L’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica è un obbligo inderogabile.
Alcune scuole a fronte di infortuni del personale scolastico causate per responsabilità di terzi, omettono di effettuare azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
Negli anni gli USR, hanno fornito precise indicazioni, circa le procedure da seguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente.
Le indicazioni normative
La normativa di riferimento è costituita dall’Art. 2043 del Codice Civile e dall’Art. 17, comma 17, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.
L’amministrazione ha diritto al risarcimento del danno nei casi, in cui il lavoratore non sia in grado di eseguire la prestazione lavorativa a causa di un fatto illecito di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale di lavoro.
L’obbligo dell’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica
L’azione di rivalsa dev’essere posta in essere sia che l’infortunio si verifichi durante lo svolgimento del servizio, che al di fuori dell’orario di lavoro.
L’obbligo dell’azione di rivalsa riguarda: l’incidente stradale, l’aggressione fisica, il danno arrecato da animali, ecc.
L’amministrazione scolastica, in tutti i casi, deve denunciare l’accaduto, oltre che alla società assicuratrice con cui è stata stipulata la polizza integrativa, anche all’INAIL.
Nella denuncia dovrà essere riportato il nome del soggetto che ha causato il danno oltre agli estremi della Società assicuratrice, del soggetto stesso.
L’INAIL attiverà l’azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per infortuni di dipendenti statali, agendo come mandatario della P.A. e inviando ai soggetti terzi le diffide.
Terminata questa fase, l’INAIL invia il fascicolo alla Scuola interessata per il proseguimento dell’azione di rivalsa.
La quantificazione del danno
Ricevuto il fascicolo, l’Amministrazione scolastica dovrà quantificare il danno tenendo conto:
- Delle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel periodo di assenza dal servizio e di quelle corrisposte a titolo previdenziale e fiscale;
- Dell’ eventuale maggior costo sostenuto per il pagamento di straordinario ad altri dipendenti per l’espletamento dell’attività del dipendente infortunato;
- Degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assenza del dipendente;
- Degli eventuali importi comunicati dall’INAIL.
La quantificazione del danno, in ogni caso, non dovrà superare i limiti del pregiudizio effettivamente sofferto. Per questo motivo non si terrà conto della retribuzione eventualmente corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione. Dovrà invece, tener conto dell’eventuale maggior costo della spesa rispetto a quella del dipendente assente.
Il pagamento del danno
Quantificato il danno, l’Amministrazione scolastica invierà comunicazione all’assicurazione del soggetto che ha causato il danno indicando l’ammontare dei danni da risarcire e gli estremi del versamento.
Le somme eventualmente recuperate dovranno pervenire sul CC della Tesoreria Provinciale dello Stato competente territorialmente.
Qualora non si riesca a recuperare le somme, la Scuola, trascorso un termine di tre/quattro mesi, dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura distrettuale dello Stato, che valuterà l’opportuno o meno di procedere in via giudiziale.
Anche nel caso di infortunio in orario di servizio, occorre operare in modo assolutamente analogo. L’amministrazione, venuta a conoscenza dell’evento dannoso, invierà una diffida al danneggiante, eventualmente alla sua compagnia di assicurazione e al dipendente infortunato.
Nella diffida si dovrà esplicitare una generica richiesta risarcitoria e informare che ci si riserva di comunicare successivamente l’esatto importo del danno. Una volta quantificato il danno, l’Amministrazione invierà una nuova comunicazione e, qualora il tentativo di recupero delle somme non andasse a buon fine, il dirigente dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, come sopra descritto.
Circa l’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica, è disponibile a questo link, la circolare di riferimento emessa dall’USR Lombardia nel febbraio 2014, n°3206. In allegato alla circolare è disponibile una bozza di modello per la richiesta di risarcimento danni e l’elenco dei nuovi IBAN da utilizzare per il pagamento.
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