pagamento del premio entro i termini stabiliti dal contratto è regolamentato dall’Art. 1901 del Codice Civile: «Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto». Inoltre: «[…] il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione».
Il mancato pagamento del premio quindi comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga il dovuto. Il mancato pagamento inoltre determina l’insorgere in capo all’assicuratore del diritto di credito nei confronti del contraente. Se, a fronte del sollecito, l’assicurato non provvede al versamento, l’assicuratore potrà attivarsi per il recupero forzoso del credito.

L’elenco nominativo

Resta inteso che la sospensione delle garanzie per la scuola è un evento da scongiurare assolutamente. Oltre all’azione di recupero del premio da parte dell’assicuratore, il rischio più concreto è che un evento dannoso generi un contenzioso con la scuola.
Di norma, le polizze assicurative scolastiche, consentono la possibilità di pagare il premio collegandolo all’elenco nominativo degli alunni che hanno pagato la copertura assicurativa. In tal modo, tutti gli altri alunni che non avranno versato la quota non saranno assicurati sino al versamento della rispettiva quota.
Anche questo caso, sebbene contemplato contrattualmente, la copertura degli alunni dell’Istituto con elenchi nominativi è fortemente sconsigliabile.
Se da un lato infatti genera un aggravio amministrativo, dall’altro la presenza in Istituto di alunni non assicurati diventa un grave rischio per la scuola.
In caso di sinistro o di infortunio la famiglia dell’assicurato, che non vedrà riconosciuto il risarcimento delle spese mediche o l’indennizzo del danno, tenderà a ritenere responsabile la scuola dell’accaduto motivo per cui anche in questo caso la possibilità di contenzioso è elevata.

Il pagamento del premio alla scuola è un obbligo

Come accennato in un nostro articolo precedente, il pagamento del premio assicurativo è un obbligo per le famiglie. La questione è stata affrontata dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e del 7 marzo 2013 n. 593.
Il nocciolo della questione verte tuttavia da un lato sulla premessa la gratuità connessa all’obbligo scolastico e, dall’altro sulla mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole.
La tempestiva e corretta comunicazione delle coperture alle famiglie e i rischi derivanti dalla mancata assicurazione, a nostro parere, restano l’unico strumento davvero efficace in questa fase.

Se desideri maggiori informazioni in relazione al pagamento della polizza assicurativa scolastica, contattaci qui.

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Pet Therapy a scuola

Il nostro Istituto ha organizzato un servizio di Pet Therapy a scuola, finalizzato a migliorare diverse condizioni di difficoltà di comunicazione degli alunni diversamente abili.
Il servizio Educazione Assistita con gli Animali (EAA) è organizzato, ai sensi di legge, in accordo con l’Ente Locale e un Centro specializzato a cui l’Ente Locale ha affidato l’appalto.
In caso di sinistro e/o di infortunio la Compagnia Assicuratrice garantisce la copertura assicurativa?

Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA), e tra questi l’Educazione assistita con gli animali (EAA) sono regolamentati ai sensi degli Art. 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”.

Che cos’è la Pet Therapy nella scuola?

Con il termine di Pet Therapy, s’intende un sistema terapeutico dolce con l’ausilio di animali da compagnia. In ambito scolastico, la Pet Therapy viene utilizzata in progetti finalizzati a migliorare il benessere degli alunni soprattutto nella scuola dell’infanzia e primaria.
Nella scuola, i progetti di EAA sono in larga diffusione. L’utilizzo di animali nelle attività scolastiche favorisce l’inserimento, stimola il linguaggio, ma anche uno strumento per lo sviluppo motorio attraverso le attività di gioco e movimento.
Nel marzo 2015, il Ministero della Salute ha emanato delle dettagliate Linee Guida legate a questo tipo di attività.

Attività con animali nella scuola

Come per tutte le attività scolastiche, anche la Pet Therapy prevede la delibera del Consiglio di Istituto e l’inserimento nel PTOF. Qualora, come in questo caso il servizio fosse erogato da un terzo, diventa necessario un protocollo d’intesa tra l’erogatore del servizio, l’Ente Locale e la Scuola.

Le coperture assicurative

Sotto l’aspetto assicurativo, occorrerà stabilire se gli animali sono proprietà dell’Istituto Scolastico o del soggetto che eroga il servizio.
Nel primo caso, è sempre bene che l’Istituto stipuli una polizza specifica per il rischio connesso all’attività con gli alunni e/o il personale. La polizza della scuola, normalmente esclude quest’aspetto. Anche in questo caso, la consulenza del broker assicurativo specializzato è particolarmente utile.
Qualora invece gli animali siano di proprietà del soggetto che eroga il servizio è bene verificare che quest’ultimo sia in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per tutti i danni che dovesse causare a terzi.

La vigilanza

Un ultimo aspetto riguarda l’obbligo di vigilanza da tenere durante tutte le attività, comprese quelle con gli animali.
In caso di danno, infatti, dovrà essere sempre ben chiara, ai fini della Responsabilità Civile, sia alle famiglie degli alunni, che all’Istituto Scolastico, non solo la dinamica dell’evento, ma, soprattutto, il soggetto che, in quel momento, era tenuto alla vigilanza.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli animali utilizzati nelle attività scolastiche, contattaci qui.

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Alunno con il gesso

Un alunno del nostro Istituto, che ha subito un incidente sportivo, si è presentato a scuola, accompagnato dal genitore, con il gesso. Può frequentare le attività scolastiche, anche senza certificazione medica? In caso di sinistro, la Compagnia assicuratrice risponde dell’eventuale danno?

L’accesso all’Istituto scolastico per gli alunni in relazione ai servizi di medicina scolastica è regolamentato dal D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.

La prognosi negli alunni

Per il personale dipendente dell’Istituto (docente o non docente), la prognosi assume un valore interdittivo assoluto all’attività lavorativa. Nel caso degli studenti infortunati, la frequentazione delle lezioni nel periodo di prognosi, è demandata alla formale richiesta della famiglia e all’accettazione dell’Istituto.

La richiesta di ammissione

Qualora, infatti, la certificazione medica non disponga incompatibilità con l’attività scolastica, la famiglia potrà effettuare formale richiesta di ammissione alla Segreteria della scuola. La famiglia autocertifica l’idoneità alla frequenza scolastica nonostante l’infortunio subito e l’eventuale impedimento conseguente (es.: ingessatura, fasciatura, dispositivi di immobilizzazione, stampelle, sedie a rotelle, ecc.). La richiesta dovrà essere accompagnata dalle certificazioni mediche rilasciate dagli enti ospedalieri o, in alternativa, dal medico di famiglia. La certificazione medica dovrà attestare la non sussistenza di ostacoli alla frequentazione delle lezioni. La certificazione medica, inoltre, potrebbe chiedere l’esonero per talune eventuali attività specifiche (es.: attività motoria, educazione fisica, laboratori, ecc.).

L’accettazione formale del Dirigente Scolastico

La documentazione dovrà essere regolarmente assunta al protocollo della Segreteria e la frequenza dello studente dovrà essere sempre formalmente avvallata dal Dirigente Scolastico.
Nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici, la richiesta di accesso degli alunni infortunati, dovrà essere valutata caso per caso.

Le misure preventive

Nel caso nulla osti alla presenza dell’alunno infortunato, il Dirigente Scolastico, eventualmente in coordinamento con il preposto di Plesso, adotterà tutte le possibili misure preventive e organizzative atte a favorirne la permanenza a scuola. Tra queste l’eventuale spostamento di aule, l’utilizzo di ascensori e/o montacarichi, ecc.
Il Dirigente Scolastico potrà, inoltre, decidere di anticipare o posticipare l’ingresso a scuola dello studente interessato, riducendo la possibilità di rischi in ambienti ad alto affollamento, come quelli scolastici. Allo stesso modo potrà disporre che, all’interno della classe, gli sia riservato un banco posizionato in modo adeguato, fornendo le opportune istruzioni al personale scolastico al fine di agevolare gli spostamenti dell’alunno all’interno dell’aula e della scuola, riducendo eventuali situazioni di rischio e garantendo la necessaria vigilanza.

Il profilo assicurativo

Sul versante strettamente assicurativo, le polizze attualmente disponibili in ambito scolastico, di norma, non pongono limitazioni di garanzie per questi soggetti.
Tuttavia, è sempre bene verificare le condizioni contrattuali.
Da ultimo tutta la documentazione di riferimento, di cui sopra, dovrà essere regolarmente e tenuta agli atti perché, in caso di sinistro, la Società assicuratrice potrebbe chiederne copia.

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