abint Nessun commento

Autobus senza assicurazione

A Montichiari, un Comune della provincia di Brescia, un autobus di ritorno da una gita scolastica, fermato dalla polizia locale, risultava privo di copertura assicurativa. L’Autorità disponeva il sequestro del veicolo, la sanzione amministrativa di 866 euro e la riduzione di cinque punti dalla patente del conducente. Lo riporta un articolo nella cronaca locale di BresciaToday.

La polizza RC Auto è un obbligo

L’Art. 193 del Codice della Strada, stabilisce che non possono circolare: «i veicoli a motore […] senza la copertura assicurativa di legge […]”. Circolare senza assicurazione comporta sanzioni molto pesanti.
I trasgressori, senza assicurazione (o con assicurazione scaduta), sono puniti con una multa fino a 3.471 euro, il sequestro del veicolo e la decurtazione dei punti della patente. La circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, oltre alla sanzione, comporta per il conducente la sospensione della patente per un periodo di dodici mesi.
La restituzione del mezzo avviene quando il proprietario effettua il pagamento della sanzione e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi. A carico del trasgressore restano, inoltre, il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia, del veicolo sottoposto a sequestro.

La responsabilità della scuola

La scuola non ha nessuna responsabilità diretta nell’episodio, tuttavia, la nota MIUR prot. n. 674 del 3 febbraio 2016, contiene alcune indicazioni procedurali da non sottovalutare.
In fase di appalto, la scuola è tenuta a chiedere, alla società di trasporti individuata, tutti i documenti relativi alla regolarità dei mezzi di trasporto.
La nota riporta, infatti, che i criteri utilizzati nella scelta del servizio non devono limitarsi all’espetto economico, ma tenere in primaria considerazione la sicurezza.
A tal fine, tra le verifiche che la scuola dovrà mettere in atto, rientra l’idoneità del mezzo di trasporto.
Gli operatori economici devono, quindi, preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione, di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. Il trasportatore dovrà essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. L’impresa, inoltre, dev’essere autorizzata all’esercizio della professione, iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) ed avvalersi di conducenti abilitati e di mezzi idonei.
Rientrano nei requisiti di idoneità del mezzo la presenza del cronotachigrafo per il controllo dei tempi di guida, la revisione del veicolo e la polizza assicurativa dello stesso.
Tutte le dettagliate informazioni che devono essere richieste dalla scuola sono riportate nella circolare sopraindicata. Qualora, nonostante le dichiarazioni rilasciate, sorgessero dei dubbi, l’Istituto, o il docente accompagnatore, potranno rivolgersi all’Autorità di Pubblica Sicurezza per un controllo formale dei requisiti.
È bene evidenziare che, in caso di sinistro, ferma restando la Responsabilità diretta dell’impresa appaltante, la scuola potrebbe rispondere per la mancata verifica dei requisiti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Cos’è l’assicurazione scolastica?

Quando parliamo di assicurazione, la maggior parte delle persone entra in un ambito non immediatamente comprensibile, fatto di luoghi comuni, spesso condivisi in maniera inconsapevole. Lo stesso approccio regola anche l’assicurazione scolastica. Cerchiamo, quindi, di fare un po’ di chiarezza.

I rami assicurativi

Le assicurazioni operano per rami di rischio. Per ramo assicurativo s’intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o a un gruppo di rischi simili tra loro. Il ramo che più colpisce l’immaginario collettivo e, conseguentemente, più preso in esame nella scuola, è quello dell’infortunio. Se uno studente o un dipendente della scuola sono vittime di un infortunio, chi e come indennizza la polizza assicurativa? Un ulteriore ramo, a volte sottovalutato, riguarda la Responsabilità Civile. Se un alunno, un docente o l’Istituto scolastico stesso, causassero colposamente un danno, chi è tenuto a risarcirlo?

L’assicurazione obbligatoria

L’infortunio, come abbiamo visto, è l’aspetto che maggiormente catalizza l’attenzione, non solo del singolo, ma anche dell’opinione pubblica. Le conseguenze traumatiche di un sinistro, anche quando non particolarmente grave, potrebbero incidere sulla qualità della vita dell’infortunato. Per questo motivo, fin dalla metà degli anni ’60 del secolo scorso, lo Stato ha previsto la tutela assicurativa obbligatoria per tutti i lavoratori. La tutela è prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Dipendenti della scuola e studenti, in caso di infortunio, sono, quindi, tutelati dall’INAIL con una specifica formula di gestione per conto dello Stato. Tuttavia, se per i dipendenti la tutela assicurativa è integrale, per gli alunni è operante solo in casi limitati, ritenuti potenzialmente pericolosi. Inoltre, la tutela INAIL, per tutti i soggetti, non prevede il pagamento delle spese mediche, in quanto, di norma, prestate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le tutele INAIL si riducono, quindi, esclusivamente alla morte e all’invalidità permanente e, in quest’ultimo caso, prevedono delle franchigie per i primi punti.

L’assicurazione integrativa

Proprio per far fronte alla limitazione delle garanzie e all’accrescimento della sensibilità generale, a partire dalla metà del 1980, sono apparse le prime assicurazioni integrative.
L’istituto scolastico che stipula una polizza con una compagnia assicurativa privata integra, quindi, le garanzie INAIL obbligatoriamente previste.
Un iniziale nucleo prevedeva unicamente estensioni nel ramo infortunio. Le polizze integrative hanno, in seguito, progressivamente ridotto le franchigie e previsto il pagamento delle spese mediche.
Col passare del tempo, si sono aggiunti rami diversi e più specifici tagliati sulle particolari esigenze della scuola.
Al ramo Infortuni s’è dapprima aggiunto quello di Responsabilità Civile. L’assicurazione della Responsabilità Civile tutela il patrimonio dell’assicurato da quanto questi sia costretto a risarcire a terzi a causa di eventi commessi con propria colpa.
Con l’avvento del nuovo millennio, le polizze integrative scolastiche si sono ulteriormente evolute. Ai Rami Infortunio e Responsabilità Civile, s’è aggiunto quello di Assistenza, legato ai viaggi di Istruzione. Le migliori formule assicurative prevedono anche il ramo Tutela Giudiziaria, finalizzato al pagamento delle spese legali e peritali nel caso di vertenze giudiziarie o extragiudiziarie.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Baby gang

Una scolaresca veronese, in viaggio di istruzione a Bolzano, è stata vittima di un’aggressione da parte di una baby gang composta da cinque giovani magrebini. Lo riporta il Corriere del 20 aprile scorso.

Il fatto

Durante una sosta, alcuni alunni dell’Istituto Istruzione Superiore “Ferraris-Fermi” di Verona sono stati presi di mira da alcuni coetanei. La baby gang ha inizialmente cercato di rubare il portafogli a una studentessa. La vittima, insieme ad alcuni compagni di classe è però riuscita a scappare rifugiandosi sul pullman. I malintenzionati, a questo punto, hanno cominciato a lanciare delle pietre contro il veicolo infrangendo un finestrino e rischiando di ferire un alunno.
Le indagini successive effettuate dalle autorità hanno portato all’identificazione e alla denuncia degli autori del fatto per minacce, violenza privata e danneggiamento.

Le baby gang

Con baby gang si intende un fenomeno di microcriminalità organizzata, attraverso il quale gruppi di minorenni attuano comportamenti aggressivi ai danni di cose o persone.
Senza entrare in un’analisi sociologica, è comunque utile notare come l’età dei componenti di queste bande è quella tipicamente scolastica. In media varia tra i 12 e i 17 anni, spesso sono “gestite” da maggiorenni poco più grandi. Bersagli delle loro azioni sono di norma obiettivi “deboli” in genere vandalismi, aggressioni a coetanei, vagabondi o singoli soggetti inermi.
La preoccupante crescita del fenomeno delle bande giovanili è evidenziata in uno studio di ricerca interuniversitario presentato, nell’ottobre scorso, dalla Direzione centrale della polizia criminale.
La crescita del fenomeno, com’è intuibile, comporta anche un incremento rilevante del costo economico sociale. A oggi non sono stati diffusi dati in questo senso, ma non è difficile ipotizzare cifre per svariate centinaia di milioni di euro.

Il reato penale

Quanto normalmente contestato alle baby gang sono reati penali: violenza privata, furto, danneggiamento, minacce.
È utile premettere come, ai sensi dell’Art. 97 del Codice Penale, i minori siano imputabili solo al compimento del quattordicesimo anno di età. I minori possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia, la giurisprudenza è incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore degli anni 18. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per il reato punibile commesso dal figlio.
Nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è giudicata caso per caso, ai sensi dell’Art. 98 del codice penale. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.

La responsabilità civile

Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative disponibili sul mercato scolastico prevedono la copertura degli infortuni derivanti da aggressioni anche durante i viaggi di istruzione. Resta inteso che i risarcimenti sono legati esclusivamente al danno fisico, sono esclusi, invece, i danni relativi ai beni eventualmente danneggiati e/o sottratti.
Nel caso l’autore del danno venga identificato, la Società assicuratrice potrà agire in rivalsa per il recupero della somma erogata a titolo di risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di aggressione o danneggiamento, contattaci qui.

abint Nessun commento

Infortunio del genitore che accompagna l’alunno a scuola

Una donna di San Donà di Piave s’è fratturata entrambe le braccia mentre accompagnava la figlia scuola. Come riporta il Gazzettino, nella cronaca locale, i fatti risalgono all’ottobre del 2021. La donna inciampando rovinosamente, per la mancanza di una mattonella del marciapiede, riportava la frattura di entrambi i gomiti e una prognosi di 80 giorni.
L’evento non è stato risarcito dall’assicurazione stipulata dal Comune, motivo per cui la donna ha presentato querela alla Procura di Venezia. Il magistrato ha aperto un procedimento penale nei confronti del dirigente del Comune, disponendo la citazione a giudizio avanti il giudice di pace.

La Responsabilità dell’Ente proprietario

Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La responsabilità del danno si applicherebbe quindi all’Ente Locale, in quanto conduttore del bene appartenente al demanio.

Il caso fortuito e il principio di autoresponsabilità

Come, tuttavia, espresso dal Codice, in presenza di caso fortuito viene meno la responsabilità risarcitoria dell’Ente proprietario. Per caso fortuito s’intende l’evento imprevedibile ed eccezionale che fa mutare d’improvviso lo svolgersi dei fatti, anche legato alla condotta imprudente del danneggiato.
Alla luce del principio di autoresponsabilità, quindi, qualora il danneggiato abbia avuto un atteggiamento imprevidente e negligente nell’uso del bene demaniale, potrebbe non esserci responsabilità diretta del proprietario. Il mancato risarcimento assicurativo, con tutta probabilità, fa riferimento a quest’aspetto.
Sul tema, purtroppo la giurisprudenza non sempre si esprime in maniera univoca.
Alcune sentenze, infatti, sollevano dalla responsabilità l’Ente proprietario qualora il pedone, in modo disaccorto, inciampi in una buca anche poco visibile.
Un orientamento giurisprudenziale più favorevole, evidenzia come anche l’eventuale disattenzione del pedone non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del proprietario. L’Ente, in questo caso, dovrà dare rigorosa dimostrazione di aver fatto tutto quanto in suo potere per eliminare o limitare la situazione di pericolo.

Il risarcimento del danno

Qualora venga riconosciuta la responsabilità dell’Ente, ai sensi dell’Art. 1223 del Codice Civile, il risarcimento deve comprendere sia le spese sostenute che il mancato guadagno. Danno emergente e lucro cessante sono, infatti, conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

La polizza scolastica integrativa

La dinamica del sinistro esclude la tutela della polizza assicurativa scolastica.
Le garanzie riguardanti gli infortuni in itinere, come in questo caso, valgono esclusivamente per gli studenti e per il personale pagante.
La copertura assicurativa può riguardare i genitori solamente all’interno dell’Istituto, in caso di eventuali danni subiti per responsabilità dell’Istituto, oppure in specifiche attività previste contrattualmente.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i sinistri in itinere in ambito scolastico, contattaci qui.

abint Nessun commento

Decreto Lavoro: l’assicurazione contro gli incidenti a scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, venerdì 5 maggio, ha pubblicato una comunicazione relativa all’estensione dell’assicurazione obbligatoria contenuta nel Decreto Lavoro. La comunicazione fa riferimento alla pubblicazione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro). Gli articoli 17 e 18 riguardano l’integrazione delle tutele assicurative nella scuola.
Al di là dei toni propagandistici del comunicato, le polizze assicurative scolastiche sono un tema delicato e ricco di insidie che non vanno sottovalutate.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

L’aspetto più significativo è contenuto all’Art. 17 attraverso il quale, viene costituito un fondo per i familiari degli studenti rimasti vittime in occasione delle attività formative. Il fondo di 10 milioni di euro, prevede solo i casi mortali e ricomprende tutti gli infortuni dal 2018 all’anno in corso. Un’ulteriore dotazione di 2 milioni di euro sarà stanziata per gli anni successivi, a partire dal 2024. Le modalità di accesso al fondo non sono ancora definite e saranno fissate con apposito decreto entro sessanta giorni dalla conversione in legge.
I commi successivi dell’articolo chiariscono come la progettazione dei PCTO debba essere coerente​ con il PTOF, individuando la figura del docente coordinatore del progetto. Saranno inoltre predisposti una piattaforma contenente le indicazioni delle imprese disposte ad accogliere le attività di alternanza e un monitoraggio qualitativo dei PCTO.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

L’Art. 18 prevede l’ampliamento delle coperture assicurative obbligatorie prestate dall’INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. L’estensione è prevista a livello sperimentale solo per l’anno scolastico 2023-2024.
Il Decreto stabilisce che la protezione assicurativa obbligatoria dovrà tutelare gli studenti e il personale docente durante tutte le attività previste nel piano dell’offerta formativa.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, tuttavia, si applicherà esclusivamente agli eventi occorsi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività o comunque nell’ambito delle attività programmate.
L’estensione della tutela assicurativa riguarderà anche gli esperti esterni, gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche, gli istruttori ed il personale ausiliario e tecnico-amministrativo.

La polizza scolastica integrativa

Un aspetto che suscita qualche perplessità è legato alla comunicazione del Ministero dell’Istruzione, secondo il quale, il decreto renderebbe inutile la stipula della polizza integrativa.
A questo proposito è bene fare almeno due considerazioni.
La prima, probabilmente la più importante, è quella legata ai rami di copertura. La polizza integrativa scolastica prevede, infatti, la copertura di una pluralità di rischi, non solo quelli legati agli infortuni.

La Responsabilità Civile

Tra questi quello più rilevante è quello legato alla Responsabilità Civile dell’Istituto scolastico. L’Art. 2043 del Codice Civile obbliga chiunque, dolosamente o colposamente, abbia causato un danno, al risarcimento dello stesso. Il Decreto lavoro non prevede nessuna copertura in questo senso. Affermare, quindi, che la polizza integrativa è superflua, espone, non solo l’Amministrazione, ma anche i singoli operatori o gli studenti, al risarcimento del danno provocato. Vero è che l’Amministrazione centrale in caso di danno da Responsabilità Civile si surroga al dipendente, tuttavia, nel caso di danno, il rischio di rivalsa è più che reale. In assenza di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile il dipendente potrebbe trovarsi nella scomoda situazione di dover risarcire personalmente il danno causato. Negli anni abbiamo avuto più di un’occasione per commentare eventi ricompresi nel danno da Responsabilità Civile, uno su tutti la mancata o carente vigilanza durante le attività scolastiche.
Anche la famiglia dello studente potrebbe trovarsi nell’incresciosa circostanza di dover risarcire un danno provocato dolosamente o colposamente dal proprio figlio. A questo proposito basti pensare ai danni provocati agli occhiali o ai beni personali di altri studenti.

L’infortunio

Il secondo aspetto riguarda la copertura assicurativa infortuni.
La polizza integrativa scolastica, come si evince dall’aggettivo stesso, va ad integrare, completare e spesso a sostituire le protezioni erogate dall’INAIL.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, infatti, tutela esclusivamente il caso morte e l’invalidità permanente a partire dal 6° punto percentuale. Restano, invece, sempre escluse le spese mediche, poiché gratuite e a carico del servizio sanitario nazionale – gratuite, ma spesso inutilizzabili alla luce dei tempi di attesa.
La polizza integrativa oltre alle spese mediche, di norma, garantisce anche le diarie da ricovero o da gesso e, benché regolamentata da apposite tabelle, non prevede franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’assenza della copertura assicurativa integrativa, se da un lato si rifletterebbe economicamente sulle famiglie degli studenti o sugli assicurati, dall’altro rischia di aumentare il contenzioso. L’infortunato che non vedesse riconosciuto il danno patito potrebbe infatti rivalersi legalmente nei confronti dell’Amministrazione scolastica sotto il profilo della responsabilità civile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative contenute del Decreto Lavoro 2023, contattaci qui.

abint Nessun commento

Viaggi di istruzione: il voucher Covid

Lo scorso 5 maggio l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il Covid-19 non si qualifica più come un’emergenza globale iniziata a gennaio 2020.
Uno dei primi effetti legati alla pandemia sono stati i lockdown applicati in moltissimi paesi. Com’era ampiamente prevedibile, il divieto di spostamento ha messo in profonda crisi il mercato turistico.
Banca d’Italia, in una nota del settembre 2021, evidenziava la grave flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Fin dal marzo 2020, il Governo, con il D. L. 17 marzo 2020 n. 18, aveva varato alcune misure per arginare le conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria.
Tra gli interventi previsti, un’apposita sezione era dedicata alla risoluzione dei contratti turistici.

Il rimborso del viaggio attraverso i voucher

L’Art. 88 del Decreto offriva la possibilità, alle Agenzie e ai Tour Operator, di rimborsare il viaggio attraverso voucher. Il motivo della scelta rispondeva alla prioritaria esigenza di evitare il possibile default finanziario delle aziende turistiche. Troppe imprese, infatti, non avrebbero avuto la liquidità sufficiente per affrontare tutti i rimborsi se questi fossero stati risarciti in denaro contante. I titoli di credito potevano essere utilizzati, dal viaggiatore, entro un periodo di trenta mesi dall’emissione.
L’Art. 88-bis del Decreto, al comma 8, affrontava in maniera specifica anche la questione legata ai viaggi di istruzione. Le indicazioni normative, in questo senso, ribadivano il concetto che l’emissione del voucher fosse opzionale e non obbligatoria. Al contrario, la restituzione del danaro era assolutamente obbligatoria in alcuni casi specifici come, ad esempio, la scuola dell’infanzia o le classi terminali.
Nonostante fosse previsto dalla norma, il rischio di accettare i voucher in sostituzione del contante anche in tutti gli altri casi, nascondeva un rischio concreto. Nel caso, infatti, in cui l’operatore fosse fallito o la società fosse messa in liquidazione, la scuola avrebbe avuto più di un problema nell’esigere il credito.

La tutela del viaggiatore

È quanto sta purtroppo accadendo a molte scuole. A fronte del fallimento o dello stato di liquidazione dell’operatore economico gli Istituti non riescono a recuperare le somme versate o le prestazioni programmate. Dal 30 giugno 2016, inoltre, il Fondo di Garanzia, costituito presso il Ministero del Turismo per far fronte ad analoghe criticità, ha cessato di esistere.
Tuttavia, ai sensi dell’Art. 19, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79, gli operatori turistici hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia a tutela dei propri clienti. I sistemi di tutela previsti possono contemplare sia polizze assicurative che garanzie bancarie, o anche fondi eventualmente riassicurati.
Nel caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il viaggiatore si vedrà così rimborsato il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
Se nel privato questo processo è, almeno in teoria, abbastanza semplice, nella Pubblica Amministrazione scolastica, potrebbe non essere così banale.
La scuola, in qualità di Ente Pubblico, in relazione a tutti gli aspetti di contenzioso legale dovrà sempre fare riferimento all’Avvocatura di Stato.

Le polizze assicurative scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche, non ricomprendono mai l’eventualità della mancata erogazione del servizio da parte dell’agenzia di viaggio. I rimborsi rimangono esclusivamente quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del partecipante al viaggio di istruzione. Restano quindi escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione scolastici, contattaci qui.

abint Nessun commento

Docente insegna senza titolo

Un interessante caso di cronaca è quello di una docente che ha insegnato in un Istituto Comprensivo emiliano apparentemente sprovvista dei titoli necessari.
Avvenimenti di questo genere non sono nuovi. Nello scorso novembre un caso analogo ha coinvolto una 41enne, nel brindisino. Più eclatante tuttavia è la notizia di un’altra donna che, per vent’anni, avrebbe insegnato in più Istituti superiori brianzoli, sprovvista delle necessarie abilitazioni.
In questo caso le accuse sono ben più gravi. Secondo gli inquirenti, infatti, grazie alla finta laurea in Psicologia, dal 1999 avrebbe anche avviato la professione di psicanalista.

La responsabilità penale e civile

Al di là dell’aspetto etico delle vicende, la falsa attestazione di titoli è un reato, ai sensi dell’Art. 495 del Codice Penale. L’autore del reato, giudicato colpevole, oltre alla possibile iscrizione al Casellario Giudiziario, potrebbe essere inoltre sottoposto al pagamento di una di una sanzione. Il ministero inoltre, in qualità di parte lesa, potrebbe richiedere, in sede civile, la restituzione degli emolumenti impropriamente erogati.

La responsabilità amministrativa della scuola

Nel processo potrebbe appalesarsi inoltre una precisa responsabilità amministrativa dell’Amministrazione scolastica che non ha ottemperato ai controlli.
La valutazione e verifica dei titoli di accesso all’insegnamento, anche finalizzate all’accesso ai concorsi o alle graduatorie di istituto, sono di competenza dei singoli Istituti.
Ai sensi dell’Art. 8, comma 8, dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, è il Dirigente scolastico responsabile dei controlli. Effettuato il controllo, il Dirigente scolastico, dovrà comunicare, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio territoriale competente.
In caso di esito negativo il Dirigente valuta e decide sulle derivanti determinazioni, anche ai fini della responsabilità penale di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata o carente verifica potrebbero comportare la responsabilità amministrativa del Dirigente e il conseguente danno erariale.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Conseguentemente, l’unica copertura assicurativa, in questo caso, è quella eventualmente legata alla Tutela Legale, limitatamente tuttavia al caso di colpa.
Nel caso delle polizze assicurative scolastiche tuttavia, occorrerà fare un’ulteriore attenzione in quanto, di norma, escludono i rapporti di lavoro.
Circa la responsabilità amministrativa del Dirigente, circa il mancato o insufficiente controllo, è opportuno che quest’ultimo abbia sottoscritto una polizza per la tutela della Responsabilità Civile.
Le polizze scolastiche, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, escludono questa garanzia. La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, in questo caso, sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.  

abint Nessun commento

Garanzie assicurative in itinere

Un grave sinistro che non riguarda direttamente la scuola, ma per analogia, ci dà l’opportunità di fare alcune precisazioni circa l’operatività delle garanzie in itinere.

Il fatto

L’evento, come riporta la cronaca, è accaduto nel marzo scorso, a Milano, in un parco pubblico. Un bambino di 5 anni, sotto la supervisione del padre, stava imparando ad andare in bicicletta senza rotelle.  Il ragazzino ha urtato accidentalmente una donna di 87 anni. L’anziana ha perso l’equilibrio e, cadendo a terra, ha battuto la testa sul selciato ed è morta.
L’accaduto ha costretto la Procura di Milano a porre in capo al padre la responsabilità dell’accaduto, per condotta omissiva. Il padre è, infatti, indagato per omicidio colposo in rapporto all’Art. 40 del Codice Penale ai sensi del quale, non impedire un evento, equivale a cagionarlo. 
Nel caso in questione, inoltre, è presupponibile anche la Responsabilità Civile del genitore, ai sensi dell’Art. 2047 del Codice. Il danno cagionato da incapace, infatti, dovrà essere risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne deriva che, se in sede penale è prevedibile il patteggiamento e la sospensione condizionale, in sede civile il genitore potrebbe dover indennizzare la vittima. Risarcimento che la stampa stima intorno ai 200mila euro.

Danni in itinere

Come accennato in premessa, il caso non coinvolge direttamente la scuola, tuttavia, la possibilità che eventi analoghi possano accadere in itinere merita qualche approfondimento. L’utilizzo di biciclette o monopattini, per andare e tornare da scuola, è ormai più che consueto a tutte le età. La possibilità di causare lesioni personali a terzi è più che concreta.
A questo occorre aggiungere che, nel caso di lesioni, dal 2016, è previsto un inasprimento delle pene.
Se da un incidente stradale deriva una lesione grave, con una prognosi superiore a 40 giorni, il responsabile dovrà rispondere penalmente della sua condotta. Tutto questo anche se non ha provocato volutamente l’incidente, ma si è trattato solo di una disattenzione.

Il profilo assicurativo

Sono due le garanzie delle polizze assicurative scolastiche che possono tutelare l’assicurato nel caso di (mal)utilizzo dei velocipedi.
In primo luogo, la tutela per i danni da Responsabilità Civile, ovvero quando un soggetto, ingiustamente, arreca un danno a un altro. Sul danneggiante infatti, grava l’obbligo di risarcire il danno. La polizza scolastica, se previsto contrattualmente, provvede, in caso di incidente, al rimborso del danno causato, nei limiti del massimale previsto. 
Dal punto di vista di un eventuale contenzioso nella liquidazione del danno potremmo però trovarci di fronte ad alcune limitazioni. La Compagnia, in relazione alla Responsabilità Civile potrebbe, infatti, fornire l’assistenza legale solo fino a quando ha un interesse diretto nella vertenza di danno. Inoltre, l’assicuratore potrebbe arrogare a sé tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato tra cui quello di nominare legali o periti di parte.
La seconda garanzia, prevista dalle migliori soluzioni assicurative operanti in ambito scolastico, è la Tutela Legale. La Compagnia, in questo caso, si obbliga a fornire al cliente l’assistenza e la difesa giudiziale e stragiudiziale necessaria. È bene sottolineare che la garanzia non rimborsa le sanzioni amministrative (multe e/o ammende), ma prevede il rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute per eventuali ricorsi. Ma, soprattutto, l’assicurato può vedersi rimborsate le spese anche per la difesa da imputazione per reati penali. Ovviamente, in questi casi, la garanzia di Responsabilità Civile resterebbe inoperante.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.  

abint Nessun commento

La laicità della scuola

È diventato oggetto di interesse della cronaca, la sospensione comminata dall’USR della Sardegna alla docente che ha fatto pregare gli alunni in classe.

Il fatto

Gli avvenimenti, riporta la stampa, sarebbero solo gli ultimi e forse non i più gravi, contestati alla docente di un Istituto Comprensivo dell’Oristanese. I media riportano come l’insegnante, il giorno prima delle vacanze dello scorso Natale, fosse supplente in una terza elementare. La docente, nel corso della lezione, avrebbe fatto assemblare dei rosari e recitare delle preghiere. Alcune famiglie avrebbero protestato con il Dirigente per l’accaduto. La sospensione erogata dall’Ufficio Regionale, non contemplerebbe solo il caso in questione ma si riferirebbe anche a una serie di episodi analoghi.
La vicenda è stata oggetto di prese di posizione politiche, spesso strumentali, arrivando fino ad un’interrogazione parlamentare. Sul caso è intervenuto anche il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che pur difendendo l’operato dell’Ufficio scolastico, ha avviato un’ispezione per verificare la correttezza della procedura. 

Il principio di laicità dello Stato

La questione prende avvio dall’analisi del dettato Costituzionale, dal quale si ricava la laicità dello Stato. Tale principio, tuttavia, non è formalmente espresso. La laicità dello Stato è dedotta, in via interpretativa, dall’analisi di numerosi articoli della Costituzione(Artt. 3, 7, 8 e 19). In questo senso è orientata anche la giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale, quand’è chiamata a pronunciarsi nel merito.
L’Art. 20 della Costituzione, inoltre, prevede espressamente che le finalità religiose non debbano limitare le attività tipiche dello stato.

Gli atti di culto e i riti religiosi nella scuola pubblica

La laicità dello Stato prevede, conseguentemente, anche quella della scuola pubblica. L’argomento è abbastanza delicato e passibile di interpretazioni, anche contrastati, poiché la laicità scolastica deve saper armonizzare le varie credenze e le non credenze. Proprio per questo motivo, all’interno della scuola, sono ammessi gli atti di culto, ma solo a patto che avvengano in orario extrascolastico. I riti religiosi, inoltre, devono avvenire fuori dalla programmazione scolastica e sempre con la delibera degli organi collegiali e formale comunicazione interna della scuola. Queste indicazioni sono contenute all’interno della nota del MIUR prot. AOOUFGAB/900 del 15 febbraio 2009, conseguente al parere richiesto all’Avvocatura di Stato. Nel caso in questione, quindi, è da considerare se la preghiera può, o meno, essere considerata un atto di culto. L’avvocatura di Stato, su quest’aspetto, è molto chiara: la preghiera, in sé, non è un atto di culto, ma è anche vero che è un elemento tipico di un rito religioso. Per questo motivo deve sottostare alla medesima regolamentazione degli atti di culto e riti religiosi a scuola.

Il profilo di responsabilità

L’Art. 2, comma 1, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, impone al dipendente il rispetto della Costituzione, nell’osservanza della legge e nell’interesse pubblico. Il secondo comma, inoltre, afferma come il dipendente debba impegnarsi: «ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione». Ne deriva che, qualora l’Autorità di controllo rilevi un comportamento in contrasto con il Codice di comportamento, sia tenuta ad applicare una sanzione amministrava e/o disciplinare.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, escludono le controversie relative a rapporti di lavoro, non ci sarà quindi garanzia assicurativa in questo senso. Qualora la docente, come preannunciato, si rivolgesse al tribunale e il giudice le desse ragione potrà tuttavia, in sede civile, richiedere il risarcimento del danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Perché le assicurazioni scolastiche costano così poco?

Una domanda che viene posta spesso riguarda il motivo del premio così ridotto delle polizze assicurative scolastiche, a fronte di massimali di rimborso anche elevati. È, infatti, interessante notare come garanzie e tutele analoghe, se stipulate da un privato, prevedano premi di gran lunga superiori a quelli previsti in ambito scolastico.

Il principio mutualistico

Le assicurazioni si basano sul principio mutualistico, anche ai sensi dell’Art. 2516 del Codice Civile. In buona sostanza, sulla probabilità che alcuni eventi negativi (rischi) colpisca solo un ridotto numero di soggetti appartenenti a una determinata collettività.
Il principio della mutualità rispecchia il bisogno che spinge gli individui economicamente più deboli a cercare una possibilità di rafforzamento e di difesa nell’unione solidale.
Per mutualità assicurativa si intende, quindi, il trasferimento di un rischio individuale su una collettività. Ne deriva che il valore complessivo degli accadimenti negativi viene ripartito tra tutti i partecipanti alla collettività stessa. Ragionevolmente, maggiore è il numero dei soggetti assicurati, inferiore sarà il premio. 

La frequenza e la gravità del rischio

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la frequenza del rischio. Maggiore è il numero di sinistri che si verificano in un dato periodo più alta è la frequenza.
A questo primo aspetto intuitivo, vanno aggiunte la gravità dell’evento e le conseguenze economiche che ne derivano. In altre parole, la frequenza risponde alla domanda: quant’è alta la possibilità che l’evento si verifichi? La gravità valuta, invece, l’impatto economico causato dal fatto che l’evento si verifichi.

Il valore del rischio

L’interpolazione, statistico-matematica, di frequenza e gravità, determina il valore del rischio e conseguentemente l’importo del premio.
L’assicuratore, quindi, in prima istanza, stimerà l’entità minima e massima delle perdite attese, anche calcolando la probabilità statistica che taluni eventi dannosi si verifichino.
Questi aspetti di carattere generale andranno valutati unitamente a quelli individuali e specifici: il contesto, il numero degli assicurati e la sinistrosità pregressa.
L’assicuratore infine, alla luce dei risultati attenuti, applicherà una serie di limitazioni o correttivi, tendenti a ridurre il rischio di liquidare più di quanto realisticamente incasserà. 
Non bisogna infatti dimenticare che il premio complessivo incamerato dovrà permettere all’assicuratore di poter pagare gli eventuali danni e contestualmente di avere un utile.
Ne deriva che due Istituti scolastici analoghi in tipologia potrebbero avere tariffazioni diverse legate alla tipologia di attività effettuate o all’importo degli indennizzi liquidati.

In risposta alla domanda iniziale è quindi possibile affermare che l’esiguità del premio richiesto nelle scuole ha due precise motivazioni. Se da un lato, è confortante dedurre che i sinistri hanno frequenza e gravità limitata, dall’altro esiste l’ipotesi che non sempre le scuole sottoscrivano polizze adeguate alle loro reali necessità.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tariffazione delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.