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I viaggi di istruzione durante l’emergenza Covid19

In relazione alla recente pandemia di Covid19, ci giungono svariate richieste in merito al comportamento che la scuola deve mantenere circa l’operatività delle Polizze assicurative in relazione al rimborso dei Viaggi di Istruzione da parte degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Vettori Aerei, Marittimi e Terrestri). Cerchiamo nel limite del possibile di dare alcune indicazioni di massima, fermo restando che queste non potranno avere carattere esauriente in quanto gli aggiornamenti normativi e le Linee Guida si susseguono con un ritmo incalzante in relazione all’evolversi del problema.

Le polizze assicurative integrative nel mercato scolastico, di norma, prevedono il Ramo Assistenza che comprende la garanzia “Annullamento Viaggio”.

Cosa prevede la garanzia Annullamento Viaggio?

Le condizioni contrattuali di queste polizze riguardano il rimborso della penale applicata dall’Agenzia di Viaggio solo per la mancata partenza a causa di infortunio o di malattia.
Le recenti restrizioni poste a fronte del contenimento dell’epidemia Covid19, non rientrano nella casistica normalmente compresa in polizza.

Il profilo normativo relativo al Covid19

Il primo DPCM del 25.02.2020 all’Art. 1, comma 1, lettera (b), sospendeva i Viaggi di Istruzione, fino alla data del 15 marzo 2020, esclusivamente in alcune Regioni. Queste erano: Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte.
Il documento indicava, nel contempo, l’obbligo degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio e/o T.O.) al rimborso di quanto percepito, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79 .
Il successivo DPCM del 01 marzo 2020, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estendeva la restrizione a tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio nazionale, fino alla data del 15 marzo 2020.
Il DPCM del 04 marzo 2020, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estende il divieto relativo ai Viaggi di Istruzione su tutto il territorio nazionale fino alla data del 03 aprile 2020.

Il rimborso dei viaggi non goduti

La FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo), l’associazione di riferimento delle imprese turistiche, nonché delle associazioni locali di settore, con le circolari n. 8 del 26 febbraio 2020 e n. 12 del 05 marzo 2020, sottolinea l’obbligo del rimborso alle scuole fino alla nuova data del 03 marzo 2020.
In data 2 marzo 2020 è stato emanato il D.L. n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
L’Art. 28 – Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici, al comma 9, rimanda al già sopracitato articolo del Codice del Turismo e all’Art. 1463 – Impossibilità totale, del Codice Civile, introducendo l’opportunità, per l’operatore economico, di effettuare il rimborso: “…anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.
Il D.L. indica come il rimborso possa essere effettuato “anche” e non “esclusivamente” attraverso l’emissione di un voucher.
Alcuni Istituti Scolastici evidenziano come, proprio in questi giorni, alcune Agenzia di Viaggio stiano già provvedendo al rimborso dei servizi annullati e non godibili esclusivamente attraverso l’emissione di voucher.

Possibili problemi legati al rimborso con i Voucher

Senza entrare nella dinamica giurisprudenziale e/o dell’opportunità, già evidenziata anche dalla stampa nazionale, di accettare, da parte dell’Amministrazione scolastica il rimborso attraverso un documento rilasciato da un’Agenzia di Viaggio come attestazione del diritto a usufruire entro 12 mesi di uno o più servizi già pagati, a nostro parere si presentano almeno tre possibili criticità:

1. Alunni non più iscritti in Istituto

Le famiglie degli alunni, soprattutto quelli delle classi 5°, che il prossimo anno scolastico, con tutta probabilità, non saranno più iscritti all’Istituto, come potranno rientrare in possesso del danaro versato alla scuola e da questa già pagato a titolo di anticipo o di saldo all’Agenzia di Viaggio? Nella stessa situazione si troveranno anche gli alunni delle altre classi che per motivi diversi dovessero non frequentare più l’Istituto. Appare infatti quantomeno improbabile che l’Amministrazione Scolastica possa restituire le somme versate alle famiglie che ne faranno richiesta, sostenendo l’onere col proprio bilancio senza ricadere nel possibile danno erariale.

2. Chiusura dell’operatore

Qualora l’Agenzia di Viaggio, per motivi diversi e indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Scolastica, smettesse di operare nel mercato, l’Istituto Scolastico verso chi e in che modo, potrebbe far valere, in tempi ragionevoli (…entro un anno dall’emissione), il proprio credito?

3. Affidamenti a norma del Codice dei Contratti Pubblici

Un ultimo aspetto, ma non ultimo per importanza è quello di carattere procedurale. Il servizio relativo ai Viaggi di Istruzione è stato acquistato dall’Istituto Scolastico attraverso procedure ad evidenza pubblica, in ottemperanza al Codice dei Contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Il Codice prevede un preciso iter procedurale e sostanziale nel merito del servizio acquistato tra cui l’importo messo a base d’asta. Nel caso in esame, per cui l’esecuzione dell’appalto sia differita nel tempo, proprio per la natura peculiare e mutabile del servizio (es.: costi di biglietteria, degli alberghi, dei servizi ancillari, ecc.), non esiste nessuna certezza per l’Istituto Scolastico che lo stesso servizio possa essere erogato successivamente dall’operatore economico che s’è aggiudicato l’appalto, con lo stesso prezzo e alle stesse condizioni.

Risulta evidente che questo stato di cose, se non chiarito nelle sedi opportune, potrebbe scatenare una serie infinita di contenziosi tra la Pubblica Amministrazione scolastica, le Agenzie di Viaggio e le famiglie degli alunni.

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Lavoro Agile nella scuola

In occasione della recente pandemia di Covid-19, giunge alla segreteria dell’Istituto, la richiesta da parte di un’assistente amministrativa di poter effettuare la propria prestazione lavorativa in forma “agile” presso il proprio domicilio ai sensi della direttiva n. 1/2020 della Funzione Pubblica, della Circolare Prot. 4317 del 4.3.2020 dell’USR Lombardia e della Circolare Prot. 278 del 6.3.2020 del Ministero dell’Istruzione.
La polizza assicurativa integrativa stipulata dall’Istituto copre i casi di infortunio del personale amministrativo qualora venga concessa la possibilità del telelavoro indicata dalle direttive di riferimento?

La Legge 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” ha introdotto nuove norme che promuovono il “lavoro agile” (telelavoro – smart working), come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In particolare l’Art. 18 – Lavoro agile, comma 3, prevede che tali disposizioni si applichino in quanto compatibili anche nei rapporti di lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche di cui all’Art. 1 comma 2 del D.L. 30 marzo 2001 n. 165, che recita: “per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative […]”, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’Art. 14 della Legge 07 agosto 2015 n. 124, “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”, fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
Inoltre l’Art. 19 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, definisce i contenuti essenziali dell’accordo individuale, stipulato per iscritto, relativo alle modalità di lavoro agile: “disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali scolastici anche con riguardo a come è esercitato il potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore”, la durata dell’accordo, il preavviso del recesso per gli accordi a tempo indeterminato, i tempi di riposo del lavoratore, le misure tecniche e organizzative, ecc.
Le modalità per l’esercizio del potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro sono indicate all’articolo 21 della stessa Legge.
La disciplina introdotta dalla legge, individua nel “lavoro agile” una modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali della scuola, è eseguita senza una postazione fissa ma che comunque comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Infatti lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità “agile” non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettive (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente dagli artt. 1 e 4 n. 1) del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nel merito della questione posta, con riguardo alle disposizioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con direttiva 1/2020 del 25.2.2020 e successive note del Ministero dell’Istruzione:

  • USR Lombardia Nota prot. n. 4317 del 04.03.2020 – Lavoro agile personale amministrativo delle Istituzioni Scolastiche;
  • MIUR Nota prot. n. 278 del 06.03.2020 – Particolari disposizioni applicative Direttiva n. 1 del 25.02.2020;
  • MIUR Nota prot. n. 279 del 08.03.2020 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 – Istruzioni operative;

e da ultimo, il DPCM del 11.03.2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, rilevato che le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli Artt. da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 suggerisco alle scuole di richiedere, alle Società Assicuratrici, la conferma delle coperture assicurative per il personale scolastico ed eventualmente di estendere tali coperture nel periodo di fruizione del “lavoro agile” compreso il rischio in itinere nel caso di spostamenti dall’abitazione al luogo scelto per l’esecuzione della prestazione lavorativa in forma agile qualora diverso dall’abitazione stessa.
Per completezza d’informazione segnalo che le disposizioni di cui al DPCM del 11 marzo 2020 hanno effetto dal 12 marzo 2020 e sono efficaci sino al 25 marzo 2020 salvo proroghe o prolungamenti.

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Sanzione INAIL per ritardata denuncia

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto ha ricevuto, da parte dell’INAIL una sanzione pecuniaria in relazione alla ritardata denuncia di un sinistro accaduto ad un alunno durante l’attività di educazione fisica. Il pagamento della sanzione è coperto dalla Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile stipulata dall’Istituto? In alternativa, la sanzione può essere pagata direttamente dall’Istituto per conto del Dirigente? 

In premessa, è bene ricordare che le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, sono previste dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.
Le sanzioni hanno carattere punitivo, afflittivo oltre che dissuasivo, ai sensi degli Artt.  24 e 26 del Codice Penale.

Le polizze assicurative

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile, prevedono il risarcimento al terzo che ha subito il danno per responsabilità dell’assicurato. La pena pecuniaria, invece, è finalizzata alla punizione diretta del trasgressore e dev’essere pagata dal trasgressore medesimo alla Pubblica Amministrazione competente.
Il pagamento della sanzione da parte dell’assicuratore infatti, annullerebbe il carattere punitivo e dissuasivo della sanzione.
Alla luce di quanto sopra, all’Assicuratore, viene impedito il risarcimento della sanzione. Quest’aspetto, è precisamente richiamato in tutte le polizze.
A nostro parere, quindi, non esistono gli estremi per il rimborso assicurativo in relazione alla sanzione erogata dall’INAIL.

Chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa?

Nel merito della possibilità che la sanzione possa essere pagata direttamente dall’Istituto, anche in questo caso ci sentiamo di escludere questa possibilità. Il Dirigente Scolastico è personalmente responsabile della violazione amministrativa e quindi tenuto a pagare direttamente la sanzione emessa nei suoi confronti.
La Legge 24 novembre 1981, n. 689, all’Art. 3, stabilisce il principio della “personalità della pena” prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione.
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione. Ne deriva che Il Dirigente, qualora abbia precisamente indicato l’onere dell’adempimento, potrà rivalersi nei confronti del dipendente inadempiente.

La denuncia di infortunio all’INAIL

Per quanto concerne i termini di presentazione della denuncia di sinistro, è bene precisare che le 48 ore utili per la denuncia all’INAIL decorrono dalla data di ricezione del certificato medico. In questi casi farà sempre fede il protocollo interno dell’Istituto.
È comunque opportuno fare alcune precisazioni:

  • In osservanza del CNNL – Comparto scuola, il dipendente dell’Istituto (Personale Docente o Non Docente), è tenuto a comunicare al Datore di Lavoro l’assenza per infortunio (o malattia) entro l’inizio dell’orario di servizio. Non è specificato il termine entro il quale il dipendente debba consegnare il certificato medico o in alternativa il numero di protocollo, che corrisponderà al numero della pratica inviata all’INPS dal medico curante o dal Pronto Soccorso, tuttavia, traslando quanto indicato all’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 è buona norma non superare i 5 giorni dalla data del sinistro;
  • L’INAIL, con gli opportuni distinguo, considera gli studenti dei “dipendenti particolari” dell’Istituto, tuttavia, non essendoci in questo caso un “contratto di lavoro”, i termini perentori per la consegna della certificazione medica non sono precisamente individuabili. Potrà quindi capitare che il certificato medico di infortunio possa essere recapitato alla scuola anche in un periodo successivo a quello obbligatorio per il dipendente regolarmente assunto;
  • Da qualche anno è entrato in vigore, per le Amministrazioni Scolastiche l’obbligo dell’utilizzo del Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) per l’inoltro delle denunce d’infortunio. Il mancato funzionamento dell’applicazione telematica non può essere impugnato dall’Amministrazione per la mancata o ritardata denuncia. In questo caso la scuola dovrà, quindi, procedere alla comunicazione via PEC utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’INAIL.

Per ogni approfondimento ricordo che tutti gli aspetti normativi e procedurali relativi alla denuncia di infortunio sono reperibili sul sito dell’INAIL.

Ricorso verso la sanzione amministrativa

Esistono casi in cui la sanzione è stata erogata per mancanza o carente documentazione (es.: senza certificato medico o numero di protocollo del Pronto Soccorso).
Alla sanzione erogata in caso di denuncia con documentazione “parziale”, potrebbe essere opposto un ricorso. La procedura di denuncia, infatti risulta comunque espletata, seppur in modo incompleto.
Resta tuttavia inteso che ogni caso è a sé stante e, di per sé, il ricorso non garantisce in assoluto la revoca automatica della sanzione pecuniaria.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tariffazione delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Furto di PC a scuola

Abbiamo subito un furto PC a scuola: portatili e notebook in dotazione ad alcune classi sono spariti.
Non ci sono segni evidenti di effrazione o di scasso ai serramenti delle porte e delle finestre. Abbiamo provveduto ad effettuare regolare denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza e all’Assicurazione, ma la Compagnia di Assicurazione con cui abbiamo stipulato una polizza per i danni ai beni ci dice che il danno non è in copertura, è corretto?

In tutti i casi di danno previsto dalle coperture assicurative, il risarcimento è legato alle condizioni contrattuali. Le condizioni di contratto non riguardano solo l’aspetto economico ma disciplinano i rapporti dell’impresa assicuratrice li proprio contraente, in modo uniforme.
Un paragrafo è dedicato alle Definizioni (o Glossario). Le definizioni sono una raccolta dei termini, con la relativa spiegazione, utilizzati per indicare l’applicazione in uno specifico argomento.

Che cosa s’intende per furto?

Di norma, le polizze assicurative Property, sottoscritte dagli Istituti Scolastici, prevedono diverse tipologie di eventi classificabili come “furto”. E’ considerato furto con:

  • Rottura o scasso: quello commesso mediante forzatura o rottura delle serrature, degli infissi o dei mezzi di chiusura dei locali;
  • Sfondamento: quello commesso provocando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali;
  • Scalata: quello commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria utilizzando una particolare agilità personale e superando gli ostacoli con mezzi artificiosi;
  • Introduzione clandestina: quello commesso da chi, dopo essersi introdotto clandestinamente nei locali, senza destare sospetti, sia riuscito a farsi chiudere nei locali stessi e ne abbia asportato i beni;
  • Uso fraudolento di chiavi: quello commesso utilizzando chiavi false;
  • Destrezza: quello commesso con un’abilità tale da eludere l’attenzione del derubato;
  • Strappo o scippo: quello commesso strappando la cosa di dosso alla persona che la possiede.

Modalità del furto

La garanzia Furto, di norma, rimborsa i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate derivanti da furto, a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

  • Violando i mezzi di protezione e chiusura o muri, soffitti e pavimenti mediante rottura, scasso, sfondamento;
  • Mediante scalata:
  • Introducendosi clandestinamente nell’edificio;
  • Attraverso uso fraudolento di chiavi.

Incuria o mancata custodia

Qualora, in fase di sopralluogo, l’Autorità di PS o il Perito incaricato dall’Assicurazione non evidenziassero le modalità sopra riportate, la garanzia non risarcirà il danno.
In questi casi potrebbe non trattarsi di furto ma di incuria, mancata o omessa custodia, colposa o dolosa, del bene.
Il reato, infatti, potrebbe essere commesso o agevolato dall’assicurato o dai suoi dipendenti incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono.
L’obbligo di custodia di un bene è individuato nell’Art. 1177 del Codice Civile.
L’obbligo di custodia impegna il depositario, non tanto nel predisporre un adeguato servizio di vigilanza, ma nel poter dimostrare d’aver organizzato tutte le attività di protezione sulla base dell’ordinaria diligenza.

L’uso fraudolento di chiavi

Qualora il furto è commesso utilizzando per l’apertura la chiave in dotazione, e quindi non appare visibile alcun segno di effrazione, la garanzia furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave, da parte del legittimo proprietario, o dal fatto che gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia.
In questi casi tuttavia dev’essere sporta denuncia preventiva relativa allo smarrimento o al furto della chiave.

In ogni caso, prima della stipula dell’assicurazione, è sempre bene prendere visione, anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, delle condizioni assicurative.
E’ bene porre particolare attenzione alle esclusioni, alcune polizze assicurative infatti potrebbero limitare o escludere alcune coperture.

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Infortunio durante un viaggio di istruzione

Un docente accompagnatore è rimasto vittima di un infortunio durante un viaggio di istruzione, per responsabilità della struttura . La scuola ha effettuato regolare denuncia all’INAIL ma non alla Compagnia di Assicurazione con la quale la scuola ha stipulato polizza integrativa, in quanto il docente non risulta aver pagato il premio per il periodo in cui è avvenuto il sinistro. Ci scrive il legale dell’albergo, a cui il Docente ha chiesto il rimborso del danno, asserendo che la scuola, alla luce della Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, avrebbe dovuto assicurare obbligatoriamente il docente. Cosa dobbiamo rispondere?

La domanda è certamente interessante perché ci consente di fare alcune precisazioni.

La Responsabilità Civile verso terzi nei casi di infortunio

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi: “cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.
Se la responsabilità dell’infortunio del Docente, è dell’albergo ospitante, sarà quest’ultimo a dover rimborsare il danno.
Non è quindi ben chiaro quindi perché il legale della struttura alberghiera, chieda chiarimenti circa l’obbligatorietà della polizza assicurativa dell’Istituto.
La Società assicuratrice, con cui la scuola ha stipulato la polizza, accertata la responsabilità dell’albergatore, potrebbe non pagare il danno. In alternativa potrebbe procedere all’indennizzo per poi rivalersi nei confronti dell’albergatore. Analogamente anche l’Istituto scolastico dovrà istituire analoga azione di rivalsa nei confronti dell’albergo, per le assenze dal lavoro del dipendente determinate da responsabilità imputabile alla struttura alberghiera.

L’autonomia scolastica

Nel merito dell’obbligatorietà della copertura assicurativa da parte dell’Istituto scolastico per tutti i partecipanti ad un viaggio di istruzione richiamata nella Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, non riveste più carattere prescrittivo.
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche per i viaggi di istruzione. Pertanto, la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento solo per orientamenti e suggerimenti operativi.
Proprio in virtù dell’autonomia il Consiglio di Istituto scolastico è tenuto a deliberare un regolamento per i viaggi di istruzione. Il regolamento approvato diventa così fonte normativa per la singola scuola sotto il profilo organizzativo.

Il Regolamento per i viaggi di istruzione

In relazione alla definizione del regolamento è bene valutare alcuni aspetti:
La stipula di una copertura assicurativa per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione risulta una best practice più che consigliabile. La copertura assicurativa dell’INAIL infatti, si limita ai casi di morte e di invalidità permanente lasciando gli eventuali costi di tutte le spese mediche e di assistenza a carico del soggetto infortunato.
Qualora il viaggio di istruzione avvenisse sul territorio italiano, il Sistema Sanitario Nazionale, provvederà gratuitamente al primo soccorso e alle spese mediche.
Nel caso il viaggio prevedesse una meta internazionale, la situazione è più articolata.
All’interno dell’UE, in virtù della tessera sanitaria europea (TEAM), l’infortunato o il malato gode delle stesse condizioni, e agli stessi costi previsti nel paese d’origine.
Tuttavia, anche all’interno dell’UE, non in tutti i Paesi l’assistenza è sempre completamente gratuita. In caso di infortunio, i costi diretti (ambulanza, Pronto Soccorso, rientro sanitario, ecc.), potrebbero essere richiesti direttamente all’infortunato.
Nei Paesi extra UE, la situazione è ancora più disarticolata. Ci sono paesi con i quali sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi valgono gli stessi principi che regolano i rapporti coi i Paesi comunitari. Con la stragrande maggioranza dei Paesi tuttavia, non sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi casi è assolutamente consigliabile un’assicurazione sanitaria privata. Da ultimo esistono Paesi in cui l’accesso è interdetto, in assenza di coperture assicurative private.

Le polizze assicurative scolastiche

Le più diffuse assicurazioni scolastiche prevedono la copertura assicurativa, nel ramo Assistenza, per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (docenti, studenti e accompagnatori). Tuttavia limitano la copertura assicurativa ai soggetti che non hanno pagato il premio. A questi ultimi, viene garantito il primo soccorso e l’eventuale rientro sanitario, ma non il pagamento delle spese mediche o il risarcimento dell’invalidità permanente o temporanea residuata.
Inoltre, nel caso il soggetto cui è stato erogato il servizio, risultasse non assicurato, è nel diritto della Compagnia richiedere la restituzione delle spese.

Le polizze assicurative dell’Agenzia di viaggio o del Tour Operator

Solitamente, il soggetto organizzatore del viaggio (Tour Operator e/o Agenzia di Viaggio) propone alla scuola, unitamente ai servizi turistici (trasferimento, alberghi, visite guidate, ecc.) anche una polizza assicurativa.
Solitamente e in modo del tutto improprio, queste polizze sono dissimulate all’interno del pacchetto turistico con la formula: “tutto compreso”.
Queste polizze, il più delle volte, hanno un costo rilevante se paragonato a quelle scolastiche e prevedono massimali estremamente ridotti, limiti e franchigie.
Infine, com’è corretto che sia, sono limitate esclusivamente alla durata del viaggio.

Se vuoi avere maggiori dettagli, informazioni o consulenza in relazione alle polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Viaggi di istruzione fai da te…

Il nostro Istituto, per l’organizzazione dei viaggi di Istruzione, con l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie, acquista i biglietti aerei, l’albergo ed eventuali servizi accessori, direttamente, senza passare dall’Agenzia di Viaggio. Nel caso si verificasse un annullamento del volo per colpa della Compagnia Aerea o di over booking dell’albergo la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?

L’introduzione del recente Decreto Legislativo, 21 maggio 2018 n° 62 in tema di “turismo organizzato” modifica in larga parte la normativa precedente. La nuova normativa prevede una maggiore responsabilità da parte dell’organizzatore e dell’intermediario, nell’esecuzione del contratto di gestione e vendita dei pacchetti turistici.
È bene quindi, fare in premessa alcune precisazioni.

Il Pacchetto Turistico

Il Decreto Legislativo si applica a tutti i contratti stipulati a partire dal 1° Luglio 2018. Il Decreto inoltre introduce una serie di importanti modifiche in relazione alle definizioni della prestazione e delle figure coinvolte.
Per Pacchetto Turistico s’intende la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici (es.: volo, trasporto, alloggio, ecc.) ai fini del medesimo viaggio. E’ Pacchetto Turistico quando sono combinati da un unico soggetto ma anche se sono conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi. Il Pacchetto Turistico può essere acquistato presso un unico punto vendita, oppure essere offerto ad un prezzo forfettario. Può essere pubblicizzato sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga, e acquistato anche con processi di prenotazione on-line.

L’Organizzatore e l’Intermediario

Il Decreto definisce anche i ruoli dei soggetti impegnati nella distribuzione dei Pacchetti Turistici.
L’Organizzatore è il soggetto che eroga le prestazioni (trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori), obbligandosi in nome proprio e dietro corrispettivo forfettario a fornire un viaggio all inclusive. L’organizzatore può servirsi anche di intermediari e ausiliari. La norma chiarisce che l’organizzatore può essere persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato.
L’Intermediario è il soggetto che, anche non professionalmente e/o senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi un pacchetto turistico o singoli servizi dietro un corrispettivo forfettario.
Quando l’Istituto scolastico “assembla” due o più servizi (es.: volo e alloggio), anche comperati separatamente da terzi, diventa di fatto l’Organizzatore del viaggio. In quanto tale, è tenuto a rilasciare allo studente o alla sua famiglia una copia del contratto, informarlo sugli aspetti del viaggio organizzato, apprestare soluzioni alternative e soccorrerlo in caso di difficoltà per consentirne la prosecuzione o il rientro dal viaggio.

La responsabilità diretta dell’Organizzatore

Con l’introduzione dell’art. 42, del D. Lgs. 21 maggio 2018 n° 62, il legislatore ha ampliato la sfera di responsabilità dell’Organizzatore, estendendola ad ogni aspetto dell’esecuzione del pacchetto turistico: «[…] In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore» (Comma 5)
«Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.» (Comma 6)
«[…] L’organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile» (Comma 7).

Le tutele assicurative

Resta inteso che, a nostro parere, l’attività di Organizzatore del viaggio esula, di norma, dal Contratto assicurativo di Responsabilità Civile. Allo stesso modo, la figura di Organizzatore di un viaggio, normalmente non rientra tra le specifiche attività della scuola.
Qualora l’Istituto Scolastico voglia comunque assumersi l’onere di Organizzatore, dovrà sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile professionale a tutela dei rischi connessi all’attività specifica. Dovrà inoltre produrre tutta la documentazione informativa ai partecipanti al viaggio e/o alle loro famiglie.
Le polizze normalmente stipulate dalla scuola per i viaggi di istruzione prevedono, di norma, esclusivamente l’annullamento del viaggio per infortunio o malattia. L’onere della “riprotezione” del viaggiatore resta in capo esclusivamente all’Organizzatore.

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Risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente

Il nostro Istituto ha ricevuto una richiesta di risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente durante l’ora di educazione fisica. La richiesta riguarda le somme erogate dal SSN. L’assicurazione integrativa scolastica copre quest’eventualità?

L’Art. 2043 del Codice Civile, indica come: “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
È assolutamente legittimo, addirittura auspicabile, che la Pubblica Amministrazione competente, proceda con un’azione di rivalsa. Ancor più a fronte di un evento per responsabilità di terzi che abbia causato un danno. L’azione dell’AST quindi tende al recupero degli emolumenti corrisposti in riferimento alle prestazioni sanitarie erogate.

La rivalsa dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

Premesso che il risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente è lecito, è importante sottolineare che le prestazioni sanitarie in favore del danneggiato, dovranno essere corrisposte esclusivamente in conseguenza di fatti illeciti riconducili a terzi. Il risarcimento sarà a carico del responsabile e/o della Compagnia di Assicurazione con il quale quest’ultimo è assicurato.

La colpa della scuola

È necessario che l’Istituto, prima di provvedere al pagamento all’AST o all’apertura del sinistro presso la Compagnia Assicuratrice, accerti precisamente la dinamica dei fatti. Occorre infatti rilevare se l’infortunio, per cui è in atto l’azione di rivalsa, sia ascrivibile ad un comportamento colposo da parte dell’Istituto stesso. In questo senso rientra l’inadeguatezza della struttura, la mancata vigilanza o l’ordine di eseguire un’attività potenzialmente pericolosa con il consenso del docente. Colposo è l’utilizzo di attrezzature non idonee o intrinsecamente pericolose. Colposa è anche la sottovalutazione del rischio di incidente che poteva essere previsto e conseguentemente prevenuto.
In sostanza, non scatta alcun obbligo di risarcimento a carico dell’Istituto o del Docente che prestava vigilanza quando, anche usando una diligenza irreprensibile, non poteva minimamente prevedere in anticipo ed evitare l’infortunio in quanto l’evento s’è verificato per caso fortuito, cioè in modo del tutto accidentale, imprevedibile e improvviso.

Il fatto illecito

Per poter parlare di fatto illecito, non conta la condotta tenuta dallo studente durante il normale sviluppo dell’azione impartita. La scuola, al contrario deve provare di non aver potuto evitare il fatto e di avere predisposto tutte le necessarie cautele.
L’attività di accertamento dell’evento che ha provocato il danno, deve accertare che l’evento sia avvenuto in modo non previsto o prevedibile. Dovrà accertare inoltre la diretta vigilanza del Docente incaricato. La scuola, alla luce dell’attività istruttoria effettuata potrà fornire all’AST idonea documentazione da cui risulta che l’evento lesivo non è imputabile a condotta dolosa o colposa dell’Istituto. In caso contrario, a nostro parere, è opportuno aprire una posizione con la Compagnia di Assicurazione con cui è stata stipulata la Polizza di Responsabilità Civile per l’eventuale rimborso delle somme erogate.

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