abint Nessun commento

Hashish in gita scolastica

Dopo la partenza per un viaggio di istruzione, tre alunni sono stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti. Gita annullata e segnalazione in prefettura. Lo riporta un articolo de “La Nazione”.

Il fatto

Tre studenti, di sedici e diciassette anni, frequentanti un Istituto superiore di Grosseto, durante un viaggio di istruzione, sono stati sorpresi in possesso di hashish.
I docenti accompagnatori, accortisi della presenza degli stupefacenti sul bus, hanno deciso di annullare il viaggio e fare ritorno a Grosseto.
Al ritorno in città, la Polizia municipale, supportata dal Gruppo cinofilo antidroga, ha effettuato i primi accertamenti, su richiesta della direzione scolastica.
Dopo un primo controllo, il cane ha segnalato la presenza della sostanza. Tre alunni hanno ammesso il possesso. La droga, pochi grammi, è stata poi sequestrata dalla Municipale.
I tre sono stati segnalati in prefettura come assuntori.

Responsabilità e sanzioni

Come per tutte le attività scolastiche, anche nei viaggi di istruzione, l’Istituto è tenuto a vigilare affinché gli studenti non arrechino danni a sé o agli altri.
Se uno studente riportasse lesioni personali, il docente accompagnatore potrebbe essere ritenuto responsabile nei confronti dei genitori dell’alunno.
Allo stesso modo, se uno studente commettesse un illecito e venisse dimostrata la scarsa sorveglianza, il danneggiato potrebbe chiedere il risarcimento dei danni patiti.
Ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309Testo unico in materia di stupefacenti, il consumo non costituisce di per sé un reato. È reato, invece, lo spaccio o la cessione di stupefacenti ad altre persone, anche quando la cessione avviene a titolo gratuito.
Per valutare se la droga in possesso rientra nel reato di spaccio, la prima cosa presa in considerazione è la quantità. Ci sono, infatti, delle quantità massime detenibili previste dalla legge.
La quantità è definita in base al principio attivo contenuto nella sostanza. Nel caso della cannabis, la quantità massima è pari a 500 milligrammi di principio attivo, che corrisponde a 5 grammi di sostanza lorda.
Anche se il possesso di droga non è sempre reato, costituisce, comunque, un illecito amministrativo. Le autorità possono sequestrare la sostanza e chiedere al prefetto di comminare una sanzione amministrativa proporzionale all’eventuale reiterazione dell’illecito.
La sanzione amministrativa potrebbe prevedere anche la sospensione del patentino di guida della moto e altri documenti o l’obbligo di frequenza presso una comunità di recupero per tossicodipendenti.
Rimane, inoltre, facoltà della scuola comminare una sanzione disciplinare come la sospensione, l’abbassamento del voto in condotta o l’assegnazione ai lavori socialmente utili in strutture sociali.

L’assicurazione per l’annullamento del viaggio

È necessario ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Le polizze assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono il risarcimento del viaggio esclusivamente per i casi di infortunio o malattia.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione e la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Crollo della palestra

L’arrivo dell’autunno associato alla carente cura e prevenzione del territorio, ormai da qualche anno, porta con sé danni importanti, diffusi su tutto il territorio nazionale.
Ultimo, solo in ordine di tempo, è il crollo di un muro della palestra della scuola elementare di Casacalenda (CB). Lo riporta il TG3 Regionale del Molise.

Il fatto

Raffiche di vento fino a 140 km/h e pioggia battente, lo scorso 3 novembre, hanno provocato forti danni in tutta la provincia di Campobasso. Alberi abbattuti, sradicamento delle insegne pubblicitarie e caduta delle tegole, stanno facendo valutare la richiesta di stato d’emergenza a Casacalenda. Il Sindaco ha disposto anche la chiusura preventiva delle scuole. Pur non procurando danni alle persone, il maltempo ha causato il crollo di uno dei muri perimetrali della palestra della scuola elementare.
La palestra era stata costruita con i fondi di ricostruzione del sisma di San Giuliano del 2002.
L’immobile è stato messo sotto sequestro per comprendere se ci siano delle responsabilità e delle omissioni rispetto ai lavori di realizzazione dello stesso stabile.

Gli immobili scolastici

Gli edifici scolastici sono normalmente proprietà delle singole amministrazioni locali: Comuni per gli Istituti comprensivi e Province per gli Istituti superiori. Ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23Norme per l’edilizia scolastica, spetta all’Ente locale proprietario la fornitura e la conservazione dell’immobile.
Alla scuola, in qualità di concessionario, spetta l’onere di verifica dello stato di manutenzione dell’edificio.  Sull’Istituto incombe anche l’obbligo di tempestiva segnalazione al proprietario in relazione alla sicurezza dell’edificio.
Sotto quest’aspetto è importante ricordare l’inserimento, nel D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 dello scudo legale per i Dirigenti Scolastici. Il provvedimento tende ad arginare la responsabilità dei presidi per gli incidenti negli istituti scolastici, limitandola, a fronte di precise condizioni.
Il D.L. 146/2021, modifica il D.L. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. I Dirigenti Scolastici, per essere esentati dalla Responsabilità Civile, Amministrativa e Penale, devono aver chiesto tempestivamente gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.

Le polizze scolastiche

Le polizze scolastiche non coprono il danno all’edificio.
Per quanto riguarda gli immobili, l’eventuale copertura assicurativa per il rischio catastrofale è a carico dell’Ente Locale o del soggetto terzo proprietario della struttura.
Circa le polizze scolastiche è tuttavia bene verificare che non esistano limitazioni o esclusioni per gli alunni e gli operatori vittime di eventi catastrofali.
Una particolare attenzione andrà anche posta ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico.
In più di un’occasione abbiamo evidenziato l’opportunità della stipula di una polizza legata ai beni della scuola. Un furto, per quanto possa essere grave, nella maggioranza dei casi, crea un danno parziale e limitato. Al contrario, il danneggiamento da alluvione o catastrofe naturale spesso porta alla perdita o alla distruzione di tutti i beni di proprietà.
Inoltre, non bisogna dimenticare che, associato al danno economico diretto, esiste il danno indiretto, legato alla perdita del servizio formativo agli studenti.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative per i beni della scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Violenze ai docenti della scuola

La cronaca dell’ultimo periodo riporta una preoccupante serie di violenze consumate nei confronti dei docenti all’interno della scuola.

I fatti

Il 25 ottobre, uno studente diciasettenne ha aggredito un docente dell’istituto professionale per i servizi alberghieri “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’alunno avrebbe picchiato il suo insegnante al culmine di una discussione. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, il docente avrebbe riportato diverse contusioni e la prognosi di una settimana. Lo studente si sarebbe reso già protagonista, in passato, di un episodio analogo. Lo riporta un articolo de “il Mattino” di Napoli.

Il 27 ottobre un gruppo di ragazzi incappucciati ha fatto irruzione in un laboratorio dell’Istituto “Peucher” di Rho, in provincia di Milano. Con fumogeni, petardi e una pistola scacciacani, per mezzora hanno danneggiato arredi e computer, apparentemente per protestare contro il divieto di fumare in Istituto. Un docente è stato ferito da una bomba carta. Identificati dalle telecamere, i vandali sono risultati essere studenti e ex studenti della scuola, lo riporta un articolo de “il Giorno”.

Il 30 ottobre, all’Istituto “Galilei” di Mirandola, in provincia di Modena, una studentessa avrebbe spintonato un docente dopo essersi rifiutata di effettuare una verifica scritta. A seguito del fatto, lo stesso docente avrebbe subito, inoltre, l’aggressione verbale di un altro studente, fidanzato della prima. L’insegnate ha sporto querela nei confronti di entrambi. Lo riporta un articolo della “Gazzetta di Modena”.

Un fenomeno in crescita

Le aggressioni, fisiche e verbali, portate dagli studenti verso i professori sono un elemento in crescita.
L’indagine svolta dal portale on-line Skuola.net, nel corso dell’ultimo anno scolastico, su 1.800 alunni delle superiori, evidenzia come 1 studente su 5 abbia assistito a scontri aperti tra studenti e professori. Nel 70% sono violenze verbali, ma nel 18% dei casi s’è verificato contatto fisico o lancio di oggetti.
Fino dal febbraio scorso, al fine di limitare il fenomeno, il Ministero dell’Istruzione ha emanato una nota in proposito. Di fronte a casi di questo tipo sarà l’Avvocatura dello Stato a rappresentare nei giudizi civili e penali i docenti e i lavoratori della scuola.

La responsabilità

Non bisogna mai dimenticare che il docente in servizio è un pubblico ufficiale. La violenza o minaccia nei suoi confronti è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.
Qualora il comportamento del minore dovesse costituire anche un reato, la sanzione penale non potrà mai ricadere sui genitori, perché la stessa è esclusivamente personale.
I genitori potranno, tuttavia, essere ritenuti responsabili per i reati dei figli nella misura in cui avrebbero potuto evitare il fatto. Escluso, quindi, l’obbligo di sorveglianza materiale e fisica dei figli, quando questi sono a scuola, resta il dovere di impartire agli stessi un’adeguata educazione.
Indipendentemente da quest’aspetto, la responsabilità dei genitori per i reati dei figli è quella civile, di conseguenza, implica l’obbligo di risarcimento dei danni nei confronti della vittima.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Di norma, sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli assicurati, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Barbiturico ad un alunno disabile

In un Istituto Comprensivo di Palermo, una docente di sostegno avrebbe somministrato dei tranquillanti ad un alunno disabile. Lo riporta un articolo dell’ANSA del 23 ottobre.

Il fatto

Secondo le prime ricostruzioni, a dare l’allarme sarebbe stato un collaboratore scolastico. Non vedendo rientrare in classe l’alunno e la docente di sostegno, l’operatore scolastico avrebbe tentato di entrare in bagno trovandolo chiuso a chiave.
Dopo alcuni minuti l’insegnante di sostegno, al primo anno nell’Istituto, avrebbe aperto la porta consentendo di soccorrere l’alunno disabile.
Chiamato il 118, i sanitari hanno trovato l’alunno in stato di semi incoscienza e disposto il ricovero in ospedale per una sospetta overdose di tranquillanti.
Nelle urine e nel sangue dell’alunno sono state trovate tracce di un barbiturico in una concentrazione tale da portarlo alla semi incoscienza.
La famiglia dell’alunno ha escluso che il figlio seguisse una terapia con barbiturici o sedativi.
Gli inquirenti dovranno, quindi, accertare quando l’alunno ha assunto il medicinale e chi eventualmente gliel’ha somministrato.
Sulla vicenda la procura ha aperto un’indagine tesa ad individuare eventuali responsabilità dell’insegnante di sostegno. Al momento il Dirigente Scolastico ha disposto la sospensione temporanea della docente che nel frattempo è stata ascoltata dalla polizia.

La somministrazione di farmaci a scuola

Esclusivamente in relazione ai farmaci salvavita e/o indispensabili, il Ministero dell’Istruzione ha emesso la Circolare n. 321 del 10 gennaio 2017.
La somministrazione dei farmaci durante la permanenza a scuola dev’essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni e corredata da certificazione medica. Il certificato dovrà attestare lo stato patologico dell’alunno e riportare la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, posologia, modalità e tempi di somministrazione).
Di norma, le scuole, all’interno del proprio Regolamento di Istituto, disciplinano precisamente quest’aspetto individuando tra il personale chi è disponibile alla somministrazione. La somministrazione di farmaci senza autorizzazione potrebbe infatti configurarsi come reato penale.

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 445 del Codice Penale, la somministrazione di medicinali pericolosi per la salute è punita con la reclusione e con un ammenda.
La giurisprudenza chiarisce come, in ambito scolastico, siamo di fronte ad un contratto di protezione. Tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola rientra, infatti, anche quello all’integrità fisica dell’allievo.
Relativamente alla responsabilità, quindi, il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Alla scuola spetta, invece, dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.
Anche qualora venisse provata la responsabilità penale del docente, la scuola potrebbe essere tenuta a provare come l’evento non sia derivante dalla propria responsabilità diretta.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Infortuni a scuola: la circolare INAIL 45/2023

Venerdì 27 ottobre 2023 il Ministero dell’Istruzione ha diramato la comunicazione relativa all’estensione della tutela assicurativa prestata nella scuola. Il documento rimanda alla circolare INAIL n. 45, in applicazione dell’Art. 18 del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

La durata e gli ambiti di tutela

In premessa la circolare INAIL precisa che l’estensione della tutela assicurativa è fissata per il solo anno scolastico o accademico 2023/2024. Nell’ambito di tutela rientrano tutte le attività di insegnamento-apprendimento senza distinzione. Analogamente risultano assicurati tutti gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie.

Il personale scolastico

Per una migliore comprensione del nuovo perimetro assicurativo, la circolare mette a confronto il “vecchio” schema di tutela con quello previsto dall’Art. 18 della Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Relativamente al personale docente e non docente, non sono rilevabili sostanziali differenze. Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, collaboratori scolastici e personale amministrativo, in virtù della mansione specifica, godevano della copertura assicurativa obbligatoria. Qualche dubbio riguardava invece il corpo docente. Quest’ultimo risultava assicurato esclusivamente qualora utilizzasse, in modo continuativo, attrezzature elettriche, elettroniche o fosse impiegato in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro. L’introduzione massiva dell’informatica, in ogni ambito di apprendimento, soprattutto negli ultimi anni, di fatto garantiva la tutela assicurativa obbligatoria anche a tutti i docenti. La nuova tutela garantirà anche gli esperti esterni oltre che i docenti con contratto a tempo determinato.
L’ingresso nell’ambito di tutela INAIL garantirà al personale interessato l’assicurazione anche in itinere.

Gli studenti

Le maggiori differenze previste dall’estensione delle tutele riguardano alunni e studenti.
Questi ultimi, fino allo scorso anno scolastico, risultavano in copertura esclusivamente per quelle attività ritenute pericolose come: le scienze motorie, i laboratori, l’alternanza, viaggi di indirizzo.
Con la nuova norma, l’assicurazione obbligatoria viene estesa a tutte le attività scolastiche senza limitazione di tempo o di luogo. Un aspetto di particolare interesse riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia per cui, fino allo scorso anno scolastico, non era prevista nessuna tutela assicurativa. A partire da quest’anno, la tutela INAIL garantirà anche questi ultimi.
Continuano a rimanere esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere.
In occasione dei PCTO, è invece riconfermata la tutela nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni erogate

Nessuna novità circa le prestazioni erogate dall’INAIL, queste tutelano esclusivamente l’infortunio o la malattia accaduto o contratta nel corso dell’attività. Gli unici aspetti tutelati sono la morte o l’Invalidità Permanente (IP) del soggetto assicurato.
In caso di morte, ai familiari diretti del dipendente, e solo se sono a carico di quest’ultimo, spetterà una rendita proporzionale allo stipendio percepito. Nel caso di morte dello studente, la famiglia potrà accedere ad un fondo di 200.000 euro regolamentato dal Decreto 25 settembre 2023.
I casi di IP ricompresi nella tutele sono esclusivamente quelli di grado ≥ al 6%.
La tutela prevede un risarcimento in capitale fino al 16° punto e una rendita nei casi superiori.
Non è previsto nessun rimborso per le spese mediche in quanto garantite all’interno delle prestazioni gratuite erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per il personale dipendente non è prevista nessuna l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto ricompresa nell’erogazione del trattamento economico spettante.
Neanche per gli studenti è prevista l’indennità per inabilità temporanea, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione.

La Responsabilità Civile

Esclusivamente ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l’assicurazione erogata dall’INAIL, esonera le istituzioni scolastiche dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati.
La questione tuttavia è complessa e la giurisprudenza non s’è sempre espressa in maniera univoca. Nonostante l’assicurazione sono ritenuti civilmente responsabili coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.
Su un aspetto tuttavia la circolare è molto chiara: l’assicurazione non copre la Responsabilità Civile verso terzi.

Le polizze integrative

Come abbiamo già avuto modo di analizzare fin dalla pubblicazione del Decreto Lavoro, nonostante l’estensione, le tutele assicurative INAIL sono insufficienti rispetto alle reali necessità scolastiche.
L’assicurazione obbligatoria, com’è corretto che sia, tende a tutelare i sinistri più gravi, che hanno un forte impatto anche in termini economici. La tutela tuttavia esclude la maggioranza di sinistri, quelli di minore gravità che tuttavia hanno un effetto rilevante sulle economie delle famiglie.
È opportuno in conclusione rilevare che, come riportato anche nella circolare, resta esclusa la tutela relativa alla Responsabilità Civile verso i terzi. Questo fondamentale aspetto è attualmente garantito esclusivamente dalle polizze integrative.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti garantiti dall’INAIL in ambito scolastico, contattaci qui.

abint Nessun commento

Alunno ferito in un incidente stradale

Un alunno di 11 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da uno scooter all’uscita da scuola. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, lasciandolo a terra. Il ragazzo dopo il ricovero in ospedale sta bene. Lo riporta la cronaca del giornale on-line CasertaCE.

L’aspetto normativo

La responsabilità del pedone, in caso di investimento da parte di un’automobile, è un tema delicato. Non sempre, infatti, il pedone investito da un veicolo ha ragione. Il pedone, a volte, può essere considerato responsabile per il proprio investimento, come nel caso di quello che viene definito “attraversamento pedonale imprudente”.
Pur tuttavia, in nessun caso, il conducente di un veicolo che ha investito un pedone e non presta soccorso, può beneficiare della non punibilità. Tutto questo anche nell’ipotesi in cui le lesioni subite dal danneggiato fossero lievi.
In tal senso si è espressa la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 39989 dell’8 novembre 2021.
In questi casi, inoltre, il tribunale, ai sensi dell’Art. 133-bis del Codice Penale, potrà discrezionalmente aumentare la pena, all’autore del gesto, fino al triplo.

Fondo Garanzia Vittime della Strada

È comunque possibile ottenere il risarcimento del danno qualora l’autore del danno non sia identificabile, come nel caso in questione.
In attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959, anche in Italia è operante il Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Il fondo è regolato dall’Art. 283 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e gestito da CONSAP.
Per accedere al fondo, la vittima, dovrà possibilmente riportare tutti i possibili dettagli relativi al veicolo che ha causato il sinistro: targa, modello, colore, ecc. Nel caso non fosse possibile, sarebbe bene trovare i testimoni del fatto, facendosi rilasciare una testimonianza.
È necessario anche l’accesso al Pronto Soccorso per sottoporsi agli accertamenti del caso, facendosi rilasciare un certificato medico, dopodiché, sporgere denuncia alle autorità competenti.
Effettuati questi passaggi si potrà inviare una richiesta scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno), a Consap Spa, allegando tutta la documentazione raccolta e necessaria per la verifica del caso.

La polizza di assicurazione scolastica

La polizza scolastica, di norma, provvede, in caso di infortunio avvenuti in itinere, al rimborso del danno subito, nei limiti del massimale previsto.
Resta, tuttavia, inteso che, qualora, come nel caso in questione, la responsabilità dell’evento fosse di un terzo, l’Assicuratore può rivalersi sul responsabile, qualora identificato.
La polizza di assicurazione scolastica, se previsto, provvede anche al pagamento delle spese sostenute per intraprendere un procedimento legale.
In questo caso la polizza pagherà le spese dell’avvocato e del perito per gestione del sinistro, oppure per la causa nei confronti del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Scabbia a scuola

Nei primi di ottobre l’AUSL ha recapitato ad alcune famiglie di alunni di una primaria romagnola, una comunicazione circa un caso di scabbia a scuola.
E’ la seconda volta che quest’anno viene inoltrata una lettera simile, la prima volta è stata inviata nel giugno scorso. Lo riporta un articolo de: “Il Resto del Carlino“, nella cronaca locale.
Nello stesso periodo, due casi analoghi coinvolgono una scuola friulana e una lombarda. Ne danno notizia “Il Gazzettino” e la “Gazzetta di Mantova“.

La scabbia

A causare la scabbia è un acaro parassita, lo Sarcoptes Scabiei, di dimensioni microscopiche. Il parassita scava cunicoli appena sotto alla pelle, all’interno dei quali le femmine depositano le uova.
La reazione allergica, scatenata dai parassiti, provoca spesso un intenso prurito. Al prurito possono essere associate sottili vescicole o brufoli. Nel caso dei bambini, le zone più colpite sono il cuoio capelluto, il volto, il collo, il palmo delle mani e la pianta dei piedi.
La scabbia è una patologia infettiva, particolarmente contagiosa e, conseguentemente, facilmente trasmissibile da persona a persona attraverso il contatto fisico diretto.
Nella maggioranza dei casi, per la trasmissione sono necessari circa dieci minuti di contatto diretto tra pelle e pelle. Proprio per la necessità di un contatto prolungato: «è molto difficile – afferma l’AUSL – che il contagio avvenga in ambito scolastico o ricreativo».
I tempi di incubazione possono essere molto diversi, la dermatite può manifestarsi dopo pochi giorni, ma anche dopo quattro o sei settimane dal contagio.
I parassiti possono essere eliminati utilizzando medicinali specifici sotto forma di creme o lozioni. Nel caso d’insufficienza del sistema immunitario, il medico potrebbe prescrivere farmaci per via orale.
Alla luce della contagiosità dell’infezione, tutti coloro che sono entrati in contatto con il paziente potrebbero essere sottoposti al trattamento, anche in assenza di sintomi.

Le procedure di contenimento dell’infezione

La scabbia è una patologia per cui il medico diagnosticante è tenuto alla denuncia obbligatoria all’Azienda Sanitaria. Quest’ultima, a sua volta, è tenuta ad effettuare un’indagine per risalire ai contatti, oltre che a comunicare all’autorità competente l’eventuale necessità di disinfestazione dei locali.
Nel caso sospettasse di un focolaio infettivo, il Dirigente scolastico è tenuto a contattare prontamente l’Azienda Sanitaria di riferimento, per i provvedimenti del caso.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 40 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, il dirigente provvederà: «all’allontanamento dell’alunno con le cautele necessarie, dandone comunicazione all’ufficiale sanitario».

La responsabilità della scuola

Come per la recente pandemia, fermo restando la doverosa prevenzione igienico-sanitaria a carico della scuola, non c’è responsabilità diretta nei casi di infezione da scabbia.
Circa le polizze assicurative integrative non sono previsti rimborsi o risarcimenti nei casi di malattia infettiva, fatta salva la responsabilità civile diretta dell’Istituto nel caso di infezione.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per le malattie infettive nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

È stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto Interministeriale che definisce le modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni. Il provvedimento è stato pubblicato sul del Ministero del Lavoro, lo scorso 18 ottobre.
Il Decreto applica quanto previsto dall’Art. 17 della Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del Decreto 5 maggio 2023 n. 48.

Sostegno economico

200.000 euro è il sostegno economico che sarà erogato alle famiglie degli studenti deceduti per gli infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Tra le attività sono ricompresi i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), restano invece esclusi gli infortuni in itinere.
I familiari che potranno usufruire del fondo sono il coniuge, anche se separato e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi. Nel caso di mancanza di questi soggetti, il sostegno spetterà ai genitori, anche adottanti, e ai fratelli e sorelle o agli ascendenti di secondo grado. Qualora ci fossero più aventi diritto, l’importo sarà suddiviso in parti uguali.
La dotazione economica ammonta a 10 milioni di euro per i decessi dal 2018 al 2023 e di 2 milioni di euro annui dal 2024.
L’importo erogato dall’INAIL, non è soggetto a rivalsa e non limita il risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
Il sostegno economico non sarà sottoposto a tassazione ed è cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto sempre dall’INAIL agli assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

La richiesta del sostegno

Per accedere al fondo, le famiglie dovranno presentare domanda direttamente all’INAIL. In questa fase la domanda dovrà essere presentata tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando i moduli allegati al decreto. Appena disponibile potrà essere richiesta con modalità telematica.
La richiesta dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dal decesso e l’importo sarà erogato entro 30 giorni dall’accertamento dei fatti. Per i decessi avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto, la domanda andrà presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

L’assicurazione scolastica

Il fondo per i familiari dello studente vittima dell’infortunio, si somma al risarcimento previsto dalla polizza integrativa stipulata dall’Istituto. L’importo, in questo caso, potrebbe essere di gran lunga superiore a quello previsto dal Decreto. In tutti i casi i massimali saranno quelli previsti nel contratto.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle coperture morte in ambito scolastico, contattaci qui.

abint Nessun commento

Violenza sessuale

Il dirigente scolastico di un Istituto superiore siciliano è stato indagato per presunta violenza sessuale nei confronti di alcune studentesse. Lo riporta un articolo dell’ANSA del 16 ottobre.

Il fatto

Per un Dirigente scolastico, la magistratura ha disposto gli arresti domiciliari per violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di sette studentesse minorenni. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una 15enne per presunti atti sessuali subiti. L’inchiesta ha fatto emergere altre sei possibili vittime. Secondo l’accusa, le tentate violenze sarebbero avvenute negli uffici di presidenza dove il Dirigente convocava le studentesse per parlare del loro rendimento scolastico.
È bene premettere che le indagini per l’accertamento delle eventuali responsabilità sono ancora in corso, esprimere qualsiasi giudizio sul caso specifico appare quantomeno improprio. La nostra analisi si concentrerà, quindi, esclusivamente sugli aspetti legati alla responsabilità penale e su quelli assicurativi.

La responsabilità penale

L’Art. 609 bis, del Codice Penale, condanna chi: «…con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali…».
L’Art. 13, comma 1, della Legge 19 luglio 2019, n. 69 ha inasprito la pena per questo tipo di reato. La reclusione prevista da «cinque a dieci anni» è stata portata da «sei a dodici anni».
È importante osservare che il presupposto necessario del delitto debba essere associato al costringimento della vittima.  La coercizione può aversi tramite violenza fisica o minaccia, intesa come violenza morale e/o abuso di autorità.
È anche opportuno considerare come il legislatore abbia adottato una definizione onnicomprensiva del reato, superando la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenta.

La responsabilità della scuola

Ai sensi del Codice Penale, nei casi di violenza sessuale, si rischia la denuncia e, accertati i fatti, la condanna.
La responsabilità della scuola si fonda anche sulla generale osservanza di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale degli autori del gesto, la scuola deve provare l’estraneità all’evento. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, successivo all’iscrizione alla scuola, contempla anche la tutela dell’integrità psico-fisica dello studente. In altre parole l’Amministrazione scolastica potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza dei colpevoli a ricoprire il ruolo assegnato.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre sempre premettere, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Inoltre, la maggioranza della polizze operanti sul mercato scolastico esclude esplicitamente le molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale. Sono, inoltre, escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di abuso sessuale nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Alunni perquisiti

Lo scorso 10 ottobre il deputato Francesco Rubano ha presentato un’interrogazione parlamentare in relazione ai fatti accaduti, a settembre, in un IC del beneventano. Lo riporta un articolo de il Corriere della Sera, nella cronaca locale.

Il fatto

Il Dirigente, in visita ad un plesso della scuola primaria, dopo aver usato il bagno si è accorto di non avere più lo smartphone in tasca. Tornato indietro e non avendolo trovato, ha pensato che qualche alunno potesse essersene impossessato fraudolentemente. Ha fatto quindi perquisire tutti gli alunni, facendo aprire a ognuno lo zaino senza tuttavia trovarlo. Lo smartphone lo aveva dimenticato in segreteria.
La vicenda, riportata dagli alunni, alle famiglie ha sollevato una certa indignazione tanto da essere stigmatizzata dallo stesso Sindaco.
Ora che la vicenda è arrivata in Parlamento. Sarà il Ministro a valutare se e quali provvedimenti disciplinari, eventualmente adottare.

L’attività investigativa

Più volte la giurisprudenza ha affermato che il Dirigente o i docenti, pur essendo pubblici ufficiali, ai sensi dell’Art. 357 del Codice Penale, non hanno alcun diritto di perquisire gli studenti.
L’Art. 13, della Costituzione afferma che “la proprietà privata è inviolabile” e solo l’Autorità Giudiziaria può procedere alla perquisizione dei beni di proprietà privata.
Nel nostro ordinamento penale, inoltre, è diritto della persona sottoposta alle indagini, ad essere assistita da un difensore che ha facoltà di assistere all’atto della perquisizione.
La Cassazione, con la sentenza 27 novembre 2013, n. 47183, aveva precisamente affermato che la perquisizione arbitraria degli studenti è un comportamento illecito.

La responsabilità della scuola

Procedere arbitrariamente a perquisizioni personali ma anche solo ispezionare gli zaini o i cellulari comportano una violazione della privacy. Per queste azioni, anche se fatte in buona fede, si rischia la denuncia.
La responsabilità della scuola è fondata sull’obbligo di vigilanza, ma anche sulla generale osservanza di non recare danno (ex artt. 2043 e 2051 C.C.).
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale degli autori del gesto, la scuola deve provare l’estraneità all’evento. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, contempla, infatti, la tutela dell’integrità fisica dello studente. In altre parole la scuola potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza dei colpevoli a ricoprire il ruolo assegnato.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre premettere, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Ciò detto, la polizza integrativa risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.