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Le coperture assicurative infortuni stipulate dagli Istituti scolastici, prevedono, di norma, la garanzia caso morte. La garanzia prevede la liquidazione di un capitale in caso di decesso dell’assicurato.

La morte durante le attività scolastiche

Premesso che sono situazioni limite, occorre tuttavia evidenziare che i decessi durante le attività coperte dalle assicurazioni scolastiche non sono del tutto assenti. Una ricerca statistica, presso le maggiori Compagnie assicuratrici del settore, evidenzia che, annualmente, si contano 20/30 decessi in ambito scolastico. La maggior parte di questi avviene durante gli spostamenti (in itinere), in conseguenza di sinistri stradali. Tuttavia i casi di morte per malore improvviso, mancata vigilanza o suicidio, rientrano, seppur in misura minore tra le dinamiche ricorrenti.
La cronaca, anche negli ultimi giorni, ha purtroppo riportato casi di decesso di studenti in conseguenza di disfunzioni cardiache. E’ ancora attuale, inoltre, il caso dello studente deceduto dopo essere caduto nella tromba delle scale per la presupposta vigilanza negligente del personale scolastico. I mezzi di comunicazione riportano inoltre casi di suicidio o tentato suicidio all’interno degli Istituti Scolastici.

Cosa fare in caso di morte a scuola

Cosa deve fare la scuola a fronte di un decesso accaduto durante le attività coperte dalle assicurazioni?

  1. Qualora l’evento fosse accaduto in itinere occorre effettuare la denuncia all’INAIL (solo per il personale scolastico), anche attraverso il sistema telematico e in tutti i casi (studenti o personale) alla società assicuratrice, entro le 24 ore dall’accaduto, in forma certificata: telegramma o PEC;
  2. Qualora l’evento fosse accaduto nelle pertinenze dell’Istituto scolastico, una volta allertato il numero di emergenza unico europeo (NUE) 112 e l’autorità di pubblica sicurezza, occorrerà effettuare la denuncia all’INAIL (in ogni caso per il personale scolastico e per gli studenti nel caso delle attività previste dalla tutela), anche attraverso il sistema telematico e in tutti i casi (studenti o personale) alla società assicuratrice entro le 24 ore dall’accaduto, in forma certificata: telegramma o PEC.
    Lo stesso tipo di procedura andrà utilizzato anche nel caso in cui l’evento accada durante le gite o i viaggi d’istruzione.
    In modo assolutamente analogo andrà trattato il caso in occasione dell’attività di PCTO (ex alternanza scuola/lavoro), con l’unica differenza che l’attivazione del numero di emergenza unico europeo (NUE) rimane in questo caso a carico dell’azienda in cui si sta svolgendo l’attività.

La polizza assicurativa scolastica

Pur essendo considerato diretta conseguenza di un infortunio, il decesso potrebbe non essere immediato. Il termine stabilito comunemente dagli assicuratori  perché possa essere determinato un legame tra il sinistro e la successiva morte dell’assicurato è di 2 anni. Se la morte avviene oltre i due anni, non si ci sarà indennizzo. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Ne deriva pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, l’assicuratore corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi in caso di morte durante le attività scolastiche, contattaci qui.

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