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Natale è una festa. Senza un regalo che festa è?

Anche quest’anno ci ritroviamo a festeggiare Natale.
In questo periodo di festa, desideriamo esprimere a tutti i nostri clienti e lettori, i nostri più sinceri auguri.
Vogliamo ringraziarti per la fiducia che ci hai accordato. È stato per noi un privilegio lavorare al tuo fianco e ti siamo grati per tutto quello che, anche con il tuo aiuto, abbiamo costruito insieme.
Ti auguriamo un nuovo anno ricco di successi, soddisfazioni e nuove sfide da affrontare con voi.

Quest’anno però abbiamo deciso di rendere più concreti i nostri auguri regalandoti un libro.
Per tutti gli abbonati ai servizi di GiustoScuola abbiamo creato una selezione di testi pubblicati e venduti da Euroedizioni – Torino, tra cui potrai scegliere.

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I nostri uffici resteranno sempre aperti nel periodo natalizio, al di fuori dei giorni festivi.
Potrai comunque sempre contattarci qui.
Con le notizie sulle assicurazioni scolastiche ci rivediamo a gennaio.

Buone feste a tutti!

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Codice dei contratti: le procedure da applicare

Il 20 novembre scorso è stata emanata dal del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) la circolare n. 298/2023. La circolare tenda a chiarire quali procedure di selezione dei concorrenti, utilizzare circa l’affidamento di appalti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

Le procedure da adottare

Secondo il Ministero, le procedure semplificate vanno applicate «…nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea».
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in continuità con la normativa precedente, individua le soglie sotto le quali possono essere utilizzate procedure più snelle.
Procedure come l’Affidamento Diretto sono quindi idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione in fase selettiva, fermi restando i principi fondamentali del Codice.
Pur tuttavia, ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la più ampia facoltà di applicare procedure aperte o ristrette.
Il nuovo codice non impone quindi l’obbligo di utilizzare le procedure semplificate per affidamento di contratti sotto soglia. Viene quindi legittimata la facoltà di scelta tra procedure semplificate ed ordinarie.

Il Principio di Risultato

La circolare richiama espressamente la diligente applicazione dei principi richiamati dal Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, quello di accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e fiducia, che: «…valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici».
Oltre ai principi sopra espressi, le procedure del sotto-soglia devono essere applicate tenendo conto, al contempo, del principio di risultato. Ai sensi dell’Art. 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Principio di risultato riassume gli obiettivi che devono caratterizzare l’Amministrazione Pubblica. Questi possono essere riassunti in: efficienza, efficacia, tempestività ed economicità.
Quanto evidenziato dalla Circolare si applica integralmente anche al mercato assicurativo della Pubblica Amministrazione compreso quello scolastico.

Se vuoi avere maggiori dettagli, informazioni o consulenza in relazione alle procedure d’appalto nella scuola, contattaci qui.

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Regali di Natale

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, in molte scuole, è ancora in uso l’abitudine di fare regali di Natale ai Docenti o al Dirigente Scolastico.
Una prassi consolidata ma dalla dubbia opportunità. Già nel 2018, il Dirigente di un Istituto pugliese, con propria circolare, ha vietato a docenti e ATA, di accettare regalie di qualsiasi tipo.
La cronaca, tutti gli anni, riporta diversi casi del genere. Facendo una ricerca in rete è abbastanza facile trovare siti ricchi di consigli in questo senso.
Oltre ai Docenti che ricevono regalie dai genitori, sembrano esserci vere e proprie collette tra gli insegnanti per un omaggio natalizio al proprio Dirigente.
Spesso il valore dei regali è cospicuo e la pratica, oltre ad essere inopportuna e imbarazzante, potrebbe contenere un vero e proprio illecito.

Il profilo normativo

Come tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, anche i Dirigenti, come i Docenti, sono vincolati ad obblighi deontologici.
È quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Anche il CCNL scuola 2006 e 2009 all’Art.92 impone di non chiedere, né di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le prestazioni lavorative.
Nel CCNL del personale dirigente dell’Area V, all’Art.14, si indica chiaramente come il DS sia chiamato ad anteporre l’interesse pubblico a quello privato, ​​proprio e altrui. Per questo motivo, il dipendente pubblico deve astenersi, non solo dal chiedere, ma anche dall’accettare omaggi o trattamenti di favore. Eventuali “doni” devono rientrare nelle normali relazioni di cortesia e devono essere di modico valore.
Per modico valore, ai sensi dell’Art. 4, comma 5, del D.P.R, si intende: «non superiore in via orientativa a 150 euro». «I regali o altre utilità – precisa il Decreto – dovranno essere messi subito a disposizione dell’amministrazione per la restituzione o la loro devoluzione a fini istituzionali».
In altre parole, se l’augurio fatto al Docente o al Dirigente è buona educazione, il regalo da mettere sotto l’albero potrebbe costituire un illecito sanzionabile.
Accettare un regalo, vietato dal codice di comportamento, potrebbe provocare sanzioni disciplinari fino al licenziamento del pubblico dipendente.

Il profilo penale

Quando un dipendente pubblico accetta regali di cospicuo valore per svolgere un atto del proprio ufficio, favorendo la persona che ha effettuato il regalo, non rispetta l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Per questo motivo potrebbe rispondere del delitto di corruzione, ai sensi dell’Art. 318 del Codice Penale.
Ai sensi dell’Art. 321 del Codice Penale, anche il corruttore commette un reato. In entrambi i casi, i soggetti coinvolti posso essere condannati con la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

La polizza assicurativa

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Codice dei Contratti: le nuove soglie di rilevanza

Il 16 novembre 2023, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’aggiornamento delle soglie di rilevanza comunitaria per appalti e i contratti pubblici.
A seguito della pubblicazione sulla GUUE, le modifiche si applicheranno a tutti gli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

Le soglie di rilevanza

Le soglie di rilevanza, di norma, vengono aggiornate ogni due anni dall’Unione Europea in relazione all’andamento economico generale. I nuovi importi si applicheranno senza bisogno di recepimento nell’ordinamento italiano ai sensi dell’Art. 14 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36. Il Comma 3 dell’articolo infatti afferma che le soglie: “sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”.
Le soglie per gli anni 2024 e 2025 si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Innalzamento delle soglie

Per effetto dei Regolamenti, le nuove soglie aggiornate risulteranno le seguenti:

SETTORI ORDINARI

  • € 143.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati;
  • € 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
  • € 5.538.000,00 per gli appalti di lavori pubblici.

SETTORI SPECIALI

  • € 443.000,00 per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
  • € 5.538.000,00 per gli appalti di lavori.

CONCESSIONI

  • € 5.538.000,00.

SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA

  • € 443.000 per gli appalti di forniture e servizi;
  • € 5.538.000 per gli appalti di lavori.

Il comparto scuola

Nel comparto scuola, i settori maggiormente interessati sono quelli ordinari legati agli appalti pubblici per l’acquisto di beni, forniture e servizi. In questo caso la soglia passerà dagli attuali 140.000,00 euro a 143.000,00 euro. Un altro settore interessato è quello legato alle concessioni, ad esempio quelle per i servizi di distribuzione automatica di bevande o quelli di ristorazione (bar). In questo secondo caso la soglia passerà dagli attuali 5.382.000,00 euro a 5.538.000,00 euro.
Dal punto di vista procedurale non ci sono cambiamenti fatto salvo l’adeguamento ai nuovi parametri economici.

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L’assicurazione RCA dell’autobus

Il nostro Istituto Comprensivo sta pianificando le uscite didattiche sul territorio, da effettuarsi attraverso il servizio di pullman. Circa l’assicurazione RCA dell’autobus, qual è l’importo minimo che gli operatori economici devono dichiarare per i singoli veicoli?

L’anno 2015 era stato funestato da una lunga serie di gravi incidenti stradali che avevano visti coinvolti autobus adibiti al trasporto scolastico nei viaggi di istruzione.
Proprio per questo motivo, nel 2016, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha diramato la Circolare n. 674.

Le indicazioni normative

Il documento detta le linee guida relativamente ai controlli da effettuare sia in fase ricognitiva che in occasione dell’erogazione del servizio.
L’aspetto preliminare riguarda la scelta dell’impresa di trasporto. L’operatore economico interessato deve dimostrare, preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. In seconda istanza, dovrà certificare l’idoneità del veicolo, e l’adeguatezza dell’assicurazione RCA dell’autobus utilizzato nel noleggio.

Il massimale RCA

Dal punto di vista assicurativo, il massimale è la somma massima che l’assicuratore è tenuto a garantire, per contratto, in relazione a ogni rischio assicurato.
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209Codice delle assicurazioni private, all’Art. 128, prevede che gli importi dei massimali RCA siano indicizzati automaticamente.
A partire dall’11 giugno 2012, l’adeguamento avviene con cadenza quinquennale, seguendo la variazione percentuale rilevata dall’IPCE, l’indice europeo dei prezzi al consumo.
L’adeguamento è operato del Ministro dello sviluppo economico, con un apposito provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I veicoli circolanti sono suddivisi in Settori: I – Autovetture, II – Taxi, III – Autobus, Filobus, ecc.
Tanto premesso, prima di definire la congruità della copertura assicurativa, è necessario verificare il tipo di settore a cui appartiene il veicolo. Quest’aspetto è ricavabile dalla Carta di Circolazione del mezzo.
A decorrere dall’11 giugno 2022, per i pulmini fino a 9 posti, il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 7.750.000,00, di cui € 6.450.000,00 per i danni alle persone e 1.300.000,00 per i danni alle cose.
Sono rimasti, invece, invariati i massimali previsti per il Settore III (Autobus). Per l’assicurazione RCA dell’autobus il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 30.00.000,00. Di cui € 30.000.000,00 per i danni alle persone e 2.000.000,00 per i danni alle cose. In ogni caso, resta facoltà della scuola appaltante definire un massimale più alto rispetto ai minimi di legge, in relazione ai rischi specifici. Il massimale, tuttavia, dovrà essere adeguato evitando richieste immotivate di sovrassicurazione.

La polizza integrativa scolastica

Le polizze assicurative scolastiche coprono i sinistri anche durante il trasporto con l’autobus.
Resta inteso che, qualora il passeggero subisca un danno a seguito di un incidente, dovrà, in prima istanza, chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa con cui è stata stipulata l’assicurazione RCA autobus su cui viene trasportato.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per le visite guidate in autobus, contattaci qui.

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Viaggi di istruzione: la centralità della programmazione

Il viaggio di istruzione, esattamente come l’uscita didattica, è una delle attività scolastiche più complesse, sia dal punto di vista organizzativo, che operativo. Per questo motivo, la gestione dei viaggi di istruzione è spesso fonte di preoccupazione per i docenti accompagnatori.
L’aspetto preso maggiormente in considerazione è quello legato alla vigilanza, al contrario, il passaggio più spesso sottovalutato, è quello relativo alla corretta programmazione.

La programmazione

Fino all’entrata in vigore dell’autonomia scolastica, la gestione del viaggio di istruzione era demandata ad una serie di circolari ministeriali che ne definivano i criteri. Dal 2000, le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. Questa si traduce anche in autonomia organizzativa dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. Questo concetto è precisamente espresso dal Ministero dell’Istruzione, che, con la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012. Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in relazione ai viaggi di istruzione. «La previgente normativa in materia – evidenzia il Ministero – costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo».
Spetterà, quindi, agli organi collegiali dell’Istituto fissare i criteri generali organizzativi per tutte le tipologie di uscita e approvare uno specifico regolamento. In altre parole, i regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo e gestionale.

La sicurezza nei viaggi di istruzione

Il tema della sicurezza è l’aspetto fondante di tutte le attività scolastiche. Il regolamento viaggi elaborato dal singolo Istituto dovrà quindi applicare questo profilo in tutte le fasi organizzative ed esecutive dell’attività.
Tuttavia, il principio di precauzione, nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti, si coniuga in modo diverso da scuola a scuola. L’organizzazione e la gestione di un Viaggio di Istruzione in un Istituto comprensivo sarà molto diversa da quella necessaria in Istituto superiore. La durata del soggiorno, i mezzi di trasporto e le attività specifiche, si coniugano direttamente con l’età, l’indipendenza e il grado di maturità dei partecipanti. Il numero dei docenti accompagnatori, le strutture alberghiere e l’affidabilità del vettore, dovranno sempre tenere in considerazione le caratteristiche prerogative degli studenti coinvolti.
Tanto premesso, la probabilità che accada un evento capace di causare un danno a persone, cose, o al patrimonio è ineliminabile. Per questo motivo, il regolamento dei viaggi di istruzione deve prevedere che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa.

Il profilo assicurativo

Già la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, all’Art 10, stabiliva che i partecipanti ai viaggi di istruzione dovevano essere garantiti contro gli infortuni.
A più di trent’anni di distanza, la sensibilità e la cultura assicurativa sono cresciute e allo stesso modo sono evoluti anche i prodotti disponibili.
All’assicurazione per gli infortuni s’è aggiunta l’assicurazione per la Responsabilità Civile e a quest’ultima il ramo di Assistenza. Oggi, il partecipante al viaggio di istruzione, studente o docente, è quindi tutelato non solo in infortunio, ma anche nel caso provocasse colposamente un danno.
Allo stesso modo è tutelato anche nel caso un evento imprevisto provocasse l’annullamento del viaggio.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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La sicurezza degli edifici scolastici

Il 21 novembre scorso è stata indetta la XXI Giornata della sicurezza nelle scuole. L’iniziativa è promossa da Cittadinanzattiva, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la Protezione Civile.
16.000 sono gli Istituti Scolastici che aderiscono alla Giornata con numerosi momenti di confronto sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi.

Edifici pericolosi

In relazione agli edifici scolastici, gli ultimi dati riportano come, solo da settembre ad oggi ci sono stati ben 24 episodi di crolli e criticità strutturali di vario genere. Un triste primato se aggiunto ai 61 eventi dannosi registrati durante lo scorso anno scolastico. Un dato, quello dell’anno scolastico 2022/2023, in crescita del 30%, rispetto all’anno scolastico precedente.
Il 20 ottobre scorso, come riporta un articolo de: “il Mattino”, è scattato l’allarme crollo, in un Liceo del napoletano. Due giorno dopo, in un episodio analogo, un calcinaccio ha colpito alla testa un’alunna di una scuola elementare del casertano. Riporta la notizia “CasertaNews”.
I dati evidenziano come quattro scuole su dieci sono costruite in zona a media ed elevata sismicità. Una su cinque, si trova in zona a rischio idrogeologico e idraulico.

I Fondi PNRR

Il PNRR è un’opportunità unica per rinnovare e migliorare la qualità e la sicurezza delle strutture scolastiche. Secondo il rapporto di Cittadinanzattiva, grazie al PNRR si avrà: «la possibilità di contribuire in modo decisivo all’ammodernamento e alla messa in sicurezza delle scuole». Pur tuttavia, continua il documento, la scarsa e tardiva trasparenza da parte degli organi dello Stato impedisce «di monitorare precisamente l’andamento delle sue fasi attuative».
«È altrettanto vero – conclude il rapporto – che occorrerà guardare già ora al post PNRR, soprattutto in relazione alla continuità dei fondi per l’edilizia scolastica».

Il profilo assicurativo

Gli edifici scolastici sono proprietà degli Enti Locali, o da questi direttamente o indirettamente gestiti. Spetterà quindi a questi ultimi stipulare adeguate tutele assicurative. Eventi come i crolli, che creano danno all’Istituto scolastico, potrebbero prevedere infatti la responsabilità diretta del soggetto proprietario. Una particolare attenzione andrà, tuttavia, posta ai danni fisici subiti dagli studenti e dal personale, oltre a quelli causati ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico.
L’INAIL prevede la tutela assicurativa in caso di danno al personale scolastico in occasione del rapporto di lavoro. Con l’introduzione del Decreto Lavoro l’assicurazione obbligatoria prestata dall’INAIL tutela anche gli studenti. È bene tuttavia ricordare che l’INAIL risarcisce esclusivamente la morte e l’invalidità permanente ≥ al 6° punto di invalidità. Proprio per questo motivo la polizza assicurativa integrativa diventa fondamentale.
Non tutte le polizze assicurative scolastiche integrative tuttavia comprendono, nel ramo infortunio, i danni dovuti a crolli o terremoti. Altre potrebbero prevedere franchigie rilevanti o massimali inadeguati.
Circa la tutela dei beni dell’Istituto, fermo restando la responsabilità diretta del proprietario dell’immobile, sono disponibili polizze assicurative specifiche.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per i rischi catastrofali o effettuare un controllo della tua polizza scolastica, contattaci qui.

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Lavori socialmente utili

Il nostro Istituto, accogliendo le indicazioni del ministro, ha previsto nel regolamento scolastico la possibilità di sostituire la sospensione disciplinare con lavori socialmente utili.
In questi casi la polizza integrativa copre il danno causato e l’eventuale infortunio?

Fin dal novembre 2022 il Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, in una trasmissione di Sky Tg24, s’era espresso sulla questione. Dichiarava il Ministro: «Serve prevedere forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno capacità di rispettare le regole». E continuava: «Una cosa che mi è sempre parsa molto utile sono i lavori socialmente utili».

La cittadinanza solidale

La questione relativa alle sanzioni da applicare agli studenti nei casi di gravi infrazioni comportamentali è stata ripresa dal ministero alla fine dell’anno scolastico. Le ragioni della decisone sono legate ai recenti episodi di bullismo e di violenza che hanno visto coinvolti gli studenti e i docenti.
In una comunicazione dello scorso 28 giugno, il Ministro preannunciava la revisione del voto di condotta e le nuove regole per i Lavori Socialmente Utili (LSU), alternativi alla sospensione.
A tal fine, all’inizio di agosto è stato creato, presso il Ministero, un tavolo tecnico composto da Dirigenti Scolastici, educatori, magistrati e docenti universitari. L’obiettivo è quello di definire nuovi e più adeguati strumenti di valutazione e sanzione dei comportamenti illeciti tra i banchi di scuola. Tra i provvedimenti in esame, oltre alla riforma del voto di condotta, saranno definite le modalità operative legate ai lavori di Cittadinanza solidale (LSU).
Le scuole, infatti, potranno prevedere, per gli studenti interessati, periodi di lavoro in ospedali, case di cura, canili, biblioteche, mense della Caritas e servizi sociali.
Gli USR dovranno stilare un elenco di queste strutture convenzionate, garantendo i necessari criteri di sicurezza. Saranno elenchi che verranno preparati e gestiti analogamente a quelli relativi ai progetti dei PCTO.
L’obiettivo sostanziale sarà quello di coinvolgere gli studenti interessati da provvedimenti disciplinari rilevanti in attività educative e pedagogiche, anche di natura extra-scolastica. L’idea alla base è quella di offrire agli alunni sospesi un’opportunità di riscatto e di crescita personale. Il periodo di sospensione diventerà, in questo modo, un’occasione educativa alternativa.


Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, di norma prevedono la copertura assicurativa di tutte le attività didattiche in conformità con la normativa scolastica vigente.
Le attività scolastiche, previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), potranno essere effettuate sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, senza limiti di orario.
L’assicurazione copre, altresì, le attività realizzate anche in collaborazione con soggetti esterni, mediante stesura di regolare protocollo di intesa, previa delibera degli Organi Scolastici competenti.
Alla luce delle condizioni contrattuali normalmente applicate, le polizze dovrebbero quindi garantire anche i lavori socialmente utili.
Resta tuttavia inteso che in caso di dubbio è opportuno fare le opportune verifiche con la Società assicuratrice.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative integrative nella scuola, contattaci qui.

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Tempi di attesa nella sanità pubblica

Ha destato un certo clamore la notizia secondo la quale una visita oculistica, prenotata lo scorso 3 novembre, sarà eseguita tra più di tre anni. La prestazione, infatti, fissata in una struttura bergamasca convenzionata con la sanità pubblica, sarà erogata solo all’inizio di marzo 2027.
Non sembra essere un caso isolato. Nello stesso periodo un cittadino residente nell’hinterland milanese, ha provato a fissare la sua risonanza di controllo in un ospedale brianzolo. Prima disponibilità: giugno 2025.
Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Liste d’attesa nella sanità

La situazione di precarietà è evidenziata anche da un recente sondaggio dell’Associazione Italiana Consumatori – Lombardia. Secondo la rilevazione, il 41% degli interessati, per evitare i lunghi tempi d’attesa, è costretto a rivolgersi alla sanità privata.
Il problema delle liste d’attesa, tuttavia, non sembra essere esclusivamente lombardo.
Un’inchiesta di Milena Gabanelli, già nel 2022, rilevava problemi di rispetto dei tempi di attesa in tutte le regioni italiane. Non solo i tempi vanno ben oltre quelli previsti dal Piano Nazionale di Governo, ma anche la comunicazione dei dati non sempre è particolarmente trasparente.
Dal canto proprio, Federconsumatori, lo scorso settembre, definiva i ritardi nell’erogazione di visite e prestazioni sanitarie, un’emergenza nazionale.
I motivi di questo stato di cose sono molteplici e non sempre può essere accusata la cattiva gestione pubblica. Il momento contingente, post pandemico, la carenza di personale e i costi lievitati considerevolmente a causa della questione Ucraina, contribuiscono alla situazione attuale.

L’assicurazione scolastica

Qualcuno si chiederà: cosa c’entra tutto questo con le polizze scolastiche?
All’inizio di questo anno scolastico abbiamo visto tutti la comunicazione dei Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro che invitava le famiglie a non pagare le polizze integrative. Le spese mediche, infatti, sono a carico dello Stato.
Quest’aspetto particolare non è completamente vero. Ogni cittadino, in funzione dell’età e della fascia di reddito contribuisce alle spese sanitarie con un ticket. Il ticket per la sola visita oculistica, in Lombardia può tranquillamente arrivare a 30 euro.
Esistono, inoltre, prestazioni sanitarie, come quelle odontoiatriche, per cui il SSN eroga solo prestazioni marginali. Ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017, alcune cure odontoiatriche sono previste esclusivamente in età evolutiva (< 14 anni) e/o in condizioni di particolare vulnerabilità. Per il resto della popolazione il servizio è erogato solo per i casi di emergenza o primo soccorso e comunque sempre dietro pagamento di un ticket.
Escludendo l’aspetto economico, il maggior problema resta sempre e comunque la lunghezza delle liste d’attesa. In questo senso, la polizza, più che integrativa, diventa sostitutiva della tutela assicurata dallo Stato.
Senza questa copertura, qualora siano necessari tempi di intervento più rapidi o si voglia scegliere uno specifico professionista, i costi graverebbero esclusivamente sulla famiglia dell’alunno.

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Spray al peperoncino

Una ventina di studenti di un Istituto Superiore ligure, sono finiti in ospedale e due piani della struttura sono stati evacuati; colpa di uno scherzo con lo spray urticante. Gli autori del gesto sarebbero due studenti. Lo riporta un articolo dell’ANSA.

Il fatto

Il 19 ottobre scorso, durante la ricreazione, uno studente avrebbe spruzzato nei corridoi dell’Istituto una sostanza urticante. Coinvolte 24 classi, una ventina di studenti hanno accusato bruciori e vertigini. Per otto di loro è stata necessaria l’assistenza medica.
È intervenuta la polizia, unitamente ai vigili del fuoco, al fine di gestire i soccorsi e valutare la tossicità della sostanza diffusa. Rientrata l’emergenza, grazie alla ventilazione naturale degli ambienti, gli inquirenti sono ancora alla ricerca degli autori del gesto.

Lo spray urticante a scuola

Non è la prima volta che analoghe vicende accadono nella scuola. Il 7 maggio scorso un episodio simile ha interessato un Istituto superiore a Parma; in quell’occasione un docente è stato ricoverato in ospedale. Il 27 settembre, a Fiorenzuola D’Arda, nel piacentino, qualcuno ha nebulizzato lo spray al peperoncino nei corridoi: evacuati 350 studenti. Lo riporta la cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Lo spray al peperoncino è un’arma?

Ai sensi del Decreto 12 maggio 2011, n. 103 lo spray urticante è: «strumento di autodifesa che non ha attitudine a recare offesa alle persone». In questo senso non può essere inteso come arma. Per questo motivo, lo spray antiaggressione al peperoncino è in libera vendita e può essere acquistato anche nei supermercati, oppure on-line. Lo spray potrà, quindi, essere portato con sé senza alcuna preventiva concessione, a patto che la bomboletta rispetti la normativa di riferimento.
Come imposto dalla legge, l’utilizzo è legato esclusivamente a motivi di legittima difesa. In caso contrario, il rischio è quello di incorrere nel reato penale. In relazione all’utilizzo, infatti, lo spray può trasformarsi in un mezzo idoneo ad arrecare offesa alla persona.

La polizza assicurativa

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Nei casi come quelli in questione, la polizza integrativa risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni danneggiati. Nei casi di comportamento doloso, l’assicuratore potrebbe agire in rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.