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Il Decreto semplificazioni bis

Alla fine dello scorso mese di maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 detto anche Decreto Semplificazioni bis.

Il Recovery Plan

Come già preannunciato nel nostro articolo dello scorso mese di marzo, anche il Decreto semplificazioni bis anticipa una più ampia revisione del Codice dei contratti pubblici, snellendo ulteriormente i processi amministrativi alla luce dell’avvio dei progetti legati al Recovery Plan (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR).
Il Decreto semplificazioni bis affronta due temi principali: la struttura di governo dei progetti del PNRR e un’ulteriore semplificazione dedicata alla gestione degli Appalti pubblici.
Cosa cambia per la Pubblica Amministrazione scolastica? Diciamo che tre sono i passaggi che la riguardano direttamente.

Riduzione dei tempi di risposta della Pubblica Amministrazione

Il primo interessa le procedure di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 sulle norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, già aggiornate dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Con il Decreto semplificazioni bis, infatti, sembrerebbe che i Dirigenti Scolastici abbiano la possibilità di accelerare i tempi di risposta ai quesiti posti dai cittadini, avendo la facoltà d’individuare un dipendente per accelerare i tempi di risposta alle richieste di accesso agli atti.

L’innalzamento del tetto di spesa

Il secondo aspetto è contenuto all’Art. 51 e riguarda il tetto di spesa relativo agli Affidamenti Diretti per forniture e servizi anche questi già rivisti dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il nuovo tetto è stato portato a 139.000 euro al posto della soglia precedentemente fissata a 75.000 euro.
La stessa norma, nel raro caso in cui fosse superato il tetto di rilevanza, prevede una serie di modifiche delle fasce d’importo in rapporto al numero degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, con l’unificazione a dieci per tutti i contratti pari o superiori al milione di euro.

La durata del provvedimento

Il DL 77/2021 proroga l’efficacia delle deroghe al Codice dei contratti già previste dallo “sblocca cantieri” (DL 32/2019) e dal decreto “semplificazioni” (DL 76/2020), fino al 30 giugno 2023.

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Infortunio all’ingresso della scuola

La nonna di una nostra alunna, accompagnando la nipote a scuola, ha subito un infortunio all’ingresso della scuola. Nell’atrio, inciampava nel bordo di incasso dello zerbino che in quel momento era stato rimosso per essere pulito. La Signora, nella caduta, riportava la frattura dell’anca e conseguentemente doveva sottoporsi ad intervento chirurgico per la riduzione della stessa.
Qualche settimana dopo, il legale della Signora contatta la scuola chiedendoci il pagamento di tutte le spese e dell’invalidità residuata. La polizza sottoscritta copre anche quest’evento? Alla luce della gravità dell’evento dobbiamo fare denuncia anche all’INAIL?

L’infortunio, così com’è stato descritto, potrebbe sicuramente rientrare tra quelli ascrivibili alla Responsabilità Civile dell’Istituto.
A questo proposito diventa tuttavia necessario fare alcuni approfondimenti.

La regolamentazione scolastica

L’ingresso della scuola o l’uscita, impongono, obbligatoriamente, la verifica di alcuni imprescindibili elementi organizzativi. L’organizzazione deve rispettare le molteplici norme introdotte dai vari decreti “sicurezza”, non ultimi quelli relativi al distanziamento a seguito della pandemia in corso.
L’Istituto dovrà, quindi, regolamentare precisamente quali soggetti possano accedere agli edifici o alle pertinenze della scuola, ed in che modo.

L’accesso all’Istituto

In considerazione delle peculiarità delle singole strutture o dei diversi livelli di istruzione, non è possibile dare indicazioni generalizzate.
L’accesso degli accompagnatori in una Scuola dell’Infanzia avrà presupposti diversi rispetto ad un Istituto superiore. Un aspetto dev’essere comunque ben chiaro: chiunque acceda all’Istituto dev’essere autorizzato a farlo nei modi e nei tempi regolamentati dall’Istituto stesso.

Il profilo normativo

Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, la scuola è non solo è responsabile della caduta provocata dalla rimozione del tappeto ma anche del mancato avvertimento. L’assenza di apposita segnalazione non ha dato la possibilità al danneggiato di percepire le condizioni di pericolosità della pavimentazione.
La giurisprudenza più volte ha rilevato che, per la responsabilità oggettiva è sufficiente il nesso di causalità tra il fatto e l’evento lesivo. Il danneggiato poteva ragionevolmente attendersi che la pavimentazione avrebbe dovuto essere priva di pericoli, soprattutto in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli studenti. 
L’Art. 20 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 infine, impone che: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

La denuncia all’INAIL

Nei casi di infortunio all’ingresso della scuola di soggetti esterni all’organico, la denuncia all’INAIL non è prevista. Non sussiste infatti un diretto rapporto di lavoro tra la Signora che accompagnava la nipote a scuola e l’Amministrazione scolastica.

Se desideri maggiori informazioni circa la copertura assicurativa durante le attività scolastiche, contattaci qui.

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Il Piano Scuola Estate 2021

In previsione dell’attivazione del “Piano Scuola Estate 2021”, la nostra scuola è in procinto di attivare programmi di sport ed attività ricreative da destinare a gruppi di alunni, all’interno degli spazi dell’Istituto Scolastico, per tutto il periodo estivo.
Tanto premesso, sono a richiedervi se la polizza assicurativa sottoscritta copra gli iscritti oltre il termine delle attività didattiche fissate alla data dell’otto giugno e dunque, anche per lo svolgimento di attività extrascolastiche.

Il Piano Scuola Estate 2021 è un progetto, rivolto a tutti gli studenti delle scuole pubbliche, avviato dal Ministero dell’istruzione. Scopo del progetto è recuperare la socialità e lavorare sugli apprendimenti, cercando di fronteggiare le difficoltà causate dalla pandemia in corso.

Autonomia e discrezionalità esecutiva

Come precisa il MIUR, il Piano Scuola Estate 2021, consente all’Amministrazione scolastica ampi margini di autonomia e discrezionalità esecutiva. Le singole scuole potranno decidere quali attività scegliere e come valorizzarle in relazione alla peculiarità del contesto.

Le tutele assicurative

Nel merito della domanda, occorre premettere che le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività scolastiche. Primo requisito quindi, qualora s’intenda rendere operativa la copertura assicurativa, è che il Piano Scuola Estate 2021 sia regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto. Effettuato questo passaggio preliminare potremmo quindi affermare che l’Istituto, gli alunni e il personale in regola con il pagamento del premio, sono tutelati dall’assicurazione. Le coperture prevedono sia l’infortunio che l’eventuale Responsabilità Civile diretta, ovvero i danni che dovessero causare colposamente.

Le modalità di erogazione del Piano Scuola Estate 2021

Nel contesto delle coperture assicurative risulterà tuttavia discriminante la modalità di erogazione del servizio. A questo proposito, possiamo fare almeno quattro ipotesi. La scuola organizza le attività con:

  1. Il proprio personale all’interno dell’Istituto Scolastico;
  2. Il proprio personale all’esterno dell’Istituto Scolastico in locali di proprietà di terzi;
  3. Soggetti esterni (es.: Associazioni, Gruppi sportivi, singoli professionisti, ecc.) all’interno dell’Istituto Scolastico;
  4. Soggetti esterni (es.: Associazioni, Gruppi sportivi, singoli professionisti, ecc.) all’esterno dell’Istituto Scolastico in locali di proprietà di terzi.

La centralità della vigilanza

Il primo e fondamentale aspetto da tenere in considerazione, alla luce delle modalità di erogazione del servizio, riguarda la vigilanza.
Ai sensi dell’Art. 2048 Codice Civile quando la famiglia affida alla scuola l’alunno sorge un vincolo negoziale. Ne deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.
Nei primi due casi, quindi, la responsabilità dell’Istituto e conseguentemente la copertura assicurativa, è garantita in modo assolutamente analogo a quella erogata durante l’anno scolastico.
Nel secondo caso, tuttavia, qualora l’attività venga svolta in luogo diverso dall’Istituto scolastico, messo a disposizione, ad esempio, dall’Ente Locale o da un soggetto terzo, occorrerà stipulare un formale documento di convenzione che contenga, in modo dettagliato tempi e modi di utilizzo della struttura.
In questi casi, infatti, la Responsabilità Civile per danni ascrivibili alla struttura sarà a totale carico del soggetto locatario.

La vigilanza prestata da soggetti esterni all’organico della scuola

Completamente diverso è il contesto contemplato negli ultimi due casi. Qualora, infatti, l’attività venga organizzata da soggetti esterni all’organico scolastico, in assenza di personale dipendente, la responsabilità della vigilanza ricade sul soggetto che gestisce l’attività.
In questi casi l’Amministrazione scolastica dovrà stipulare con i soggetti gestori un dettagliato protocollo d’intesa (o contratto) che contenga precisamente, oltre alle attività svolte, anche i tempi e i modi in cui sarà erogato il servizio. Nel protocollo non dovranno mancare le indicazioni relative alle eventuali restrizioni legate alla pandemia in corso. Questo documento richiesto dall’Assicurazione in caso di danno, consentirà di stabilire precisamente a chi attribuire l’eventuale responsabilità in caso di sinistro o di infortunio.
Infine, qualora l’attività fosse gestita da soggetti esterni in spazi o strutture diverse dall’Istituto scolastico, il protocollo d’intesa dovrà comprendere anche il proprietario della struttura.

La comunicazione alle famiglie

Effettuati anche questi passaggi formali occorrerà informare attraverso un’apposita comunicazione le famiglie degli alunni interessati. L’informazione dovrà prevedere non solo il dettaglio delle attività proposte ma anche il modo in cui saranno erogate.
La circolare dovrà riportare che le attività non assumono carattere obbligatoriocurricolare e conseguentemente che l’adesione è libera e volontaria. Inoltre dovranno essere indicati tutti i riferimenti spazio-temporali relativi alle singole attività: date, ore, luoghi, programma e soggetto vigilante.

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La festa di fine anno scolastico

Il nostro Istituto sta valutando di organizzare la festa di fine anno scolastico. Le famiglie degli alunni partecipanti alla festa, sono in copertura assicurativa? 

La festa di fine anno scolastico, attività già di per sé abbastanza delicata sotto il profilo della sicurezza. Quest’anno inoltre assume una particolare attenzione in relazione alle dinamiche legate alla pandemia.

La festa di fine anno è un’attività scolastica?

Le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività scolastiche. Al fine di attivare la copertura assicurativa, è necessario quindi che la festa di fine anno sia regolarmente deliberata dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto e compresa all’interno del PTOF.
Effettuato questo primo passaggio preliminare potremmo quindi affermare che l’Istituto, gli alunni e il personale regolarmente assicurato, risultano essere in copertura assicurativa sia per l’Infortunio che per l’eventuale Responsabilità Civile, ovvero per i danni che dovessero causare colposamente.

L’organizzazione della festa di fine anno

Può capitare che l’attività si svolga in luogo diverso dall’Istituto scolastico. A tal fine occorrerà stipulare un formale documento di convenzione con il soggetto proprietario della struttura dove si svolgerà l’attività. Il documento deve contenere, in modo dettagliato tempi e modi di utilizzo della struttura. In questi casi, infatti, la Responsabilità Civile derivante dall’utilizzo degli spazi o dei locali sarà a totale carico del soggetto locatario.
Alcuni Istituti scolastici, demandano l’onere organizzativo della Festa di fine anno scolastico a soggetti diversi, come i Comitati o le associazioni dei genitori. Anche in questi casi è necessario che la scuola stipuli un formale documento di convenzione con il soggetto organizzatore.

A chi spetta la vigilanza?

Il primo aspetto, di assoluta importanza, riguarda la vigilanza. Il responsabile della vigilanza è la il soggetto che organizza l’evento.
Inoltre, a questo tipo di manifestazioni, non è raro che intervengano, oltre agli studenti e al personale scolastico, anche le famiglie degli studenti. Con famiglie va intesa l’accezione più estesa (es.: altri figli non iscritti all’Istituto, nonni, zii, amici, ecc.).
In molti casi, inoltre, la scuola invita alla manifestazione anche ex studenti, ex insegnanti o personale estraneo all’Istituto (es.: autorità politiche, religiose, imprenditori locali, ecc.). L’organizzatore quindi dovrà mettere in atto tutti i controlli relativi all’accesso di personale estraneo all’Istituto.
Questi soggetti inoltre sono in copertura assicurativa esclusivamente per gli eventuali danni relativi alla Responsabilità Civile del proprietario degli spazi e/o dei locali in cui si svolge l’evento.

La comunicazione alle famiglie

Per le ragioni sopra riportate è fondamentale che la scuola comunichi , con una formale circolare, emessa con largo anticipo, i riferimenti spazio-temporali relativi all’evento (date, ore, luoghi e programma delle manifestazioni). La circolare dovrà chiarire anche qual è il soggetto su cui grava la responsabilità relativa alla vigilanza sui minori.
La festa di fine anno non è un’attività obbligatoria o curricolare, motivo per cui la vigilanza sui minori potrebbe essere demandata direttamente alle famiglie che decidono di aderirvi in assoluta autonomia.
Resta comunque inteso che qualora ci fossero minori non accompagnati, l’Istituto che decidesse di accollarsene l’onere, dovrà mettere in atto tutti i protocolli specifici legati alla vigilanza di questi soggetti.

L’organizzazione dell’evento

Un ulteriore aspetto che spetta all’organizzatore è l’obbligatorietà del presidio di un’ambulanza durante gli eventi. L’obbligo è sancito dalle Linee di Indirizzo emanate nella Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014. «L’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile. Le manifestazioni e gli eventi devono sottostare ad una classificazione del “livello di rischio” che genera una probabilità di natura statistica di avere necessità di soccorso sanitario».

L’organizzatore dovrà quindi comunicare all’autorità competente tutti i dati relativi alle manifestazioni programmate. I tempi di comunicazione dell’evento, sono i seguenti:

  • Per eventi con livello di rischio molto basso o basso: si dovrà dare comunicazione al servizio di emergenza territoriale entro 15 giorni prima dell’inizio;
  • Per eventi con livello di rischio moderato o alto almeno 30 giorni prima.

Oneri e costi del servizio, sono a carico dell’organizzatore dell’evento.
Infine, l’organizzatore è anche tenuto al rispetto delle Linee Guida Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 in materia di Safety e Security per gli eventi e manifestazioni pubbliche.

Le restrizioni legate alla pandemia

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello relativo alle restrizioni legate alla pandemia in corso. La situazione sanitaria è in costante evoluzione, motivo per cui, ad oggi, non esistono indicazioni generali o certe applicate su tutto il territorio nazionale. L’utilizzo dei sistemi di protezione personale e le regole di distanziamento potrebbero subire delle variazioni in relazione al contesto specifico. Anche per quest’aspetto è bene fare riferimento alle autorità competenti in prossimità dell’evento. È bene evidenziare che, anche in questo caso, la responsabilità diretta, anche penale, dell’applicazione delle misure di prevenzione ricade direttamente sull’organizzatore della manifestazione.

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Infortunio: la responsabilità del datore di lavoro e dell’ente

Sul tema delle responsabilità nei casi di infortunio, ci sembra interessante evidenziare la recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, del 25 gennaio 2021 n. 2848.
La suprema Corte ha ribadito alcuni importanti principi nella materia degli infortuni sul lavoro. I principi riguardano sia alla responsabilità penale del datore di lavoro, sia alla responsabilità amministrativa dell’ente.

La responsabilità diretta del Datore di lavoro

Nel merito della responsabilità, la Corte ha ricordato che “il datore di lavoro […] è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.
Inoltre, “nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro e di coloro che rivestono una posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente o imprudente del medesimo lavoratore infortunato, quando l’evento sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro. Anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni”.

La responsabilità amministrativa dell’Ente

Sul fronte della responsabilità amministrativa, la Corte ha affermato che “In materia di responsabilità amministrativa con riguardo all’Art. 25-septies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale […]. In altri termini, nei reati colposi, l’interesse e/o vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali. Ovvero nell’agevolazione dell’aumento di produttività che può derivare, per l’ente, dallo sveltimento dell’attività lavorativa, ‘favorita’ dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, ne avrebbe ‘rallentato’ i tempi”.

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Rottura degli occhiali durante l’educazione motoria

Un alunno del nostro Istituto, provocava la rottura degli occhiali di un compagno durante l’educazione motoria. In fase riscaldamento, svolta sul campo di atletica, lo studente inavvertitamente calciava un sasso presente sulla pista. Il sasso andava a colpire il volto di un compagno, facendogli cadere gli occhiali che si rompevano. L’assicurazione, alla luce della vetustà degli occhiali, ci comunica che non provvederà alla completa liquidazione del danno e la famiglia chiede all’Istituto la differenza. È corretto?

Il danneggiamento degli occhiali è uno degli eventi più ricorrenti e spesso più controversi in ambito scolastico. Proviamo a fare qualche considerazione alla luce della domanda

La prevenzione del rischio

Più volte la giurisprudenza ha ribadito che, in caso di danno, è sempre necessario dimostrare di aver adottato, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo.
La Corte di Cassazione, sezione I° civile, con sentenza n. 9337 del 9 maggio 2016 si pronunciò circa un evento assolutamente analogo accaduto a Roma qualche anno fa. Il giudice in quel caso decretò che: “Alla luce di tali risultanze, il giudicante ritiene che la responsabilità dell’evento sia da ascriversi alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull’insegnante preposto. Durante l’espletamento dell’attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto”.
Il Docente incaricato, prima dell’inizio della lezione, deve accertarsi che gli spazi in cui si terrà l’attività siano adeguati, anche sotto il profilo della sicurezza. Ovvero che non siano presenti “componenti” che possano considerarsi rischiose durante l’esecuzione dell’attività stessa.

La garanzia per la rottura degli occhiali nelle polizze scolastiche

Per far fronte a questo tipo di eventi, le società assicuratrici specializzate in ambito scolastico prevedono la copertura degli occhiali degli studenti e/o degli operatori.
Le condizioni migliori prevedono la tutela anche in assenza di infortunio, con una formula kasko.
Le coperture, nondimeno, possono trovare un limite di massimale, una franchigia o uno scoperto anche in funzione della vetustà del bene danneggiato.

La responsabilità civile dell’Istituto

Nel caso in questione, a nostro parere, il sinistro dev’essere aperto ed istruito in Responsabilità Civile.
La rottura degli occhiali durante l’educazione motoria, infatti, così come è stato descritto, è ascrivibile alla Responsabilità Civile diretta dell’Istituto che non ha vigilato sulla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi sul percorso in cui si svolgeva l’attività.
In questo caso l’indennizzo del danno potrà essere integrale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile della scuola o sulla garanzia kasko degli occhiali, contattaci qui.

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L’adeguatezza formale del contratto assicurativo

Un aspetto, dato troppo spesso per assodato, risiede nella presunta adeguatezza formale del contratto assicurativo.
Un contratto assicurativo carente di chiarezza formale potrebbe non solo essere foriero di contenzioso ma anche possibili mal interpretazioni in fase di giudizio. Su questo aspetto s’è espressa la Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3, ordinanza 5 novembre 2019 – 12 marzo 2020, con la sentenza n. 7062, attraverso la quale la suprema corte ha rinviato ai giudici il giudizio di merito delle sentenze precedenti.

L’iter giudiziario

La vicenda prende avvio dalla domanda di risarcimento intentata nei confronti della Compagnia Assicuratrice di una Scuola da parte della famiglia. Il figlio minore aveva infatti riportato lesioni personali durante l’orario scolastico.
La domanda veniva accolta in primo grado e la Compagnia Assicuratrice veniva condannata al risarcimento del danno.
La Compagnia Assicuratrice ha, quindi, impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, che ha accolto l’appello. In secondo grado, infatti, i giudici stabilivano che non era configurabile un contratto a favore di terzo: essendo l’Istituto Scolastico il soggetto assicurato, la famiglia non poteva agire direttamente contro l’assicuratore, ma solo contro la Scuola, la quale poteva, successivamente, rivolgersi all’assicurazione.

La sentenza della Cassazione

La famiglia ha quindi proposto ricorso in Cassazione, potendo evidenziare che la polizza assicurativa definiva esplicitamente come Assicurato lo studente danneggiato, e non l’Istituto Scolastico.
I legali della famiglia evidenziavano come, nell’interpretazione della volontà dei contraenti, ai sensi dell’Art. 1362 del Codice Civile, il dato letterale riveste un ruolo fondamentale e conseguentemente si dovesse ritenere l’assicurazione scolastica come stipulata per conto altrui, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile senza ulteriori specifiche all’interno del contratto.
La Corte di Cassazione ha rilevato che, in secondo grado, i giudici non hanno operato nessun criterio interpretativo, nonostante le clausole della polizza qualificassero espressamente lo studente danneggiato come “soggetto assicurato”.

L’interpretazione letterale del contratto

La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito come, nell’analisi del contratto, è fondamentale, in primo luogo, fare riferimento alla sua interpretazione letterale e, nel caso specifico, si potesse ritenere che l’assicurazione fosse stata stipulata per conto altrui e che, quindi, fosse possibile per lo stesso studente danneggiato azionarla direttamente.
La vicenda riportata suggerisce qualche riflessione in relazione ai testi contrattuali. La scuola, nella stragrande maggioranza dei casi, non è in grado di fare una precisa valutazione sull’adeguatezza formale del testo contrattuale proposto dalla società assicuratrice, con la possibile conseguenza, in caso di sinistro, che l’interpretazione delle clausole contrattuali potrebbe innescare un contenzioso con la Società assicuratrice, come nel caso in questione.

L’intervento del broker assicurativo

L’adeguatezza formale del contratto assicurativo può essere garantita dal servizio di consulenza professionale offerto da un broker specializzato. Coadiuvando la Scuola nel processo di redazione delle condizioni contrattuali, di valutazione e di stipula della polizza, il professionista limita questa eventualità.

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ScuolaBroker è partner FOE

ScuolaBroker è partner FOE, infatti CdO Opere Educative – FOE ci ha scelto come riferimento per i servizi assicurativi degli associati.

CdO Opere Educative è una delle primarie associazioni nazionali finalizzata all’educazione, formazione e istruzione dei giovani.

Costituitasi a Milano nel 1996, CdO Opere Educative, raggruppa in tutto il territorio nazionale circa 200 enti gestori. Cooperative Sociali, Fondazioni, Enti religiosi, Imprese sociali e Società per un totale di più di 700 istituti scolastici di ogni ordine e grado. Quasi 60mila alunni e oltre 5mila lavoratori tra personale docente e non docente. Nella propria azione di promozione, CdO Opere Educative ha scelto Scuolabroker come partner per garantire a tutte le realtà associate l’assistenza specifica ad un funzionale processo di selezione delle coperture assicurative. Il servizio è prestato senza oneri diretti a carico degli associati allo scopo di fare fronte in modo appropriato, alla copertura dei rischi.

All’interno di quest’accordo, Scuolabroker offrirà gratuitamente agli economati scolastici una prestazione di consulenza professionale chiamata: Analisi di Valutazione del Rischio Assicurativo Generale.

Attraverso questo strumento l’Ente Gestore Associato FOE potrà verificare la reale efficacia delle coperture attualmente sottoscritte. Uno strumento specialistico con cui valutare la portata delle coperture attualmente in essere e apportare le eventuali integrazioni necessarie per erogare in sicurezza compiti e servizi.

Anche il settore scolastico privato come quello pubblico, infatti necessita di una collaborazione tecnica concreta e qualificata, finalizzata a gestire le reali problematiche assicurative, che solo un intermediario assicurativo professionale preparato e indipendente è in grado di offrire.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative FOE contattaci qui.

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Infortunio in itinere

Un operatore scolastico del nostro istituto è stato vittima di un infortunio in itinere durante il rientro alla propria abitazione. Teniamo a chiarire che il dipendente ha deviato dal percorso più breve per passare a prendere il proprio figlio a scuola. La polizza di assicurazione scolastica stipulata prevede anche questo caso? A vostro parere anche l’INAIL tutela l’assicurato in questo senso?

Sull’argomento dell’infortunio in itinere ci siamo già soffermati in un articolo precedente, tuttavia, occorre fare qualche approfondimento proprio in relazione alla domanda.

Il profilo normativo

La materia relativa all’infortunio in itinere è disciplinata dal D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
L’Articolo 12, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”. “L’interruzione e la deviazione – inoltre – si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.

Deviazione per esigenze essenziali

Il significato del concetto di esigenze essenziali ha suscitato negli anni più di una perplessità. Veniva esclusa di fatto dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dal genitore per accompagnare i figli a scuola.
Esigenze essenziali potrebbero essere anche le deviazioni e le interruzioni inerenti alle necessità della vita quotidiana. Esempi sono la spesa per la famiglia o gli acquisti fatti in farmacia, una visita urgente dal medico, o i prelievi e i depositi bancari.

Criterio di ragionevolezza

Sentenze successive della Corte di Cassazione hanno di fatto imposto un ripensamento in questo senso. Il il 18 dicembre 2014 l’INAIL ha emanato, con la Circolare n. 6, le linee guida, tese proprio a chiarire quest’aspetto.
La circolare introduce il criterio di ragionevolezza in relazione alle esigenze essenziali (l’età dei minori, mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli, ecc.). Il criterio di ragionevolezza si applica anche alla deviazione effettuata (lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, ecc.). Attraverso il quale: “[…] sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

L’assicurazione integrativa

Nel merito della domanda, quindi, qualora la deviazione sia ragionevolmente motivata da esigenze essenziali e provata, questa rientra nel campo di tutela dell’INAIL.
Per quanto riguarda invece l’assicurazione integrativa si dovrà fare riferimento alle clausole contrattuali, verificando che su questo aspetto non siano presenti specifiche esclusioni.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla tutela assicurativa in itinere, contattaci qui.

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La responsabilità del Dirigente senza poteri di intervento

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3184 del 27 gennaio 2020 s’è espressa circa la Responsabilità del Dirigente che, in caso di infortunio sul lavoro del dipendente, non ha poteri d’intervento.

Il fatto

Il ricorso è stato presentato da un Dirigente di una struttura pubblica munito di delega agli interventi ed adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti. Il Dirigente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio perché ritenuto responsabile delle lesioni subite da un dipendente. Il lavoratore, durante le operazioni di carico delle merci, è caduto da una banchina, essendo questa priva delle protezioni, riportando gravi lesioni.
I Giudici nei precedenti gradi di giudizio avevano ritenuto sussistere il profilo di colpa contestato, ravvisando, da parte dell’imputato, la violazione degli Artt. 63 comma 1 e 64 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver dotato la banchina di barriere di protezione.
Il Giudice aveva anche osservato che l’eventuale distrazione del lavoratore non poteva esimere da colpa il Dirigente.

Il potere d’intervento

La suprema corte ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti del Dirigente.
Dall’analisi del documento di delega con il quale era attribuita la responsabilità della manutenzione degli impianti, era emerso che questi non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta delle operazioni da effettuare. Inoltre, non disponeva di autonomia decisionale in relazione al potere di spesa.
In riferimento alla tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per Datore di Lavoro deve intendersi il Dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa. Condizione necessaria per riconoscere la responsabilità del Dirigente, è che questi sia anche dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa.
In altre parole, essendo il Dirigente soggetto a disposizioni assunte da altri, non poteva rivestire alcuna posizione di garanzia.
Ne deriva che, in casi simili ed in particolare in riferimento alla mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici, anche quelli scolastici, il Dirigente, pur assumendo la qualità di datore di lavoro, non può essere ritenuto responsabile delle violazioni, risultando, in tale ambito, privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa.

La polizza di tutela legale

Dal punto di vista strettamente assicurativo diventa quanto mai importante rimandare al nostro articolo in relazione alla polizza di Tutela Legale. Tre gradi di giudizio, infatti, con le relative spese legali e peritali, potrebbero rivelarsi, dal punto di vista economico, estremamente onerosi se non supportati da un’adeguata copertura assicurativa.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile e Tutela Legale del Dirigente scolastico, contattaci qui.