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Studente aggredisce il docente con un pugno

Il docente supplente di un Liceo di Bari avrebbe riportato il distacco della retina di un occhio dopo un pugno sferrato da uno studente. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

Secondo quanto riporta la stampa locale, il fatto s’è verificato lo scorso 22 aprile, in una classe durante un’ora di supplenza. Il Docente, si trovava sulla porta dell’aula parlando con un collega, quando lo studente lo ha colpito in pieno volto, facendogli perdere i sensi.
Contattati subito i soccorsi, l’insegnante è stato trasportato immediatamente in ospedale. Il pugno aveva infatti provocato un distacco della retina, tanto che il docente è stato sottoposto a un immediato trattamento medico. Contestualmente della vicenda, è stata informata anche la polizia locale.
A suscitare un certo clamore tra le famiglie, è la notizia secondo, la quale, nei confronti dell’alunno non sia stato preso alcun provvedimento disciplinare.
Da quanto si apprende, si tratterebbe di un alunno diversamente abile. Per questo motivo la scuola si sarebbe limitata a mettere una nota sul registro elettronico senza tuttavia prendere particolari provvedimenti disciplinari. «Parliamo di un ragazzo disabile, con un percorso differenziato – spiega il Dirigente Scolastico. L’alunno, oltre ad avere un docente di sostengo ha anche un educatore, presente soltanto in caso di gravità».
Nell’istituto barese vi sarebbero circa un centinaio di studenti diversamente abili su una popolazione scolastica di 1200 tra ragazzi e ragazze.
«Non è facile gestire ragazzi con problemi comportamentali – afferma ancora il Dirigente – che arrivano perfino a lanciare le sedie».

La responsabilità

Ai sensi del Codice Civile e di quello Penale il soggetto senza capacità d’intendere e volere non è responsabile e conseguentemente non punibile. L’alunno con una disabilità psichica potrebbe quindi rientrare a tutti gli effetti in quest’area.
Il rapporto contrattuale che s’instaura tra la famiglia e la scuola all’atto dell’iscrizione, obbliga l’Istituto scolastico a prevedere e prevenire il possibile rischio. La mancanza di intendere e volere infatti non limita la responsabilità del soggetto che, per legge, è tenuto a vigilare sul disabile.
Quest’aspetto si integra alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione al Diritto all’educazione e istruzione dei disabili. La scuola dovrà quindi ad adottare “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota ministeriale del 4 agosto 2009.

Il profilo assicurativo

La sottoscrizione della polizza integrativa da parte del personale scolastico, in questi casi, diventa particolarmente raccomandabile.
Il distacco della retina potrebbe prevedere un danno da invalidità permanente anche grave. Questo tipo di sinistro, accaduto sul lavoro, prevede la tutela assicurativa da parte dell’INAIL. Non sono invece rimborsate all’infortunato le spese mediche, in quanto gratuite, previste dal SSN anzi, nella maggioranza dei casi, queste potrebbero essere gravate da ticket.
Il mancato risarcimento integrale del sinistro (danno differenziale), è una della cause alla base del possibile contenzioso tra il lavoratore e il datore di lavoro.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute oltre all’indennizzo, in caso di invalidità, fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per gli alunni con disabilità fisica o psichica, contattaci qui.

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Nuove tutele per la sicurezza del personale scolastico

Le violenze nei confronti del personale scolastico, docente e non docente, negli ultimi anni hanno subito un peggioramento preoccupante.
Le violenze nei confronti del personale scolastico si contano con una frequenza allarmante. Ultimi, solo in ordine di tempo, sono quelli riportati in un articolo de “la Stampa” e da un articolo della “Gazzetta del Sud”.
Nel primo caso un 14enne ha aggredito la Dirigente per un richiamo, nel secondo uno studente 16enne ha preso a calci e pugni, un docente per un voto troppo basso.
Nel tentativo di porre un freno ai fenomeni di violenza nei confronti del personale scolastico è stata introdotta la Legge 4 marzo 2024, n. 25.

L’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico

La nuova Legge prevede, all’Art. 1, l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico. Scopo dell’Osservatorio è l’analisi delle segnalazioni di violenza commessa in danno del personale scolastico. Le segnalazioni saranno raccolte direttamente dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse.
Compito dell’Osservatorio sarà, da un lato, la promozione di studi ed analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente. Dall’altro, favorire iniziative di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.
L’Osservatorio dovrà anche promuovere specifici corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto.
L’Osservatorio dovrà essere costituito entro il prossimo 30 giugno e, annualmente, il Ministro dovrà trasmettere alle Camere una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
La Legge istituisce inoltre la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico”.

La modifica del Codice Penale

L’aspetto più rilevante è quello introdotto dall’Art. 4, il quale modifica l’Art. 61 del Codice Penale. Alle circostanze aggravanti comuni, per i delitti commessi con violenza o minaccia, viene aggiunto l’aver agito in danno di un dipendente della scuola.
L’Art. 5, inoltre, apporta modifiche anche all’Art. 336 del Codice Penale. Dirigenti e docenti, nell’esercizio delle loro funzioni sono Pubblici Ufficiali a tutti glie effetti. Nel caso di violenza o minaccia a uno di loro, la pena aumenta fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore dell’alunno.
Ulteriore circostanza aggravante viene introdotta nell’Art. 6, all’Art. 341-bis del Codice Penale. Analogamente la pena aumenta fino alla metà anche nel caso di oltraggio a Pubblico Ufficiale commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo la nuova Legge non introduce nessuna variazione rispetto all’attuale quadro di riferimento.
L’assicurazione infatti non risarcisce la responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti. Di norma sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili tuttavia risarciscono il danno fisico o psicologico patito dagli assicurati.
In caso di comportamento doloso è inoltre prevista la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di violenza nella scuola, contattaci qui.

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Studente disabile escluso dalla gita

Uno studente 17enne ipovedente, di un Istituto superiore Torinese, è stato escluso dalla gita organizzata dalla scuola perché non c’era l’insegnante di sostegno. Lo riporta un articolo de “il Sole 24 ore”.

Il fatto

L’alunno sarebbe dovuto partire per una gita di un giorno in Liguria.  Tuttavia, secondo quanto afferma la madre: «Nessuno dei due insegnanti di sostegno ha dato propria disponibilità ad accompagnarlo».
La mamma dello studente aveva proposto al Dirigente di far accompagnare il ragazzo dall’educatrice dell’Istituto di riabilitazione che già assiste l’alunno nel tragitto tra casa e scuola.
Il Dirigente, in questo caso ha negato l’autorizzazione poiché l’accompagnatore «non faceva parte del personale scolastico». Il Preside avrebbe tuttavia concesso l’autorizzazione a patto che ad occuparsi dell’accompagnamento fosse stato uno dei genitori.
«Ho detto di no – afferma la donna – visto che un adolescente non vuole la mamma in gita con lui. Ho anche intenzione di scrivere all’Ufficio scolastico per segnalare la vicenda, perché non c’è stata nessuna inclusione in questo istituto frequentato da altri ragazzi disabili».

Il profilo di responsabilità

Tra la scuola è la famiglia, all’atto dell’iscrizione dell’alunno si crea un rapporto contrattuale, ai sensi degli Artt. 1175, 1218, 1375 del Codice Civile. La scuola è quindi tenuta a vigilare sull’incolumità dell’alunno anche evitando il crearsi di situazioni dalle quali possano, prevedibilmente, derivare pregiudizi per l’alunno.
Al contempo viene ad instaurarsi anche una responsabilità di tipo extracontrattuale, ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 dello stesso Codice Civile. In questo secondo caso, l’obbligo della scuola è legato alla vigilanza affinché ciascun allievo minorenne non arrechi danno agli altri allievi o ad altri soggetti.
Al Codice Civile si affianca tutta la normativa legata al T.U. sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il combinato disposto normativo fa sì che sul Dirigente Scolastico gravino tutte le responsabilità organizzative e operative legate alle attività scolastiche. Tra queste l’obbligo di valutare l’idoneità del singolo studente a partecipare o svolgere in sicurezza una determinata iniziativa.
Qualora il Dirigente valutasse che la partecipazione alla gita di uno o più alunni, non garantisse, per lo stesso soggetto o per altri, sufficienti livelli di sicurezza, potrebbe impedirne la partecipazione. La valutazione dovrà essere oggettiva, ovvero calata sull’età, sulla maturità e sul livello di indipendenza del singolo soggetto.
In caso contrario, al verificarsi di un evento dannoso, la responsabilità ricade esclusivamente sul Dirigente che ha autorizzato la partecipazione all’uscita.

Il profilo assicurativo

Le migliori soluzioni assicurative, disponibili sul mercato scolastico, prevedono anche la tutela assicurativa degli accompagnatori estranei all’organico scolastico in occasione dei viaggi di istruzione.
Qualora quindi questi soggetti si infortunassero durante il viaggio la polizza garantirebbe il primo soccorso e tutte le spese derivanti dal sinistro. L’estensione, di norma è prestata a titolo gratuito senza integrazione di premio.
Va da sé che la partecipazione di uno o più soggetti esterni, dovrà essere formalmente inoltrata al Dirigente con la necessaria motivazione. Per rendere operativa la garanzia occorrerà la formale autorizzazione del Dirigente e tutta la documentazione dovrà essere tenuta agli atti.
L’accompagnatore esterno potrà essere chiesto esclusivamente l’assistenza nel corso dell’attività mentre la vigilanza resterà sempre in capo al personale scolastico.   

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei soggetti esterni alla scuola, durante i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Intossicazioni alimentari

All’inizio di maggio, 132 alunni e 7 insegnanti di alcune scuole della provincia di Modena si sono sentiti male dopo aver mangiato pomodorini a scuola. Lo riporta un articolo de “Il Resto del Carlino”.

Il progetto “Frutta e Verdura a scuola”

Da quanto si apprende dai media, il cibo è stato fornito direttamente dal Ministero dell’Agricoltura, nell’ambito del progetto alimentare: Frutta e Verdura a Scuola.
L’iniziativa, completamente gratuita e rivolta agli alunni delle scuole primarie di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, era partita nel 2017.
L’obiettivo è quello di incoraggiare il consumo di frutta e verdura, diffondendo l’educazione al consumo di alimenti sani, prevenendo gli sprechi alimentari.
L’iniziativa prevede la realizzazione di specifiche iniziative di formazione degli insegnanti su temi di educazione alimentare. Gli alunni sono coinvolti nella realizzazione di specifiche giornate a tema e visite alle fattorie didattiche e alle aziende agricole.
Il Programma, negli anni, ha coinvolto circa 1 milione di alunni e, a detta dei promotori, ha evidenziano una crescente propensione al consumo dei prodotti ortofrutticoli.

La sospensione del progetto

Il caso di Modena sembra non sembra essere il solo. Negli stessi giorni, analoghi casi di intossicazioni alimentari hanno colpito anche gli alunni di altre scuole emiliano-romagnole come: Faenza, Forlì e Rimini. Segnalazioni di sintomi gastrointestinali arrivano tuttavia anche da fuori regione, come ad esempio da Udine.
Fortunatamente, secondo quanto riferito dalla stampa, non si sarebbero registrati casi di particolare gravità.
I Comuni coinvolti, evidenziano che il problema non è dipeso dalla refezione scolastica, in quanto gli snack arrivano impacchettati direttamente dall’appaltatore del Ministero dell’Agricoltura. Lo stesso ministero dopo le segnalazioni ha disposto, in via cautelativa, la sospensione del progetto nelle scuole.
Contestualmente, il responsabile del settore prevenzione della Regione Emilia Romagna ha annunciato l’avvio degli accertamenti analitici sui cibi distribuiti per la merenda.

Il profilo assicurativo

Di norma, le migliori polizze assicurative prevedono il risarcimento anche nel caso di avvelenamento o intossicazione alimentare legato a cibi e bevande avariate.
In questi casi la garanzia è operativa solo se la somministrazione è avvenuta durante l’attività scolastica e se la responsabilità è ascrivibile direttamente all’Istituto scolastico. La scuola tuttavia è tenuta a vigilare sulla qualità del cibo fornito, fermo restando la responsabilità del fornitore.
Resta quindi inteso che, qualora un alunno o un docente subissero un danno per responsabilità diretta del gestore del servizio, dovranno, in prima istanza, rivalersi su quest’ultimo.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile dall’appaltatore del servizio fatto salvo il diritto alla rivalsa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa scolastica, nei casi di intossicazione alimentare, contattaci qui.

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Rottamazione dei banchi a rotelle

Più volte abbiamo parlato della polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. e dell’opportunità della sua sottoscrizione. Un esempio concreto è dato dalla sentenza circa l’impropria rottamazione dei banchi a rotelle e mascherine chirurgiche fatta da una Dirigente del Veneto. Lo riporta un articolo de “il Gazzettino”.

I banchi a rotelle

Nel 2020, a seguito della pandemia di Covid 19 si pose il problema della trasmissione del virus in ambiti di relativo affollamento come quello scolastico. Il tavolo tecnico creato dal Ministero della sanità indicò nel distanziamento degli studenti in aula, il mezzo più adeguato per contrastare la diffusione del virus.
I banchi più diffusi nelle scuole italiane, quelli biposto, mal si prestavano all’applicazione delle indicazioni degli esperti. Nel tentativo quindi di garantire la salute di studenti e operatori, senza tuttavia affrontare l’onere per il completo rinnovo dell’arredamento scolastico, furono valutate soluzioni alternative.
Il Ministero dell’Istruzione mise a disposizione delle scuole i fondi per dotarsi di banchi monoposto oppure di sedute di tipo innovativo: i celebri “banchi a rotelle”. Le nuove sedute avevano anche come obiettivo quello di promuovere la diffusione di un nuovo tipo di didattica orientata al lavoro di gruppo in classe. Questo nuovo tipo di didattica troverà ampio spazio nel futuro Piano Scuola 4.0 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Per i nuovi arredi furono spesi complessivamente 206 milioni di euro per 2.100.000 banchi tradizionali e 119 milioni di euro per 430.000 banchi a rotelle.

Il danno erariale

La Dirigente di un Istituto superiore veneziano, nell’ottobre del 2021, decise di non utilizzare più le nuove sedute, ritenendole inadeguate e rottamandole. Le immagini dei banchi a rotelle smaltiti su una chiatta tra i canali della laguna, andarono virali sul web, divenendo terreno di scontro politico.
L’opposizione, a più riprese accusò più volte il Ministero di sperperare i fondi pubblici.
Sul caso in questione l’Ufficio scolastico regionale del Veneto intervenne direttamente, sollevando dall’incarico la Dirigente. Contemporaneamente fu anche avviata un’indagine circa la condotta dell’ex Preside. La donna si giustificò dicendo di non aver mai richiesto la dotazione dei banchi a rotelle. Tuttavia, in un comunicato, il commissariato per l’emergenza Covid, smentì la Dirigente dimostrando come quest’ultima avesse firmato il: «certificato di regolare fornitura e verbale di collaudo». A questo aspetto si aggiunge che i banchi non erano stati riportati nell’inventario: «Ledendo – secondo la Corte dei conti – il principio di veridicità dei documenti di gestione, impedendo di avere un quadro così fedele e corretto nei dati contabili. Responsabilità sia della dirigente scolastica, sia della direttrice dei Servizi generali e amministrativi».
La Dirigente aveva inoltre disposto lo smaltimento di quasi 90.000 mascherine, ritenute non conformi alle normative, e la donazione di gel igienizzante a un’associazione di volontariato.
Dell’inizio di maggio scorso la sentenza. Secondo la Corte dei Conti la rottamazione dei banchi e lo smaltimento delle mascherine sono avvenuti in violazione delle norme sulla gestione dei beni pubblici.
Secondo la Corte dei Conti, le condotte adottate dalla Dirigente e dal Direttore S.G.A. sono illegittime e le imputate hanno agito con “colpa grave”. Per questi motivi le due sono state condannate a risarcire il danno erariale di 30.000 euro, 15.000 ciascuna.

La polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale

Ai sensi degli Art. 28 e 97 della Costituzione, i funzionari pubblici rispondono dei danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni sia verso terzi che verso l’Amministrazione di appartenenza.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico.  Al contrario la responsabilità amministrativa dei funzionari rimane a carico di questi ultimi per i danni commessi, come in questo caso, con dolo o colpa grave.
Se, come in quest’evento, i responsabili hanno stipulato una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale, sarà l’assicuratore a risarcire il danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile dei dipendenti pubblici, contattaci qui.

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Uscita didattica in bicicletta

Il nostro Istituto superiore sta organizzando, con un’associazione cicloturistica, un’uscita didattica sul territorio. Gli studenti saranno dotati di biciclette con pedalata assistita messe a disposizione dall’associazione stessa. L’associazione tuttavia non ci fornirà i caschi. In caso di sinistro che coinvolgesse i partecipanti la polizza sottoscritta dall’Istituto copre il danno?

Le uscite didattiche in bicicletta sono una realtà da qualche anno. Numerose associazioni sono convinte che, per vincere la sfida della mobilità sostenibile, serva investire strategicamente sulla scuola. Le iniziative in questo senso quindi non mancano. L’arrivo sul mercato delle biciclette elettrice, e-bike e a pedalata assistita, ha ulteriormente incrementato l’interesse nei confronti di questo mezzo di trasporto.

Il Codice della strada

Le biciclette elettriche sono divise in due categorie: le bici a pedalata assistita e le biciclette elettriche.
L’Art. 50 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 definisce precisamente la differenza tra i due veicoli. Le biciclette a pedalata assistita, per il movimento sfruttano la forza muscolare ma sono dotate di un motore elettrico ausiliario che agevola la pedalata. Le e-bike, al contrario, funzionano soltanto a motore, hanno cioè un funzionamento autonomo con un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall’azione della pedalata. In quanto tali, le e-bike, sono considerate ciclomotori a tutti gli effetti e la normativa applicata è quella tipica dei motocicli.
Per entrambi i veicoli è obbligatorio il rispetto del codice della strada. Il conducente dovrà quindi rispettare sempre la segnaletica semaforica e gli eventuali divieti come i tratti in controsenso e la guida in stato di ebbrezza.
A differenza di altri Paesi europei, il Codice della Strada non prevede l’obbligo del casco, per le biciclette a pedalata assistita come per quelle tradizionali. L’obbligo non è previsto neanche per i minori di 14 anni. Resta tuttavia inteso che l’utilizzo di questo strumento di protezione è vivamente raccomandato.
Vige invece l’obbligo di indossare giubbotto o bretelle riflettenti ma solo fuori dei centri abitati dal tramonto all’alba, o in galleria.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione per la Responsabilità Civile di biciclette tradizionali e a pedalata assistita non è obbligatoria.
Certo è che la sicurezza, anche alla luce del numero crescente di incidenti che coinvolgono mezzi di micromobilità, è sicuramente l’obiettivo delle riforme annunciate. A breve termine potremmo quindi avere delle novità in questo senso.
Circa le assicurazioni scolastiche, le migliori formule presenti sul mercato, tutelano questo tipo di sinistro sia nel ramo Infortunio che in quello di Responsabilità Civile.
L’attività, per entrare nella tutela assicurativa, dovrà comunque essere regolarmente deliberata e approvata dagli organi scolastici competenti.
Resta inteso che qualora l’infortunio sia accaduto a seguito di un incidente derivante dalla circolazione stradale, l’assicuratore potrà rivalersi sul soggetto responsabile del danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche in occasione delle uscite didattiche, contattaci qui.

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Occupazione degli Istituti scolastici

Il 19 aprile scorso è terminata l’occupazione degli studenti dell’Istituto Enrico Fermi di Bologna. Dopo 5 giorni di presa di possesso dell’immobile scolastico, l’ammontare dei danni causati da furti e vandalismi, a detta del Dirigente, sembra essere cospicua. Lo riporta un articolo de “Il Resto del Carlino”.
Da gennaio ad oggi, sono più di una decina gli Istituti superiori occupati dagli studenti, quasi tutti nel Nord Italia. Gli studenti manifestano per ragioni diverse, dalla scarsa o nulla manutenzione degli immobili, alla gestione dei PCTO, alla solidarietà al popolo palestinese. Sotto accusa ci sarebbe anche un sistema scolastico che non risponderebbe alle reali esigenze degli studenti.

Occupazione e Autogestione

Diverse sono le forme di protesta che gli studenti delle superiori possono mettere in atto le più diffuse sono l’autogestione e l’occupazione della scuola.
L’autogestione scolastica è la formula più morbida. Normalmente concordata e autorizzata dal Dirigente, in collaborazione con il corpo Docente, consiste nella realizzazione di un programma alternativo alla classica attività didattica. Gli studenti gestiscono autonomamente i programmi scolastici durante le normali ore di lezione.
L’occupazione invece è una forma di protesta in cui gli studenti occupano la struttura scolastica e, diversamente dall’autogestione, è illegale.

Il profilo penale

Nel caso di occupazione il rischio di incorrere in un reato è concreto. Ai sensi dell’Art. 633 del Codice Penale infatti, l’occupazione di terreni o edifici è un reato comune passibile di pene pecuniarie o detentive. È bene ricordare che l’occupazione non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma sussiste in tutti i casi quando viene effettuata senza autorizzazione.
Un secondo profilo di reato, che potrebbe ipotizzarsi, è quello di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio. E’ quello che, in un caso analogo, ha stabilito la sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 23 febbraio 2016, n. 7084.
Un ultimo profilo di reato è quello legato al vandalismo e/o danneggiamento degli arredi e delle attrezzature della scuola. Ai sensi dell’Art. 639 del Codice Penale: «Chiunque […] deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 309». Il giudice inoltre potrà: «disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero […] l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute».

La nota ministeriale

Sul tema dell’occupazione scolastica e dei possibili reati conseguenti s’espresso anche il Ministro dell’Istruzione nello scorso 5 febbraio con la nota n. 458. «L’occupazione – ricorda il Ministero – espone gli studenti a possibili reati, anche legati al danneggiamento di beni pubblici». I dirigenti scolastici, in questi casi sono tenuti alla denuncia dei responsabili. «Dovranno essere poste a carico degli studenti responsabili – chiude il Ministero – le spese per le pulizie straordinarie che si siano rese necessarie e per il ripristino o la sostituzione di arredi […] e ogni altra attrezzatura di proprietà della scuola».

Il profilo assicurativo

Nei casi di autogestione la polizza integrativa, di norma copre gli infortuni degli studenti e del personale. Essendo attività concordata e autorizzata rientra infatti tra quelle scolastiche a tutti gli effetti.
Nel caso di occupazione invece la polizza potrebbe non essere operante. L’assicuratore infatti non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Un discorso a parte merita invece il danneggiamento all’edificio e ai materiali contenuti di proprietà della scuola. Le migliori formule assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono anche il danno alle attrezzature scolastiche seppur a fronte di una franchigia o di uno scoperto.
Circa l’imbrattamento dei muri quasi mai questo danno è, al contrario, ricompreso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche nei casi di occupazione o autogestione, contattaci qui.

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Viaggi di istruzione troppo costosi

Il costo dei viaggi di istruzione è troppo elevato per alcune famiglie. Il tema è stato trattato in un interessate articolo pubblicato, dalla testata giornalistica Open-OnLine.
Preventivi esagerati e tempi d’attesa troppo lunghi hanno portato il Dirigente scolastico di una scuola del trevigiano a chiedere alle famiglie di organizzarsi autonomamente. Ai genitori è stato proposto di effettuare un’assenza di gruppo programmata, organizzando un viaggio per conto proprio.
Una proposta quella del Dirigente scolastico senza dubbio provocatoria perché, oltre ad essere in contrasto con la normativa, non garantisce gli standard tipici dell’attività scolastica.
L’invito tuttavia ha riacceso l’attenzione sulla difficoltà di programmazione e realizzazione di questo tipo di iniziative, tant’è che alcuni genitori l’avrebbero presa in seria considerazione.

La progettazione e programmazione dei viaggi di istruzione

Sulla complessità legata all’organizzazione dei viaggi di istruzione s’era già espresso, lo scorso anno, Giuseppe Ciminnisi, presidente della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET). Ciminnisi evidenziava le difficoltà che incontrano le Agenzie viaggi nell’evadere le richieste: «degli istituti scolastici, spesso farraginose, che entrano in conflitto con le esigenze degli alberghi».
Sul tema è tornata, lo scorso febbraio, la Federazione Turismo Organizzato (FTO) realizzando un’indagine sui viaggi di istruzione. Secondo Franco Gattinoni, presidente FTO: «Ci sono nodi che complicano la relazione tra scuole e agenzie e che si ripercuotono sulle famiglie». «I tempi lunghi delle procedure – osserva Gattinoni – fanno lievitare i costi. Altri mercati, beneficiati da maggiore snellezza, arrivano prima su hotel e servizi meno cari». Secondo l’indagine, a questa situazione, si aggiunge anche la debole preparazione degli istituti scolastici sulle procedure del MePa, e le complicazioni create dal nuovo Codice degli appalti.
Il tema della programmazione e progettazione dei viaggi di istruzione infatti è troppo spesso l’anello più debole di tutto il sistema. Ancora troppe scuole non hanno un regolamento interno che consenta loro di pianificare e elaborare precisamente questo tipo di attività. La tempistica tuttavia sembra essere il vero nodo della questione. Procedure messe in atto troppo a ridosso del periodo di esecuzione del viaggio potrebbero gravare duramente sull’economicità del servizio.

Le garanzie assicurative

Il tentativo di trovare delle soluzioni più economiche porta molte scuole a organizzare in proprio i soggiorni, assemblando servizi diversi. Su quest’aspetto, Gabriele Milani, direttore nazionale Fto, in un articolo dello scorso settembre, evidenziava la necessità che le scuole debbano rivolgersi esclusivamente alle Agenzie di Viaggio. «In questo segmento specifico – evidenza Milani – organizzazioni non specializzate non possono fornire le garanzie a livello assicurativo nei casi di insolvenza e fallimento dell’operatore».
Una parte del costo dei pacchetti proposti dalle Agenzie di Viaggio riguarda la stipula delle polizze mediche o di annullamento del viaggio. Molto spesso però questo tipo di copertura è già previsto dalle polizze integrative stipulate dalle scuole. Inoltre i massimali e le prestazioni erogate dalle polizze sottoscritte con le Agenzie di Viaggio sono spesso di gran lunga inferiori a quelli previsti dalle polizze integrative. Una spesa quindi che, per quanto limitata, grava sul costo economico del servizio a carico delle famiglie.

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Alunni ospiti dell’Istituto scolastico

Da qui alla fine dell’anno scolastico il nostro Istituto superiore ospiterà alcune classi di un’altra scuola. Una parte dell’Istituto di provenienza infatti è in fase di ristrutturazione. Oltre agli alunni, saranno nostri ospiti anche il personale docente e quello tecnico, svolgendo attività proprie. Tutti questi soggetti sono coperti dalla nostra assicurazione, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa?  

Il passaggio preliminare, in questi casi, è relativo al protocollo d’intesa che dovrà essere sottoscritto tra le due Amministrazioni scolastiche. Il documento dovrà prevedere le date e gli orari di accesso all’Istituto ospitante oltre che il numero e la qualità dei soggetti ospitati. Il protocollo dovrà prevedere infine gli spazi e le eventuali attrezzature messe a disposizione.

La Responsabilità Civile   

In questi casi il ramo assicurativo interessato è quello della Responsabilità Civile diretta di entrambi i soggetti: ospitante e ospitato. Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni un danno è obbligato a risarcire il danno.
Se ad esempio, a causa di uno scalino rotto, non segnalato, il docente o l’alunno ospite subisse un danno la polizza dell’Istituto ospitante tutelerà il danno.
Il protocollo d’intesa servirà anche a tutelare l’Istituto ospitante. Se un alunno ospitato provocasse un danno alla struttura o alle attrezzature concesse in uso, sarà la polizza dell’Istituto di provenienza a tutelare il danno.

L’infortunio

Se al contrario, nell’infortunio, non fosse rilevabile una responsabilità diretta dell’Istituto ospitante, la polizza scolastica integrativa di quest’ultimo non è operante.
In questi casi il danneggiato sarà tutelato unicamente la polizza eventualmente sottoscritta dell’Istituto ospitato.
Conseguentemente, anche tutti gli adempimenti formali come le denunce all’INAIL e all’assicuratore della polizza integrativa, dovranno essere espletati dall’Amministrazione dell’Istituto ospite.

L’Itinere

Anche per l’eventuale infortunio in itinere valgono le stesse regole. La polizza dell’Istituto ospitante tutelerà esclusivamente gli alunni e il personale iscritto. Studenti e docenti dell’Istituto ospitato saranno tutelati unicamente dalla polizza del proprio Istituto, qualora questa garanzia sia operante.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’assicurazione degli alunni ospiti dell’Istituto scolastico, contattaci qui.

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Alunno disabile ferisce il docente

Degna di nota è la sentenza 172 emessa dal tribunale di Gorizia il 13/07/2023. Lo riporta un articolo del Dirigente Scolastico Gianluca Dradi, pubblicato su Amministrare la Scuola.

Il fatto

L’episodio si riferisce al ferimento di un docente di sostegno, da parte di un alunno autistico a lui affidato. Dopo l’infortunio, il docente, attraverso i suoi legali, ha chiamato in causa il Dirigente, e il Ministero, per vedersi riconosciuto il danno differenziale.
Per danno differenziale s’intende la differenza tra le spese effettivamente sostenute e quanto risarcito dall’INAIL. Per essere riconosciuto, il dipendente deve dimostrare che il danneggiamento, deriva da un fatto illecito commesso dallo stesso datore di lavoro, o da un terzo, nel corso dell’attività lavorativa. L’INAIL infatti indennizza il danno al verificarsi dell’infortunio o della malattia e ma non sempre risarcisce gli effettivi pregiudizi subiti dal lavoratore.
Il Tribunale di Gorizia, sulla base del principio di ineliminabilità di alcuni rischi, ha negato la responsabilità del Dirigente e del Ministero. Per i giudici, il caso in questione, infatti era caratterizzato dall’imprevedibilità del fatto, stante: «Il gesto repentino ed improvviso dell’alunno».

La responsabilità del Dirigente

Al di là del caso specifico, l’attenzione va posta sulla possibile responsabilità del dirigente scolastico che, in quanto datore di lavoro, è tenuto a garantire la sicurezza dei dipendenti. Quanto è infatti prevedibile la condotta di un alunno, affetto da patologie psichiche, che manifesta un comportamento aggressivo?
In relazione alla tutela del dipendente, l’Art. 2087 del Codice Civile è molto chiaro. Il Datore di lavoro deve adottare tutte le misure: «necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Dal punto di vista pratico, la Legge 3 agosto 2007, n. 123 e il successivo D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, definiscono il perimetro normativo in materia di sicurezza sul lavoro.
Anche la giurisprudenza, a più riprese, s’è espressa circa l’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore anche adottando misure atipiche per la sua salvaguardia. (Cass. Civile, Sez. Lav., 06 settembre 1988, n. 5048). La normativa scolastica infine definisce una serie di adempimenti obbligatori utili per ridurre il rischio del lavoratore fermo restando il diritto dell’alunno disabile all’inclusione scolastica.

La polizza integrativa

La stipula e la sottoscrizione di una polizza integrativa in questo senso diventano particolarmente raccomandabili. Com’è noto l’INAIL tutela il sinistro sul lavoro ma la sua tutela si limita ai casi di morte e di invalidità permanente pari o superiore al 6° punto di invalidità. Non sono invece rimborsate all’infortunato le spese mediche, in quanto gratuite, previste dal SSN anzi, nella maggioranza dei casi, queste sono gravate da ticket. Questo stato di cose è molto spesso alla base del contenzioso tra il lavoratore e il datore di lavoro.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute e l’indennizzo in caso di invalidità fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

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