A Montichiari, un Comune della provincia di Brescia, un autobus di ritorno da una gita scolastica, fermato dalla polizia locale, risultava privo di copertura assicurativa. L’Autorità disponeva il sequestro del veicolo, la sanzione amministrativa di 866 euro e la riduzione di cinque punti dalla patente del conducente. Lo riporta un articolo nella cronaca locale di BresciaToday.
La polizza RC Auto è un obbligo
L’Art. 193 del Codice della Strada, stabilisce che non possono circolare: «i veicoli a motore […] senza la copertura assicurativa di legge […]”. Circolare senza assicurazione comporta sanzioni molto pesanti.
I trasgressori, senza assicurazione (o con assicurazione scaduta), sono puniti con una multa fino a 3.471 euro, il sequestro del veicolo e la decurtazione dei punti della patente. La circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, oltre alla sanzione, comporta per il conducente la sospensione della patente per un periodo di dodici mesi.
La restituzione del mezzo avviene quando il proprietario effettua il pagamento della sanzione e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi. A carico del trasgressore restano, inoltre, il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia, del veicolo sottoposto a sequestro.
La responsabilità della scuola
La scuola non ha nessuna responsabilità diretta nell’episodio, tuttavia, la nota MIUR prot. n. 674 del 3 febbraio 2016, contiene alcune indicazioni procedurali da non sottovalutare.
In fase di appalto, la scuola è tenuta a chiedere, alla società di trasporti individuata, tutti i documenti relativi alla regolarità dei mezzi di trasporto.
La nota riporta, infatti, che i criteri utilizzati nella scelta del servizio non devono limitarsi all’espetto economico, ma tenere in primaria considerazione la sicurezza.
A tal fine, tra le verifiche che la scuola dovrà mettere in atto, rientra l’idoneità del mezzo di trasporto.
Gli operatori economici devono, quindi, preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione, di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. Il trasportatore dovrà essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. L’impresa, inoltre, dev’essere autorizzata all’esercizio della professione, iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) ed avvalersi di conducenti abilitati e di mezzi idonei.
Rientrano nei requisiti di idoneità del mezzo la presenza del cronotachigrafo per il controllo dei tempi di guida, la revisione del veicolo e la polizza assicurativa dello stesso.
Tutte le dettagliate informazioni che devono essere richieste dalla scuola sono riportate nella circolare sopraindicata. Qualora, nonostante le dichiarazioni rilasciate, sorgessero dei dubbi, l’Istituto, o il docente accompagnatore, potranno rivolgersi all’Autorità di Pubblica Sicurezza per un controllo formale dei requisiti.
È bene evidenziare che, in caso di sinistro, ferma restando la Responsabilità diretta dell’impresa appaltante, la scuola potrebbe rispondere per la mancata verifica dei requisiti.
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